Contratti dei consumatori
Introduzione
Introdotte in Italia in attuazione di alcune direttive europee. Anche tutela delle regole del consumatore. Prima erano recepite con le singole leggi, ora sono recepite in un codice.
Codice del consumo
I contratti conclusi tra un consumatore ed un professionista sono contratti asimmetrici.
Definizione di consumatore e professionista
Consumatore: art 3. Persona fisica che agisce a scopi estranei della propria attività professionale, imprenditoriale, commerciale eventualmente svolta.
Professionista: persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività professionale, imprenditoriale, commerciale, artigianale ovvero un suo intermediario. Conclude contratti che sono propri della sua attività professionale; non è una qualità propria del soggetto, che egli rivesta stabilmente e attraverso la quale sia riconoscibile nei rapporti sociali ed economici, ma ha riguardo alla posizione che ciascuna parte riveste nello specifico contratto.
La giurisprudenza è restrittiva alla definizione di consumatore, il contratto deve essere concluso per ragioni non connesse alla propria professione, ad esempio: un dentista che compra mobili per lo studio non è un consumatore. Il consumatore è solo una persona fisica, una piccola associazione senza scopo di lucro non può essere un consumatore.
Finalità e articoli del codice
La finalità di consumo non sostituisce o modifica la causa del contratto, ma giustifica le regole speciali. Art 46 cod. cons: qualsiasi contratto concluso tra professionista e consumatore riguarda la fornitura di acqua, gas, teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti sono forniti su base contrattuale.
Obblighi di informazione e giurisprudenza
Le aperture di dottrina e giurisprudenza verso il riconoscimento di un più intenso ruolo degli obblighi di informazione, a contenuto assai più ampio dell’art 1338 c.c., sono uno degli aspetti dell’effetto di contaminazione tra disciplina generale e diritto “speciale” (di fonte europea) di cui gli obblighi di informazione costituiscono un pilastro.
Contratti e silenzio
La regola dell’irrilevanza del silenzio è rafforzata nei contratti professionista-consumatore per scoraggiare nel professionista comportamenti e pratiche commerciali volte a catturare scorrettamente il consenso del consumatore; il silenzio non può costituire accettazione ed il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva a fronte della fornitura non restituita o del servizio di cui comunque abbia goduto.
Buona fede
Forte valorizzazione della buona fede nella fase precontrattuale e in particolare.
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Contratto concluso tra professionista e consumatore, Diritto privato
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Il contratto
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il contratto
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Il contratto