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DANNI EXTRACONTRATTUALI E RESPONSABILITA’ CIVILE
Il problema del danno extracontrattuale
Alcuni danni possono verificarsi al di fuori di un preesistente rapporto obbligatorio
fra danneggiante e danneggiato, cioè situazioni nelle quali danneggiato e
danneggiante sono giuridicamente estranei. Questa responsabilità viene definita
responsabilità extracontrattuale, la quale si contrappone alla responsabilità
contrattuale, perché si presuppone che tra danneggiante e danneggiato non esisteva
un precedente rapporto contrattuale. La si chiama anche responsabilità per fatto
illecito, sul presupposto che il comportamento del danneggiante violi qualche norma
giuridica. Con la terminologia del diritto romano la si chiama responsabilità
aquiliana. Ed in fine la si chiama responsabilità civile per distinguerla dalla
responsabilità penale.
Esistono anche danni che in modo sicuro ed evidente chiamano in causa un
responsabile che li deve risarcire: si pensi, a chi volontariamente e senza
giustificazioni, ferisce una persona o distrugge la sua proprietà.
Danni, illeciti e responsabilità
La formula di responsabilità per fatto illecito, suggerisce che la responsabilità di un
soggetto sorge solo se egli commette un illecito (viola una norma). Ma non è così, in
realtà ci sono danni che producono senza che nessuno violi una norma, e che tuttavia
obbligano qualcuno a risarcirli. Ad esempio, se in una raffineria di petrolio, dove
sono presenti dispositivi di sicurezza richiesti dalla legge, avviene per cause
inspiegabili un’esplosione che danneggia le proprietà vicine, il titolare dell’industria è
responsabile dei danni e li deve risarcire. In questo caso può esserci, una
responsabilità che non si collega a un illecito del responsabile, il quale non ha violato
alcuna norma
Le funzioni della responsabilità civile
Le funzioni della responsabilità civile, cioè gli obbiettivi che l’istituto punta a
realizzare sono tre:
1. funzione compensativa, ovvero occorre compensare il danneggiato per la
perdita subita, reintegrare il suo patrimonio ingiustamente diminuito,
riportandolo alla consistenza che aveva prima del fatto dannoso. Questa
funzione ha un limite: corrisponde solo, dal punto di vista individuale del
singolo danneggiato, non opera a vantaggio della società nel suo insieme. Ad
esempio se A ch ha distrutto la macchina a B che vale 20.000 euro, lo risarcisce
con questa somma, B è soddisfatto. Possiamo perciò dire che la funzione
compensativa non è mai pienamente soddisfacente dal punto di vista sociale. In
molti casi non riesce soddisfacente neppure per il danneggiato: se X ferisce Y
in modo da renderlo cieco, o uccide suo padre, certo Y ha diritto a un
risarcimento in denaro, ma questo non può compensare la perdita subita;
2. funzione preventiva, ha l’obbiettivo di intervenire prima che i danni si
verifichino, allo scopo di impedire che si producano almeno ridurne il numero,