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Estratto del documento

I

trascrizione dei due atti di nascita all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di

Milano, che non ha voluto riconoscere sul presupposto della contrarietà all'ordine

pubblico. In effetti, i bimbi sono figli di due padri diversi.

Dobbiamo poi richiamare l'ordinanza della Corte d'Appello di Trento del

23/2/2017, una ordinanza molto spinta dal punto di vista dell'interpretazione del

diritto con cui essa ha riconosciuto efficacia giuridica al provvedimento straniero

che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla

gestazione per altri e il loro padre non genetico 8

.

7 I due gemelli erano nati in California dalla fecondazione di due distinti ovuli, donati da una donna rimasta anonima, ciascuno con i semi di una coppia

omosessuale di cittadini italiani. Gli embrioni così ottenuti erano stati, poi, impiantati nell’utero di una donna che, in seguito alla stipulazione di un contratto di

“agreement for gestational carriers” con ciascuno dei due uomini, portava a termine la gravidanza per la coppia omosessuale. La pratica della maternità

surrogata è lecita in California, mentre, nel nostro Paese, come sappiamo, è vietata in base alle norme di cui alla L. 40/2004. Veniva quindi successivamente

pronunciato regolare “Judgement declaring the existance of parental rights”, con cui veniva ordinata la formazione degli atti di nascita dei due nascituri, con

l’indicazione nell’atto, per ciascun nato, del nome completo del genitore, con le sue generalità, nel campo “madre/genitore”. I gemelli sono dunque cittadini

statunitensi, figli riconosciuti di due cittadini italiani. Questi ultimi, rientrati in Italia, richiedevano all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, ove

risiedono, la trascrizione dei due atti di nascita. L’Ufficiale respingeva la richiesta di trascrizione ed il Tribunale di Milano respingeva a sua volta il ricorso

presentato dalla coppia omosessuale avverso il diniego da parte dell’Ufficiale di stato civile di trascrizione nei relativi registri degli atti di nascita di due minori

formati negli USA. Avverso il decreto del Tribunale, i soccombenti proponevano separatamente reclamo.La Corte d’Appello di Milano ha affermato che i due atti

di nascita oggetto della richiesta di trascrizione non sono contrari all’ordine pubblico, così come identificato dalla sentenza n. 19599/2016 della Cassazione, nelle

esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e, in particolare, nella tutela dell’interesse del minore. Gli atti di nascita in oggetto, infatti, argomenta la

Corte, contengono dati di verità quali: i) lo stato di gemelli (definito dalla letteratura scientifica come “persone nate contemporaneamente”); ii) il riconoscimento

dei minori da parte del rispettivo genitore biologico secondo la legge dello Stato della California, ove la pratica di maternità surrogata è lecita. La madre gestante

- parte del contratto di surrogazione - non ha invece riconosciuto i due bambini. Il genitore biologico, inoltre, non è stato indicato negli atti di nascita come

“madre”, pur essendo di sesso maschile; il nome di ciascun padre è stato, invece, inserito in un campo degli atti che fa riferimento non solo all’eventuale madre,

ma anche al “parent”, genitore, privo di connotazioni di genere, quindi anche ad un genitore di sesso maschile. La Corte d’Appello si sofferma sui principi delle

norme internazionali, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea e dalla Corte EDU, ed in particolare richiama il caso Menesson v.

Francia, circa il preminente interesse del minore ed afferma la necessità del riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione, legalmente e pacificamente

esistente in USA, tra i gemelli e, rispettivamente, i due padri. Pertanto, la Corte ha ordinato all’Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla trascrizione integrale

degli atti di nascita di entrambi i minori. 67

Dunque, ciò che i due genitori chiedevano era la trascrizione dell'atto di nascita

legittimamente formato all'estero. Quest'atto è stato formato in Canada dove è possibile

che due uomini legittimamente si rivolgano ad una madre surrogata per realizzare il

proprio progetto genitoriale. La legge canadese prevede che in seguito al parto il figlio

venga riconosciuto come figlio della coppia committente.

Quando è stata presentata la richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile, poiché nel

caso esaminato si è trattato di una coppia omosessuale, di fronte ad una situazione

non ancora pienamente accettata dalla nostra società, effettivamente si è posto un

problema di ordine pubblico. Ed in effetti, il preposto alla trascrizione ha respinto la

richiesta. E' già problematico fare accettare in certi aree territoriali la

fecondazione eterologa, per cui è ancora più problematico l'idea delle relazioni

omosessuali. Per cui il riconoscimento di figli nati da pratiche mediche innovative

da coppie omosessuali è effettivamente un problema.

Per la Corte di Appello di Trento, l'atto è trascrivibile sulla base dell'argomentazione

che il rispetto dell'ordine pubblico non deve essere guardato come ordine pubblico

interno, bensì internazionale. Poiché l'ordine pubblico internazionale non è minacciato,

in quanto ci sono diversi paesi in cui la maternità surrogata è riconosciuta dal tessuto

sociale sottostante al diritto, queste tecniche mediche sono ammesse e regolate

dall'ordinamento giuridico.

