I danni punitivi
La sentenza della III sezione civile della Corte di Cassazione del 19 gennaio 2007 n. 1183 ha riaperto il dibattito in dottrina sulla risarcibilità o meno dei cosiddetti danni punitivi nel nostro Paese. Prima di soffermarsi sulla sentenza e sulle conclusioni alle quali è pervenuta la Corte, è necessaria una breve premessa che chiarisca cosa si intenda per danni punitivi e quale sia l’origine di questo istituto.
Origine e funzione dei danni punitivi
I danni punitivi nascono nel sistema nordamericano dei torts e consistono nel riconoscimento da parte dei giudici (spesso non professionali, le cosiddette giurie) di una somma di denaro notevolmente maggiore rispetto all’entità del danno subito dal soggetto richiedente quando la condotta del soggetto danneggiante è considerata particolarmente deplorevole e pericolosa. Appare quindi chiaro come la figura in esame abbia una funzione più deterrente che compensativa e le relative sentenze abbiano perciò carattere esemplare nei confronti del danneggiante e dei consociati.
Limiti e regolamentazione negli Stati Uniti
C’è da ricordare però che negli ultimi anni a causa del proliferare delle sentenze che riconoscevano il risarcimento dei danni punitivi e soprattutto dell’esagerato ammontare che spesso tali somme raggiungevano, la Corte Suprema americana ha posto dei paletti per la quantificazione di esse:
- La non contrarietà ai principi costituzionali e in particolare al concetto di “giusto processo” (XIV emendamento);
- Il riferimento all’ammontare del danno effettivamente subito dalla vittima, all’antigiuridicità della condotta del danneggiante e a eventuali altre sanzioni civilistiche comminate per comportamenti analoghi;
- Il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La sentenza della Corte di Cassazione italiana
Essendosi ora chiarite la funzione e l’origine dell’istituto si può tornare all’esame della sentenza alla quale si è fatto cenno in principio. La Corte di Cassazione italiana con detta pronuncia ha avallato la decisione della Corte d’Appello di Venezia che aveva rifiutato la delibazione di una sentenza della Corte distrettuale di Jefferson (Alabama) in quanto contraria all’ordine pubblico italiano: l’ammontare eccessivo e il carattere punitivo della somma in questione stridono infatti con il nostro concetto di responsabilità civile caratterizzato dalla natura risarcitoria e compensativa del danno subito.
Il caso specifico
Nello specifico, la sentenza condannava un’impresa italiana di caschi a corrispondere una notevole somma di denaro a titolo di danno punitivo alla famiglia di un uomo morto in moto in quanto il casco che portava difettava.
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