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CONTRATTO
Il contratto è un accordo a struttura bilaterale operante nel settore dei rapporti patrimoniali: è questo che
caratterizza il contratto e lo distingue dal negozio giuridico.
Innanzitutto affrontiamo il profilo della causa del contratto.
Di causa il diritto romano non ne parlava affatto perché prevedeva solo una serie di atti e negozi
formali e quindi il tema della causa non è proprio affrontato: è qualcosa su cui incominciano a riflettere gli
studiosi di diritto naturale e del diritto canonico.
È un tema molto importante perché la causa del contratto va ad individuare la giustificazione del contratto ed
è quindi il meccanismo più importante per operare un controllo sugli atti di autonomia negoziale: è proprio
operando sul profilo causale che ci rendiamo conto del perché dell'autonomia negoziale, perché la causa è la
funzione dell'atto e quindi la giustificazione dell'operazione posta in essere.
Cosa si intende per causa del contratto?
È uno dei requisiti essenziali del contratto, ma sul modo di intendere la causa ci sono stati molti dibattiti, ma
comunque ancora non c'è un orientamento unanime.
Causa del codice del 1865, modellato su quello napoleonico (inizio 800): non si parla di causa del
contratto ma si discorre di causa lecita per obbligarsi.
È intesa come scopo perseguito dal singolo contraente nell'assumere l'obbligazione attraverso lo strumento
contrattuale: dunque una concezione soggettiva del profilo causale in quanto si faceva riferimento alla
volontà delle parti.
Codice vigente 1942: l’articolo afferma che la causa è un requisito fondamentale del contratto; esso
esprime un diverso modo di guardare all'autonomia negoziale e contrattuale, in quanto tiene presente
l'evoluzione dei rapporti economici e l'emergere di un diverso tipo di esigenza nell'ambito degli stessi, ossia
la tutela dell'affidamento che porta al ridimensionamento del dogma volontaristico (oggettivizzazione del
regolamento contrattuale).
Con il codice del 1865 si aveva una concezione soggettiva della causa (che portava ad una visione
atomistica del meccanismo contrattuale, perché se c'erano più obbligazioni bisognava andare a vedere la
causa di ogni singola obbligazione): il contratto era visto come un’obbligazione e la causa si risolveva nello
scopo che induce il soggetto alla conclusione del contratto, cioè il contratto era valutato dal punto di vista dei
contraenti (causa compratore raggiungimento della proprietà della cosa; causa venditore conseguimento
del prezzo).
Con l’entrata in vigore del codice civile del 1942, il contratto non è visto più come una mera
obbligazione e la causa si risolveva prima nella del negozio, poi nella
ragione economicagiuridica ragione
riguardante quegli atti negoziali che realizzavano una funzione socialmente utile, la cui
economicosociale
causa (tipica) era già disciplinata dall’ordinamento.
La regolamentazione posta in essere dalle parti era tutelata se oltre ad essere lecita era anche
portatrice di finalità generali fissate dall’ordinamento del quale costituiva uno strumento di attuazione, così
da negare la tutela a quei negozi che erano improduttivi.
Pertanto la causa aveva il ruolo di controllare che i fini perseguiti dai contraenti fossero coerenti con quelli
generali fissati dall’ordinamento; quindi il passaggio dalla concezione soggettiva a quella oggettiva
rappresenta lo spostamento della valutazione del contratto dal punto di vista dei contraenti a quello
dell’ordinamento.
La causa quindi è la funzione, il ruolo che quello schema contrattuale può ed è in grado di realizzare nel
sistema giuridico: così la causa finiva per identificarsi col tipo contrattuale, cioè con l’astratto schema
regolamentare che racchiude l’operazione posta in essere dai privati.
Per non incorrere in tale errore, si è preferito ravvisare nella causa la funzione economico-individuale: si fa
riferimento non a ciò che le parti vogliono, ma a ciò che il concreto atto, nel modo in cui è stato
oggettivamente predisposto, può realizzare.
Col termine individuale si pone l’accento non su una concezione soggettiva della causa, ma legata al
particolare assetto di interessi: quindi bisogna riflettere sugli interessi in concreto perseguiti dalle parti per il
modo in cui esse hanno delineato il regolamento, considerandolo nella sua totalità e unitarietà.
La causa tuttavia può anche essere identificata dalla sintesi degli effetti diretti (cioè quelli voluti dal
soggetto agente, in cui c’è la congruenza tra l’effetto e la volontà del soggetto) ed essenziali, dove per
sintesi si intende la relativizzazione degli effetti con riferimento al concreto negozio.
Questa funzione giuridica si risolve solo nella sintesi degli effetti essenziali, che sono solamente quelli che
caratterizzano la fattispecie posta in essere, senza i quali cioè una qualsiasi fattispecie (ad es. la
compravendita) avrebbe un altro tipo di effetto.
Si tratta della c.d. minima unità effettuale, senza la quale non vi è quel tipo di contratto, ma solo un atto con
diversa funzione.
In definitiva si può dire che la causa è costituita dall’incontro del concreto interesse con gli effetti essenziali
del contratto: in questa prospettiva si annulla la distanza tra la causa come funzione economico –
individuale e la causa come sintesi degli effetti essenziali.
