STRTTURA SOGGETTIVA:
Negozio giuridico
1) Unilaterale 1) Inter vivos, mortis causa
2) Bilaterale 2 e 3) Inter vivos
3) Plurilaterale
1) Quando la dichiarazione di volontà proviene da un'unica parte → Autonomo centro di
interessi, formato anche da più persone. Es procura (atto unilaterale), il testamento
2) Quando la dichiarazione di volontà proviene da due parti. Es matrimonio, contratto
3) Quando la dichiarazione di volontà proviene da più parti. Es Atto costitutivo di società.
Distinzione dei negozi giuridici unilaterali
Negozio giuridico tra vivi (inter vivos) e a causa di morte (mortis causa)
Distinzione dei negozi giuridici unilaterali, bilaterali e plurilaterali.
Negozi giuridici a carattere patrimoniale e non a carattere patrimoniale
1) Il contratto, testamento
2) Quelli di diritto famigliare, matrimonio, riconoscimento figli.
Il contratto è un tipo di negozio giuridico, ma anche il più importante. Il contratto fa parte dei negozi
giuridici.
Art 1324 → le norme che regolano i contratti costituiscono la disciplina che vale solo per i negozi
giuridici tra vivi (inter vivos) e a carattere patrimoniale.
CONTRATTO→ Art 1321: E' l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un
rapporto giuridico patrimoniale.
Il codice civile attribuisce al contratto 2 ruoli:
1 Fonte di obbligazione (art 1173)
2 Modo di acquisto della proprietà (art 922)
Questa duplice funzione si riflette nella distinzione tra:
Contratti a effetti obbligatori → produce l'effetto nascita delle obbligazioni (es contratto
preliminare)
Contratti a effetti reali → trasferimento di proprietà (es viene ceduto il credito, locazione)
Ci sono contratti che hanno sia effetti obbligatori che reali come la COMPRAVENDITA →
Si applica un principio fondamentale sancito nell'art 1376 → Principio consensualistico
L'effetto reale si verifica al momento del CONSENSO, indipendentemente dal momento della
consegna. Il P.C vale nei rapporti tra le parti, poi l'acquirente deve rendere l'acquisto opponibile ai
terzi, adempiendo alla forma pubblicitaria dichiarativa, sempre diversa in base al tipo di contratto.
I contratti ad effetti reali non vanno confusi con i contratti reali che si perfezionano solo alla
consegna << contratto di pegno >>, numerosi << mutuo, deposito, comodato (locazione gratuita)
>>.
Un'altra importante classificazione tra i contratti è:
Contratto a prestazione corrispettive → Ciascun contraente esegue una prestazione e ne riceve
un'altra (es compravendita) sono anche eletti contratti sinallagmatici.
Sono contratti a titolo oneroso.
Contratto a prestazione a carico di un contraente → Nei quali un contraente esegue una
prestazione e l'altro riceve una prestazione, vantaggio economico, senza subire un sacrificio, cioè
senza dover eseguire una prestazione. (es donazione).
Contratti a titolo gratuito. Sono anche detti contratti unilaterali.
Questa distinzione è importante perché chi acquista a titolo oneroso è tutelato dal nostro
ordinamento rispetto a chi acquista a titolo gratuito, perché riceve un corrispettivo e subisce un
sacrificio.
Un'altra distinzione è:
Contratti tipici → Contratti previsti e disciplinati dal legislatore o nel codice o in leggi speciali. Es
compravendita, locazione, fideiussione.
Contratti atipici → Contratto pur non essendo previsto o disciplinato, può essere concluso a
condizione che perseguano interessi meritevoli di tutela (art 1322 secondo comma)
Es Contratto di convivenza, sponsorizzazione.
Art 1322 → Autonomia contrattuale
II comma importantissimo → I contraenti possono concludere anche dei contratti non previsti
dalla legge (contratti atipici), perseguono interessi meritevoli di tutela.
Autonomia contrattuale → Libertà dei contraenti nel concludere o meno un contratto (1° aspetto)
Incontra a volte un limite perché ci sono casi in cui la legge impone a determinati soggetti che si
trovano in una determinata situazione l'obbligo di concludere il contratto (es servitù coercitiva,
previsto a carico di chi esercita un’impresa in regime di monopolio legale, art 2597 → Chi esercita
un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le
prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.
Art 1679 → Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto
di persone o di cose sono obbligati a accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i
mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di
concessione e rese note al pubblico. I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste,
in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore. Se le
condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di
condizioni a chiunque ne faccia richiesta. Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni
generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita a norma
delle condizioni generali.
