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Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF)

L'IRPEF è un'imposta personale che colpisce il cumulo dei redditi, cioè il reddito complessivo, non il singolo reddito ma il totale dei redditi.

L'IRPEF è un'imposta progressiva, questo significa che l'aliquota non è fissa come avviene nelle imposte proporzionali, ha una percentuale di imposta che cresce all'aumentare del reddito e lo fa a scaglioni. La progressività dell'IRPEF si può rappresentare come una scala: fino ad un certo ammontare di reddito l'aliquota ha un certo valore, oltre quella determinata somma l'aliquota sarà diversa.

Le persone fisiche, soggetti passivi di imposta, possono essere:

  • Redditi derivanti da lavoro autonomo
  • Redditi derivanti da capitale
  • Redditi d'impresa
  • Redditi diversi

La residenza fiscale vale il presupposto mondiale: i redditi che vanno a comporre il reddito complessivo sono tutti i redditi ottenuti sia in Italia che all'estero.

redditiposseduti dalla persona fisica nel mondo, quindi redditiovunque prodotti. Nel caso di una persona fisica residentein Italia che ha in Italia redditi da lavoro autonomo, ha inItalia redditi dominicali, e che possiede, ad esempio, unfabbricato in Sud Africa: il reddito complessivo sarà datodal totale dei redditi conseguiti in Italia sommati alreddito realizzato in Sud Africa. La persona fisicaresidente si distingue a seconda che la residenza sia:

§ formale " sono iscritti nell’anagrafe dellapopolazione residente; il periodo d’imposta è l’anno solare,occorre che la persona fisica sia iscritta nell’anagrafesuddetta per la maggior parte dell’anno (6 mesi e 1 giorno),non necessariamente continuativi;

§ effettuale " persone fisiche che pur non essendoiscritte nell’anagrafe, risiedono in Italia per più di 6mesi e 1 giorno nel corso dell’anno.

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NELLO STATO " vale il presupposto limitato: siconsiderano imponibili solo i redditi prodotti nelterritorio dello Stato italiano. Quindi se ho di fronte a meuna persona fisica residente in Uganda che però in Italiapossiede un terreno, questa persona è soggetta passivamentein Italia limitatamente ai redditi prodotti nel territorioitaliano.

Nel nostro ordinamento tributario c'è un principio per cuisono vietate le doppie imposizioni nazionali ointernazionali " dovendo eliminarle è stato introdotto ilmeccanismo del CREDITO D'IMPOSTA: in questo modo il redditoprodotto all'estero entra nella formazione del redditocomplessivo che vale ai fini IRPEF, in relazione all'importodel reddito complessivo si determina l'ammontare di aliquotadell'imposta, dall'imposta dovuta si tolgono le imposte cheil contribuente ha pagato agli Stati esteri per il redditoprodotto all'estero. Ad esempio, se ho una casa a New York,il

Il reddito relativo a questo fabbricato rientra nel reddito complessivo, ma alle imposte dovute allo Stato italiano si sottraggono le imposte già pagate negli Stati Uniti. In questo modo, il reddito prodotto all'estero entra nella formazione del reddito complessivo, ma non avviene una doppia imposizione.

Supponiamo che una persona fisica abbia un reddito complessivo prodotto in Italia tale per cui l'imposta dovuta sia pari a 100; questa persona fisica residente ha anche un reddito prodotto all'estero, un appartamento a New York. Questo reddito, in base al presupposto mondiale, viene incluso nella base imponibile; quindi l'inclusione dell'imposta dovuta porta l'imposta totale da 100 a 120. Deve essere però concesso il credito di imposta. Quindi supponiamo che questa persona fisica residente in Italia per questo appartamento a New York abbia pagato 25 all'Erario statunitense; ecco allora che per determinare l'imposta da versare all'Erario

italiano dovrebbe essere consentito a questa persona di togliere da 120 le imposte già pagate all'Erario statunitense (120 - 25 = 95). È successo che la diversa considerazione di questo appartamento per gli Stati Uniti e per l'Erario italiano ha comportato una diminuzione delle entrate: da 100 sono scese a 95. Però al massimo può succedere che il credito di imposta sia pari all'ammontare riconosciuto dall'Erario italiano per i redditi prodotti all'estero. Ed allora il credito di imposta non viene riconosciuto in misura totale ma solo per 20 (non per 25) "l'imposta pagata all'estero può portare ad un aumento dell'imposta ma mai ad una diminuzione della stessa (non si va al di sotto di 100): vale l'imposta pagata all'estero ma il credito d'imposta non può produrre anche l'effetto di ridurre le entrate dell'Erario italiano per un importo superiore a quello che sarebbe

stato se l'imposta del reddito prodotto all'estero non fosse stata corrisposta. Per il presupposto limitato sono tassati i redditi prodotti nel territorio dello Stato dalle persone fisiche non residenti. Allora il problema da affrontare a questo punto consiste nel definire quali sono questi redditi. Se noi ci trovassimo di fronte ad un terreno o ad un fabbricato il problema non sussisterebbe; però la questione esiste nel momento in cui si tratta di altri tipi di reddito, diversi dai redditi fondiari. Il legislatore è intervenuto per stabilire quali condizioni deve avere un reddito per essere considerato prodotto in uno Stato e quindi tassato in capo a una persona fisica non residente:

