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SPESE PER IL PERSONALE RISPETTO A QUELLE PER I MACCHINARI
SPESE DI RAPPRESENTANZA (art.108 comma 2)
DEDUCIBILI:
- Omaggi
- Spese non di rappresentanza (ad es. vitto e alloggio per ospitare clienti durante fiere)
- Spese di rappresentanza ENTRO i limiti (del comma 2)
INDEDUCIBILI:
- Spese di rappresentanza OLTRE i limiti (del comma 2)
- Spese di rappresentanza NON inerenti
art.9 c.1 Decreto Internazionalizzazione D.Lgs.147/2015
LIMITI DI DEDUCIBILITA'
I costi qualificati come spese di rappresentanza sono deducibili in ciascun esercizio:
- nel limite dell'1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro;
- nel limite dello 0,6% dei ricavi e degli altri proventi della gestione caratteristica dai 10 ai 50 milioni di euro;
- nel limite dello 0,4% dei ricavi e degli altri proventi della gestione caratteristica che eccedono i 50 milioni di euro.
RIMBORSI E SPESE DI RAPPRESENTANZA (art.109)
In linea generale:
➢
somministrazioni di alimenti e bevande,➢ prestazioni alberghiere,deducibili nella misura del 75%. Art. 109, comma 5, TUIR: fermo restando quanto previsto dai periodiprecedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, diverseda quelle di cui al comma 3, dell’articolo 95 (spese di vitto e alloggio per trasferte), sono deducibili nellamisura del 75 per cento.
DEDUCIBILITA’ IMU (art.1 comma 715 e 716 L.147/2013)
Art.13 D.Lgs. 231/2011 «l’I.M.U. è indeducibile dalle imposte erariali e dall’Irap»
L’art.1 comma 715 e 716 L.147/2013 ha introdotto la PARZIALE DEDUCIBILITA’ dell’I.M.U. per gli immobili strumentali *Percentuale del 50% sull’imposta «pagata» nell’anno 2019, 60% nel 2020, 70% dal 2021 (attenzione a depurare eventuali versamenti tardivi eseguiti nell’anno n+1 ma relativi all’anno n)* Strumentalità per natura, quindi compresi anche
Gli immobili strumentali locati a terzi
Variazioni fiscali da effettuare nel modello Unico rispetto al risultato di bilancio civilistico:
91- Imposta pagata nell'anno n (voce B.14) = variazione fiscale in aumento
50% dell'imposta pagata = parziale deduzione = variazione fiscale in diminuzione
DEDUCIBILITÀ TASI
- Principio di derivazione
- Deduzione per cassa per immobili strumentali
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
L'imposta IRES è determinata applicando al reddito imponibile l'aliquota (24%*) e sottraendo le detrazioni spettanti (ad es. detrazioni per erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche), i crediti di imposta (ad es. Art bonus) e le ritenute d'acconto subite.
* l'aliquota è ridotta alla metà per determinati soggetti (ad esempio enti di assistenza beneficenza)
L'imposta IRES effettivamente da versare (imposta a debito) o il credito spettante (imposta
acredito) si ottiene sottraendo l'eccedenza di imposta a credito dell'esercizio precedente (al nettodi eventuali utilizzi in compensazione) e quanto già pagato a titolo di acconto
SOCIETA' DI COMODO (L.724/1994 e successive modifiche)
2 tipologie di società di comodo:
- Società che non hanno superato il test di operatività - Art. 30 L. 724/94 = NON OPERATIVE = Insufficienza di ricavi
- Società in perdita sistemica Art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, DL 138/11
Conseguenze: Adeguamento art. 30 L. 724/94 + maggiorazione IRES del 10,5 % 92
La verifica dell'OPERATIVITÀ si farà in questo modo:
- Se RICAVI PRESUNTI (valori medi triennio) >= RIVAVI REALI (...) SOCIETA' DI COMODO
- Viceversa OPERATIVA
PERDITA SISTEMICA modifiche introdotte dal D.Lgs. 175/2014
- Periodo di monitoraggio = 5 ANNI
- la società si considera in perdita sistematica a partire dal 6° periodo se:
credito IVA ACEAiuto alla crescita economica (art.1 DL 201/2011)Allowance for corporate equityAiuto alla crescita economica disposto per le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale =deduzione dal reddito complessivo netto dell'importo corrispondente al rendimento nozionale dellavariazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al31 dicembre 2010.n.b.--> Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliataalla durata del periodo stesso.Il capitale proprio esistente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 e' costituito dalpatrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.*L'agevolazione è stata soppressa con la legge di bilancio 2019. E' rimasta però la possibilità di utilizzare leeccedenzeCALCOLO 931. individuare la
variazione in aumento del capitale proprio pari alla somma algebrica, se positiva, tragli incrementi ed i decrementi;
2. individuare il patrimonio netto risultante dal bilancio al 31.12 dell’esercizio;
3. applicare al rendimento nozionale, ossia al minor ammontare tra l’incremento del capitale proprioe il patrimonio netto al 31.12 dell’esercizio , l’aliquota percentuale (1,5% a partire dall’esercizio2018).
