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Chiudiamo l'argomento accennando al problema dei mezzi di prova che possono essere proposti per provare l'avvenuta simulazione;
distinguiamo infatti tra:
potranno far valere la simulazione solo con atto scritto che di solito di identifica con la controdichiarazione o
Simulazione fatta ricorrendo al giuramento; non potranno valersi di testimoni a meno che non si voglia provare l'illiceità del
valere dalle parti contratto dissimulato
Simulazione fatta
valere dai terzi o dai potranno far valere la simulazione con qualsiasi mezzo di prova
creditori
Art 1416: La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno
compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.
Secondo comma: I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti e, nel conflitto con
(2)
i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto simulato.
Nel caso della simulazione per agevolare il terzo che non ha la possibilità di provare la simulazione (art 1417)
Art 1417: La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti , se la domanda è proposta da creditori o da terzi e,
(1)
qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.
Art 2721: La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58
Per ogni contratto che abbia valore superiore a 2,58 € la prova non può essere data per testimoni
Tra le parti la simulazione è abbastanza agevole perché può essere provata attraverso la controdichiarazione, per i terzi è più difficile
provare la simulazione ma l’art 1417 consente ai terzi di provare la simulazione anche per testimoni.
SIMULAZIONE: SIMULAZIONE: le parti intendono far apparire che un tipo di contratto è stato da loro concluso ma non intendono
che il contratto stipulato regoli effettivamente i loro rapporti
RELATIVA:
SIMULAZIONE la simulazione comprende un accordo diretto a concludere un contratto "vero" che le parti vogliono
mantenere nascosto dietro lo schermo di quello apparente.
Esempio: Acquisto un immobile pagandolo 200 mila €, ma mi accordo con l'altra parte per far apparire il pagamento di soli 100 mila
€. ASSOLUTA:
SIMULAZIONE non c'è un contratto nascosto che deve valere tra le parti.
Esempio: Vendita simulata di un bene a una persona (magari un amico o un familiare) per evitare che i creditori possano avviare
l'esecuzione.
EFFETTI SUI TERZI:
La risposta richiede una breve premessa circa gli effetti della simulazione rispetto ai terzi in generale.
Per gli artt.1425 e 1416 cc., il contratto simulato può essere o efficace (cioè produttivo di effetti) oppure inefficace (cioè, al contrario,
non produttivo di effetti)!
Il contr. sim. è efficace rispetto a quei terzi i quali in BUONA FEDE hanno confidato (cioè hanno avuto fiducia) nella apparenza che il
contr. sim. ha creato (artt.1415 c. 1° e 1416).
Il contr. sim. è inefficace rispetto a quei terzi i cui diritti sono stati lesi (cioè hanno subito un pregiudizio) dal contr. sim. (art.1415 c.2°)!
La prima regola tutela il creditore (Gamma) del simulato alienante (Alfa): se Alfa vende (con vendita simulata) un bene a Beta per
evitare che Gamma, creditore di Alfa, pignori ed alieni il bene per soddisfare il suo diritto di credito, Gamma potrà agire in giudizio
dimostrando che la vendita è simulata. In questo caso potrà pignorare il bene e venderlo, come se non fosse mai stato alienato,
anche se il bene è concretamente nella diponibilità materiale di Beta. La seconda regola tutela, invece, il creditore (Gamma) del
simulato acquirente (Beta): Gamma ha acquistato un bene da Beta, che è l'acquirente (con vendita simulata) di un bene da Alfa.
Gamma è in BUON FEDE in quanto ignora che Beta sia un simulato acquirente e, per l'art. 1416 c.1°, la simulazione non è
opponibile ai creditori in buona fede del simulato acquirente. Le cose si complicano nel momento in cui l'interesse del creditore del
simulato alienante entra in conflitto con l'interesse del creditore del simulato acquirente!!!
In questi casi l'interesse prevalente è quello del creditore del simulato alienante secondo l'art. 1416 c.2°, se il credito è precedente
all'atto simulato. Altro problema di conflitto è quello che vede Alfa che vende (con contr. sim.) un bene a Beta per sottrarlo alle
legittime pretese di Gamma, creditore di Alfa.
Beta, ottenuto il bene, lo vende a sua volta a Delta il quale in buona fede non sa che ha acquistati il bene da un proprietario simulato
(cioè apparente).
In questo caso, prevale l'interesse dell'acquirente del bene dal proprietario apparente, perchè la simulazione non può essere opposta
dai creditori del simulato alienante all'acquirente in BUONA FEDE del bene dal proprietario apparente
Invalidità del contratto
Negozio giuridico è una dichiarazione di volontà che produce gli effetti voluti dal dichiarante, può produrre gli effetti voluti dal
dichiarante in quanto sia valido. Solo un negozio valido è idoneo a produrre gli effetti voluti dal dichiarante
nullità rescissione risoluzione
Invalidità del contratto bisogna distinguere la e l’annullabilità e la e la
Perché nullità e annullabilità sono rimedi che operano quando il contratto presenta un vizio che attiene all’accordo contrattuale. Se il
contratto presenta un vizio che attiene all’accordo questo vizio può essere causa di nullità e annullabilità.
