Estratto del documento

Diritto privato: la definizione del contratto

Il contratto nel sistema del diritto privato

Il contratto si collega con l’obbligazione: è la principale fonte di obbligazione (art.1173). Inoltre, il contratto è il mezzo più usato per l’acquisto di proprietà. La legge definisce il contratto come l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (Art.1321). Da questo si ricavano tre dati utili sul contratto. Esso è un atto:

  • Negoziale
  • Bilaterale
  • Patrimoniale

Il contratto come atto negoziale: il valore della volontà

Un atto giuridico è un negozio quando la volontà dell’autore è diretta proprio a produrre gli effetti giuridici che derivano dall’atto. Nel contratto l’elemento della volontà è un valore fondamentale e centrale. Per intendere il senso della volontà contrattuale, dobbiamo chiarire tre dati:

  • La formula va intesa in senso lato. Quando uno fa un contratto di vendita, è sufficiente che sappia che, con quell’atto, la proprietà della cosa passa al compratore, in cambio del prezzo, e voglia questo.
  • La volontà non va intesa in senso psichico e soggettivo: rispettare la volontà contrattuale non significa legare il contratto alle rappresentazioni mentali dei singoli contraenti.
  • La volontà contrattuale può essere messa fuori gioco dalla legge, che può regolare il rapporto contrattuale in modo contrastante con quanto voluto dalle parti.

Il contratto come atto bilaterale: il valore dell’accordo

Perché ci sia un contratto, occorre che all’atto partecipano due parti, e che tutte le parti siano d’accordo sul contratto: cioè siano animate dalla comune volontà di produrre gli effetti del contratto. Nel valore dell’accordo i soggetti sono toccati nella propria sfera giuridica, e subiscono modificazioni delle proprie situazioni giuridiche, solo se vogliono. Nessuno può incidere nella sfera e nelle situazioni giuridiche di un altro, se questi non è d’accordo.

Questo principio si presenta con la massima evidenza nella vendita, in cui entrambi gli interessati subiscono pesanti modificazioni delle loro posizioni giuridiche: il venditore perde la proprietà, il compratore assume l’obbligo di pagare il prezzo. È assurdo pensare che questo tipo di contratto produca effetti solo per la volontà del compratore.

Anche la donazione è un contratto, in quanto può incidere in modo svantaggioso nella sfera giuridica del donatario, creando pesi, rischi e obblighi a suo carico. La legge ci dice che anche la donazione rappresenta un contratto, perché è fondato sull’accordo di entrambe le parti: occorre la volontà del donante di donare, e la volontà del donatario di ricevere la donazione.

Gli atti unilaterali

Fuori dal campo dei contratti si trovano gli atti unilaterali, i quali si formano e producono effetti giuridici in base alla volontà di una sola parte, e non richiedono l’accordo di nessun’altra parte (i loro effetti non possono essere bloccati dal rifiuto di un altro soggetto). Sono unilaterali i contratti con effetti che incidono esclusivamente su situazioni giuridiche dell’autore.

Sono atti unilaterali quelli con effetti che incidono esclusivamente su situazioni giuridiche dell’autore. È il caso dell’abbandono di una cosa mobile da parte del proprietario, che gli fa perdere la proprietà senza che nessun altro l’acquisti; o dell’accettazione dell’eredità, che fa subentrare l’accettante nel patrimonio del defunto.

Ci sono anche atti unilaterali con effetti che incidono su situazioni giuridiche altrui, ma in modo non vincolante, lasciando quindi agli interessati la possibilità di rendere quegli atti, e quegli effetti, indifferenti per sé. Come ad esempio la procura, tocca la posizione di chi la riceve, attribuendogli il potere di rappresentanza: ma se chi la riceve decide di non esercitarla, per lui è come se la procura non esistesse. Anche il testamento tocca la posizione di chi è designato erede, dandogli la possibilità legale di acquisire il patrimonio del testatore.

Esistono, inoltre, atti unilaterali con effetti che incidono pesantemente su situazioni giuridiche altrui. È il caso del recesso unilaterale, che ha l’effetto di sciogliere il contratto cancellando le situazioni giuridiche da esso create per entrambe le parti. Ciò può accadere o perché il potere di liberarsi unilateralmente dal contratto, senza bisogno dell’accordo di controparte, è stato da questa autorizzato, in quanto previsto dal contratto stesso; oppure perché è giustificato in relazione agli interessi coinvolti nel contratto.

