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Principali contratti tipici

Compravendita (1470)

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Caratteristiche

  • Consensuale: si perfeziona con il consenso delle parti e non necessita della consegna della cosa;
  • Oneroso: presuppone il corrispettivo del prezzo;
  • A prestazioni corrispettive: prestazione di trasferire la proprietà/diritto trova riscontro nella controprestazione di pagare il prezzo;
  • Ad effetti reali: consenso produce effetto traslativo;
  • A forma libera: forma libera salvo nei casi previsti dalla legge (es. immobili).

La causa del contratto di compravendita è il trasferimento della proprietà o del diritto verso un prezzo; l'oggetto è la cosa o il diritto compravenduto.

Il prezzo è essenziale nella compravendita (se non c'è può essere donazione o permuta). Deve essere determinato o determinabile e la sua mancanza rende nullo il contratto. In alcuni casi il prezzo può essere determinato da terzi; inoltre, esistono alcune norme che permettono di determinare quel prezzo che le parti non hanno determinato.

Di regola, le spese di vendita e quelle accessorie (hanno tutte un rapporto causale con il contratto) sono a carico del compratore, ma le parti possono stabilire diversamente.

La compravendita fa sorgere a carico delle parti delle obbligazioni.

  • Obbligazioni del compratore: unica obbligazione per il compratore è pagare il prezzo nel termine e nel luogo pattuito.
  • Obbligazioni del venditore (1476):
    • Consegnare la cosa: la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita e deve essere consegnata con gli accessori, pertinenze e i frutti del giorno della vendita.
    • Garantire il compratore dall'evizione: si ha evizione quando il compratore perde la proprietà della cosa a seguito dell'azione di un terzo (fatto dannoso che consegue la rivendica di un terzo). L'evizione può essere totale (venditore è tenuto al risarcimento dei danni) o parziale (compratore può chiedere risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, nel caso in cui dimostri che egli non avrebbe acquistato la cosa senza la parte che ha subito l'evizione). Il compratore ha l'onere di chiamare in causa il venditore, se non lo fa perde la garanzia (1485).
    • Garantire il compratore dai vizi della cosa: riguarda sia i vizi redibitori (azione di risoluzione) sia quelli estimatori (volti alla manutenzione del contratto).
    • Fare acquistare la proprietà della cosa o del diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto: solo nei casi di vendita obbligatoria.

Garanzia per i vizi della cosa venduta: il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi (imperfezione o anomalia della cosa che la rende inidonea all'uso a cui è destinata). I vizi possono essere palesi (riconoscibili) o occulti (non riconoscibili al momento della compravendita e che si manifestano in un momento successivo).

Scoperto il vizio, il compratore deve immediatamente denunciarlo (diritto di garanzia decade se non denuncia entro 8 gg dalla scoperta). Ovviamente la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o lo ha occultato). Di regola, il venditore è tenuto alla garanzia della cosa, ma esistono tre ipotesi in cui è escluso:

  • Patto di esclusione della garanzia: parti convengono di escludere la garanzia per vizi (il compratore compra "a rischio" la cosa). Tale patto non ha effetto se il venditore ha in mala fede occultato al compratore i vizi della cosa.
  • Conoscenza, da parte del compratore, della cosa: non è dovuta garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa. Tale ipotesi presuppone che i vizi siano riconoscibili.
  • Vizi facilmente riconoscibili: garanzia non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

L'azione di garanzia per i vizi si riferisce solo ai vizi esistenti già prima della conclusione del contratto e il compratore può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. L'azione di adempimento, invece, riguarda qualsiasi vizio posteriore alla conclusione del contratto.

Se la garanzia è dovuta e il vizio sussiste, il compratore ha due rimedi:

  • Azione redibitoria: mira alla risoluzione del contratto; quindi, se è esercitata con successo, il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese della vendita; il compratore deve restituire la cosa se non è perita per i vizi.
  • Azione estimatoria: mira a mantenere il contratto, attraverso una riduzione del prezzo. Sul compratore grava l'onere di provare l'esistenza dei vizi.