2° aspetto → primo comma → libertà di determinare il contenuto del contratto → si intende il così
detto regolamento contrattuale (insieme delle clausole) Incontra anche il I comma un limite, liberi
di determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Basta che non sia ILLECITO – conseguenza: Nullità del contratto.
Per illeceità noi intendiamo, quando è contratto a norme imperative, ordine pubblico e buon
costume.
NORME IMPERATIVE: norma poste a tutela dell'interesse generale, norme inderogabili.
Si distinguono dalle norme dispositive, previste a tutela di un interesse PARTICOLARE, norme
derogabili
ORDINE PUBBLICO Principi desumibili dall’intero ordinamento, desumibili dalla Costituzione.
BUON COSTUME Principi che presentano caratteri di connotazione di MORALITA’, desumibili alla
Costituzione. La legge interviene quasi sempre in senso negativo , la legge a volte interviene in
senso positivo imponendo che il contratto abbia un determinato contenuto (es prezzi importi)
questo fenomeno è detto INTEGRAZIONE COGENTE del contenuto del contratto (art 1339 Le
clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o da norme corporative) sono di diritto
inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti )
Limite inteso in senso negativo.
La legge può integrare il contenuto del contratto o con l’integrazione cogente o nella forma
dell’integrazione suppletiva Quando andiamo a colmare una comma nel contratto, ad esempio
manca una clausola (es mancanza del luogo)
Aspetto più importante dell’autonomia contrattuale è il II comma dell’art 1322, che permette ai
contraenti di concludere contratti non sempre previsti dalla legge (es contratti atipici) e condizioni
che perseguono interessi meritevoli di tutela.
Quando siamo di fronte ad un contratto atipico ci dobbiamo porre due problemi, ma non per un
controllo tipico.
Problemi sono:
1) Dobbiamo vedere se il contratto è ammissibile, può essere concluso. E’ ammissibile se si
compie il GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA. Se il contratto è meritevole di tutela, persegue un
interesse (es contratto di convivenza). Quando non è illecito, quando svolge una funzione
socialmente utile.
2) Qual è la disciplina che si applica? Si applica la disciplina che si applica ai contratti generali (art
1323: Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono
sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo) le norme si applicano sia ai contratti tipici
che atipici. Al contratto atipico oltre alle norme giuridiche del contratto ricorre anche alle norme
dell’ANALOGIA, tipizzazione del contratto atipico. Nella maggior parte dei casi il contratto tipico
(contratto misto) non è riconducibile a un singolo contratto tipico, ma un contratto atipico equivale
a più contratti tipici.
Per risolvere il problema dei contratti misti, la giurisprudenza applica la TEORIA DELLA
PREVALENZA O DELL’ASSORBIMENTO. Bisogna vedere quale degli elementi sono più
previdenti e si applica all’interno del contratto, la dottrina non è d’accordo ed applica la TEORIA
DELLA COMBINAZIONE, cioè ciascuna prestazione segue i principi della norma a cui appartiene,
quindi non si applica all’interno del contratto. Questa teoria appare più congeniale ad entrambe le
parti.
GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Sono enunciati nell’articolo 1325: I requisiti del contratto sono l’accordo tra le parti, la causa,
l’oggetto, la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Gli elementi essenziali si distinguono da quelli ACCIDENTALI (elementi che il contraente può
decidere se mettere nel contratto o meno) che poi incideranno negli effetti.
Sono tre: condizione, termine, modo o onere.
Elementi essenziali del contratto:
1) L’accordo tra le parti
2) La causa
3) L’oggetto Se manca il contratto è nullo. L’oggetto deve avere anche dei requisiti (art 1346
Secondo l’art. 1346 c.c. l’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato oppure determinabile.
L’oggetto è un elemento di struttura, senza il quale il contratto non esiste.
In presenza di un oggetto che non abbia i requisiti indicati, il contratto può essere dichiarato
illecito, impossibile o indeterminato.
In tutti questi casi il contratto è nullo).
Determinabile: causo in cui i contraenti danno a un terzo il compito di determinare l’oggetto del
contratto.
Oggetto del contratto può essere o un bene presente o futuro (non tutti i contratti, art 1318 la
prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvo i particolari divieti della legge)
4) La forma / libertà della forma (elemento essenziale se detto dalla legge)
Quando la vendita ha per oggetto beni reali futuri è un contratto ad effetti reali differiti, per non si
verifica al consenso ma in un momento successivo cioè quando il bene viene in ESISTENZA.
Art 1472: Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica
non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un
fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati. Qualora le parti
non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene.
LA FORMA
Li