Il contratto come atto patrimoniale

Come definito dall’Art.1321: il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. La necessaria patrimonialità del contratto fa di questo lo strumento principale per realizzare operazioni economiche. Ad esempio, il matrimonio non è un contratto, perché riguarda situazioni giuridiche della sfera personale ed esistenziale. Invece, i contratti incidono su situazioni giuridiche patrimoniali, come le convenzioni patrimoniali, cioè accordi con cui i coniugi regolano la proprietà dei beni.

Il contratto come atto (fattispecie) e come rapporto (effetti)

Il termine “contratto” può esprimere due significati diversi:

  • Si parla di contratto nel senso di atto, cioè come fattispecie;
  • La fattispecie produce effetti, che nel caso del contratto consistono nel costituire, modificare ecc. un rapporto giuridico fra le parti.

Classificazione dei contratti: rinvio

Il contratto è una categoria estremamente ampia ed eterogenea, nella quale rientrano molte realtà diverse tra loro. All’interno della categoria generale troviamo diverse sottocategorie di contratti. I contratti possono distinguersi per:

  • Tipi, distingue i contratti in relazione al modello di operazione giuridico-economica che il contratto realizza: una vendita, una locazione, un appalto. Questi diversi tipi sono tutti contratti, ma ciascun tipo ha regole proprie.
  • Categorie, distinguere i contratti in base a varie caratteristiche significative, la cui presenza o mancanza suggerisce di sottoporli a certe regole oppure a regole diverse: contratti onerosi o gratuiti, aleatori o commutativi.

Contratti bilaterali e plurilaterali. Contratti con comunione di scopo

I contratti possono essere: a) bilaterali, ovvero fatti fra due parti; b) plurilaterali, cioè fatti fra più di due parti. Dei contratti plurilaterali si occupano gli articoli 1420, 1446, 1459, 1466. Tra i contratti fra più di due parti si distinguono:

  1. I contratti plurilaterali con comunione di scopo, caratterizzati dal fatto che le prestazioni di ciascuna delle parti sono dirette al conseguimento di uno scopo comune (Art. 1420). Fra questi rientrano i contratti associativi, con cui si crea una struttura comune (la società).
  2. I contratti plurilaterali senza comunione di scopo, in cui ci sono più di due parti, ma le loro prestazioni non sono dirette ad uno scopo comune, anzi ciascuna persegue uno scopo proprio, distinto e a volte conflittuale rispetto agli altri: ad esempio, la cessione del credito accettata del debitore ceduto, la delegazione cumulativa.

Ai contratti plurilaterali con comunione di scopo si applicano gli articoli 1420, 1446, 1459, 1466. Ai contratti plurilaterali senza comunione di scopo queste norme non si applicano direttamente, ma se la fattispecie lo giustifica può ipotizzarsi una loro applicazione per analogia.

La disciplina del contratto e i suoi ambiti di applicazione

La disciplina del contratto si distingue in due settori:

  • Disciplina generale del contratto, si applica di principio a qualunque contratto indipendentemente dal particolare tipo a cui il contratto stesso appartiene. È formata da norme comprese negli articoli dal 1321 a 1469 bis raccolti nel titolo II del IV libro del codice che s’intitola “dei contratti in generale”.
  • Discipline dei singoli tipi contrattuali, ciascuna delle quali si applica solo ai contratti del tipo corrispondente: se il contratto è una vendita, ad esso si applicano le norme sulla vendita e non quelle sull’assicurazione o sul trasporto; se è una locazione, si applicano le norme sulla locazione e non quelle sull’appalto o sul contratto di lavoro. Le norme relative sono comprese nel titolo III nel IV libro del codice che si intitola “dei singoli contratti” art.1470-1986, e fuori dal codice con leggi speciali.

In genere le due discipline si cumulano. A ogni contratto possono applicarsi sia le norme sul contratto in generale, sia le norme sul tipo di contratto in questione, ad esempio se si tratta di individuare il momento in cui il contratto di vendita si è formato, o di sapere se è valido o invalido, si applicano norme contenute nella disciplina generale del contratto; se si tratta di definire le garanzie del compratore circa l’integrità della cosa si applicano norme contenute nella disciplina del tipo contrattuale vendita (Art. 1470-1547). Se lo stesso aspetto è regolato sia dalle une sia dalle altre, prevalgono le norme sul singolo tipo contrattuale, in base al principio di specialità.

