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DETERMINAZIONE DEL PREZZO
DIRITTO ROMANO: un contratto di compravendita o locazione è valido se indica il prezzo, o
altrimenti:
a) valido: se prezzo si può determinare in base a circostanze oggettive, passate (prezzo a cui è
stato acquistato) o presenti (somma che hai in cassa), o se una parte del prezzo è fissata e l'altra
parte è rimessa al verificarsi di una circostanza futura (100 + differenza tra 100 e quanto più avrai
venduto).
- Ulpiano: se le parti decidono un prezzo non ancora determinato ma determinabile, con frasi del
tipo "al prezzo che l'hai comprato" o "quanto hai in cassa", è valido perché il prezzo non è incerto
ma è un'ignoranza soggettiva temporanea; se una parte del prezzo è determinata e un'altra è
lasciata indeterminata ma si può determinare in relazione ad una circostanza futura (es fondo
comprato a 100 + metà della somma che l'acquirente ricava da una successiva vendita), è valido
perché il prezzo è già certo per un importo e determinabile in futuro per l'altro.
b) dubbio: se prezzo determinabile da un terzo in un momento successivo alla conclusione
- Gaio: se il prezzo sarà deciso da un terzo, per Labeone (scuola sabiniana) non è valido, per
Proculo si.
c) non valido: se prezzo determinabile dal compratore a proprio arbitrio
- Gaio: se il prezzo è determinato dalla volontà dell'acquirente con frasi tipo "comprerai al prezzo
che vuoi", è invalido.
I dubbi sulla validità del contratto nel caso in cui la determinazione del prezzo deve essere
effettuata da un terzo sono superati da Giustiniano: si considerano contratti sottoposti a
condizione, validi solo se il terzo è indicato e si esprime:
- Giustiniano (Istituzioni imperiali): se una vendita è conclusa con la clausola "a quanto valuta un
terzo", il contratto si considera sottoposto a condizione e produce effetti solo se la persona indicata
definisce il prezzo, altrimenti è nullo.
- Giustiniano (Costituzione): se le parti riservano al determinazione del prezzo a un terzo, è difficile
capire se si riferiscono ad una determinata persona o a un uomo onesto e tali pattuizioni vengono
eliminate dall'ordinamento.
I giuristi classici differenziano se il terzo è una persona specifica o un uomo onesto: nel primo caso
non si può sostituire, nel secondo si può sostituire un giudice perché prescindono da una specifica
persona.
DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO: i Glossatori sono fedeli al regime delle fonti romane:
- Accursio: se il prezzo deve essere determinato da una persona non nominata (es "vendo a
quanto si stimerà") o da un contraente, è invalido.
- Azzone: se il terzo ha fissato il prezzo male, si può ricorrere all'arbitraggio di un uomo onesto.
- Toschi: la vendita è nulla se non ha: prezzo fissato, prezzo da fissare in base alle circostanze,
prezzo da far fissare a un terzo, prezzo determinato dal compratore e se fa richiamo a un prezzo
scritto che in realtà non esiste.
Novità:
- se contratto fa riferimento a un prezzo senza specificarne la quantità, il giudice può intervenire
per salvare la validità del contratto
- se contratto conferisce la determinazione del prezzo a un terzo e questo non lo fa, le parti
possono ricorrere in via sostitutiva all'autorità o a un altro
- Pothier: compravendita valida solo se viene stabilito un prezzo determinato dal principio e se il
prezzo si può determinare in base a circostanze oggettive passate (prezzo a cui è stato acquistato)
presenti (somma che hai in cassa), perché il prezzo non è incerto. Se l'ammontare del prezzo è
stato deciso da un terzo, Giustiniano ha stabilito che la compravendita è in sospeso, come fosse
fatta sotto condizione: se lo dichiara, produce effetti, se non lo dichiara, è nulla. Se il venditore
vende l'oggetto al prezzo che vorrà il compratore è imperfetta.
ORDINAMENTI EUROPEI MODERNI: la disciplina della determinazione del prezzo in un contratto
è uniforme nei vari codici civili.
FRANCIA: il codice napoleonico si occupa della determinazione del prezzo solo in materia di
compravendita: compravendita valida solo se il prezzo è determinato e indicato dalle parti o da un
terzo; in particolare:
- prezzo determinato: interpretazione elastica: valido anche il contratto che contiene parametri per
determinare il prezzo
- indicato delle parti: interpretazione rigorosa: non può fissarlo né giudice, né un solo contraente
- se il terzo non vuole o può, il contratto è invalido.
La riforma 2016 ha introdotto tre norme innovative, che ammettono la determinazione unilaterale
(ma solo nei contratti quadro e di prestazione di servizi):
- nei contratti quadro, il prezzo può essere fissato unilateralmente da una parte, che deve motivare
in caso di contestazione; in caso di determinazione iniqua, può essere chiesto al giudice
risarcimento o risoluzione del contratto
- nei contratti di prestazione di servizi, il prezzo può essere fissato unilateralmente dal creditore,
che deve motivare in caso di contestazione; in caso di determinazione iniqua, può essere chiesto
al giudice risarcimento
- se il prezzo deve essere determinato sulla base di un indice che non esiste o non è accessibile, è
sostituito dall'indice che gli si avvicina di più.