  1. REDDITI FONDIARI - sono prodotti nel territorio di uno Stato quei redditi che derivano da beni immobili situati sul territorio dello Stato stesso;
  2. REDDITI CHE DERIVANO DA LAVORO AUTONOMO - sono prodotti nel territorio di uno Stato quei redditi derivanti da un'attività

professionale sorta nel territorio dello Stato stesso. Ad esempio, un ingegnere tedesco che svolga un'attività professionale affermata a Berlino, viene chiamato in Italia per realizzare una perizia. L'ingegnere, che è sempre stato a Berlino e che ha la sua attività a Berlino, viene a Torino. In Italia si ferma 7 giorni, fa quello che deve fare, mette giù la sua relazione che consegna al cliente e torna in Germania. Arrivato a casa prepara la fattura e la manda al committente, la società torinese. Questo compenso per lavoro autonomo incassato dall'ingegnere è soggetto a tassazione in Italia. Risolto il problema dello stabilire se un reddito è tassabile o meno, sorge poi un quesito simile che è quello di come procedere con l'esazione dell'imposta. Quest'ultimo problema, il legislatore fiscale lo risolve rivolgendosi al cliente italiano, che viene designato come sostituto d'imposta e che deve fare una

ritenuta alla fonte a titolo d'imposta trattenendo e versando l'importo che l'ingegnere dovrebbe pagare all'Erario italiano.

3. REDDITI CHE DERIVANO DA LAVORO DIPENDENTE " la situazione è pressoché analoga: sono prodotti nel territorio di uno Stato quei redditi che vengono prodotti là dove l'attività viene svolta. Se, ad esempio, un dipendente della Ford viene mandato in Italia per svolgere un'attività a favore della Ford ma in Italia, quello che la Ford paga a questo dipendente deve essere assoggettato a tassazione. Il problema è che il dipendente viene retribuito dal suo datore di lavoro e quindi manca il soggetto residente in Italia che possa essere designato come sostituto di imposta. Perciò in queste situazioni è abbastanza normale che il tributo non venga corrisposto per problemi di esazione che il sistema non è ancora riuscito a risolvere.

4. REDDITI CHE DERIVANO DA CAPITALE " sono

prodotti nel territorio di uno Stato quei redditi creati là dove risiede il soggetto che paga gli interessi. Ad esempio, si pensi all’ipotesi in cui una banca francese conceda un finanziamento ad un’impresa italiana e quindi che ci siano dei capitali che dalla Francia affluiscono verso l’Italia. La società italiana, una volta ricevuti i flussi reddituali, dovrà pagare periodicamente degli interessi. Questi interessi sono prodotti in Francia perché il capitale utilizzato ha una fonte francese o in Italia perché sono il frutto del capitale utilizzato dall’impresa italiana che ha ricevuto il finanziamento? Il legislatore ha dato una disposizione precisa: i redditi di capitale si considerano prodotti in Italia perché vi risiede il soggetto che paga gli interessi.

5. REDDITI D’IMPRESA " sono prodotti nel territorio di uno Stato quei redditi dell’impresa creati in Italia e attraverso una stabile organizzazione, deve essere

qualcosadi identificabile in modo concreto. Si pensi ad un'impresa francese che produce pneumatici e che compra delle parti importanti della fabbricazione del pneumatico in Italia. L'Italia è importante per questa impresa non solo perché è un mercato di approvvigionamento ma anche perché è un mercato di sbocco (non c'è solamente un aspetto produttivo ma c'è anche un aspetto commerciale). Infatti la società francese è presente a Torino con un centro di vendita e quindi è presente in Italia una stabile organizzazione della stessa. I soggetti passivi sono le PERSONE FISICHE. Per quanto riguarda la famiglia c'è da dire che ad essa non è riconosciuta la soggettività passiva di imposta come insieme di persone contribuenti. Soggetti passivi sono separatamente i coniugi o i figli o comunque i componenti della famiglia che producano reddito. Un problema che sorge è relativo airedditi derivanti dal patrimonio familiare. I coniugi hanno la possibilità di scegliere tra due opzioni: la comunione o la separazione dei beni. Nel caso della separazione, ogni coniuge ha i propri beni e quindi non c'è problema. Se invece si ha comunione, i redditi prodotti da beni in comunione familiare sono attribuibili per il 50% a ciascun coniuge. Un'altra questione si pone per i redditi dei figli minori che ad esempio possiedano un patrimonio cospicuo. I soggetti passivi dell'imposta sono i genitori in quanto esercitano la potestà tutoria dei figli minori senza l'obbligo di rendiconto. Un caso particolare è quello del minore che sia lavoratore dipendente (ad esempio, un ragazzo di 17 anni che percepisce...)
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A.A. 2006-2007
74 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Grippa Salvetti Maria Antonietta.