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Diritto privato - Il contratto

L'intera disciplina sui contratti è sancita dagli artt. 1321 e seguenti del Codice Civile. Il contratto, per definizione, è un negozio necessariamente bilaterale, dove più parti si accordano per costituire, modificare o estinguere rapporti giuridico-patrimoniali. Dalla definizione si desumono due concetti importanti: il contratto è uno strumento del diritto patrimoniale; il contratto è il più rappresentativo atto di autoregolazione (inteso come atto di autonomia privata).

Tipologie di contratto

Il contratto può essere unilaterale (una sola parte assume prestazioni), bilaterale (entrambe le parti assumono prestazioni), trilaterale (tre parti assumono prestazioni, classico esempio "cessione del credito" artt. 1260-67) e plurilaterale dove più parti assumono prestazioni. Inoltre, esiste una particolare forma di contratto bilaterale detto "con prestazioni corrispettive", dove entrambe le parti assumono prestazioni, ma l'una è strettamente legata all'altra (ad esempio se non viene effettuata una, allora non viene effettuata l'altra).

Contratti tipici e atipici

I contratti, per loro natura (art. 1322), possono essere tipici, cioè sono assoggettati a una disciplina espressamente prevista dalla legge, il tipo; oppure atipici, cioè contratti non disciplinati dalla legge. Tuttavia, il legislatore, per alcuni contratti atipici, a causa della loro frequenza e della loro importanza, ha applicato la disciplina base dei contratti, rendendoli così tipizzati. Nulla toglie che comunque le parti possano liberamente non affidarsi a quella disciplina.

Effetti del contratto

La conclusione del contratto comporta degli effetti che si producono (1372), primo fra tutti è l’effetto della vincolatività, cioè una volta che i due contraenti concludono il contratto non possono né modificarlo né sciogliersi da esso unilateralmente. A seconda dell’oggetto del contratto si produrranno effetti diversi: effetti reali se il contratto ha ad oggetto il trasferimento di proprietà o altri diritti reali minori, effetti obbligatori se ha ad oggetto la creazione di un rapporto obbligatorio, effetti di garanzia se ha ad oggetto la protezione giuridica di controparte se si verifica un determinato evento (esempio: contratto di assicurazione).

Requisiti del contratto

Il contratto affinché sia efficace deve rispettare i requisiti previsti dall’art 1325, questi sono: accordo, causa, oggetto e forma ove previsto dalla legge sotto pena di nullità.

Accordo

Per quel che riguarda l'accordo, è sancito dagli artt. 1326-1342. Vi è un fenomeno di anfibologia (più significati per uno stesso termine) relativo alla terminologia di accordo. L’art 1321 lo interpreta infatti come essenza del contratto, mentre per l’art 1325 l’accordo è il momento in cui entrambe le parti si trovano d’accordo sullo stesso regolamento contrattuale. Inoltre, la giurisprudenza oggi non reputa più rilevante ai fini dell’accordo il reale, effettivo intento delle parti di volersi accordare, ma ciò che è giuridicamente rilevante sono i cosiddetti “comportamenti concludenti” che possono comunque essere anche dichiarazioni o gesti purché abbiano il significato inequivocabile e socialmente univoco di volersi accordare (esempio: firma, stretta di mano).

Il contratto si ritiene concluso non appena il proponente viene a conoscenza dell’accettazione del destinatario (1326). Tuttavia, l’accettazione deve avvenire entro un termine fissato dal proponente, con la forma richiesta da quest’ultimo. Inoltre, ogni minima modifica della proposta diventa nuova proposta e quindi le parti sostanzialmente si invertono (proponente diventa destinatario e viceversa); il proponente gode di una presunzione di conoscibilità (1335): se la proposta giunge al domicilio del destinatario si presume conosciuta da quest’ultimo. Il codice all’art. 1327 prevede la possibilità di concludere contratti solo ed esclusivamente attraverso comportamenti concludenti, tuttavia questa facoltà è limitata solo ai quei contratti che lo prevedono per natura, per gli usi o perché previsto dallo stesso proponente. Affinché il contratto produca effetti, inoltre, il destinatario deve compiere il primo atto di esecuzione e notificarlo al proponente.

