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I per raggiungere questi scopi nel sistema italiano,
► altri strumenti sanzionatori
che dispone di (sanzioni civili tipiche, clausole di buona fede,
abuso del diritto, responsabilità aggravata).
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4. Quando il nostro ordinamento si avvicina ai danni punitivi?
Pur escludendo i danni punitivi come categoria autonoma, Perlingieri riconosce che in alcuni casi
il diritto positivo ammette e etti sanzionatori nel risarcimento, solo in via eccezionale e
ma
tipizzata: Art. 96 c.p.c.:
• responsabilità aggravata per lite temeraria.
Art. 709-ter c.p.c.:
• sanzioni pecuniarie in materia di con itti tra genitori
sull’a damento.
Responsabilità da atti discriminatori (art. 28 d.lgs. 150/2011).
• Danno biologico e danno non patrimoniale:
• valorizzazione del
compensativa, non punitiva.
risarcimento morale e sociale, ma sempre con funzione
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5. Danni punitivi e diritto europeo non prevede espressamente i danni
• L’ordinamento dell’Unione Europea
punitivi, misure risarcitorie e ettive, dissuasive e proporzionate.
ma consente
• In alcuni settori (es. tutela del consumatore, antitrust, responsabilità
criteri di risarcimento ra orzato,
ambientale), sono ammessi ma sempre entro i limiti
della proporzionalità.
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6. Conclusione
Posizione di Perlingieri
danni punitivi non si integrano nel sistema del diritto civile italiano,
• I in
quanto: • rompono il legame tra danno e risarcimento,
• violano il principio di legalità,
• introducono elementi di incertezza e arbitrio,
strumento a ittivo,
• trasformano il diritto civile in uno
distorcendone la funzione sociale.
✔ la centralità della persona e della solidarietà
Perlingieri ribadisce che nel
ra orzando la tutela e ettiva e integrale del danneggiato,
diritto civile si realizza
non moltiplicando le sanzioni.
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Risarcimento punitivo
risarcimento punitivo
Il tema del è uno dei più controversi e discussi nel diritto civile
contemporaneo, specialmente alla luce del confronto con i sistemi di common law.
costituzionalmente orientata Pietro Perlingieri,
Nella prospettiva di il risarcimento punitivo
sistema,
pone un problema di legato alla funzione del diritto civile, alla distinzione tra
tutela dei diritti fondamentali.
responsabilità e sanzione, e al ruolo del giudice nella
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⚖ 1. Che cos’è il risarcimento punitivo?
risarcimento punitivo eccede la funzione
Il (punitive damages) è una forma di ristoro che
riparatoria una nalità sanzionatoria ed educativa.
del danno per perseguire Tipico del diritto
statunitense, ha lo scopo di:
• Punire il danneggiante per comportamenti gravemente colposi o dolosi
• Disincentivare condotte antisociali future (funzione deterrente)
• Ra orzare la tutela dei diritti fondamentali in casi di o ese gravi
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2. L’atteggiamento della giurisprudenza italiana
Tradizionalmente, l’ordinamento italiano ha ri utato i punitive damages perché:
• Incompatibili con l’art. 1223 c.c. (risarcimento limitato al danno e ettivo)
sanzione estranea al diritto civile
• Considerati una
esclusiva del diritto penale
• Di competenza (principio di legalità)
riconoscibilità in Italia
Cass. SS.UU. n. 16601/2017: ammette la di sentenze straniere
ma solo se proporzionati e compatibili con l’ordine
che contengono punitive damages,
pubblico interno
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3. Perlingieri: critica costituzionale al risarcimento punitivo
Perlingieri si oppone fermamente all’introduzione del risarcimento punitivo nell’ordinamento
ragioni di coerenza sistematica e costituzionale.
italiano, per
❌ Le sue obiezioni principali:
Contrarietà alla funzione civile del risarcimento:
1. ristoro del danno subito,
Il risarcimento non è vendetta né punizione, ma secondo l’art.
2043 c.c. Violazione del principio di legalità:
2.
La sanzione penale richiede una legge formale (art. 25 Cost.), mentre nel risarcimento
inventa una sanzione
punitivo il giudice senza base normativa.
Arbitrio giudiziale:
3. emotive, soggettive e sproporzionate,
Il risarcimento punitivo apre la porta a valutazioni
incompatibili con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).
Sovrapposizione tra diritto civile e penale:
4.
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funzione autonoma del diritto civile,
Perlingieri difende la che non deve trasformarsi in
un sistema di repressione.
“Il diritto civile non può essere piegato a esigenze punitive: la sua funzione è relazionale,
❝
non repressiva.”
P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale
—
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4. Qual è allora la risposta costituzionale al danno grave?
non nega la necessità di ra orzare la tutela dei diritti fondamentali
Perlingieri nei casi di
strumenti coerenti con il sistema civilistico:
danno grave, ma propone
✔ Soluzioni alternative:
Personalizzazione piena del risarcimento
• (art. 1226 c.c.)
Valorizzazione delle componenti esistenziali, morali, relazionali
• del
danno alla persona
Condanna accessoria ex art. 96 c.p.c.
• nei casi di lite temeraria o abuso
del processo Moltiplicazione delle voci di danno
• se realmente autonome, evitando
duplicazioni (es. danno dinamico, relazionale, esistenziale)
Sanzioni civili tipizzate,
• se previste espressamente dalla legge (es.
concorrenza sleale, violazione brevetti, art. 709-ter c.p.c.)
➡ intensi cato, nel quadro della legalità
Il risarcimento può essere ma sempre
costituzionale.
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⚖ 5. Risarcimento punitivo e diritto europeo
ammessi solo eccezionalmente,
Nel diritto dell’UE, i punitive damages sono in:
• Diritti della concorrenza (art. 102 TFUE)
• Tutela del consumatore
• Danni antitrust
il principio di proporzionalità
Ma anche qui, è inderogabile. deve avvenire in armonia
Perlingieri insiste che la ricezione di regole europee o straniere
con i valori costituzionali interni (Costituzione + principi civilistici).
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6. In sintesi: perché Perlingieri ri uta i punitive damages
Argomento Spiegazione
Funzione del risarcimento È compensativa, non punitiva
Legalità costituzionale La sanzione richiede una base legislativa
Ruolo del giudice Deve ricostruire il danno, non in iggere pene
Tutela dei diritti Va ra orzata con strumenti interni, non importati
Rispetto del sistema civile Va mantenuta la distinzione tra civile e penale
“La funzione del risarcimento civile non è di punire, ma di ripristinare. Il diritto civile è
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relazione, non vendetta.”
P. Perlingieri
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