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PROCEDIMENTI AD EVIDENZA PUBBLICA.
Il PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA (disciplinato dal D.lgs. 50/2016) è quindi un
procedimento attraverso il quale l’amministrazione, sulla scorta dei principi di IMPARZIALITA’ e
PUBBLICITA’, affida ad un operatore economico un lavoro, un servizio o una fornitura.
Garantendo infatti l’IMPARZIALITA’ e la MASSIMA PARTECIPAZIONE POSSIBILE, tale
procedura offre la possibilità di individuare il CONTRAENTE che sia potenzialmente il
MIGLIORE. Tale procedimento conosce dei momenti ben precisi:
1) DETERMINAZIONE A CONTRARRE: è un ATTO AMMINISTRATIVO di tipo
PROGRAMMATICO che ha un’efficacia meramente INTERNA (e quindi NON rilevante
per i terzi e come tale NON impugnabile), attraverso il quale l’amministrazione
manifesta la propria volontà di stipulare il contratto, predeterminandone il relativo
CONTENUTO, la SPESA PREVISTA e la MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE.
2) PUBBLICAZIONE DEL BANDO/AVVISO: il bando è un atto amministrativo di
NATURA GENERALE a RILEVANZA ESTERNA con cui l’amministrazione appaltante
rende CONOSCIBILE ai terzi la propria DETERMINAZIONE ad addivenire alla
conclusione del contratto. Non si ricorrerà alla PUBBLICAZIONE del BANDO
nell’ipotesi in cui venisse utilizzata la PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO o
nell’ipotesi in cui venisse utilizzato il meccanismo dell’AVVISO DI PREINFORMAZIONE
(ovvero un avviso attraverso il quale entro il 31 Dicembre di ogni anno, le stazioni
appaltanti rendono nota l’intenzione di bandire appalti per l’anno successivo: nella
PROCEDURA RISTRETTA e nella PROCEDURE COMPETITIVE CON NEGOZIAZIONE esso
può essere utilizzato appunto come AVVISO DI INDIZIONE DI GARA, purché vengano
soddisfate alcune CONDIZIONI, ad esempio esso deve riferirsi specificatamente alle
forniture/servizi/lavori oggetto dell’appalto)
3) SCELTA DEL CONTRAENTE. Considerato che nella maggior parte dei casi più
operatori economici sono interessati a contrarre con la P.A., è necessario che
l’amministrazione ricorra ad una procedura che escluda gli altri pretendenti sulla
base di CRITERI OGGETTIVIA e NON DISCIMINATORI.
La regola generale è che le stazioni appaltanti devono scegliere tra PROCEDURA
APERTA e PROCEDURA RISTRETTA, mentre è possibile ricorrere alle ALTRE
PROCEDRURE solo se sussistono altri SPECIFICI REQUISITI.
a) PROCEDURA APERTA: ciascun operatore economico interessato può
presentare un’offerta purché essi siano in possesso dei REQUISITI richiesti
all’interno del BANDO. In questo caso quindi NON ci sono ulteriori
PRESELEZIONI, ma la stazione appaltante si limita solo a verificare il
POSSESSO dei requisiti in capo ai partecipanti.
b) PROCEDURA RISTRETTA: in questo è prevista invece una FASE
PRESELETTIVA: dapprima viene pubblicato un AVVISO DI GARA, però in questo
caso, a differenza di quanto accade nella procedura aperta, le IMPRESE
interessate NON possono fare direttamente domanda ma, al contrario,
devono CHIEDERE di PARTECIPARE, cioè di essere INVITATE. A questo punto
l’amministrazione appaltante, sulla base di CRITERI OGGETTIVI DI
ESCLUSIONE che sono indicati all’interno del bando, sceglie le imprese, tra
quelle che ne hanno fatto richiesta, alle quali inoltrare la LETTERA DI INVITO.
