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Danni extracontrattuali e responsabilità civile

Il problema del danno extracontrattuale

Alcuni danni possono verificarsi al di fuori di un preesistente rapporto obbligatorio fra danneggiante e danneggiato, cioè situazioni nelle quali danneggiato e danneggiante sono giuridicamente estranei. Questa responsabilità viene definita responsabilità extracontrattuale, la quale si contrappone alla responsabilità contrattuale, perché si presuppone che tra danneggiante e danneggiato non esisteva un precedente rapporto contrattuale.

La si chiama anche responsabilità per fatto illecito, sul presupposto che il comportamento del danneggiante violi qualche norma giuridica. Con la terminologia del diritto romano la si chiama responsabilità aquiliana. Ed infine la si chiama responsabilità civile per distinguerla dalla responsabilità penale.

Esistono anche danni che in modo sicuro ed evidente chiamano in causa un responsabile che li deve risarcire: si pensi a chi volontariamente e senza giustificazioni, ferisce una persona o distrugge la sua proprietà.

Danni, illeciti e responsabilità

La formula di responsabilità per fatto illecito, suggerisce che la responsabilità di un soggetto sorge solo se egli commette un illecito (viola una norma). Ma non è così, in realtà ci sono danni che si producono senza che nessuno violi una norma, e che tuttavia obbligano qualcuno a risarcirli.

Ad esempio, se in una raffineria di petrolio, dove sono presenti dispositivi di sicurezza richiesti dalla legge, avviene per cause inspiegabili un’esplosione che danneggia le proprietà vicine, il titolare dell’industria è responsabile dei danni e li deve risarcire. In questo caso può esserci una responsabilità che non si collega a un illecito del responsabile, il quale non ha violato alcuna norma.

Le funzioni della responsabilità civile

Le funzioni della responsabilità civile, cioè gli obiettivi che l’istituto punta a realizzare sono tre:

  • Funzione compensativa, ovvero occorre compensare il danneggiato per la perdita subita, reintegrare il suo patrimonio ingiustamente diminuito, riportandolo alla consistenza che aveva prima del fatto dannoso. Questa funzione ha un limite: corrisponde solo, dal punto di vista individuale del singolo danneggiato, non opera a vantaggio della società nel suo insieme. Ad esempio, se A che ha distrutto la macchina di B che vale 20.000 euro, lo risarcisce con questa somma, B è soddisfatto. Possiamo perciò dire che la funzione compensativa non è mai pienamente soddisfacente dal punto di vista sociale. In molti casi non riesce soddisfacente neppu
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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