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Le donazioni
La donazione è il contratto con il quale per spirito di libertà, una parte arricchisce
l’altra disponendo a suo favore un suo diritto o assumendo nei suoi confronti
un’obbligazione”
La donazione è un contratto unilaterale, non un atto unilaterale, fatta eccezione
per la donazione obnuziale. Assoggettata a forme rigorose, una forma solenne alla
presenza di due testimoni e tramite atto pubblico.
La tesi più accreditata è che la causa della donazione stia nel semplice arricchimento
dell’altra parte, altre tesi specificano che la donazione non ha una causa specifica,
quest’ultima tende a sovrapporsi al motivo individuale del donante, essa deve essere
condivisa dal donatario e contemplata in qualche clausola, ritenendola un carattere
contrattuale della donazione.
La fenomenologia della donazione si divide in due grandi branche, il contratto di
donazione e le donazioni indirette.
Da distinguersi dalle donazioni sono le libertà d’uso, che sarebbero donazioni, se non
fosse espressamente previsto che non vanno considerate tali. Si tratta di libertà che si
vogliono fare in occasione di servizi resi o in conformità degli usi, esplicitamente
sottratte al regime dell’art.809.
Sempre da distinguere dalle donazioni sono i contratti gratuiti diversi dalle donazioni e
atipici, come anche nel caso di contratti indifferenti all’onerosità e alla gratuità.
La donazione è un contratto ad effetti reali, costituisce una donazione anche la
rinuncia ad un credito, con un negozio abdicativo e liberatorio. Si esclude la possibilità
di un contratto preliminare di donazione, come la donazione di frutti futuri.
La donazione remuneratoria è fatta per riconoscenza o per merito del donatario, non
è tale la donazione d’uso o in occasione di servizi resi. Non può essere revocata per
ingratitudine, sopravvenienza di figli o per reintegrazione della quota legittima lesa. Su
di essa grava la garanzia per evizione.
La donazione obnuziale si distingue dalle altre per essere l’unica ad essere un atto
unilaterale invece di un contratto. Non produce effetto fino alla celebrazione delle
nozze e perciò nulla in mancanza di quest’ultimo.
Nel caso di nullità del matrimonio e di donazione in favore di eventuali figli, le sarà
applicato il regime del matrimonio putativo, per salvaguardare il coniuge in buona
fede e i figli.
Irrevocabile per ingratitudine o sopravvenienza di figli.
modus
La donazione modale è gravata da un che il donatario sarà obbligato ad
adempiere entro i limiti della cosa donata, non si tratta di una controprestazione o di
un corrispettivo. c.d. nummo uno
È donazione e non vendita la cioè a fronte di un corrispettivo
simbolico.
La donazione mista è una donazione indiretta, si tratta dell’alienazione di un bene
ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato, fatta per spirito di libertà e
condiviso dal donante. Il valore donato equivale alla differenza tra il prezzo reale e
quello pagato.
È donazione anche l’intestazione ad un terzo di un bene acquistato col proprio denaro.
Non possono fare donazioni coloro che non sono pienamente capaci di disporre dei
propri beni (incapace naturale, interdetto, inabilitato ecc.…) in tal caso la donazione è
annullabile su istanza del donate, degli eredi e degli aventi causa.
La donazione non può essere fatta per procura, nullo il mandato con il quale si
attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donante. La Corte
costituzionale ha abrogato l’art.781 che vietava le donazioni tra coniugi. La donazione
può essere fatta da un ente, sempre che lo statuto lo consenta, e nel caso di