I limiti alla disponibilità collettiva dei diritti individuali
Il contratto collettivo può modificare in peggio per il futuro la precedente disciplina collettiva, ma non le pattuizioni individuali, alle quali viene ricondotto anche l'uso aziendale, richiedendosi per la modifica del contratto individuale il consenso specifico del singolo lavoratore non desumibile dalla generale volontà di sottoporre il rapporto alla disciplina collettiva.
La tutela della posizione individuale nei confronti dell'autonomia collettiva è assicurata anche grazie all'intangibilità dei diritti maturati e entrati nel patrimonio del lavoratore, poiché anche qui viene richiesto un consenso specifico anche quando il diritto sia sorto per effetto della disciplina collettiva.
Tuttavia, in base alle clausole degli statuti sindacali e degli stessi contratti collettivi, il rinvio alla disciplina collettiva comporta a volte anche questi atti di disposizione che vanno sotto il nome di transazioni collettive. Sicché l'accertamento del consenso del lavoratore costituisce una mera sua volontà, non potendosi escludere a priori la gestione sindacale dei diritti individuali.
Gli accordi sindacali impropriamente detti di interpretazione autentica del contratto collettivo sono ricompresi negli atti appena esaminati, essendo impossibile escluderne un contenuto dispositivo proprio per l'impossibilità di conoscere l'effettivo significato originario delle clausole oggetto dell'interpretazione negoziale. Questa è dunque efficace per il futuro, mentre per il passato opera negli stessi limiti indicati per gli atti di disposizione, in altre parole in presenza di un consenso del singolo lavoratore.
L'interpretazione autentica negoziale produce un effetto indiretto, costituendo un comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto. Nel settore pubblico, invece, l'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs. 165 del 2001) e quindi opera retroattivamente anche quando un effetto legale tipico, sollevando dubbi di legittimità costituzionale per quei casi in cui incide su diritti preventivo e successivo, del lavoratore interessato.
Si ritiene peraltro che il giudizio tra i sindacati stipulanti per l'accertamento della validità e della efficacia dei sistemi delle clausole non vi sia in virtù di un'unanimistica estensione soggettiva del giudicato, ma in forza degli stessi meccanismi pattizi che governano l'efficacia soggettiva del contratto collettivo.
L'inderogabilità
L'inderogabilità in peius
Se i singoli vincolati dal contratto collettivo potessero con un atto di autonomia individuale stabilire per il loro rapporto una disciplina difforme da quella collettiva in senso peggiorativo per il lavoratore, allora il contratto collettivo servirebbe a ben poco. Infatti, la forza della coalizione ed i risultati da essa raggiunti nelle disposizioni del contratto collettivo sarebbero alla mercé della debolezza contrattuale di ciascun singolo lavoratore, di cui il datore di lavoro riuscirebbe facilmente ad ottenere un consenso ad un trattamento peggiorativo.
Inderogabilità significa che la disciplina della fonte sovraordinata non può essere modificata da una fonte inferiore, e ciò implica una previsione di gerarchie delle fonti, com'è quella relativa ai rapporti tra la legge e l'autonomia privata (art. 1332 e 1418 c.c.). Ma per i rapporti tra contratto collettivo di diritto comune e contratto individuale vi è un problema complesso, essendo perduto entrambi dall'autonomia privata; per cui occorre spiegare non solo la ragione della prevalenza della disciplina collettiva su quella individuale, ma anche il tipo di sanzione per la disposizione individuale peggiorativa, potendo ipotizzare sia una sanzione meramente obbligatoria consistente nel risarcimento del danno, sia una sanzione reale con sostituzione automatica delle clausole collettive a quelle individuali difformi.
Quest'ultima soluzione era stata accolta nell'ordinamento corporativo con l'art 2077 c.c. che afferma: le disposizioni dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite dal diritto del contratto collettivo. Per il contratto collettivo di diritto comune non esiste un'analoga disposizione ma la giurisprudenza ha ritenuto applicabile la disciplina dell'art. 2077. Invece da taluni, per arrivare alla stessa conclusione dell'inderogabilità reale del contratto collettivo privistico, ha tentato altre vie: l'irrevocabilità del mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o esteso il conferito ad più persone per un interesse comune; la direzione di poter dire alle parti del singolo iscritto al sindacato; il riconoscimento costituzionale dell'autonomia collettiva.
In questo contesto, è sopravvenuto, con l'art. 6 della legge 533 del 1973, la disposizione dell'art. 2113 c.c. nel nuovo testo fa riferimento a disposizioni inderogabili dei contratti collettivi, anche di diritto.