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Contratto concluso tra professionista e consumatore

La tutela del consumatore costituisce uno degli obiettivi della normativa comunitaria, la finalità è: tutelare il consumatore e tutela della concorrenza (si coniugano tra di loro).

Unione Europea e tutela del consumatore

Ultimi 20 anni, l'Unione Europea ha adottato numerose direttive (necessita di una legge di recepimento) per la tutela del consumatore, consumatore (parte debole) adottate in recepimento delle normative comunitarie. Ciascun Stato membro ha adottato le leggi di recepimento, fino al 2005 si presentavano in maniera disorganica, simboli e interventi normativi episodici. Il Codice del consumo (Decreto legislativo 6 settembre 2005 n°206) è un testo unico in materia di tutela del consumatore, ha raccolto tutta la normativa che già esisteva.

Codice del consumo

Art 1 del Codice del consumo: Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

Finalità del codice del consumo: ordinare la normativa già esistente.

Definizioni nel Codice del consumo

Art 3: Chi è il consumatore? Consumatore o utente: la persona che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Professionista, chi è? Professionista: la persona che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.

Contratto concluso tra professionista e consumatore

Che succede se vi è il contratto concluso tra professionista e consumatore?

Art 1469 bis Codice civile: Già nel 1996 erano stati introdotti nuovi articoli e seguenti che disciplinavano i contratti conclusi tra professionista e consumatore, in recepimento di una direttiva comunitaria.

Art 1469 bis Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.

Art 33 e seguenti per il consumo nel Codice del consumo.

Non sono equilibrate le posizioni: il consumatore è in una situazione di debolezza economica, contratti caratterizzati da una asimmetria informativa, nella maggior parte dei casi il contenuto di questi contratti non è oggetto di trattativa ma viene predisposto unilateralmente dal professionista. (decidere se accettare o meno le clausole, non si può contrattare)

Esempio: Sky o si accetta il pacchetto completo o non accetto di concludere il contratto.

Clausole vessatorie

Qual è l’esigenza che emerge? Nel contratto non devono essere inserite clausole squilibrate a danno del consumatore (clausole vessatorie).

Codice civile del 1942 disciplinava già le clausole vessatorie:

Art 1341 2° comma: Se in un contratto vi sono delle clausole vessatorie, queste clausole vessatorie devono essere approvate per iscritto, in maniera specifica. (tutela formale)

È idonea? No. Non tutti leggono tutte le clausole, in che modo si può tutelare l’aderente?

Azione inibitoria

Tutela sostanziale: la clausola vessatoria non dovrebbe proprio esserci. Impedire che ci sia la clausola vessatoria, può essere esercitata dalle associazioni dei consumatori. (tutela preventiva, lo impedisce) art 37 bis.

Art 33 del codice del consumo: Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Clausola vessatoria si intende quella clausola che determina un notevole squilibrio, predisposta unilateralmente.

Art 33: Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

  • Escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
  • Imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;

Nullità delle clausole vessatorie

Che succede se nel contratto tra professionista e consumatore vi è la clausola vessatoria?

La clausola è nulla, però si tratta di una particolare ipotesi "nullità di protezione".

Art 36 del codice del consumo: Nullità prevista solo a tutela del consumatore, nullità può essere solo fatta valere dal consumatore. (nullità relativa)

Se il contratto è concluso tra professionista e consumatore si applica la nuova normativa. Se il contratto è concluso tra due professionisti si continuerà ad applicare il secondo comma dell’art 1341 (devono essere approvate per iscritto).

Fase patologica e invalidità del contratto

Ipotesi di divergenza tra dichiarazione e volontà.

Negozio giuridico dichiarazione di volontà, può tuttavia accadere che la dichiarazione non corrisponda all’effettiva volontà del dichiarante.

Come vengono risolti nel nostro ordinamento questi casi?

Se noi dovessimo ritenere che l’essenza del negozio giuridico è la volontà, una dichiarazione non corrispondente a volontà è nulla, perché manca l’elemento essenziale. Tutela il dichiarante ma non tutela il destinatario della dichiarazione.

Il nostro ordinamento non tutela la teoria della volontà e nemmeno quella della dichiarazione, per risolvere questo conflitto tra dichiarazione e volontà, accoglie una teoria intermedia.

È valida una dichiarazione non corrispondente a volontà quando il destinatario della dichiarazione ha fatto affidamento e non era in grado di rendersi conto della divergenza tra dichiarazione e volontà. La dichiarazione è nulla se è in grado di rendersi conto della divergenza (dichiarazioni rese a scopo didattico).

Riserva mentale: dichiarare qualcosa che non voglio, ma il destinatario della dichiarazione non ha elementi per rendersi conto che ho dichiarato una cosa che non voglio (è valida).

Annullabilità del contratto

In caso di: Incapacità naturale e legale. Se conclude un contratto è annullabile se è derivato un grave pregiudizio.

Art 428: È annullabile se vi è la malafede dell’altro contraente.

Rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato.

Vizi della volontà

La volontà del dichiarante può essere viziata. I vizi della volontà sono 3: errore, violenza e dolo. I vizi sono causa di annullabilità del contratto.

Per violenza ci riferiamo a violenza morale (minaccia di un male ingiusto). È diversa dalla violenza fisica (mancanza di volontà, contratto nullo).

Errore:

  • Vizio: consiste in una falsa rappresentazione della realtà che induce un soggetto a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso, la volontà c’è e si è formata in maniera viziata.
  • Ostativo: errore che cade sulla dichiarazione o sulla sua trasmissione (compro anello per 10 euro ma dico: “lo compro per 100 euro”). È più grave l’errore ostativo.

Il contratto è annullabile nei due casi.

Art 1428: L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.

Art 1431: L'errore si considera riconoscibile dall'altro contraente.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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