Invece rescissione e risoluzione sono rimedi che operano quando il contratto presenta un vizio che però non riguarda l’accordo ma
solo
riguarda il sinallagma (il rapporto tra le prestazioni) Sono rimedi che si applicano ai contratti sinallagmatici. La differenza tra
rescissione e risoluzione che mentre si ha la rescissione quando il tizio del sinallagma esiste sin dal momento della conclusione del
contratto, quindi il contratto nasce con un vizio del sinallagma, invece si avrà risoluzione quando il vizio del sinallagma sopravviene
successivamente, quindi il contratto nasce non viziato ma successivamente si verifica un vizio del sinallagma, le cause di risoluzione
sono: inadempimento di uno dei contraenti o l’impossibilità sopravvenuta di una delle due prestazioni di causa non imputabile al
contraente che la deve eseguire oppure la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Risoluzione del contratto:
In caso di inadempimento di una parte l'altra parte cui spetta la prestazione inadempiuta ha due possibilità: fare una diffida ad
adempiere (1454 c.c.), con cui intima alla controparte di adempiere entro un dato termine, scaduto il quale il contratto si riterrà risolto
di diritto; domandare la risoluzione del contratto. Già la domanda di risoluzione ha i suoi effetti, che sono (1453 c.c.): impossibilità per
la parte contro cui è stata domandata la risoluzione di adempiere la prestazione inadempiuta, e impossibilità per la parte cui la
prestazione è dovuta di chiederne l'adempimento.
Una volta accolta la domanda e risolto il contratto gli effetti della risoluzione(1458 c.c.) saranno retroattivi, andranno cioè restituite le
prestazioni già eseguite, salvo che si tratti di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto non si estende
alle prestazioni già eseguite.
Non saranno inoltre pregiudicati i diritti acquisiti da terzi, salvi gli effetti della domanda di risoluzione (il terzo, cioè, manterrà i diritti
acquisiti sulle cose oggetto della prestazione solo nel caso che tali diritti siano stati acquisiti anteriormente alla data della
presentazione della domanda di risoluzione).
Per quanto riguarda i contratti plurilaterali (1459 c.c.) l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto nei
confronti di tutti, salvo che la parte o la prestazione inadempiuta debbano ritenersi essenziali al contratto.
Nel secondo caso (impossibilità sopravvenuta) la parte liberata per l'avvenuta impossibilità della prestazione non può chiedere
l'adempimento della controparte e deve restituire le prestazioni già eseguite (1463 c.c.), semplice no?
Nel caso di impossibilità parziale può domandarsi una corrispettiva riduzione della controprestazione o recedere dal contratto se non
si è interessati all'adempimento parziale (1464 c.c.).
Per quanto riguarda l'ultima possibilità di risoluzione (eccessiva onerosità) gli effetti sono identici a quelli della risoluzione per
inadempimento, salvo che tale domanda di risoluzione può essere domandata solo per contratti a esecuzione continuata o periodica
o differita nel tempo, e la controparte cui spetta la prestazione divenuta eccessivamente onerosa può offrirsi di ridimensionare i
termini del contratto per renderli più equi, senza che si giunga alla risoluzione (1467 c.c.).
Non è possibile infine risolvere il contratto per eccessiva onerosità se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del
contratto o se si tratta di contratti aleatori (che cioè presentano un alto rischio) per natura o volontà delle parti (1467, 1469 c.c.)
Che differenza c’è tra nullità e annullabilità?
Quando un contratto è nullo? L’accordo presenta un vizio, che consiste in una inosservanza di una regola posta a tutela di un
interesse generale (la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, si può rifare il contratto eliminando la causa di
nullità)
Quando un contratto è annullabile? L’accordo presenta un vizio, che consiste in una inosservanza di una regola posta a tutela di
interesse di uno dei contraenti
Nelle ipotesi eccezionali il contratto è nullo perché è posta a tutela di uno dei contraenti, il contraente debole.
invalido e inefficace,
Invalidità e inefficacia non sono la stessa cosa perché nel caso del contratto nullo è un contratto però
valido ma inefficace
potrebbe esserci un contratto (es: contratto sottoposto a condizione sospensiva) e può esserci anche un
invalido e inefficace
contratto (es: contratto annullabile)
Cause di nullità e annullabilità:
Nullità 1) Manca un elemento essenziale 2) Presenta un elemento di illeceit à 3) La legge prescriva in caso di violazione della
norma la sanzione della nullità
Art 1418: Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente .
(1)
Producono nullità del contra