Contratto e fonti delle obbligazioni nel Codice Civile
Introduzione al negozio giuridico
Fatto giuridico → Evento che produce effetti giuridici, indipendentemente da un’attività dell'uomo volontaria e consapevole (es. nascita, morte). Un altro evento importante è il decorso del tempo.
Atto giuridico → Comportamento che produce effetti giuridici, in virtù di un'attività volontaria e consapevole. L'atto può consistere in un atto materiale (es. presa di possesso su un bene) o in una dichiarazione di volontà.
Atto giuridico in senso stretto → Dichiarazione di volontà che produce gli effetti previsti dall'ordinamento giuridico. La dichiarazione si pone come presupposto dell'ordinamento giuridico (es: atto con il quale il creditore costituisce in mora il creditore).
Negozi giuridici → Dichiarazione di volontà che produce effetti voluti dal dichiarante. Sono gli effetti che il dichiarante vuole perseguire e che quindi produce in quanto sia valido. La figura di negozio giuridico non si trova nel codice civile, ma è stata elaborata dalla dottrina, unendo tutti gli effetti.
Articoli e autonomia contrattuale
Articolo 1322: Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
L'autonomia contrattuale è una specificazione del più generale principio dell'autonomia privata, che consente ai privati di autoregolamentare i propri interessi personali e patrimoniali mediante negozi giuridici. Il nostro ordinamento riconosce valore vincolante (forza di legge) ai precetti stabiliti dai privati, purché siano rispettate le norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume. Il codice civile fa riferimento all'autonomia contrattuale in quanto il contratto rappresenta nella prassi commerciale lo strumento principale mediante il quale i privati disciplinano interessi patrimoniali. L'autonomia contrattuale ha un ampio significato; essa va intesa come libertà di concludere o meno il contratto, scegliere la persona del contraente, stabilirne il contenuto, concludere contratti atipici.
Classificazioni del negozio giuridico
- Unilaterale: Quando la dichiarazione di volontà proviene da un'unica parte. Es. procura (atto unilaterale), il testamento.
- Bilaterale: Quando la dichiarazione di volontà proviene da due parti. Es. matrimonio, contratto.
- Plurilaterale: Quando la dichiarazione di volontà proviene da più parti. Es. Atto costitutivo di società.
Distinzione dei negozi giuridici unilaterali: Negozio giuridico tra vivi (inter vivos) e a causa di morte (mortis causa).
Negozi giuridici a carattere patrimoniale e non a carattere patrimoniale:
- Il contratto, testamento.
- Quelli di diritto famigliare, matrimonio, riconoscimento figli.
Contratto nel contesto del negozio giuridico
Il contratto è un tipo di negozio giuridico, ma anche il più importante. Il contratto fa parte dei negozi giuridici.
Articolo 1324: Le norme che regolano i contratti costituiscono la disciplina che vale solo per i negozi giuridici tra vivi (inter vivos) e a carattere patrimoniale.
Articolo 1321 e ruoli del contratto
Contratto → Articolo 1321: E' l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
Il codice civile attribuisce al contratto due ruoli:
- Fonte di obbligazione (art 1173).
- Modo di acquisto della proprietà (art 922).
Questa duplice funzione si riflette nella distinzione tra:
- Contratti a effetti obbligatori → Produce l'effetto nascita delle obbligazioni (es. contratto preliminare).
- Contratti a effetti reali → Trasferimento di proprietà (es. viene ceduto il credito, locazione).
Ci sono contratti che hanno sia effetti obbligatori che reali come la compravendita → Si applica un principio fondamentale sancito nell'articolo 1376 → Principio consensualistico. L'effetto reale si verifica al momento del consenso, indipendentemente dal momento della consegna. Il principio consensualistico vale nei rapporti tra le parti, poi l'acquirente deve rendere l'acquisto opponibile ai terzi, adempiendo alla forma pubblicitaria dichiarativa, sempre diversa in base al tipo di contratto.
I contratti ad effetti reali non vanno confusi con i contratti reali che si perfezionano solo alla consegna (es. contratto di pegno, mutuo, deposito, comodato).
Classificazione dei contratti
- Contratto a prestazione corrispettive → Ciascun contraente esegue una prestazione e ne riceve un'altra (es. compravendita), sono anche eletti contratti sinallagmatici. Sono contratti a titolo oneroso.
- Contratto a prestazione a carico di un contraente → Nei quali un contraente esegue una prestazione e l'altro riceve una prestazione, vantaggio economico, senza subire un sacrificio, cioè senza dover eseguire una prestazione (es. donazione). Contratti a titolo gratuito, sono anche detti contratti unilaterali.
Questa distinzione è importante perché chi acquista a titolo oneroso è tutelato dal nostro ordinamento rispetto a chi acquista a titolo gratuito, perché riceve un corrispettivo e subisce un sacrificio.
Un'altra distinzione è:
- Contratti tipici → Contratti previsti e disciplinati dal legislatore o nel codice o in leggi speciali (es. compravendita, locazione, fideiussione).
- Contratti atipici → Contratto pur non essendo previsto o disciplinato, può essere concluso a condizione che perseguano interessi meritevoli di tutela (articolo 1322 secondo comma) (es. Contratto di convivenza, sponsorizzazione).
Autonomia contrattuale e obblighi
Articolo 1322 → Autonomia contrattuale. II comma importantissimo → I contraenti possono concludere anche dei contratti non previsti dalla legge (contratti atipici), perseguono interessi meritevoli di tutela.
Autonomia contrattuale → Libertà dei contraenti nel concludere o meno un contratto (1° aspetto). Incontra a volte un limite perché ci sono casi in cui la legge impone a determinati soggetti che si trovano in una determinata situazione l'obbligo di concludere il contratto (es. servitù coercitiva, previsto a carico di chi esercita un’impresa in regime di monopolio legale).
Articolo 2597 → Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.
Articolo 1679 → Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico.