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I
trascrizione dei due atti di nascita all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Milano, che non ha voluto riconoscere sul presupposto della contrarietà all'ordine
pubblico. In effetti, i bimbi sono figli di due padri diversi.
Dobbiamo poi richiamare l'ordinanza della Corte d'Appello di Trento del
23/2/2017, una ordinanza molto spinta dal punto di vista dell'interpretazione del
diritto con cui essa ha riconosciuto efficacia giuridica al provvedimento straniero
che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla
gestazione per altri e il loro padre non genetico 8
.
7 I due gemelli erano nati in California dalla fecondazione di due distinti ovuli, donati da una donna rimasta anonima, ciascuno con i semi di una coppia
omosessuale di cittadini italiani. Gli embrioni così ottenuti erano stati, poi, impiantati nell’utero di una donna che, in seguito alla stipulazione di un contratto di
“agreement for gestational carriers” con ciascuno dei due uomini, portava a termine la gravidanza per la coppia omosessuale. La pratica della maternità
surrogata è lecita in California, mentre, nel nostro Paese, come sappiamo, è vietata in base alle norme di cui alla L. 40/2004. Veniva quindi successivamente
pronunciato regolare “Judgement declaring the existance of parental rights”, con cui veniva ordinata la formazione degli atti di nascita dei due nascituri, con
l’indicazione nell’atto, per ciascun nato, del nome completo del genitore, con le sue generalità, nel campo “madre/genitore”. I gemelli sono dunque cittadini
statunitensi, figli riconosciuti di due cittadini italiani. Questi ultimi, rientrati in Italia, richiedevano all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, ove
risiedono, la trascrizione dei due atti di nascita. L’Ufficiale respingeva la richiesta di trascrizione ed il Tribunale di Milano respingeva a sua volta il ricorso
presentato dalla coppia omosessuale avverso il diniego da parte dell’Ufficiale di stato civile di trascrizione nei relativi registri degli atti di nascita di due minori
formati negli USA. Avverso il decreto del Tribunale, i soccombenti proponevano separatamente reclamo.La Corte d’Appello di Milano ha affermato che i due atti
di nascita oggetto della richiesta di trascrizione non sono contrari all’ordine pubblico, così come identificato dalla sentenza n. 19599/2016 della Cassazione, nelle
esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e, in particolare, nella tutela dell’interesse del minore. Gli atti di nascita in oggetto, infatti, argomenta la
Corte, contengono dati di verità quali: i) lo stato di gemelli (definito dalla letteratura scientifica come “persone nate contemporaneamente”); ii) il riconoscimento
dei minori da parte del rispettivo genitore biologico secondo la legge dello Stato della California, ove la pratica di maternità surrogata è lecita. La madre gestante
- parte del contratto di surrogazione - non ha invece riconosciuto i due bambini. Il genitore biologico, inoltre, non è stato indicato negli atti di nascita come
“madre”, pur essendo di sesso maschile; il nome di ciascun padre è stato, invece, inserito in un campo degli atti che fa riferimento non solo all’eventuale madre,
ma anche al “parent”, genitore, privo di connotazioni di genere, quindi anche ad un genitore di sesso maschile. La Corte d’Appello si sofferma sui principi delle
norme internazionali, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea e dalla Corte EDU, ed in particolare richiama il caso Menesson v.
Francia, circa il preminente interesse del minore ed afferma la necessità del riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione, legalmente e pacificamente
esistente in USA, tra i gemelli e, rispettivamente, i due padri. Pertanto, la Corte ha ordinato all’Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla trascrizione integrale
degli atti di nascita di entrambi i minori. 67
Dunque, ciò che i due genitori chiedevano era la trascrizione dell'atto di nascita
legittimamente formato all'estero. Quest'atto è stato formato in Canada dove è possibile
che due uomini legittimamente si rivolgano ad una madre surrogata per realizzare il
proprio progetto genitoriale. La legge canadese prevede che in seguito al parto il figlio
venga riconosciuto come figlio della coppia committente.
Quando è stata presentata la richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile, poiché nel
caso esaminato si è trattato di una coppia omosessuale, di fronte ad una situazione
non ancora pienamente accettata dalla nostra società, effettivamente si è posto un
problema di ordine pubblico. Ed in effetti, il preposto alla trascrizione ha respinto la
richiesta. E' già problematico fare accettare in certi aree territoriali la
fecondazione eterologa, per cui è ancora più problematico l'idea delle relazioni
omosessuali. Per cui il riconoscimento di figli nati da pratiche mediche innovative
da coppie omosessuali è effettivamente un problema.
Per la Corte di Appello di Trento, l'atto è trascrivibile sulla base dell'argomentazione
che il rispetto dell'ordine pubblico non deve essere guardato come ordine pubblico
interno, bensì internazionale. Poiché l'ordine pubblico internazionale non è minacciato,
in quanto ci sono diversi paesi in cui la maternità surrogata è riconosciuta dal tessuto
sociale sottostante al diritto, queste tecniche mediche sono ammesse e regolate
dall'ordinamento giuridico.