Proposta e accettazione possono anche essere revocate (1328): la proposta fintantoché non è stata accettata, mentre l’accettazione se è giunta la domanda di revoca al proponente prima dell’accettazione stessa. Tanto proposta quanto accettazione possono essere rese irrevocabili attraverso un atto unilaterale recettizio (1329) rendendo così proponente o destinatario in una situazione di mera soggezione. Di norma si ricorre a questo metodo per indurre maggiormente controparte a concludere il contratto. Altri strumenti simili sono anche il patto di opzione e di prelazione. Il primo prevede l’irrevocabilità della proposta; il secondo prevede che il destinatario si obblighi nella successiva conclusione di altri contratti a preferire controparte ad altri.

La proposta può anche essere rivolta a una pluralità di destinatari. In questo caso si parla di offerta al pubblico (1336). È possibile revocare l’offerta al pubblico con forma equivalente o equipollente alla proposta. Nota Bene: da non confondere l’offerta al pubblico con l’invito ad offrire (dove non sono presenti tutti i requisiti di cui l’art 1325).

Buona fede precontrattuale

Gli artt. 1337-1338 riguardano un importante aspetto del contratto, la buona fede precontrattuale, intesa come il comportamento corretto da assumere durante la fase delle trattative. A differenza della buona fede delle obbligazioni (1175), qui si parla di obblighi di protezione che sorgono a carico dei due soggetti ancor prima che essi siano giuridicamente vincolati. Tali obblighi sono:

  • Di informazione (obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie per la conclusione del contratto)
  • Di segretezza (obbligo di non fornire informazioni segrete a terzi)
  • Di custodia (obbligo di conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia)
  • Divieto di interruzione arbitrale delle trattative (inteso come divieto di interrompere le trattative se si ha manifestato a controparte l’intenzione di voler concludere il contratto e ci si è tirati indietro all’ultimo istante)

In tutti questi casi, la violazione di uno degli obblighi concede al danneggiato il diritto di chiedere il risarcimento relativo agli interessi negativi, cioè i danni che si sono prodotti nel corso e a causa delle trattative. È anche importante ricordare che alla base della responsabilità precontrattuale non vi è responsabilità extracontrattuale ma contrattuale (1218): lo dimostra Mengoni negli anni ’50 affermando che anche se durante le trattative i soggetti non sono ancora giuridicamente vincolati, lo sono comunque da un rapporto sociale che genera in ogni caso obblighi di protezione (1337-38), presupposto idoneo affinché scatti dunque responsabilità contrattuale.

Clausole contrattuali

Fanno parte infine dell’accordo anche le clausole (art. 1341). Esse sono frammenti dei contratti unilateralmente predisposti di natura non autonoma, la quale validità dipende solo ed esclusivamente dalla conoscenza di queste di controparte. Diverso è invece per le clausole vessatorie (comma 2) la cui validità dipende addirittura dalla sottoscrizione di controparte (accettazione con firma). Questo perché di norma si tratta di clausole eccessivamente vantaggiose per chi le predispone, sono molto frequenti nei contratti tra consumatori e professionisti.

Causa

Secondo requisito del contratto: la causa, sancita dagli artt. 1343-44-45, per definizione è il fine concreto del contratto, ovvero l’obiettivo che i due contraenti intendono realizzare. È opportuno distinguere la causa dal regolamento contrattuale. In quest’ultimo infatti sono contenuti oggetti ed effetti necessari per il raggiungimento dell’obiettivo, quindi si potrebbe desumere che la causa deriva dal regolamento contrattuale ma non sono la stessa cosa.

Fino al 2006 veniva individuata nella causa la funzione economico-sociale, che intendeva la causa come direttamente impressa dall’ordinamento giuridico se fossimo in presenza di contratti tipici o dagli usi (prassi di mercato) se fossimo in presenza di contratti atipici. Senza dubbio questa concezione limita drasticamente l’idea di atto piena autoregolazione e quindi di piena autonomia privata. A partire dal 2006 il professor Ferri confutò questa teoria individuando la causa nella funzione economico-individuale dimostrando che quest’ultima non è impressa né dal legislatore né dagli usi ma solo ed esclusivamente dal regolamento contrattuale che dipende dalla volontà delle parti. La causa è definita illecita (1343) se essa vìola una norma imperativa, l’ordine pubblico o il buon costume; si parla di contratto in frode...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silentcod22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Piraino Fabrizio.
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