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DIRITTO PRIVATO
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Il contratto
L’intera disciplina sui contratti è sancita dagli artt. 1321 e seguenti del Codice Civile,
il contratto per definizione è un negozio, necessariamente bilaterale, dove più parti
si accordano per costituire, modificare o estinguere rapporti giuridico-patrimoniali.
Dalla definizione si desumono due concetti importanti: il contratto è uno strumento
del diritto patrimoniale; il contratto è il più rappresentativo atto di autoregolazione
(inteso come atto di autonomia privata). Il contratto può essere unilaterale (una
sola parte assume prestazioni), bilaterale (entrambe la parti assumono prestazioni),
trilaterale (tre parti assumono prestazioni, classico esempio “cessione del credito”
artt. 1260-67) e plurilaterale dove più parti assumono prestazioni. Inoltre esiste una
particolare forma di contratto bilaterale detto “con prestazioni corrispettive”, dove
entrambe le parti assumono prestazioni ma l’una è strettamente legata all’altra (ad
esempio se non viene effettuata una allora non viene effettuata l’altra). I contratti
per loro natura (art. 1322) possono essere tipici cioè sono assoggettati ad una
disciplina espressamente prevista dalla legge, il tipo; oppure atipici, cioè contratti
non disciplinati dalla legge, tuttavia il legislatore per alcuni contratti atipici, a causa
della loro frequenza e della loro importanza, ha applicato la disciplina base dei
contratti, rendendoli così tipizzati, nulla toglie che comunque le parti possano
liberamente NON affidarsi a quella disciplina. La conclusione del contratto comporta
degli effetti che si producono (1372), primo fra tutti è l’effetto della vincolatività,
cioè una volta che i due contraenti concludono il contratto non possono né
modificarlo né sciogliersi da esso unilateralmente; poi a seconda dell’oggetto del
contratto si produrranno effetti diversi: effetti reali se il contratto ha ad oggetto il
trasferimento di proprietà o altri diritti reali minori, effetti obbligatori se ha ad
oggetto la creazione di un rapporto obbligatorio, effetti di garanzia se ha ad oggetto
la protezione giuridica di controparte se si verifica un determinato evento (esempio:
contratto di assicurazione).
Il contratto affinché sia efficace deve rispettare i requisiti previsti dall’art 1325,
questi sono: accordo, causa, oggetto e forma ove previsto dalla legge sotto pena di
nullità.
Per quel che riguarda l’ACCORDO è sancito dagli artt. 1326-1342
Vi è un fenomeno di anfibologia (più significati per uno stesso termine) relativo alla
terminologia di accordo l’art 1321 lo interpreta infatti come essenza del contratto
mentre per l’art 1325 l’accordo è il momento in cui entrambe le parti si trovano
d’accordo sullo stesso regolamento contrattuale; inoltre la giurisprudenza oggi non
reputa più rilevante ai fini dell’accordo il reale, effettivo intento delle parti di volersi
accordare, ma ciò che è giuridicamente rilevante sono i cosiddetti “comportamenti
concludenti” che possono comunque essere anche dichiarazioni o gesti purché
abbiano il significato inequivocabile e socialmente univoco di volersi accordare
(esempio: firma, stretta di mano). Il contratto si ritiene concluso non appena il
proponente viene a conoscenza dell’accettazione del destinatario (1326) tuttavia
l’accettazione deve avvenire entro un termine fissato dal proponente, con la forma
richiesta da quest’ultimo e inoltre ogni minima modifica della proposta diventa
nuova proposta e quindi le parti sostanzialmente si invertono (proponente diventa
destinatario e viceversa); il proponente gode di una presunzione di conoscibilità
(1335): se la proposta giunge al domicilio del destinatario si presume conosciuta da
quest’ultimo. Il codice all’art. 1327 prevede la possibilità di concludere contratti solo
ed esclusivamente attraverso comportanti concludenti, tuttavia questa facoltà è
limitata solo ai quei contratti che lo prevedono per natura, per gli usi o perché
previsto dallo stesso proponente, affinchè il contratto produca effetti inoltre il
destinatario deve compiere il primo atto di esecuzione e notificarlo al proponente.
Proposta e accettazione possono anche essere revocate (1328) la proposta fintanto
che non è stata accettata mentre l’accettazione se è giunta la domanda di revoca al
proponente prima dell’accettazione stessa. Tanto proposta quanto accettazione
possono essere rese irrevocabili attraverso un atto unilaterale recettizio (1329)
rendendo così proponente o destinatario in una situazione di mera soggezione, di
norma si ricorre a questo metodo per indurre maggiormente controparte a
concludere il contratto; altri strumenti simili sono anche il patto di opzione e di
prelazione, rispettivamente il primo prevede l’irrevocabilità della proposta, il
secondo prevede che il destinatario si obblighi nella successiva conclusione di altri
contratti a preferire controparte ad altri. La proposta può anche essere rivolta ad
una pluralità di destinatari, in questo caso si parla di offerta al pubblico (1336), è
possibile revocare l’offerta al pubblico con forma equivalente o equipollente alla
proposta N.B. da non confondere l’offerta al pubblico con l’invito ad offrire (dove
non sono presenti tutti i requisiti di cui l’art 1325).
