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Corso di diritto privato

Introduzione al diritto privato

Possiamo considerare il diritto privato come l'anima della nostra vita. Ad esempio, lo studente, per venire a frequentare il corso, molto probabilmente ha viaggiato prendendo l'autobus o il treno, quindi con un mezzo di trasporto pubblico. Per usufruire del servizio pubblico, lo studente avrà acquistato molto probabilmente un biglietto o un abbonamento. Facendo questo ha stipulato un contratto con l'azienda di trasporto. Questo tipo di contratto - occorre dire sin da subito - è un contratto che in realtà dà moltissimi problemi in quanto le regole, il contenuto di esso, non è stabilito di comune accordo tra i contraenti ma è imposto dall'azienda di trasporti.

Esempi di diritto privato nella vita quotidiana

Un altro esempio pratico che fa la docente riguarda la condizione di chi è sposato. Infatti, questo status è regolato da regole giuridiche, è uno status regolato dal diritto privato. Un esempio ulteriore riguarda il possesso di un comune telefonino. In questo caso, innanzitutto occorre procurarselo, ad esempio, attraverso la stipula di un contratto di compravendita. Poi occorre stipulare un altro contratto con il gestore della telefonia. Anche in questo caso si presentano problemi che riguardano il contenuto del contratto perché i moduli contrattuali contengono le clausole già predeterminate.

Anche il rapporto tra lo studente e il genitore che lo iscrive all'università e gli fornisce il giusto sostentamento è un rapporto regolato dal diritto privato. Questi esempi ci fanno capire che non c'è nessun aspetto, nessun profilo della nostra vita quotidiana che non sia regolato dal diritto privato. Quindi è necessario conoscerlo non solo in qualità di giuristi ma anche sotto il profilo della normale vita quotidiana. Perché conoscerlo ci tutela e ci protegge.

Conflitti e norme nel diritto privato

In una società perfetta, si potrebbe ritenere che i rapporti di coesistenza non darebbero luogo a conflitti. Ma la società perfetta può esistere veramente? Invece, per gli aspetti che interessano il diritto privato, questi rapporti riguardano situazioni di appartenenza, situazioni di rapporti patrimoniali, situazioni che riguardano le relazioni personali. Si può pensare dunque che una società perfetta non ha bisogno del diritto in quanto ciascuno dei consociati conosce esattamente quali sono i diritti e quali sono gli obblighi. In realtà, si possono sempre presentare delle situazioni giuridiche che possono generare dei conflitti, per cui occorre comunque cercare di risolverli.

Bisogna quindi trovare delle regole che stabiliscano il modo in cui la convivenza tra i soggetti, la coesistenza di situazioni giuridiche incompatibili o non del tutto sovrapponibili deve essere regolata. Norme, dunque, che diano una soluzione a questi problemi. Quando parliamo di regole possiamo anche fare riferimento a norme collocate su piani diversi.

Regole giuridiche ed etiche

Se prendiamo l'esempio dello studente che prende l'autobus per recarsi all'università, quest'ultimo, dopo essere salito sul mezzo pubblico, oblitera il biglietto di viaggio e si mette a sedere. Poi, dopo aver notato una persona anziana in piedi, si alza e le offre il suo posto a sedere. Lo studente si è alzato nel rispetto di una regola morale, etica in base alla quale è doveroso che un giovane ceda il posto a una persona anziana. È chiaro che l'obliterazione del biglietto di viaggio e l'atto di cessione del posto a sedere hanno un evidente valore diverso dal punto di vista del diritto.

Infatti, quest'ultimo si occupa soltanto di disciplinare quelle situazioni che praticamente, in base ad una selezione di necessità, di valori e di interessi, ritiene meritevoli o, comunque, sente la necessità di una gestione giuridica. Le ragioni per le quali l'ordinamento sceglie di disciplinare il contratto di trasporto e non la cessione del proprio posto a sedere alla persona anziana riguardano il tipo di interesse che viene in gioco, per cui l'ordinamento ritiene l'esigenza del trasporto di una tale importanza, da regolare questo rapporto.