il rendimento nozionale non può eccedere, nel periodo d’imposta di riferimento, il redditocomplessivo netto;
l’eccedenza incrementa l’importo deducibile dal reddito complessivo netto dei successivi periodid’imposta senza alcun limite temporale e quantitativo.
LE PERDITE FISCALI PREGRESSE(art.84 TUIR commi 1 e 2 - decreto legge 6 luglio 2011, n. 98)
Con le modifiche apportate dall'art. 23, comma 9 del decreto legge n. 98 del 2011 è:
• introdotto un limite al riporto annuo delle perdite, stabilendo che la
La perdita maturata in un periodo d'imposta potrà essere computata a riduzione del reddito dei periodi d'imposta successivi e in misura non superiore all'80% di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare, SENZA LIMITI TEMPORALI;
- le imprese di nuova costituzione possono computare le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta (dalla data di costituzione) in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo (100%) che trova capienza in tale reddito, a condizione che tali perdite si riferiscano a una nuova attività produttiva.
I soggetti possono disporre:
- sia di perdite il cui riporto a nuovo è assoggettato al limite dei cinque periodi d'imposta o quelle utilizzabili misura dell'80% del reddito;
- sia di perdite riportabili senza limiti di tempo; possono scegliere di utilizzare prioritariamente quelle che preferiscono (Cfr. Circolare Ag. Entrate del 19 giugno 2012,
n. 25/E) Tendenzialmente alle imprese che dispongono di perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta conviene utilizzarle prioritariamente perché integralmente compensabili.
Esempio Perdite - riportabilità illimitata
- Perdite dei primi 3 periodi di imposta n1, n2, n3 = 1.000
- Perdite esercizi successivi n4 = 500
- Reddito anno n5 = 1.100
Reddito anno n5 - perdite n1+n2+n3 = 1.100 - 1.000 = 100 (utilizzo integrale delle perdite dei primi 3 periodi di imposta)
Residuo reddito = 100
Utilizzo perdita n4 per 80% di 100 = 80
Reddito imponibile = 1.100 - 1.000 - 80 = 20
Perdite ancora riportabili n4 = 500 - 80 = 420
LA TASSAZIONE DI GRUPPO
Def "gruppo" = rif. Art. 2359 C.C. "controllo di diritto" ovvero maggioranza dei voti in assemblea + art. 120 Tuir partecipazione diretta o indiretta al capitale della controllata superiore al 50%
Due sistemi opzionali di tassazione:
A) CONSOLIDATO artt. 117-129 Tuir
Per il
Il testo formattato con i tag HTML è il seguente:Il gruppo consolidato è un'unica unità economica in cui le diverse società conservano la soggettività giuridica.
Reddito complessivo globale = somma algebrica dei redditi e delle perdite delle consolidate indipendentemente dalla % di partecipazione
B) REGIME DI TRASPARENZA art. 115 Tuir (tassazione in capo ai soci)
A) CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE (art.117-129 Tuir)
Meccanismo di tassazione che offre il vantaggio di compensare infragruppo gli utili e le perdite, le eccedenze e i crediti di imposta delle singole società e, in alcuni casi di dedurre le eccedenze di interessi passivi indeducibili individualmente.
Calcolo dell'IRES in modo unitario con riferimento al "gruppo"
Indipendentemente dall'obbligo civilistico di redazione del bilancio consolidato
Somma algebrica dei redditi complessivi netti, opportunamente rettificati, di ciascuno degli aderenti:
- Società consolidante (debitrice di imposta)-
azione fiscale - La consolidante è soggetta a un regime fiscale equivalente a quello italiano• PARTITA IVA• ATTIVITÀ ECONOMICHE• CONTROLLO EFFETTIVO• PERIODO DI CONTROLLO• CONDIZIONI DI CONTROLLO• OPZIONE VOLONTARIA• ESCLUSIONI DAL CONSOLIDATO• REQUISITI• FORMA GIURIDICA• RESIDENZA