Diritto e norme
Che cos'è il diritto?
Un complesso di regole rispettate da ogni individuo per la tutela dei propri ed altrui diritti. I latini dicevano che esso servisse "ne cives adarma veniant" (affinché i cittadini non venissero alle armi).
- Un diritto è una possibilità/posizione di vantaggio riconosciuta ad un soggetto da una regola.
Il diritto si divide in oggettivo (regole poste da una società per regolare il rapporto tra i diversi individui) e soggettivo (potere attribuito ad un individuo di agire per i propri interessi).
La regola
Una regola è un enunciato che ha la funzione di prescrivere un determinato comportamento, qualificandolo come obbligatorio/vietato/lecito. Per essere giuridica e non religiosa/di cortesia/altro, una regola necessita di tre requisiti principali:
- È necessaria per garantire la pacifica convivenza tra gli uomini;
- È munita di una sanzione nel caso non venga rispettata;
- Trova la propria fonte in atti/fatti legislativi cui la maggioranza dei cittadini riconosce la validità.
La regola giuridica è una regola di comportamento condizionata (se si verifica tale fatto mi comporto in tale modo), una norma è sempre caratterizzata da una fattispecie (immagine del fatto, descrizione sintetica di una certa situazione) che può essere:
- Astratta (indica la situazione tipo che si deve verificare affinché una norma entri in vigore);
- Concreta (situazione pratica in cui la regola si applica).
Vengono definite conseguenze giuridiche gli effetti che la norma prescrive al verificarsi della fattispecie, che può inoltre essere:
- Complessa (devono verificarsi più condizioni affinché si presenti) a formazione complessiva (si costituisce un po’ alla volta);
- Semplice (necessita del verificarsi di una sola condizione).
Le norme sono caratterizzate da generalità (riferite ad una serie indeterminata ed indeterminabile di potenziali destinatari) e da astrattezza (possono ricevere applicazione concreta indefinita ed indefinibile).
Compito del giurista è ricollegare la fattispecie concreta e quella astratta tramite il processo di sussunzione. Le norme si dividono in:
- Precettive, impongono un certo comportamento (obblighi);
- Proibitive, vietano un certo comportamento (divieti);
- Permissive, consentono di tenere un certo comportamento (permessi).
Ad esempio l’art. 833 costituisce il divieto di atti emulativi (quando un soggetto fa qualcosa in proprio potere ma solo per disturbare qualcun altro, non per proprio vantaggio).
Le norme possono essere quindi di diritto comune (valgono per la generalità dei casi) o speciale (riguardano solo certe categorie di soggetti), quest’ultime non coincidono con le norme eccezionali che deviano rispetto alle regole generali.
Inoltre esistono norme cogenti (inderogabili o imperative, vanno sempre rispettate) e relative (derogabili). Ad esempio di norma relativa, l’art.1282 prevede che tutti i crediti producano interessi salvo che non sia previsto diversamente dalle parti.
Interpretazione della legge
Quasi tutte le norme vanno interpretate in quanto la legge utilizza espressioni che hanno più significati. A tale scopo si usano queste regole interpretative:
- Il significato deve essere coerente al contesto, le parole vanno lette e comprese globalmente in una visione d’insieme;
- Bisogna tenere conto dell’intenzione del legislatore (interpretazione teleologica ≠ letterale);
- L’interpretazione può essere estensiva (la regola ha un significato più ampio rispetto al testo letterale) o restrittiva;
- L’interpretazione dipende dal soggetto che la attua, in base ad esso sarà:
- Giudiziale (fatta dal giudice), vincolante per le due parti coinvolte nel processo ma non per i successivi casi che si presenteranno (a differenza del common law);
- Dottrinale (dalla dottrina), “parere autoritate” che ha un’influenza pratica in base soprattutto a chi formula la tesi (quanta fama/esperienza ha il giurista);
- Autentica (dal legislatore), formalmente vincolante, prescrive come interpretare disposizioni già vigenti di difficile comprensione o sbagliata attuazione.