Disciplina giuridica e interesse generale

Dal punto di vista generale, quello che conta è che l'ordinamento si occupa di disciplinare, sia pure nei rapporti privati che sono particolari, quei rapporti che si definiscono generali, cioè quei rapporti che corrispondono alla possibilità di creare le condizioni per un'ordinata convivenza sociale. Per fare un altro esempio, non viene disciplinata l'aria in quanto tutti possono utilizzarla. Però, in un mondo futuro, laddove l'aria dovesse essere continuamente purificata per potere essere purificata, allora è chiaro che essa potrà essere oggetto di una gestione giuridica. Perché è chiaro che la necessità di disciplinare la convivenza su quel bene limitato darà chiaramente necessità all'ordinamento di regolare l'uso di quel bene.

Regole giuridiche e regole etiche

Abbiamo dunque di fronte una regola giuridica ed una regola etica. È chiaro che l'auspicio che deve darsi il mondo del diritto è che la regola giuridica corrisponda alla regola etica. Facciamo un esempio. Se Giusy presta una somma di denaro ad Alessia, corrisponde ad una regola giuridica che quest'ultima debba restituire la somma prestata (dal punto di vista giuridico si dovrebbe parlare di somma data a mutuo). È chiaro che stiamo parlando non solo di una regola giuridica ma anche di una regola etica perché si ritiene giusto dal punto di vista morale che la somma ricevuta in prestito sia restituita.

Ma ci sono dei casi tuttavia in cui la regola giuridica non è più rispondente all'etica. Facciamo l'esempio dello studente che sale sull'autobus e volutamente non oblitera il biglietto in quanto ritiene che il servizio offerto dall'azienda di trasporti sia di infima qualità. Comunque il comportamento dello studente configura un illecito da un punto di vista civilistico ma dal punto di vista morale, la società potrebbe ritenere giusto il comportamento dello studente. In questo caso, la regola giuridica è statica mentre quella morale si evolve, distaccandosi dal diritto.

Ma possiamo anche trovarci di fronte al fenomeno inverso, cioè al fatto che la regola etica anticipa quella giuridica. Ad esempio, nel diritto di famiglia, oggi vige il principio fondato sulla parità tra i coniugi. Questo principio è stato sancito da una riforma importante, la prima riforma del diritto di famiglia, varata nel 1975. Prima esisteva la potestà maritale, cioè il diritto del marito aveva una predominanza all'interno della famiglia sulla moglie. Tuttavia, questa situazione non corrispondeva più alle esigenze di parità che la società sottostante il diritto avvertiva.

Il ritardo del legislatore

Tanto più che la legge sul divorzio del 1970 aveva già riconosciuto un modo di vivere il rapporto coniugale su di un piano di tendenziale parità. In questo caso, è avvenuto prima il cambiamento della regola sociale (quindi, dell'esigenza etica, sul piano sociale, della parità tra i coniugi) e poi quello del diritto. Un esempio molto recente riguarda la disciplina delle convivenze delle unioni civili. Anche in questo caso si può chiaramente notare che la convivenza senza matrimonio è passata da una riprovazione sociale ad una accettazione, fino al punto di diventare una forma di comunione materiale e spirituale, perfettamente alternativa al matrimonio. Con la duplice declinazione della convivenza tra soggetti etero oppure omosessuali.

In questo caso la legge è arrivata molto in ritardo e vedremo come la giurisprudenza ha tenuto le fila di questo discorso un po' complicato. Alla fine il legislatore ha preso atto di queste modifiche realizzatesi nella coscienza sociale, per cui è oggi materia di studio la legge sulle unioni civili. Tra i manuali interessanti non adottati come libri di testo ha una certa importanza quello del prof. Grossi, che è stato fino a qualche tempo fa presidente della Corte costituzionale. Questo manuale si chiama "Prima lezione di diritto" ed in esso il Grossi ritiene che il diritto molto spesso è fatto di schemi materiali, disegni possibili.

In sostanza, se una persona ha necessità di definire, ad esempio, il confine del terreno di cui è proprietario, il fatto che non siano più individuabili questi confini non significa che non possano comunque essere stabiliti in qualche modo. Non significa che se la siepe che prima fungeva da confine divisorio scompare all'improvviso, questo fatto faccia sì che il terreno tra i proprietari diventi in comune. Dovrà essere comunque ricercato un confine, una limitazione dei rispettivi diritti di proprietà. Per cui questi segni, una volta determinati, segneranno il confine divisorio tra le due proprietà.

