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Diritti di Autodeterminazione e Trattamenti Sanitari

In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

  • Accertamenti diagnostici
  • Scelte terapeutiche
  • Singoli trattamenti sanitari

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:

  • Maggiorenni
  • Capaci di intendere e volere

Come fare le DAT

È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale). La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

  • Dal notaio
  • Presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza
  • Presso le strutture sanitarie competenti

nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT;presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all'estero.

Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all'estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute e attivata a partire dal 1 febbraio 2020.

Pianificazione condivisa delle cure

Differenza tra pianificazione condivisa e DAT:

Pianificazione condivisa: L'ammalato che prende decisioni ad una patologia diagnosticata e con un decorso sufficientemente individuato (attorno al quale è stata altresì resa, dunque, l'opportuna informativa), nell'ambito di una relazione già instaurata con una determinata équipe sanitaria.

DAT: Risponde alla necessità di garantire la conoscibilità su tutto il territorio nazionale della volontà previamente manifestata da un soggetto non

ancora paziente, il quale si determina riguardo ad una mera eventualità. Casistica - Caso Englaro Eluana Englaro, nutrita con sondino nasogastrico, respirava in maniera del tutto autonoma, tuttavia non era capace di intendere e volere. Dopo un anno dall'incidente, la regione superiore del cervello di Eluana va incontro ad una degenerazione definitiva. I medici non lasciavano alcuna speranza di ripresa. Dopo circa quattro anni dall'incidente, Eluana viene dichiarata interdetta per assoluta incapacità con sentenza del Tribunale di Lecco in data 19 dicembre 1996, viene nominato tutore il padre, Beppino Englaro. Beppino Englaro, convinto che Eluana non avrebbe voluto vivere in questo stato, nel 2003 presenta nuovamente la richiesta di sospensione dell'alimentazione artificiale per la figlia, che tuttavia, viene nuovamente respinta prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'Appello, poiché non considerata "cura medica". L'uomo, tuttavia,continuerà solo se il trattamento richiesto è in linea con le norme di legge, la deontologia professionale e le buone pratiche clinico-assistenziali. Nel caso specifico della decisione di interrompere il trattamento di idratazione ed alimentazione forzata che mantiene in vita Eluana Englaro, la Corte d'Appello di Milano ha autorizzato il padre, Beppino Englaro, in qualità di tutore, a prendere questa decisione. Questa decisione è stata presa considerando la volontà della figlia, desunta dallo stile di vita condotto in precedenza e dalle sue eventuali dichiarazioni. È importante sottolineare che la responsabilità del medico è legata alla diligenza nel fornire le cure e nel rispettare le norme di legge e la deontologia professionale. Il medico non può essere obbligato a fornire trattamenti sanitari contrari a queste norme. In conclusione, la decisione di interrompere il trattamento di idratazione ed alimentazione forzata è stata presa considerando la volontà della paziente e nel rispetto delle norme di legge e della deontologia professionale.sarà quello di non accondiscendere alla richiesta, a pena d'incorrere - questa volta sì - in responsabilità professionale, per violazione dei canoni della medicina. Il rispetto della volontà dell'ammalato non può tramutarsi, del resto, in mero e sistematico asservimento. Caso 1 - Italia Il malato acconsente ad un intervento chirurgico di artroscopia per blocco iperalgico meniscale, da attuarsi in anestesia subdurale. Nel corso dell'atto, tuttavia, spaventato dalle modalità d'esecuzione di tale anestesia, richiede egli di essere sottoposto ad anestesia generale, a seguito della quale decede per insufficienza respiratoria e collasso cardiocircolatorio. Dritto privato 9addebitabile al farmaco anestetico→ La Corte d'appello attribuisce l'evento-morte al medico anestesista per non aver saputo vincere, con ogni mezzo la resistenza opposta dal paziente ad un'anestesia periferica (in quanto preferibile, nel caso).concreto)→ I giudici di legittimità tacciano la motivazione della corte d'Appello di «istigazione a commettere un reato » Caso 2 - Francia Il malato rifiuta l'anestesia generale a favore di una solo locale, dalla quale deriva, però, la rottura del globo oculare e la conseguente perdita dell'occhio→ La Corte di Cassazione Francese statuisce che il sanitario è comunque tenuto a rifiutarsi di procedere con il tipo di anestesia dal malato preteso, laddove ciò risulti eccessivamente rischioso. II sanitario deve non solo rispettare la volontà espressa (ovvero desistere dal trattamento rifiutato), ma altresì compiutamente informare il malato degli effetti derivanti da tali desiderata, nonché, infine, astenersi dalla prestazione delle cure richieste o prescelte dall'interessato, nell'ipotesi di sproporzione fra rischi e benefici attesi. Vicenda Stamina - trattamenti medici non validati La RegioneLombardia ha proposto di compiere presso l'ospedale di Brescia il trattamento con terapia cellulare compassionevole prodotta da Stamina. L'infusione di cellule staminali mesenchimali è stata a gran voce reclamata e addirittura pretesa, da parte dei diretti interessati (dei pazienti, dei loro rappresentanti legali), al cospetto dei diversi giudici. Tuttavia il metodo Stamina è segreto e neppure i medici addetti alle infusioni erano a conoscenza di cosa, esattamente, si stava inoculando agli ammalati, ai quali erano fornite informazioni perlomeno distorte quanto all'efficacia della cura, alle eventuali conseguenze pregiudizievoli o agli ignoti effetti collaterali. Dinanzi ad "un'inadeguata descrizione del metodo" e ad un' "insufficiente definizione del prodotto" (secondo la bocciatura del Comitato scientifico nominato dal Ministero della Salute), si assiste ad un'oggettiva impossibilità di comunicare le.

