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Danni extracontrattuali e responsabilità civile Pag. 1
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DANNI EXTRACONTRATTUALI E RESPONSABILITA’ CIVILE

Il problema del danno extracontrattuale

Alcuni danni possono verificarsi al di fuori di un preesistente rapporto obbligatorio

fra danneggiante e danneggiato, cioè situazioni nelle quali danneggiato e

danneggiante sono giuridicamente estranei. Questa responsabilità viene definita

responsabilità extracontrattuale, la quale si contrappone alla responsabilità

contrattuale, perché si presuppone che tra danneggiante e danneggiato non esisteva

un precedente rapporto contrattuale. La si chiama anche responsabilità per fatto

illecito, sul presupposto che il comportamento del danneggiante violi qualche norma

giuridica. Con la terminologia del diritto romano la si chiama responsabilità

aquiliana. Ed in fine la si chiama responsabilità civile per distinguerla dalla

responsabilità penale.

Esistono anche danni che in modo sicuro ed evidente chiamano in causa un

responsabile che li deve risarcire: si pensi, a chi volontariamente e senza

giustificazioni, ferisce una persona o distrugge la sua proprietà.

Danni, illeciti e responsabilità

La formula di responsabilità per fatto illecito, suggerisce che la responsabilità di un

soggetto sorge solo se egli commette un illecito (viola una norma). Ma non è così, in

realtà ci sono danni che producono senza che nessuno violi una norma, e che tuttavia

obbligano qualcuno a risarcirli. Ad esempio, se in una raffineria di petrolio, dove

sono presenti dispositivi di sicurezza richiesti dalla legge, avviene per cause

inspiegabili un’esplosione che danneggia le proprietà vicine, il titolare dell’industria è

responsabile dei danni e li deve risarcire. In questo caso può esserci, una

responsabilità che non si collega a un illecito del responsabile, il quale non ha violato

alcuna norma

Le funzioni della responsabilità civile

Le funzioni della responsabilità civile, cioè gli obbiettivi che l’istituto punta a

realizzare sono tre:

1. funzione compensativa, ovvero occorre compensare il danneggiato per la

perdita subita, reintegrare il suo patrimonio ingiustamente diminuito,

riportandolo alla consistenza che aveva prima del fatto dannoso. Questa

funzione ha un limite: corrisponde solo, dal punto di vista individuale del

singolo danneggiato, non opera a vantaggio della società nel suo insieme. Ad

esempio se A ch ha distrutto la macchina a B che vale 20.000 euro, lo risarcisce

con questa somma, B è soddisfatto. Possiamo perciò dire che la funzione

compensativa non è mai pienamente soddisfacente dal punto di vista sociale. In

molti casi non riesce soddisfacente neppure per il danneggiato: se X ferisce Y

in modo da renderlo cieco, o uccide suo padre, certo Y ha diritto a un

risarcimento in denaro, ma questo non può compensare la perdita subita;

2. funzione preventiva, ha l’obbiettivo di intervenire prima che i danni si

verifichino, allo scopo di impedire che si producano almeno ridurne il numero,

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Publisher
A.A. 2017-2018
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara1207 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conte Giuseppe.