Il diritto privato come sistema

Dunque, il diritto privato è immanente, esiste anche se effettivamente non si vede. Ed infatti, quando non sorgono problemi giuridici, il diritto rimane sullo sfondo. Quest'ultimo fa avvertire la sua presenza quando viene violato, quando sorge l'esigenza di tutelare l'esistenza di un diritto. Tuttavia, quando sorge l'esigenza di attivarsi per la tutela di un proprio diritto, questa viene avvertita come qualche cosa di sgradevole, che cala dall'alto. Ma è a questo punto che però occorre agire per la tutela dei propri diritti.

Formazione di un sistema di diritto privato

Ma da che cosa nasce un sistema di diritto privato? Come si forma un sistema di diritto privato? Facciamo l'esempio di un gruppo di persone che deve pagare una bolletta. È ovvio che deve esserci qualcuno che stabilisca quali sono i criteri affinché quelle persone accedano all'operatore delle Poste. Anche in un mondo ipotetico dove il diritto non è necessario, ci devono essere delle regole che stabiliscano se accede per primo la persona che arriva prima oppure le donne o chi è più anziano. Il gruppo di consociati, dunque, deve darsi la regola più opportuna per disciplinare i suoi interessi.

Una volta che il gruppo si è dato questa regola, si possono presentare due possibilità. La prima è quella della osservanza spontanea: si è deciso che paga prima chi arriva per primo, per cui tutti rispettano questa regola. Ma la regola deve poter essere attuata anche se c'è qualcuno che non ritiene di non essere obbligato a rispettarla (magari avendola pure inizialmente condivisa). A questo punto quel gruppo di persone che hanno il problema di pagare la bolletta deve darsi degli strumenti per poter rendere questa regola effettiva e coercibile, se è possibile. Effettiva sempre, coercibile se è possibile.

Effettività e coercibilità nel diritto privato

L'effettività significa che il gruppo si deve dare degli strumenti per poter tutelare e proteggere la realizzazione dei diritti dei soggetti di questo gruppo. Se c'è il diritto ma non si ha poi la possibilità di ottenere il rispetto di questo diritto ci potrebbero essere dei problemi per ottenere il rispetto della regola che prevede il diritto. Quindi l'effettività è l'insieme degli strumenti che l'ordinamento si dà per poter garantire la realizzazione e l'osservanza dei diritti.

In alcuni casi, a questa effettività si accompagna la coercibilità, cioè la possibilità di attuare i diritti anche contro la volontà del soggetto obbligato. Ad esempio, nell'esempio fatto di Alessia che deve restituire la somma di denaro avuta in prestito da Giusy, quest'ultima è titolare di un diritto di credito, cioè del diritto di ottenere la restituzione della somma prestata. Se il diritto non fosse dotato del requisito della effettività, è chiaro che Giusy avrebbe corso il rischio di perdere il denaro dato in prestito.

Tuttavia, non è detto che comunque effettivamente non accada. Però l'ordinamento dà a Giusy un diritto effettivo, cioè prevede degli strumenti per fare in modo che il creditore possa recuperare la somma prestata. Tra questi strumenti che l'ordinamento prevede c'è anche la possibilità di recuperare il credito anche contro la volontà del debitore (nell'esempio fatto, contro il volere di Alessia).

Tuttavia esistono delle situazioni in cui il rimedio non può essere coercibile, non può essere cioè attuato nella sua identità contro la volontà del soggetto che dovrebbe tenere un determinato comportamento. Facciamo un esempio nel diritto di famiglia, in particolare prendiamo come spunto il dovere di assistenza morale e materiale nell'ambito del rapporto matrimoniale. Se uno dei coniugi non intende assistere moralmente l'altro coniuge, è chiaro che non è possibile costringere il primo all'assistenza morale, ad amare, voler bene e a portare avanti un progetto di vita in comune materiale e spirituale, come dice la giurisprudenza, rispetto all'altro coniuge.

Ordinamento giuridico

Ma il diritto - dovere all'assistenza morale materiale è chiaro che ha una sua effettività perché la violazione di tale dovere ha delle conseguenze. Tuttavia tale dovere è incoercibile perché non può essere attuato contro la volontà del soggetto obbligato. Abbiamo parlato di ordinamento in quanto quel gruppo che si è formato davanti allo sportello postale o della banca, nel darsi queste regole, ha creato un ordinamento giuridico, ha creato cioè un insieme di regole che sono formate, regole che ovviamente provengono da delle fonti di produzione del diritto, fonti che a loro volta sono l'espressione del modo in cui la comunità si è organizzata.