Pertanto la problematica del negozio indiretto ha un valore residuale nell'ambito del concetto di causa
quale funzione economico-individuale: infatti serve solo a farci capire la necessità di ancorare il concetto di
causa non ai modelli astratti ma al regolamento di interessi, tenendo presenti tutte le caratteristiche del
regolamento.
Il negozio indiretto, inteso come uno schema tipico per raggiungere uno scopo non riconducibile a quel dato
tipo negoziale, non rappresenta una situazione anomala: infatti il modello di organizzazione degli interessi è
quello conseguito dal legislatore, ma il concreto interesse è diverso da quello normalmente perseguito dai
contraenti.
Un esempio è il mandato, che se irrevocabile e senza obbligo di rendiconto, potrebbe essere effettuato per
realizzare un trasferimento della proprietà: con riferimento a tale interesse bisogna effettuare i controlli di
liceità e meritevolezza; inoltre non si può nemmeno escludere la possibilità di applicare norme proprie della
compravendita in quanto c’è il rifiuto della tecnica della sussunzione.
Con il ricorso a tale tecnica, infatti, si finisce per non dare la soluzione giusta perché si ignorano quei profili
che sono importanti per il caso concreto, ma che non lo sono ragionando in astratto.
Il mandato quindi è un'operazione che sottende un certo tipo di interesse, ma se inserisco delle
clausole come in questo caso, la posizione in cui si trova il mandatario è differente rispetto a quella che
normalmente caratterizza il rapporto di mandato, perché non c'è l'obbligo di rendiconto.
Tutto questo fa sì che lo schema sia utilizzato per realizzare nella pratica un interesse diverso e
ulteriore rispetto a quello che normalmente sottende al rapporto di mandato.
Differenza tra causa e motivo.
I motivi sono tutto ciò che non assumono rilevanza causale, cioè le motivazioni che effettivamente spingono
le parti a concludere il contratto: posso acquistare il bene perché voglio fare un investimento, voglio
procurarmi una seconda casa al mare (CAUSA INTESA NELLO SCHEMA TIPICO).
C’è inoltre una diversità di disciplina: mentre la causa è elemento essenziale del negozio ed è rilevante a
molteplici fini, i motivi sono normalmente irrilevanti, salvo se illeciti e comuni a entrambi le parti.
Invece se la causa è intesa quale SINTESI DEGLI EFFETTI ESSENZIALI, il motivo costituisce il concreto
interesse di una o di entrambe le parti non dedotto nel concreto regolamento da esse predisposto.
Astrazione causale.
Il nostro ordinamento è retto dal principio di causalità: ogni attribuzione deve avere una sua valida
giustificazione causale. Non è sufficiente che le parti si accordino al fine della validità dell’atto (mero
consenso), in quanto gli atti di autonomia non sono meritevoli di tutela in sé, ma solo nella misura in cui
realizzano interessi meritevoli di tutela.
Dunque è da escludere la configurabilità dei negozi o contratti astratti, cioè quegli atti negoziali per la cui
validità si possa prescindere dall'elemento causale: è soprattutto inconfigurabile l'astrazione causale se in
chiave assoluta (astrazione assoluta o sostanziale).
È vero inoltre che in alcune ipotesi il problema legato alla causa si atteggia in modo peculiare e diverso da
quello che abbiamo esaminato fino ad ora:
1. compravendita→ il trasferimento del diritto trova la sua giustificazione causale in un assetto più
complesso, perché al trasferimento del diritto corrisponde il pagamento di una somma di denaro;
→
2. mandato un soggetto si obbliga a compiere atti giuridici nell'interesse e a volte anche in nome di un
altro soggetto;
→
3. donazione l'effetto dell'arricchimento di un soggetto trova la sua giustificazione nel c.d. spirito di
liberalità.
Si tratta tutti di contratti che hanno una causa interna e questa causa incide profondamente sulla validità
dell'atto.
Abbiamo però ipotesi in cui l’incidenza del profilo causale varia a seconda dei modi in cui opera la
causa: il c.d. pagamento traslativo oppure i c.d. contratti attributivi di esecuzione.
Esempio: con il mandato abbiamo visto che un soggetto si obbliga a compiere atti giuridici nell'interesse di
un altro soggetto, ma non necessariamente in nome di quest'ultimo.
Se il mandatario ( ) ha la PROCURA, gli effetti dell'atto che compie con il terzo si riflettono
rappresentante
immediatamente e direttamente sulla sfera giuridica del mandante ( ).
rappresentato
Se non c’è procura il mandatario sarà obbligato a compiere un nuovo atto per trasferire al mandante l’effetto
dell'atto che aveva compiuto.
Tale atto successivo avrà quindi una causa esterna perché si giustifica nell'ambito di un’operazione
negoziale più complessa che parte dal mandato e che va al compimento di un atto che è stato posto in essere
in esecuzione del mandato stesso (astrazione relativa o semplice).
Nel pagamento traslativo, il trasferimento è fatto in attuazione di un precedente rapporto; nel contratto
attributivo di esecuzione, la sua giustificazione nasce dal fatto che un soggetto h