Caratteristiche della cura al suo destinatario, senza contare che, laddove si tratti di terapia innovativa neppure sperimentata, l'informazione dovrebbe invece essere ancora più attenta, specifica, dettagliata.

Seppur non è stato cagionato peggioramento alcuno, certo, né altri trattamenti erano possibili, ma l'affidamento ingenerato nei pazienti è del tutto privo di fondamento e la condotta professionale gravemente contraria alle più elementari regole di diligenza e perizia medica.

Emergenza pandemica e Transessualismo

Emergenza pandemica

Quadro di riferimento

Libertà di decidere per la propria salute

Art. 13 Cost: sancisce l'inviolabilità della libertà personale

Art. 32 Cost: riconosce che nessuno può essere obbligato a determinati trattamenti sanitari se non per disposizione di legge

Diritto di essere curati/curate

Fragilità del sistema e scarsità delle risorse sanitarie durante la crisi pandemica

avere una buona salute. Comitato nazionale per la bioetica

Covid 19: La decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del "triage in emergenza pandemica"

La sperimentazione biomedica per la ricerca di nuovi trattamenti terapeutici nell'ambito della pandemia Covid 19: aspetti etici

I vaccini Covid 19: aspetti etici per la ricerca, il costo, la distribuzione

Nei tre pareri emerge una concezione personalistica e anti-utilitaristica della cura sanitaria che ribadisce il valore della persona in ogni condizione, e quindi il diritto fondamentale di ogni persona di essere curata senza limitazioni e discriminazioni.

Rischio di determinare una discriminazione fondata sullo stato di salute o sulla probabilità di aspettative di vita maggiori (es. AGEISM). Effetto: grave lesione del diritto universale e assoluto alla salute inteso come diritto a ricevere le cure necessarie per avere una buona salute.

ilmiglioramento della propria condizione. La libertà di cura e l'obbligo vaccinaleIl rispetto delle procedure volte alla manifestazione del consenso informato ha secondo la Corte Costituzionale una: "funzione disintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello dalla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e aiDritto privato 10possibili sviluppi del percorso terapeutico [...] informazioni che devono essere le più esaurienti possibili" e che quindi richiedonouna procedura di manifestazione del consenso libero, scritto, consapevole, attuale e manifesto. (Sent. n. 438/2008)Per il Consiglio nazionale bioeticoSarebbe sempre preferibile non imporre alcun trattamento sanitario, ma indurre le persone attraverso l'informazione e lacomunicazione ad accettare la.misura con senso di responsabilità. Premessa indispensabile affinché alla pianificazione della distribuzione consegua un'auspicabile accettazione della vaccinazione da parte dei cittadini è un'adeguata informazione e comunicazione. La comunicazione ai cittadini deve essere: trasparente, chiara, comprensibile, consistente e coerente, basata su evidenze e dati scientifici. Una comunicazione non propagandistica, non paternalistica, che non lasci margini di incertezza, indicando i benefici attesi e i rischi. I benefici attesi si riferiscono all'immunità ottenibile, al grado di immunità e durata della stessa, ai tempi prevedibili per la protezione dal virus, alla prevenzione o alla riduzione della trasmissione e protezione da possibili reinfezioni. I rischi potenziali si riferiscono a effetti collaterali e a reazioni avverse. Normativa di riferimento in materia di vaccinazioni (Legge n. 119 del 2017) Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.i motivi di salute o di incompatibilità specifica. Le vaccinazioni obbligatorie riguardano malattie come il tetano, la difterite, la poliomielite, l'epatite B, l'Haemophilus influenzae tipo b, il morbillo, la parotite, la rosolia, la pertosse e la varicella. Le vaccinazioni raccomandate includono l'influenza, il pneumococco, il meningococco B e il meningococco C. La legge prevede anche l'obbligo di presentare la documentazione delle vaccinazioni per l'iscrizione a scuola e per l'accesso ai servizi sanitari. In caso di mancata vaccinazione, i genitori possono essere soggetti a sanzioni amministrative e i bambini non vaccinati possono essere esclusi dalla scuola in caso di epidemie. La legge ha suscitato dibattiti e controversie, con alcune persone che sostengono il diritto di scelta individuale e altre che sottolineano l'importanza della protezione collettiva contro le malattie infettive.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bagonghi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Franzoni Simona.