Gli artt.1337-1338 riguardano un importante aspetto del contratto, la buona fede
precontrattuale, intesa come il comportamento corretto da assumere durante la
fase delle trattative: a differenza della buona fede delle obbligazioni (1175) qui si
parla obblighi di protezione che sorgono a carico dei due soggetti ancor prima che
essi siano giuridicamente vincolati: tali obblighi sono, di informazione (obbligo di
fornire tutte le informazioni necessarie per la conclusione del contratto), di
segretezza (obbligo di non fornire informazioni segrete a terzi), di custodia (obbligo
di conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia) e divieto di
interruzione arbitrale delle trattative (inteso come divieto di interrompere le
trattative se si ha manifestato a controparte l’intenzione di voler concludere il
contratto e ci si è tirati indietro all’ultimo istante). In tutti questi casi la violazione di
uno degli obblighi concede al danneggiato il diritto di chiedere il risarcimento
relativo agli interessi negativi, cioè i danni che si sono prodotti nel corso e a causa
delle trattative. E’ anche importante ricordare che alla base della responsabilità
precontrattuale non vi è responsabilità extracontrattuale ma contrattuale (1218): lo
dimostra Mengoni negli anni ’50 affermando che anche se durante le trattative i
soggetti non sono ancora giuridicamente vincolati, lo sono comunque da un
rapporto sociale che genera in ogni caso obblighi di protezione (1337-38),
presupposto idoneo affinché scatti dunque responsabilità contrattuale.
Fanno parte infine dell’accordo anche le clausole (art. 1341), esse sono frammenti
dei contratti unilateralmente predisposti di natura non autonoma la quale validità
dipende solo ed esclusivamente dalla conoscenza di queste di controparte; diverso è
invece per le clausole vessatorie (comma 2) la quale validità dipende addirittura
dalla sottoscrizione di controparte (accettazione con firma), questo perché di norma
si tratta di clausola eccessivamente vantaggiose per chi le predispone, sono molto
frequenti nei contratti tra consumatori e professionisti.
Secondo requisito del contratto: la CAUSA
Sancita dagli artt. 1343-44-45, per definizione è il fine concreto del contratto, ovvero
l’obiettivo che i due contraenti intendono realizzare, è opportuno distinguere la
causa dal regolamento contrattuale, in quest’ultimo infatti sono contenuti oggetti
ed effetti necessari per il raggiungimento dell’obiettivo, quindi si potrebbe
desumere che la causa deriva dal regolamento contrattuale ma non sono la stessa
cosa. Fino al 2006 veniva individuata nella causa la funzione economico-sociale, che
intendeva la causa come direttamente impressa dall’ordinamento giuridico se
fossimo in presenza di contratti tipici o dagli usi (prassi di mercato) se fossimo in
presenza di contratti atipici; senza dubbio questa concezione limita drasticamente
l’idea di atto piena autoregolazione e quindi di piena autonomia privata. A partire
dal 2006 il professor Ferri confutò questa teoria individuando la causa nella funzione
economico-individuale dimostrando che quest’ultima non è impressa né dal
legislatore né dagli usi ma solo ed esclusivamente dal regolamento contrattuale che
dipende dalla volontà delle parti. La causa è definita illecita (1343) se essa vìola una
norma imperativa, l’ordine pubblico o il buon costume; si parla di contratto in frode
alla legge (1344) quando la causa viene utilizzata come mezzo per eludere
l’applicazione di una norma, mentre si definisce motivo illecito (1345) la causa che
persegue a finalità illecite comuni ad entrambe le parti.
Terzo requisito del contratto: l’OGGETTO
Sancito dagli artt. 1346-49, non viene data una definizione di oggetto ma l’art 1346
delinea i suoi requisiti: liceità, possibilità e determinatezza. Per liceità si intende che
l’oggetto non deve essere contrario a norme imperative, ordine pubblico o buon
costume; per possibilità si intende che l’oggetto non va inteso come il bene che
viene trasferito con il contratto, ma come la modificazione delle sfere giuridiche dei
contraenti. Infine per determinatezza si intende che l’oggetto deve individuare
quale siano gli effetti che il contratto è destinato a produrre attraverso parametri
oggettivi stabiliti dalle parti. L’art 1348 prevede la possibilità di concludere contratti
che hanno oggetti futuri, non ancora venuti ad esistenza mentre l’art 1349 prevede
la possibilità che i due contraenti affidino ad un terzo la facoltà di determinare
l’oggetto attraverso l’istituto dell’arbitraggio, la determinazione del terzo potrebbe
tuttavia essere irrevocabile se è stato previsto il mero arbitrio (comma 2).
Quarto ed ultimo requisito del contratto è la FORMA:
Per forma si intende la conclusione di contratti attraverso dichiarazioni scritte o a
penna o in formato digitale, lo stesso art. 1325 definisce la forma come un requisito
non sempre necessario, di fatti lo è solo nei casi previsti dalla legge; quando la forma
è prevista dalla legge è detta ab substantiam ed è sancita dall’art 1350 che la include
nei contratti ad effetti reali, mentre in tutti gli altri casi