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I per raggiungere questi scopi nel sistema italiano,

► altri strumenti sanzionatori

che dispone di (sanzioni civili tipiche, clausole di buona fede,

abuso del diritto, responsabilità aggravata).

4. Quando il nostro ordinamento si avvicina ai danni punitivi?

Pur escludendo i danni punitivi come categoria autonoma, Perlingieri riconosce che in alcuni casi

il diritto positivo ammette e etti sanzionatori nel risarcimento, solo in via eccezionale e

ma

tipizzata: Art. 96 c.p.c.:

• responsabilità aggravata per lite temeraria.

Art. 709-ter c.p.c.:

• sanzioni pecuniarie in materia di con itti tra genitori

sull’a damento.

Responsabilità da atti discriminatori (art. 28 d.lgs. 150/2011).

• Danno biologico e danno non patrimoniale:

• valorizzazione del

compensativa, non punitiva.

risarcimento morale e sociale, ma sempre con funzione

5. Danni punitivi e diritto europeo non prevede espressamente i danni

• L’ordinamento dell’Unione Europea

punitivi, misure risarcitorie e ettive, dissuasive e proporzionate.

ma consente

• In alcuni settori (es. tutela del consumatore, antitrust, responsabilità

criteri di risarcimento ra orzato,

ambientale), sono ammessi ma sempre entro i limiti

della proporzionalità.

6. Conclusione

Posizione di Perlingieri

danni punitivi non si integrano nel sistema del diritto civile italiano,

• I in

quanto: • rompono il legame tra danno e risarcimento,

• violano il principio di legalità,

• introducono elementi di incertezza e arbitrio,

strumento a ittivo,

• trasformano il diritto civile in uno

distorcendone la funzione sociale.

✔ la centralità della persona e della solidarietà

Perlingieri ribadisce che nel

ra orzando la tutela e ettiva e integrale del danneggiato,

diritto civile si realizza

non moltiplicando le sanzioni.

ffi ff ff ff ff ff ffl ff fl ffl

Risarcimento punitivo

risarcimento punitivo

Il tema del è uno dei più controversi e discussi nel diritto civile

contemporaneo, specialmente alla luce del confronto con i sistemi di common law.

costituzionalmente orientata Pietro Perlingieri,

Nella prospettiva di il risarcimento punitivo

sistema,

pone un problema di legato alla funzione del diritto civile, alla distinzione tra

tutela dei diritti fondamentali.

responsabilità e sanzione, e al ruolo del giudice nella

⚖ 1. Che cos’è il risarcimento punitivo?

risarcimento punitivo eccede la funzione

Il (punitive damages) è una forma di ristoro che

riparatoria una nalità sanzionatoria ed educativa.

del danno per perseguire Tipico del diritto

statunitense, ha lo scopo di:

• Punire il danneggiante per comportamenti gravemente colposi o dolosi

• Disincentivare condotte antisociali future (funzione deterrente)

• Ra orzare la tutela dei diritti fondamentali in casi di o ese gravi

2. L’atteggiamento della giurisprudenza italiana

Tradizionalmente, l’ordinamento italiano ha ri utato i punitive damages perché:

• Incompatibili con l’art. 1223 c.c. (risarcimento limitato al danno e ettivo)

sanzione estranea al diritto civile

• Considerati una

esclusiva del diritto penale

• Di competenza (principio di legalità)

riconoscibilità in Italia

Cass. SS.UU. n. 16601/2017: ammette la di sentenze straniere

ma solo se proporzionati e compatibili con l’ordine

che contengono punitive damages,

pubblico interno

3. Perlingieri: critica costituzionale al risarcimento punitivo

Perlingieri si oppone fermamente all’introduzione del risarcimento punitivo nell’ordinamento

ragioni di coerenza sistematica e costituzionale.

italiano, per

❌ Le sue obiezioni principali:

Contrarietà alla funzione civile del risarcimento:

1. ristoro del danno subito,

Il risarcimento non è vendetta né punizione, ma secondo l’art.

2043 c.c. Violazione del principio di legalità:

2.

La sanzione penale richiede una legge formale (art. 25 Cost.), mentre nel risarcimento

inventa una sanzione

punitivo il giudice senza base normativa.

Arbitrio giudiziale:

3. emotive, soggettive e sproporzionate,

Il risarcimento punitivo apre la porta a valutazioni

incompatibili con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).

Sovrapposizione tra diritto civile e penale:

4.

ff fi fi ff ff

funzione autonoma del diritto civile,

Perlingieri difende la che non deve trasformarsi in

un sistema di repressione.

“Il diritto civile non può essere piegato a esigenze punitive: la sua funzione è relazionale,

non repressiva.”

P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale

4. Qual è allora la risposta costituzionale al danno grave?

non nega la necessità di ra orzare la tutela dei diritti fondamentali

Perlingieri nei casi di

strumenti coerenti con il sistema civilistico:

danno grave, ma propone

✔ Soluzioni alternative:

Personalizzazione piena del risarcimento

• (art. 1226 c.c.)

Valorizzazione delle componenti esistenziali, morali, relazionali

• del

danno alla persona

Condanna accessoria ex art. 96 c.p.c.

• nei casi di lite temeraria o abuso

del processo Moltiplicazione delle voci di danno

• se realmente autonome, evitando

duplicazioni (es. danno dinamico, relazionale, esistenziale)

Sanzioni civili tipizzate,

• se previste espressamente dalla legge (es.

concorrenza sleale, violazione brevetti, art. 709-ter c.p.c.)

➡ intensi cato, nel quadro della legalità

Il risarcimento può essere ma sempre

costituzionale.

⚖ 5. Risarcimento punitivo e diritto europeo

ammessi solo eccezionalmente,

Nel diritto dell’UE, i punitive damages sono in:

• Diritti della concorrenza (art. 102 TFUE)

• Tutela del consumatore

• Danni antitrust

il principio di proporzionalità

Ma anche qui, è inderogabile. deve avvenire in armonia

Perlingieri insiste che la ricezione di regole europee o straniere

con i valori costituzionali interni (Costituzione + principi civilistici).

6. In sintesi: perché Perlingieri ri uta i punitive damages

Argomento Spiegazione

Funzione del risarcimento È compensativa, non punitiva

Legalità costituzionale La sanzione richiede una base legislativa

Ruolo del giudice Deve ricostruire il danno, non in iggere pene

Tutela dei diritti Va ra orzata con strumenti interni, non importati

Rispetto del sistema civile Va mantenuta la distinzione tra civile e penale

“La funzione del risarcimento civile non è di punire, ma di ripristinare. Il diritto civile è

relazione, non vendetta.”

P. Perlingieri

— ff fi fi ff fl

Dettagli
A.A. 2024-2025
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Elisa_cuneo2003 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Del Prato Enrico Elio.