Questo gruppo davanti all'ufficio postale ha stabilito le regole per cui da quel momento in poi la produzione delle regole e la gestione delle regole sul piano dell'esecuzione avvengono secondo una distribuzione di competenze. Questa organizzazione, autonoma e indipendente, è appunto l'ordinamento giuridico. Quest'ultimo ha quindi due qualità: una è l'effettività, di cui abbiamo appena parlato e l'altra è la completezza, perché qualunque problema giuridico si può presentare in un ordinamento è un problema che deve essere risolto all'interno dell'ordinamento giuridico. Quest'ultimo cioè deve potere dare sempre una risposta al bisogno giuridico che può diciamo presentarsi al suo interno.

Diritto pubblico e diritto privato

Di questo ordinamento giuridico, il modo in cui vengono prodotte le regole, il modo in cui vengono applicate e vengono scelte le persone che hanno il compito di produrre le regole, è compito del diritto costituzionale, quindi, del diritto pubblico, a cui si contrappone il diritto privato. Volendo elaborare uno schema elementare di base possiamo dire che mentre il diritto pubblico ha per oggetto l'organizzazione della Pubblica Amministrazione e dello Stato, il diritto privato invece ha ad oggetto gli interessi particolari dei singoli. Anche se il diritto pubblico sembra avere una maggiore attenzione, di fatto, nella nostra vita quotidiana, abbiamo quotidianamente a che fare con gli interessi dei privati.

Mentre il diritto pubblico è per lo più, in linea generale, strutturato secondo rapporti autoritativi, caratterizzati cioè dalla preminenza dell'ente pubblico rispetto ai cittadini, nelle materie di propria competenza, per cui il soggetto pubblico, nella gestione di questi rapporti non si comporta come un soggetto di diritto privato, dall'altra parte i soggetti di diritto privato si trovano su un piano di parità formale e sostanziale.

Parità nel diritto privato

Facciamo un esempio. Nel diritto pubblico, la possibilità di costruire un immobile su un terreno di cui si è proprietari non è libera ma è soggetta al rilascio di una autorizzazione amministrativa, ad una concessione. Questo perché vi è un interesse generale dello Stato, quindi regolato dal diritto pubblico, affinché i privati non possano costruire a loro piacimento, per cui v'è la necessità che vi sia una organizzazione urbanistica delle proprietà immobiliari.

Come vedremo nel prosieguo di questo corso, il diritto di proprietà è costituito da una serie di prerogative che comprendono evidentemente anche il diritto di costruire sul terreno di proprietà. Ma se questo diritto di edificare ha delle conseguenze sul terreno vicino (che appartiene ad un altro proprietario), perché, ad esempio, oscura il panorama del terreno contiguo, evidentemente ci saranno dei problemi la cui soluzione spetta al diritto privato. È chiaro che i proprietari dei due immobili si trovano su una situazione di parità formale e sostanziale.

Torniamo all'esempio dello studente che ha comprato il biglietto dell'azienda di trasporto pubblico per recarsi all'università. Alessia, comprando il biglietto di viaggio, ha stipulato un contratto. Quest'ultimo possiamo definirlo l'anima della parità tra le parti. Il privato che stipula un contratto non ha una predominanza per cui l'altra parte deve subire le scelte contrattuali dell'altro contraente. Sebbene questo principio abbia delle eccezioni, possiamo dire che in generale il rapporto contrattuale di diritto privato è un rapporto di parità.

La docente fa l'esempio del cellulare che propone in vendita a Giusy. Si farà una trattativa dove si stabilirà il prezzo e le modalità di adempimento in virtù di un contratto che vedrà la docente e Giusy agire su un piano di completa parità. Quest'ultima è sia formale che sostanziale. È formale in quanto la disciplina del contratto pone sullo stesso piano le parti contraenti. È sostanziale perché le parti, la docente e Giusy, liberamente si sono incontrate e hanno svolto una trattativa sul prezzo e le condizioni contrattuali. Non possiamo dire però che Alessia, nel momento in cui ha acquistato il biglietto di viag... (purtroppo il testo originale si interrompe qui, e non posso aggiungere altro testo non presente nell'originale)

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sissiedomi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Scotti Anna.
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