L’ordinamento giuridico (diritto oggettivo) è una specie di organismo vivente coordinato nelle sue parti. Il giurista segue un metodo di lavoro che si avvale di due processi:
- Interpretazione sistematica: richiede all’interprete di attribuire ad una norma quel significato che essa può avere in relazione a tutte le altre, allo scopo di evitare contrasti tra leggi (antinomie);
- Analogia: consente di colmare le lacune dell’ordinamento (i casi in cui alla fattispecie concreta non ne corrisponde alcuna astratta).
Diversamente dal codice svizzero (in cui spetta al giudice decidere la norma, come se fosse il legislatore), in Italia il giudice dovendo sempre pronunciarsi (sennò commette reato di denegata giustizia), pone (come da secondo comma art.12) il postulato della “completezza dell’ordinamento giuridico” che funge da base per una successiva dimostrazione, va quindi a considerare disposizioni che riguardano casi simili al proprio e in mancanza di esse risolve comunque il caso affidandosi alle direttive generali dell’ordinamento. Segue perciò due criteri, l’analogia legis (identità di ratio tra la norma esistente ed il caso pratico, in base all’elemento che hanno in comune) e dove essa non sia possibile in alcun modo (per esempio nel caso di leggi penali o eccezionali) l’analogia iuris (ricorso ai termini generali dell’ordinamento).
Può accadere che un principio generale dell’ordinamento non sia esplicito ma vada desunto da più leggi anche completamente diverse.
Legato = attribuzione di singoli beni/diritti all’interno di un testamento. Clausole generali: anche se la norma c’è, essa è scritta in un modo molto elastico e generico e deve quindi essere concretizzata di volta in volta grazie ad esse. Alcuni esempi sono:
- Clausola di buona fede, oggettiva (comportamento onesto/leale...) oppure soggettiva (ignoranza di ledere un altrui diritto, essendo convinti di agire nelle proprie possibilità, ad esempio un ladro è in mala fede).
Codice civile
La distinzione tra diritto pubblico e privato è molto sfumata tanto da sussistere ormai solo a livello didattico/scientifico. Nonostante il codice risalga al 1942, lo stile è moderno e raffinato. Esso presenta all’introduzione alcune disposizioni generali che anticipano sei libri:
- Persone/Famiglia;
- Successioni (a causa di morte)/Donazioni;
- Proprietà (ma anche possesso, usufrutto...);
- Obbligazioni (rapporti tra creditori e debitori);
- Lavoro/Impresa/Società (diritto commerciale);
- Tutela dei diritti (prove, garanzie, trascrizioni...);
Un comma è la frase di un articolo che va a capo. Al di fuori del codice civile esistono moltissime leggi speciali che sono generalmente raccolte in testi unici, ad esempio il codice del consumatore.
Situazione giuridica soggettiva: è la posizione in cui si trova un individuo conseguentemente all’effetto di una norma. Rapporto giuridico: relazione tra due o più persone che si trovano in diverse situazioni giuridiche, che possono essere:
- Attive (posizione di chi rivendica un diritto nei confronti di un terzo);
- Passive (posizione di chi ha un obbligo);
- Complesse (entrambi i soggetti hanno sia situazione attiva che passiva).
Un esempio di situazione passiva è la cosiddetta situazione di soggezione che ricorre quando una persona, pur non essendo obbligata a comportarsi in un certo modo, deve subire le conseguenze del potere di un altro soggetto. Ad essa corrisponde dal lato attivo:
- Potestà: potere/dovere di agire per la tutela degli interessi di altri individui;
- Diritto potestativo: potere di creare/modificare o estinguere una situazione giuridica cui è interessato anche un altro soggetto con la sola propria manifestazione unilaterale di volontà.
Un obbligo non corrisponde ad un onere (comportamento dovuto nel proprio interesse).
Successioni
A titolo universale: riguarda la posizione giuridica di un soggetto (poteri/facoltà/diritti), avviene in caso di eredità o di fusione tra società. A titolo particolare: riguarda singoli diritti o beni, sia in caso di morte che durante la propria vita. Diritti Personalissimi: si estinguono con la morte del titolare o la rinuncia di esso. Interesse Legittimo: “posizione di vantaggio spettante ad un soggetto con riguardo ad una determinata attività, consistente nell’attribuzione di una serie di poteri idonei ad influire sul corretto agire della pubblica amministrazione per l’ottenimento di un potere.
- Il potere viene ottenuto in “via mediata” (perché coincide cioè con l’interesse pubblico).