La faccenda tuttavia non si è ancora conclusa in quanto è finita in Cassazione, per

cui si attende che i giudici di legittimità si pronuncino sul problema.

Affrontiamo adesso la seconda ipotesi:

b)il nato non ha legami genetici con i genitori d'intenzione. In questo caso abbiamo

a disposizione molta più giurisprudenza di merito e di legittimità.

In una sentenza del 2104, il giudice ha dichiarato la contrarietà all'ordine pubblico

della trascrizione dell'atto civile, sebbene formatosi legittimamente all'estero. Così

il bimbo è stato sottratto ai genitori d'intenzione, per

cui il giudice ha disposto l'adozione del bambino.

In effetti succede che se la madre surrogata è anonima, per cui del bimbo non si prenderà

cura e se ai genitori d'intenzione viene negata la trascrizione dell'atto che attesti il

rapporto di filiazione per motivi che conosciamo, il bimbo finisce per trovarsi senza genitori,

quindi dichiarato in stato di abbandono, per cui deve essere avviata la procedura

d'adozione.

8 Una coppia omosessuale che aveva fatto ricorso alla gestazione per altri all’estero, in linea con la normativa ivi vigente, ha richiesto la trascrizione nei registri

dello stato civile italiano del provvedimento straniero che modificava gli atti di nascita della coppia di gemelli, al fine di riconoscere la genitorialità in capo ad

entrambi i padri, anziché ad uno solo. La richiesta veniva respinta dall’Ufficiale dello Stato Civile che la riteneva contraria all’ordine pubblico, sostenendo

mancante il requisito del diverso genere dei genitori richiesto dalla normativa vigente. Al contrario, i ricorrenti ritengono che il riconoscimento della bi-

genitorialità non confligga con l’ordine pubblico né interno né internazionale e che il requisito del diverso genere non sia previsto dalla normativa nazionale, oltre

a non rilevare nella valutazione sulla compatibilità all’ordine pubblico. I ricorrenti sostengono che sussistono i requisiti per la trascrizione dell’atto stabiliti

dall’art. 66 della legge n.218/1995, sul diritto internazionale privato, non essendoci motivi ostativi relativi alla violazione del principio dell’ordine pubblico

interno o internazionale.Nella causa è intervenuto il Procuratore generale, eccependo l’incompetenza della Corte a conoscere la questione e sostenendo la

contrarietà del provvedimento all’ordine pubblico rispetto alla disciplina sulla PMA (procreazione medicalmente assistita) e il difetto di relazione genetica tra i

minori e il padre a cui il provvedimento estenderebbe la genitorialità. La Corte chiarisce che l’unico requisito necessario ai fini del riconoscimento del

provvedimento in oggetto nell’ordinamento italiano è la compatibilità all’ordine pubblico, da individuarsi nel rispetto dei «principi supremi e/o fondamentali

della nostra Carta costituzionale, vale a dire in quelli che non potrebbero essere sovvertiti dal legislatore ordinario» inclusi quelli previsti nei «trattati fondativi e

dalla carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, nonché dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo» (Corte di Cassazione, sent. n.19599/2016). Nel

caso di specie viene in rilievo la tutela dell’interesse superiore del minore nel senso di «poter conservare lo status di figlio riconosciutogli in un atto validamente

formato in un altro Stato». Sussiste perciò in capo ai minori il diritto a conservare lo status filiationis acquisito all’estero, la cui perdita consisterebbe in un

evidente pregiudizio per i medesimi in termini di identità familiare e per il padre a cui venga inibita la possibilità di assumere obblighi genitoriali nei loro

confronti.In relazione alle questioni sollevate dal Procuratore Generale, la Corte non ritiene che il divieto per le coppie omosessuali di ricorrere alla procreazione

medicalmente assistita in Italia costituisca un motivo sufficiente per negare il riconoscimento di un provvedimento regolarmente adottato in un altro stato.

La Corte conclude rilevando che il ricorso per le coppie omosessuali all’istituto dell’adozione ha dato luogo a pronunce contrastanti che non costituiscono una

base sufficientemente sicura a tutela del best interest dei minori. L’ordinanza accoglie il ricorso dichiarando perciò efficace il provvedimento straniero. 68

Di questi casi ce ne sono molti e uno di questi è stato sottoposto anche alla Corte

Europea dei diritti dell'uomo ed è il famoso caso Paradiso - Campanelli, un caso che

riguarda una coppia eterosessuale.

I coniugi Donatina Paradiso e Giovanni Campanelli si recano in Russia per

sottoporsi alle tecniche di maternità surrogata. Da questa pratica il 27 febbraio

2011 nasce un bimbo. I problemi nascono al momento in cui i genitori tornano nel

loro Comune di residenza – Colletorto, provincia di Campobasso – in possesso del

certificato di nascita rilasciato in territorio russo, per cui ne chiedono la trascrizione

all'Ufficiale di Stato Civile.

Ma il rifiuto dell’ufficiale di stato civile non sarà il solo problema: il 5 maggio 2011 ai

coniugi viene formalmente comunicata un’indagine giudiziaria a loro carico per

alterazione di stato civile di minore, false dichiarazioni e viola

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A.A. 2017-2018
252 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sissiedomi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Scotti Anna.