La faccenda tuttavia non si è ancora conclusa in quanto è finita in Cassazione, per
cui si attende che i giudici di legittimità si pronuncino sul problema.
Affrontiamo adesso la seconda ipotesi:
b)il nato non ha legami genetici con i genitori d'intenzione. In questo caso abbiamo
a disposizione molta più giurisprudenza di merito e di legittimità.
In una sentenza del 2104, il giudice ha dichiarato la contrarietà all'ordine pubblico
della trascrizione dell'atto civile, sebbene formatosi legittimamente all'estero. Così
il bimbo è stato sottratto ai genitori d'intenzione, per
cui il giudice ha disposto l'adozione del bambino.
In effetti succede che se la madre surrogata è anonima, per cui del bimbo non si prenderà
cura e se ai genitori d'intenzione viene negata la trascrizione dell'atto che attesti il
rapporto di filiazione per motivi che conosciamo, il bimbo finisce per trovarsi senza genitori,
quindi dichiarato in stato di abbandono, per cui deve essere avviata la procedura
d'adozione.
8 Una coppia omosessuale che aveva fatto ricorso alla gestazione per altri all’estero, in linea con la normativa ivi vigente, ha richiesto la trascrizione nei registri
dello stato civile italiano del provvedimento straniero che modificava gli atti di nascita della coppia di gemelli, al fine di riconoscere la genitorialità in capo ad
entrambi i padri, anziché ad uno solo. La richiesta veniva respinta dall’Ufficiale dello Stato Civile che la riteneva contraria all’ordine pubblico, sostenendo
mancante il requisito del diverso genere dei genitori richiesto dalla normativa vigente. Al contrario, i ricorrenti ritengono che il riconoscimento della bi-
genitorialità non confligga con l’ordine pubblico né interno né internazionale e che il requisito del diverso genere non sia previsto dalla normativa nazionale, oltre
a non rilevare nella valutazione sulla compatibilità all’ordine pubblico. I ricorrenti sostengono che sussistono i requisiti per la trascrizione dell’atto stabiliti
dall’art. 66 della legge n.218/1995, sul diritto internazionale privato, non essendoci motivi ostativi relativi alla violazione del principio dell’ordine pubblico
interno o internazionale.Nella causa è intervenuto il Procuratore generale, eccependo l’incompetenza della Corte a conoscere la questione e sostenendo la
contrarietà del provvedimento all’ordine pubblico rispetto alla disciplina sulla PMA (procreazione medicalmente assistita) e il difetto di relazione genetica tra i
minori e il padre a cui il provvedimento estenderebbe la genitorialità. La Corte chiarisce che l’unico requisito necessario ai fini del riconoscimento del
provvedimento in oggetto nell’ordinamento italiano è la compatibilità all’ordine pubblico, da individuarsi nel rispetto dei «principi supremi e/o fondamentali
della nostra Carta costituzionale, vale a dire in quelli che non potrebbero essere sovvertiti dal legislatore ordinario» inclusi quelli previsti nei «trattati fondativi e
dalla carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, nonché dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo» (Corte di Cassazione, sent. n.19599/2016). Nel
caso di specie viene in rilievo la tutela dell’interesse superiore del minore nel senso di «poter conservare lo status di figlio riconosciutogli in un atto validamente
formato in un altro Stato». Sussiste perciò in capo ai minori il diritto a conservare lo status filiationis acquisito all’estero, la cui perdita consisterebbe in un
evidente pregiudizio per i medesimi in termini di identità familiare e per il padre a cui venga inibita la possibilità di assumere obblighi genitoriali nei loro
confronti.In relazione alle questioni sollevate dal Procuratore Generale, la Corte non ritiene che il divieto per le coppie omosessuali di ricorrere alla procreazione
medicalmente assistita in Italia costituisca un motivo sufficiente per negare il riconoscimento di un provvedimento regolarmente adottato in un altro stato.
La Corte conclude rilevando che il ricorso per le coppie omosessuali all’istituto dell’adozione ha dato luogo a pronunce contrastanti che non costituiscono una
base sufficientemente sicura a tutela del best interest dei minori. L’ordinanza accoglie il ricorso dichiarando perciò efficace il provvedimento straniero. 68
Di questi casi ce ne sono molti e uno di questi è stato sottoposto anche alla Corte
Europea dei diritti dell'uomo ed è il famoso caso Paradiso - Campanelli, un caso che
riguarda una coppia eterosessuale.
I coniugi Donatina Paradiso e Giovanni Campanelli si recano in Russia per
sottoporsi alle tecniche di maternità surrogata. Da questa pratica il 27 febbraio
2011 nasce un bimbo. I problemi nascono al momento in cui i genitori tornano nel
loro Comune di residenza – Colletorto, provincia di Campobasso – in possesso del
certificato di nascita rilasciato in territorio russo, per cui ne chiedono la trascrizione
all'Ufficiale di Stato Civile.
Ma il rifiuto dell’ufficiale di stato civile non sarà il solo problema: il 5 maggio 2011 ai
coniugi viene formalmente comunicata un’indagine giudiziaria a loro carico per
alterazione di stato civile di minore, false dichiarazioni e viola