SPAGNA: il prezzo può essere determinato da una persona indicata ma non da un contraente; se
il terzo non può o vuole farlo, il contratto è nullo. Il prezzo può essere anche determinabile in base
ad una cosa certa.
AUSTRIA: il prezzo può essere determinato da una persona indicata, ma se non lo dichiara entro il
termine, è nullo; se determinato da più persone, prevale la scelta della maggioranza e se non c'è è
nullo.
In un contratto d'opera, se non è determinato il compenso, può stabilirlo il giudice. Norma
interpretata in senso generale: il prezzo è determinabile in modi ulteriori a quelli sanciti dalla norma
precedente (riferimento al valore deciso in una precedente alienazione o al prezzo di mercato) e
da un contraente.
SVIZZERA: il prezzo può essere determinato da un terzo, dalle circostanze o da una parte; se
manca la sua indicazione e non ci sono parametri per stabilirlo, si presume pattuito il prezzo medio
di mercato al momento e nel luogo dell'adempimento.
GERMANIA: disposizioni dettagliate, inquadrate nella "parte generale" sulle obbligazioni, quindi
riferite sia al prezzo che all'oggetto di qualunque prestazione.
La prestazione può essere determinata da uno dei contraenti, deve essere dichiarata all'altra e
diventa vincolante solo se conforme all'equità, altrimenti determinata dal giudice.
Se la prestazione deve essere determinata da un terzo, deve seguire l'equo apprezzamento e se
la compie in modo iniquo o non l'ha voluta o potuta fare, provvede il giudice; se l'ha svolta per
errore, dolo o violenza, ogni contraente può impugnarla e ha come controparte processuale l'altro
contraente.
Se affidata al "mero arbitrio" del terzo, mancata o ritardata effettuazione rende inefficace il
contratto.
Se da più terzi, serve l'accordo di tutti; se deve essere determinata una somma, nel caso in cui si
siano determinate più somme, si calcola l'importo medio.
ITALIA e PORTOGALLO: disciplina simile al BGB, con un'aggiunta: se il prezzo non è stato
determinato, né deciso il modo per determinarlo, né fissato dal giudice, si presume che le parti si
siano riferite al prezzo normalmente praticato dal venditore o a quello contenuti nei listini o
mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna.
In Italia, dottrina e giurisprudenza discutono se la determinazione del prezzo può essere affidata a
un contraente o a un successivo accordo:
- no: (prevale in giuri) una parte può rimanere ingiustificatamente soggetta all'arbitrio dell'altra e
non c'è il requisito della determinabilità se si rimanda a un accordo posteriore
- si: principi di economicità, rapidità e flessibilità delle contrattazioni.
OLANDA: il codice civile olandese dedica alla fissazione del prezzo norme specifiche per i vari tipi
di contratto. Compravendita: se non è stato determinato il prezzo, bisogna calcolare il prezzo
ragionevole sulla base dei prezzo attualmente praticati dal venditore al momento della conclusione
del contratto.
Per la giurisprudenza, il prezzo può essere determinato da un contraente o da un terzo.
INGHILTERRA: ammessi riferimenti a un prezzo ragionevole o di mercato e di far fissare il prezzo
un terzo.
La parte non può determinare liberamente l'oggetto della propria prestazione e i contraenti non
possono rinviare la determinazione di una clausola a un futuro accordo, altrimenti accordo viziato
da incertezza e quindi non vincolante.
La direttiva CE 13/1993 indica un elenco di clausole che i giudici possono dichiarare abusive (es
permesso al professionista di aumentare il prezzo senza la possibilità di recesso del consumatore).
RIFERIMENTI NORMATIVI SOVRANAZIONALI E PROGETTI EUROPEI: i progetti europei
disciplinano la materia della determinazione del prezzo in modo uniforme.
CONVENZIONE DI VIENNA SULLE VENDITE INTERNAZIONALI DI BENI MOBILI 1980: se un
contratto non fissa il prezzo, né contiene disposizioni che permettono di determinarlo, si considera
che le parti fanno riferimento al prezzo generalmente praticato al momento della conclusione del
contratto per beni dello stesso tipo, venduti in circostanze simili nel settore commerciale
considerato.
Le parti possono far determinare il prezzo da un terzo.
PRINCIPI UNIDROIT: se un contratto non fissa il prezzo, nè contiene disposizioni che permettono
di determinarlo, si considera che le parti fanno riferimento al prezzo generalmente praticato al
momento della conclusione del contratto per beni dello stesso tipo, venduti in circostanze simili nel
settore commerciale considerato o, se il prezzo non è determinabile, a un prezzo ragionevole.
Se il prezzo deve essere stabilito da una parte ma la sua determinazione è irragionevole, provvede
il giudice a sostituirlo, nonostante la presenza di una clausola contraria.
Se il prezzo deve essere fissato da un terzo ma non può o vuole farlo, deve essere fissato un
prezzo ragionevole.
Se il prezzo va fissato in base a fattori esterni che non esistono, bisogna sostituirli coi fattori
equivalenti più vicini.
PECL e DCFR: entrambi presentano 4 norme con un regime simile, tese a conservare il contratto:
Se l'ammontare del prezzo non può essere determinato d