Può accadere che per una specie di forza espansiva che il legislatore riconosce loro, si applicano anche gli atti che non sono contratti, perché sono atti unilaterali, come gli atti unilaterali fra vivi aventi contenuto patrimoniale. Lo dice l’articolo 1324 il quale pone due condizioni:

  • Che l’applicazione non sia esclusa da qualche particolare norma di legge;
  • Che le norme sul contratto, della cui applicazione si discute, siano compatibili con l’atto unilaterale da regolare.

I contratti delle pubbliche amministrazioni

Uno dei problemi fondamentali riguarda l’ambito di applicazione della disciplina del contratto. Il fenomeno è regolato in parte dal diritto pubblico, e in parte dal diritto privato. Dobbiamo quindi distinguere due diversi aspetti:

  • La fase che precede e prepara il contratto, riguarda il modo in cui l’ente pubblico arriva alla decisione di farlo, e di farlo con quella determinata controparte, è regolata dal diritto pubblico e dà luogo ad un procedimento amministrativo, formato da una serie di atti amministrativi (deliberazione del competente organo del Comune di acquisire nuove divise per i vigili), ciò viene regolato dal diritto amministrativo, e la relativa disciplina è raccolta nel nuovo codice dei contratti pubblici.
  • Una volta esaurita la fase descritta sopra, il contratto è stato stipulato tra l’ente pubblico e il privato, questo contratto (sia come atto, sia come rapporto che ne deriva) è regolato dal diritto privato: i diritti e gli obblighi delle parti, gli effetti e i rimedi contrattuali applicabili fra loro sono quelli fissati dal codice.

Formazione e forma del contratto

La formazione dell’accordo contrattuale

Il contratto esiste quando si è formato o concluso (la conclusione indica il momento iniziale del contratto). Il problema è definire se il contratto si è formato o no, e se sì in quale tempo, e in quale luogo si è formato. Se il contratto si è formato normalmente si producono i suoi effetti. Il giudizio per il quale si decide se un contratto si è formato o meno, dipende dalla qualificazione di comportamenti umani, fatti in base a norme giuridiche. Disciplinare la formazione del contratto è una scelta politica del legislatore, che corrisponde al modo in cui il legislatore intende sistemare i configgenti interessi delle parti, relative alla formazione del loro contratto.

Gli schemi legali per la formazione del contratto

La formazione del contratto implica un procedimento, cioè una sequenza di comportamenti umani, che deve risultare conforme al modello stabilito dalle norme. In Italia possono coesistere diversi schemi legali per la formazione del contratto:

  • Schema base, regola in generale la formazione di tutti i contratti, per i quali non valga una previsione diversa;
  • Schemi particolari, ciascuno dei quali regola in generale la formazione di una determinata classe di contratti.

Fondamentale in questa materia è il concetto di dichiarazione contrattuale, intesa come manifestazione esplicita della volontà di fare il contratto: i diversi schemi di formazione del contratto non sono altro che diversi modi in cui si presentano e operano le dichiarazioni contrattuali. Il trattamento giuridico delle dichiarazioni contrattuali dipende da certe loro caratteristiche, in relazioni alle quali le dichiarazioni stesse si distinguono in ricettizie e non ricettizie.

Destinatari ed effetti delle dichiarazioni contrattuali: dichiarazioni ricettizie e non ricettizie

Le dichiarazioni di volontà emesse da una parte nel procedimento di formazione del contratto sono dirette a una determinata persona (Art.1335). Le dichiarazioni di questo tipo si chiamano dichiarazioni ricettizie, e gli atti che essi formano sono atti ricettizi. Per la produzione dei loro effetti non basta che la dichiarazione sia emessa: gli effetti si producono solo se, e dal momento in cui la dichiarazione arriva a conoscenza del destinatario (Art.1334). La legge prevede che al posto dell’accertamento del fatto psichico possa essere sostituito con l’accertamento di un fatto riscontrabile in modo oggettivo: la dichiarazione si reputa conosciuta dal destinatario nel momento in cui giunge al suo indirizzo (Art.1335), è da questo momento che si producono gli effetti della dichiarazione. La legge, inoltre, dà la possibilità di provare, che nonostante l’accettazione si giunta al suo indirizzo, egli è stato senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia, quindi gli effetti della dichiarazione non si producono (Art.1335).