Interessi Diffusi: fanno capo a collettività (ad esempio la tutela dell’ambiente), il problema che può sorgere riguarda l’indeterminatezza dei soggetti che li rappresentano, si può risolvere tramite l’attivazione di comitati/associazioni.
Aspettative Legittime: situazioni giuridiche in via di evoluzione destinate a diventare interessi legittimi, godono già di una propria tutela nonostante non siano ultimate.
- L’Art. 2143 prevede che il soggetto interessato possa assumere delle posizioni conservative di difesa della situazione che si potrebbe verificare e delle sue prerogative (ad esempio può eliminare i pericoli che minacciano l’aspettativa di non diventare interesse legittimo);
- L’art. 1858 prevede invece che l’alienante sotto condizione sospensiva (altro soggetto non interessato) debba comportarsi secondo buona fede al fine di mantenere integre le ragioni della controparte, evitando di danneggiarla.
Aspettativa di Fatto: sussistono quando non si è verificata alcuna situazione favorevole, sono solo delle mere speranze. Riguardano ad esempio chi spera di diventare successore/erede di una persona ancora viva (poiché il testamento è revocabile fino all’effettiva morte). Il possesso si contraddistingue dalla proprietà (situazione giuridica di chi detiene un certo bene), in quanto rappresenta la situazione di fatto in cui si trova una persona che ha un bene nella propria disponibilità materiale senza per forza che sia suo (esempio del ladro). Non è detto che i due termini coincidano.
- Il possessore è tutelato da atti di spoglio (privazione forzata). Potrebbe sembrare paradossale che perfino un ladro sia difeso dalla legge ma la ragione di questa tutela sta nella semplice esigenza che nessuno si faccia giustizia da sé.
Status (situazione stabile) = relazione tra una persona ed un gruppo sociale, fonte di diritti/doveri. Prescrizione: si può perdere un diritto anche per inerzia (periodi di tempo lunghi), è un modo generale di estinzione di diritti.
- L’art. 2934 descrive che la prescrizione riguarda tutti i diritti tranne quelli indisponibili e quelli indicati esplicitamente dalla legge.
Fatti e atti giuridici
La prescrizione deve sempre essere rilevata dalla parte interessata (opera su “eccezione di parte”), non dal giudice. Essa necessita di alcuni requisiti:
- Deve esistere un diritto che possa essere esercitato dal proprio titolare;
- Occorre l’inerzia del titolare del diritto;
- Deve decorrere tutto il tempo previsto dall’ordinamento.
Il termine ordinario di prescrizione è di 10 anni, per i diritti reali su un bene altrui invece è 20 anni, nel caso infine dell’art. 2043 e di altre leggi è di 5 anni. Sospensione della Prescrizione: avviene nel caso in cui il diritto sia difficile da esercitare e nei casi indicati dalla legge. Può avvenire in due situazioni:
- Situazione particolare in cui il diritto non è applicabile (ad esempio per i militari di guerra);
- Rapporti tra soggetti (ad esempio tra coniugi/cariche giuridiche...).
Interruzione della Prescrizione: comporta l’azzeramento del tempo trascorso per il termine di prescrizione, avviene per due cause:
- Esercizio del diritto (pone fine all’inerzia del soggetto);
- Riconoscimento del diritto (da parte del soggetto contro cui esso può essere esercitato dal titolare, ad esempio chi ha un debito verso qualcuno e dice all’altro che lo pagherà).
Prescrizioni Presuntive = ipotesi riguardo a prestazioni di lavoro/commercio nelle quali il ricorso al termine non produce l’estinzione del diritto ma genera una presunzione in virtù della quale si ritiene che il debito sia stato pagato. Sono presunzioni che ammettono prova contraria.
“Costituirsi parte civile” = dichiararsi soggetti di un danno in un tribunale. Decadenza: consumazione di un potere che deve essere esercitato entro un breve termine con la conseguenza che il decorso di questo breve termine di tempo comporta l’impossibilità del soggetto di conseguire un certo risultato utile (l’acquisizione di un diritto).
- È più breve della prescrizione, io non ho un diritto ma se lo voglio attivare devo farlo entro un certo termine (distanza) che se decorre mi toglie questa possibilità.
