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CONTRATTO

Libro IV del Codice Civile, fonti delle obbligazioni.

Dobbiamo fare un cenno al negozio giuridico .

Fatto giuridico → Evento che produce effetti giuridici, indipendentemente da un’attività dell'uomo

volontaria e consapevole (es nascita, morte) altro evento importante è il decorso del tempo.

Atto giuridico → Comportamento che produce effetti giuridici, in virtù di un'attività volontaria e

consapevole. L'atto può consistere o in un atto materiale (es presa di possesso su un bene) o in

una dichiarazione di volontà. → Atto giuridico in senso stretto → Dichiarazione di volontà che

produce gli effetti previsti dall'ordinamento giuridico. La dichiarazione si pone in senso come

presupposto dell'ordinamento giuridico. (es: atto con il quale il creditore costituisce in mora il

creditore)

NEGOZIO GIURIDICO → Dichiarazione di volontà → produce effetti voluti dal dichiarante. Sono gli

effetti che vuole perseguire e che quindi produce gli effetti dovuti dal dichiarante in quanto sia

valido. La figura di negozio giuridico noi non lo troviamo nel codice civile ma è stata elaborata dalla

dottrina, unendo tutti gli effetti.

Art 1322: Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti

dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una

disciplina particolare [1323], purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo

l'ordinamento giuridico.

Note

L'autonomia contrattuale è una specificazione del più generale principio dell'autonomia privata, che

consente ai privati di autoregolamentare i propri interessi personali e patrimoniali mediante

negozi giuridici; il nostro ordinamento riconosce valore vincolante (forza di legge) ai precetti

stabiliti dai privati, purché siano rispettate le norme imperative, l'ordine pubblico e il buon

costume. Il codice civile fa riferimento all'autonomia contrattuale in quanto il contratto

rappresenta nella prassi commerciale lo strumento principale mediante il quale i privati

disciplinano interessi patrimoniali. L'autonomia contrattuale ha un ampio significato; essa

va intesa come libertà di: concludere o meno il contratto, scegliere la persona del

contraente, stabilirne il contenuto, concludere contratti atipici.

Possiamo effettuare alcune classificazioni nel negozio giuridico, la prima tiene conto della

STRTTURA SOGGETTIVA:

Negozio giuridico

1) Unilaterale 1) Inter vivos, mortis causa

2) Bilaterale 2 e 3) Inter vivos

3) Plurilaterale

1) Quando la dichiarazione di volontà proviene da un'unica parte → Autonomo centro di

interessi, formato anche da più persone. Es procura (atto unilaterale), il testamento

2) Quando la dichiarazione di volontà proviene da due parti. Es matrimonio, contratto

3) Quando la dichiarazione di volontà proviene da più parti. Es Atto costitutivo di società.

Distinzione dei negozi giuridici unilaterali

Negozio giuridico tra vivi (inter vivos) e a causa di morte (mortis causa)

Distinzione dei negozi giuridici unilaterali, bilaterali e plurilaterali.

Negozi giuridici a carattere patrimoniale e non a carattere patrimoniale

1) Il contratto, testamento

2) Quelli di diritto famigliare, matrimonio, riconoscimento figli.

Il contratto è un tipo di negozio giuridico, ma anche il più importante. Il contratto fa parte dei negozi

giuridici.

Art 1324 → le norme che regolano i contratti costituiscono la disciplina che vale solo per i negozi

giuridici tra vivi (inter vivos) e a carattere patrimoniale.

CONTRATTO→ Art 1321: E' l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un

rapporto giuridico patrimoniale.

Il codice civile attribuisce al contratto 2 ruoli:

1 Fonte di obbligazione (art 1173)

2 Modo di acquisto della proprietà (art 922)

Questa duplice funzione si riflette nella distinzione tra:

Contratti a effetti obbligatori → produce l'effetto nascita delle obbligazioni (es contratto

preliminare)

Contratti a effetti reali → trasferimento di proprietà (es viene ceduto il credito, locazione)

Ci sono contratti che hanno sia effetti obbligatori che reali come la COMPRAVENDITA →

Si applica un principio fondamentale sancito nell'art 1376 → Principio consensualistico

L'effetto reale si verifica al momento del CONSENSO, indipendentemente dal momento della

consegna. Il P.C vale nei rapporti tra le parti, poi l'acquirente deve rendere l'acquisto opponibile ai

terzi, adempiendo alla forma pubblicitaria dichiarativa, sempre diversa in base al tipo di contratto.

I contratti ad effetti reali non vanno confusi con i contratti reali che si perfezionano solo alla

consegna << contratto di pegno >>, numerosi << mutuo, deposito, comodato (locazione gratuita)

>>.

Un'altra importante classificazione tra i contratti è:

Contratto a prestazione corrispettive → Ciascun contraente esegue una prestazione e ne riceve

un'altra (es compravendita) sono anche eletti contratti sinallagmatici.

Sono contratti a titolo oneroso.

Contratto a prestazione a carico di un contraente → Nei quali un contraente esegue una

prestazione e l'altro riceve una prestazione, vantaggio economico, senza subire un sacrificio, cioè

senza dover eseguire una prestazione. (es donazione).

Contratti a titolo gratuito. Sono anche detti contratti unilaterali.

Questa distinzione è importante perché chi acquista a titolo oneroso è tutelato dal nostro

ordinamento rispetto a chi acquista a titolo gratuito, perché riceve un corrispettivo e subisce un

sacrificio.

Un'altra distinzione è:

Contratti tipici → Contratti previsti e disciplinati dal legislatore o nel codice o in leggi speciali. Es

compravendita, locazione, fideiussione.

Contratti atipici → Contratto pur non essendo previsto o disciplinato, può essere concluso a

condizione che perseguano interessi meritevoli di tutela (art 1322 secondo comma)

Es Contratto di convivenza, sponsorizzazione.

Art 1322 → Autonomia contrattuale

II comma importantissimo → I contraenti possono concludere anche dei contratti non previsti

dalla legge (contratti atipici), perseguono interessi meritevoli di tutela.

Autonomia contrattuale → Libertà dei contraenti nel concludere o meno un contratto (1° aspetto)

Incontra a volte un limite perché ci sono casi in cui la legge impone a determinati soggetti che si

trovano in una determinata situazione l'obbligo di concludere il contratto (es servitù coercitiva,

previsto a carico di chi esercita un’impresa in regime di monopolio legale, art 2597 → Chi esercita

un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le

prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.

Art 1679 → Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto

di persone o di cose sono obbligati a accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i

mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di

concessione e rese note al pubblico. I trasporti devono eseguirsi secon

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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