Dichiarazioni non ricettizie, sono quelle non indirizzate a un destinatario, i loro effetti degli atti così formati si producono indipendentemente dalla conoscenza che altri soggetti abbiano della dichiarazione. Ad esempio, il testamento è un atto non ricettizio, che produce effetti della morte del testatore; la promessa al pubblico, che produce effetti dal momento in cui è resa pubblica.

Lo schema base: proposta e accettazione

Accertare la formazione del contratto in molti casi è facile: come quando le parti, chiuse in una stanza discutono e definiscono con precisione gli aspetti del contratto, su cui raggiungono il pieno accordo, o firmano il testo del contratto, è ovvio che il contratto si è concluso in quel momento e in quel luogo.

Il problema si complica nel momento in cui le parti contrattano scambiandosi dichiarazioni a distanza (come lettere, telegrammi); o comunque quando il procedimento di formazione del contratto si sviluppa nel tempo (ad esempio perché una parte vuole rifletterci meglio). La legge individua due componenti elementari dell’accordo contrattuale: la proposta e l’accettazione, che sono tipiche dichiarazioni contrattuali. Essa presuppone che una parte (proponente) formuli all’altra parte (oblato) la proposta del contratto, ad esempio “le propongo di vendermi la sua auto per 10.000 euro” questo presuppone che l’oblato faccia la sua accettazione “va bene, accetto di vendergliela per il prezzo che lei propone”.

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (Art.1326 c.1). La formula di ciò è: proposta + accettazione conosciuta del proponente. Anche se sappiamo bene che l’articolo 1335 equipara alla conoscenza della dichiarazione il suo arrivo all’indirizzo del destinatario, allora la formula cambia e diventa: proposta + accettazione giunta all’indirizzo del proponente. Dimostra che l’accettazione è giunta all’indirizzo del proponente, ed il contratto risulta formato. Se il proponente vuole sostenere che il contratto non si è formato, ne ha la possibilità purché provi che nonostante l’arrivo dell’accettazione al suo indirizzo egli è stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di conoscerla. Un’altra possibilità di escludere la formazione del contratto, benché l’accettazione sia giunta al proponente: dimostra che l’accettazione è tardiva. L’accettazione deve giungere nel termine stabilito dal proponente stesso, o in quello normalmente necessario in base alla natura dell’affare o degli usi. Il proponente può ritenere efficace anche un’accettazione tardiva, ma deve essere comunicato immediatamente all’accettante (Art.1326 c.2-3). Il contratto si conclude solo se l’accettazione è conforme alla proposta. Se invece è difforme, ad esempio “accetto di vendere la mia auto, ma per 12.000 euro” ciò equivale ad una nuova proposta (Art.1326 c.5), l’oblato allora si trasforma in proponente, ed il proponente in oblato a cui spetta dire se accetta la controproposta.

Il contratto formato mediante esecuzione

Una prima categoria di contratti, comprende contratti che richiedono di essere eseguiti senza bisogno di preventiva accettazione comunicata al proponente. Ciò può accadere su richiesta del proponente stesso, o perché richiedono così la natura dell’affare o gli usi. Se ad esempio A ordina al grossista B un certo quantitativo di prodotti, al prezzo dell’ultimo listino, è normale che B ricevuto l’ordine spedisca subito i prodotti richiesti, senza preoccuparsi di scrivere prima ad A che accetta la sua proposta. In tal caso il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui...

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 64
Contratti, introduzione tipi di contratti e paragrafo su imprese e consumatori Pag. 1 Contratti, introduzione tipi di contratti e paragrafo su imprese e consumatori Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Contratti, introduzione tipi di contratti e paragrafo su imprese e consumatori Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Contratti, introduzione tipi di contratti e paragrafo su imprese e consumatori Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Contratti, introduzione tipi di contratti e paragrafo su imprese e consumatori Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Contratti, introduzione tipi di contratti e paragrafo su imprese e consumatori Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Contratti, introduzione tipi di contratti e paragrafo su imprese e consumatori Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Contratti, introduzione tipi di contratti e paragrafo su imprese e consumatori Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Contratti, introduzione tipi di contratti e paragrafo su imprese e consumatori Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Contratti, introduzione tipi di contratti e paragrafo su imprese e consumatori Pag. 41
1 su 64
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara1207 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conte Giuseppe.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community