- La distinzione tra prescrizione e decadenza è solo teorica. Per la seconda non valgono l’interruzione o la sospensione.
Tale fenomeno ha però due limiti secondo l’art. 2965:
- Devono esserci diritti disponibili;
- Il termine fissato non deve comportare un esercizio troppo oneroso/difficile del diritto.
Fatti/Atti Giuridici: è ogni fatto al quale una norma collega un effetto. Sono sempre qualificabili in termini di:
- Costituzione
- Modificazione questi momenti vengono definiti “vicende giuridiche”
- Estinzione
Ad esempio la nascita comporta l’acquisto della capacità giuridica, la morte al contrario la perdita. Un fatto è naturale se si rileva per il solo verificarsi di eventi naturali, è invece umano se conseguenza di un comportamento umano (uccisione di un soggetto da parte di qualcuno). A loro volta i fatti umani si dividono in illeciti (vietati) e leciti (permessi) che possono essere:
- Negozi giuridici (manifestazioni di volontà dirette a ottenere effetti giuridici) attraverso i quali ognuno esercita la propria autonomia privata (darsi da sé le proprie regole);
- Atti giuridici in senso stretto le cui conseguenze giuridiche non derivano dalla volontà di chi compie l’atto ma sono determinate a priori dalla legge (ad esempio la costituzione in mora del creditore, che chiede al debitore il pagamento);
- Atti materiali presi in considerazione per il loro materiale accadere (paragonabili ai fatti naturali);
- Dichiarazioni di scienza (ad esempio la confessione).
Negozi e rappresentanza
Occorrono soluzioni generiche a problemi comuni. Secondo l’art. 1324 tutte le norme in materia di contratto si applicano anche a negozi unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (anche la procura). Esistono quindi negozi tra vivi (ad esempio la compravendita) e mortis causa (il testamento).
I negozi possono essere unilaterali/bilaterali/plurilaterali in base al numero delle parti (che manifestano la propria volontà), possono essere anche centri di interesse con più soggetti (tipo la parte acquirente in un contratto, composta da più persone), ad esempio i negozi associativi.
Inoltre si dividono in solenni (formali) se la legge prevede con norme eccezionali che abbiano una certa forma e non solenni (non formali) se non lo specifica (quindi la forma è libera). Ci sono poi negozi gratuiti (come il contratto di donazione) ed onerosi se prevedono un compenso. Infine si dividono in negozi di ordinaria/straordinaria amministrazione. Nel primo caso si limitano a conservare l’integrità del patrimonio (hanno in generale una finalità conservativa), i secondi invece incidono sulla consistenza qualitativa/quantitativa del patrimonio (come l’alienazione di un bene).
- Questa distinzione non è assoluta ma può mutare in base al soggetto che riguarda (può variare ad esempio tra privati o società).
Rappresentanza: di regola gli atti giuridici vengono compiuti dalla persona direttamente interessata. Però è possibile che un soggetto (impossibilitato fisicamente o svantaggiato) si faccia sostituire ad esempio se si è all’estero o minorenni o malati di mente. Essa viene definita come il “potere attribuito ad un rappresentante di compiere atti giuridici che producono effetti nei confronti di un altro soggetto chiamato rappresentato”.
- Il rappresentante legale rimane estraneo alle conseguenze dell’atto. Esso viene definito parte formale dell’atto (colui che manifesta la volontà), il rappresentato è invece parte sostanziale (colui a cui arrivano gli effetti).
Le fonti del potere di rappresentanza sono:
- Volontà dei privati (rappresentanza volontaria);
- Volontà di legge (rappresentanza legale).
Per affidare la rappresentanza ad altri si usa lo strumento della procura (delega), negozio unilaterale poiché basta la parte del rappresentato. Il mandato invece è come la procura solo che obbliga il destinatario (è quindi un negozio bilaterale).
La procura può essere speciale (se riguarda uno o più atti particolari) o generale (se riguarda tutti gli affari del rappresentato). Inoltre può risultare in modo tacito (nel caso ad esempio si acquisti un bene in un negozio e si diano i soldi al commesso), però deve avere la stessa forma prevista per il compimento dell’atto (art. 1392). La rappresentanza può essere poi diretta (se il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato).
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