In passato era sorta una discussione riguardo la DISCREZIONALITA’ della
stazione appaltante nella scelta di inoltrare l’invito solo ad alcune imprese: ad
oggi però tale dibattito è venuto meno in quanto è stato introdotto il c.d.
PRINCIPIO DI ROTAZIONE che VIETA di RIAGGIUDICARE l’appalto all’USCENTE,
proprio perché si vuole privilegiare la CONCORRENZA tra imprese ed EVITARE
che si consolidino per troppo tempo i RAPPORTI CONTRATTUALI con la stessa
impresa.
c) PROCEDURA NEGOZIATA: è caratterizzata dalla circostanza che tra l’ENTE
APPALTANTE e IMPRESE INVITATE si instaura una vera e propria TRATTATIVA
(c.d. NEGOZIAZIONE) che viene fatta per mezzo di OFFERTE SUCCESSIVE con
l’esclusione, di volta in volta, di alcune di esse. Occorre distinguere tra:
PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE: opera sulla falsa
riga della PROCEDURA RISTRETTA, in quanto qualsiasi operatore
economico, può presentare una DOMANDA di PARTECIPAZIONE a
seguito di un AVVISO DI INDIZIONE DI GARA in cui la stazione
appaltante indica l’OGGETTO dell’appalto e descrivendo le loro
esigenze e le caratteristiche richieste. A seguito dell’INVITO però, a
differenza di quanto accade nella procedura ristretta, si instaura una
vera e propria NEGOZIAZIONE tra P.A. e imprese invitate. Tale
negoziazione NON può riguardare però i REQUISITI MINIMI o il
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, ma può riguardare ogni altro aspetto
(es. qualità e quantità)
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO: che non richiede per l’appunto la pubblicazione del bando.
Essa costituisce un’eccezione al Principio dell’EVIDENZA PUBBLICA
perché, mentre in quest’ultimo caso l’individuazione del contraente
avviene attraverso una GARA (quindi attraverso una procedura che
garantisce l’imparzialità e la terzietà e alla quale possono
potenzialmente partecipare tutti), nella PROCEDURA NEGOZIATA (c.d.
PRIVATA), la stazione appaltante può direttamente CONTATTARE
soltanto ALCUNI imprenditori (cioè non è tenuta ad APRIRE a tutti).
Esse, infatti, individuano gli operatori da consultare sulla base di
INFORMAZIONI desunte dal MERCATO e ne selezionano almeno cinque.
Proprio perché non si ha la garanzia di un’individuazione imparziale
del contraente, essa è ammessa solo in CASI ECCEZIONALI, in quanto
si vuole evitare che essa costituisca un pretesto per eludere l’obbligo
di evidenza pubblica. In particolare, ad essa si può ricorrere in casi di
URGENZA (sempre che essa non derivi da una negligenza della
stazione appaltante), nel caso in cui la gara sia ANDATA DESERTA (e
quindi si può ragionevolmente ritenere che anche un’ulteriore gara
andrebbe deserta) quando la prestazione può essere resa solo da un
DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO (si pensi ad un prodotto che
produce solo una ditta) o se per MOTIVI TECNICI la concorrenza risulti
ASSENTE. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore che ha
offerto le CONDIZIONI PIU’ VANTAGGIOSE.
d) DIALOGO COMPETITIVO: L’amministrazione appaltante avvia un dialogo
con i candidati ammessi alla procedura. Questa modalità di scelta è volta ad
elaborare una o più soluzioni che vadano a soddisfare le NECESSITA’
dell’impresa appaltante. La PRESTAZIONE, infatti, viene ad essere
determinata nel corso del dialogo (mentre negli altri casi è già determinata
nel bando), in quanto i singoli concorrenti dovranno effettuare delle loro
ELABORAZIONI PROGETTUALI. Di conseguenza, l’amministrazione prosegue il
dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione che possa soddisfare
le sue necessità: vince l’offerta con il miglior rapporto qualità-prezzo.
e) PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE: l’amministrazione ricorre a questa
modalità di scelta quando sul mercato NON ci sono soluzioni già disponibili e
vi è l’ESIGENZA di sviluppare PRODOTTI, SERVIZI o LAVORI INNOVATIVI.