In ogni caso il venditore è tenuto al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Data la breve durata del termine di decadenza, spesso i compratori scelgono dei rimedi che non tengano conto di tale termine:

  • Mancanza di qualità promesse: quando la cosa non ha le qualità promesse (essenziali per l'uso a cui è destinata) il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto, purché il difetto di qualità ecceda la normale tolleranza stabilita dagli usi.
  • Aliud pro alio: si ha quando la cosa consegnata è completamente diversa da quella pattuita e quindi del tutto idonea ad assolvere alla destinazione economico-sociale della cosa venduta. Si può attivare l'azione di risoluzione e di adempimento.

Vendita con patto di riscatto: venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi. Tale patto è nullo per l'eccedenza; il termine per il riscatto non può superare i 2 anni per le cose mobili e i 5 anni per gli immobili.

Vendita obbligatoria

In genere, la compravendita con lo scambio dei consensi produce l'effetto traslativo. Esistono però ipotesi in cui l'effetto traslativo non consegue direttamente al consenso perché ad esempio la cosa non è ancora venuta ad esistenza oppure perché il venditore non è ancora proprietario della cosa. In queste ipotesi il venditore ha l'obbligazione di trasferire successivamente al consenso la proprietà.

  • Vendita di cose determinate solo nel genere: la proprietà si trasmette con l'individuazione, in quanto separa materialmente le cose compravendute o trasferite dalla massa di genere;
  • Vendita di cosa futura: cosa non ancora venuta a esistenza. In questo caso la vendita si perfeziona nel momento in cui la cosa viene ad esistenza. Se la cosa non viene ad esistenza, la vendita è nulla. Se invece le parti hanno deciso di concludere un contratto aleatorio, la vendita resta valida e quindi il compratore deve versare il prezzo anche se la cosa non viene ad esistenza.
  • Vendita di cosa altrui: venditore si obbliga a procurarsi la cosa altrui e ritrasmetterla al compratore (diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà della cosa). Nel caso in cui il compratore, al momento della stipulazione ignorava l'altruità della cosa, il contratto può essere risolto. Infine, se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione e il risarcimento del danno solo se dimostra che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario (altrimenti può solo ottenere riduzione di prezzo e risarcimento).
  • Vendita a rate con riserva di proprietà: effetto traslativo si verifica al momento del pagamento dell'ultima rata.
  • Vendita sottoposta a condizione sospensiva: clausola che rende il contratto obbligatorio, in quanto gli effetti reali si produrranno al momento in cui si sarà avverato l'evento futuro ed incerto previsto come condizione.

Tipologie di vendita

  • Vendita di cose mobili: la consegna della cosa compravenduta deve avvenire nel luogo in cui essa si trovava al momento della vendita (se le parti ne erano a conoscenza) ovvero nel luogo in cui il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa. In mancanza di patto contrario, il venditore può assumere la garanzia di buon funzionamento della cosa venduta (si aggiunge alla garanzia dei vizi della cosa; se la cosa non funziona, compratore deve denunciare entro 30 gg dalla scoperta; azione si prescrive in 6 mesi; venditore può evitare la risoluzione se ripara o sostituisce macchina salvo il risarcimento del danno). Se il compratore non paga il prezzo, il venditore può far vendere in ritardo la cosa per conto e a spese del comparatore. Una difesa a favore del venditore è la ripresa di possesso delle cose vendute non pagate; in mancanza di pagamento il venditore può riprendere possesso delle cose vendute.
  • Vendita con riserva di gradimento: vendita che si perfeziona al momento in cui il compratore esprime il gradimento della cosa (contratto in itinere).
  • Vendita a prova: contratto condizionato, per la sua efficacia, all'esito positivo della prova diretta ad accertare che il bene abbia le qualità pattuite o sia idoneo all'uso cui è destinato.
  • Vendita a campione: parti determinano la cosa oggetto della compravendita con riferimento al prototipo già individuato.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fradigiorgio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Capra Domenico.
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