4) AGGIUDICAZIONE: è l’ATTO AMMINISTRATIVO con cui viene ACCERTATO e
PROCLAMATO il vincitore da parte del soggetto che presiede la COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE o che presiede la CELEBRAZIONE DELL’ASTA. Prima
dell’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, vi è la PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE che deve
essere approvata dall’organo competente o, in caso contrario, opera il meccanismo
di SILENZIO-ASSENSO. Essa diviene EFFICACE successivamente alla VERIFICA dei
REQUISITI prescritti.
Per quanto attiene invece ai CIRTERI attraverso i quali viene individuato il
VINCITORE, si fa ricorso al:
CRITERIO DEL MINOR PREZZO (cioè del prezzo più basso): chi offre il
RIBASSO PIU’ ALTO sull’IMPORTO A BASE D’ASTA indicato all’interno del
bando vince. In tal caso quindi si prescinde dalla QUALITA’ e si corre
chiaramente il rischio che il prodotto o la prestazione siano scadenti. Un
prezzo eccessivamente basso può essere sintomatico di un’OFFERTA
ANOMALA che, tuttavia, non può essere subito esclusa: all’offerente vengono
infatti chieste per iscritto (entro un periodo non inferiore a 15 gg) spiegazioni,
e se questi non è in grado di giustificare un prezzo così eccessivamente
basso, l’offerta verrà ESCLUSA.
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA: esso
introduce un ELEMENTO QUALITATIVO. Di fatti, in questo caso, tale criterio
tiene conto sia del PREZZO (aspetto economico) sia della QUALITA’. A questi
due elementi viene affidato un PESO all’interno del bando: ad esempio, su un
punteggio massimo di 100, una percentuale del 60% viene distribuita in base
agli ASPETTI QUALITATIVI dell’offerta (offerta tecnica) e l’altro 40% in base
all’ELEMENTO PREZZO (offerta economica), quindi si creano due PUNTEGGI
DIFFERENZIATI e NON si privilegia soltanto il RISPARMIO ma anche la
QUALITA’ del prodotto o della prestazione. Ne consegue che l’offerta
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA si individua sulla base del
MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’-PREZZO. Utilizzando questo criterio c’è
una MAGGIORE DISCREZIONALITA’, perché l’ELEMENTO QUALITATIVO implica
un giudizio da parte di una commissione e quindi introduce maggiori MARGINI
DI APPREZZAMENTO. Questi margini di apprezzamento potrebbero anche
prestarsi ad operazioni poco chiare e trasparenti, ma la tendenza è
comunque quella di voler privilegiare questo criterio perché si vuole
privilegiare la QUALITA’ e si vuole evitare che le ditte offrano dei prodotti
scadenti.
In linea di principio, l’amministrazione ha una certa DISCREZIONALITA’ nella
scelta del CRITERIO da utilizzare per individuare il vincitore, ma in alcuni casi il
CRITERIO DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’-PREZZO è OBBLIGATORIO (si pensi
ad esempio all’assistenza domiciliare agli anziani, che è un servizio spesso
oggetto di appalto da parte delle aziende sanitarie; ai contratti relativi a servizi
ad alta intensità di manodopera, ecc.). il CRITERIO DEL MINOR PREZZO invece
è CONSENTITO per quei SERVIZI e FORNITURE che abbiano CARATTERISTICHE
STANDARDIZZATE.
5) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: una volta conclusa, con l’AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA, la FASE PUBBLICISTICA della procedura, ha inizio la FASE PRIVATISTICA
che si apre con la STIPULAZIONE (infatti l&rsq