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I NTEGRAZIONE
Per quanto riguarda l’integrazione , non c’è modo in cui le clausole contrattuali devono
essere integrate. l'accordo fra le parti è un accordo minimo sui punti fondamentali e poi
devono essere integrate le clausole.
Esistono vari modalità
- quello dei contratti tipici.
- le clausole a inserzione automatica (art 1339) -> ci sono dei casi in cui la legge pone
determinate condizioni di contratti, anche se le parti stipulano un contratto con delle
clausole al suo interno . Se esse hanno contenuto non conforme a quelle della legge,
quelle clausole vengono sostituite con quelle previste dalla legge.
- Clausole d’uso -> si intendono iscritte nel contratto laddove parti stipulano un contratto
senza delle clausole che normalmente ci sono, per cui quelle clausole vengono introdotte
a meno che le due parti non dicano espressamente che vogliano escludere quelle clausole
tipiche. 7
 C
AUSA DEL CONTRATTO
La causa è la funzione economico sociale del contratto , cioè è l’operazione economica che
le parti vanno a porre in essere , ad esempio nel contratto di acquisto , l’operazione è lo
scambio della proprietà del bene con il pagamento del prezzo .
Questo è un elemento essenziale del contratto, il nostro codice civile nasce quando la
principale preoccupazione era quella di controllare quello che faceva la gente, se fossero
state lasciate libere di scambiarsi prestazioni lo stato non avrebbe mai saputo perché quelle
prestazioni venivano scambiate tra loro, Introducendo la causa il legislatore si è dotato di
uno strumento importante perché si va a vedere l'operazione che le parti pongono in essere
anziché guardare solo le prestazioni o i vari movimenti, quindi si guarda il meccanismo
dello scambio per capire se un contratto illecito o meno poiché esaminare le singole
prestazioni non ci permettono di capirlo.
Se io avessi acquistato un oggetto che in partenza era già mio avrei fatto un acquisto privo
di causa, nel contratto di assicurazione la causa è che l'assicuratore assume un mio rischio
dietro pagamento di un premio.
La causa si reputa illecita quando il contratto che è stato posto in essere, è un accorgimento
per eludere una norma interattiva.
Il concetto di illecito nel nostro ordinamento va declinato in 3 significati (art. 1343):
1. contraria a norme interattive : sono norme che non possono essere derogate dalle
parti a prescindere dal loro rango. Quindi una causa e illecita quando punta a realizzare
un'operazione che è vietata con un divieto che non può essere eluso dalle parti
2. L'ordine pubblico : il giudice con l'interpretazione della legge stabilisce l'ordine
pubblico, esso significa insieme di regole stabilite dall'ordinamento per il suo corretto
funzionamento nei suoi principi fondamentali, la concorrenza è uno dei principi di
ordine pubblico del nostro ordinamento, è l'ordine pubblico del nostro mercato
3. buon costume : il buon costume è un'espressione che indica un concetto molto ampio
che comprende tutte le convinzioni morali in una certa epoca e in un certo luogo, il
giudice determina il buon costume, non facile da terminare.
L'art 1344-> l'elusione è quel comportamento attraverso il quale non si tiene il
comportamento ordinario ma si tiene un comportamento che produce gli stessi effetti di un
comportamento illecito non ordinato. L'elusione riceve un trattamento diverso a seconda
dei diversi gradi dell’ordinamento. L'elusione nel diritto civile ha un trattamento diverso dal
diritto tributario o commerciale, dal punto di vista tributario essa è considerata lecita, dal
punto di vista penale idem, dal punto di vista civile se tu ottieni il risultato uguale a quello
vietato indipendente dal percorso che usi per ottenerlo, l'elusione viene ritenuta nulla in
questo modo c'è un ulteriore applicazione della causa del contratto molto utile. 8
 M OTIVI
sono diversi dalla causa ma c’è una certa assonanza tra i 2 . La casa consiste nella
descrizione dell’operazione compiuta , i motivi sono appunto i motivi per cui un’azione è
compiuta .
Di regola i motivi sono irrilevanti ai fini giuridici . Esistono 2 eccezioni dei motivi :
Prima è rappresentata dalla liceità -> motivo rileva quando è illecite e a condizione che sia
comune a entrambe le parti .
Una cosa simile è sull’errore sui motivi che ha portato a parte a stipulare il contratto , è
ammissibile sono in casi circoscritti .
O GGETTO DEL CONTRATTO
È rappresentato dai rapporti giuridici patrimoniali sui quali le parti interno intervenire .
è il bene/diritto che viene trasferito, o la prestazione che ci si obbliga ad eseguire; i contratti
hanno generalmente più oggetti, salvo quelli che trasferiscono cose o diritti a titolo gratuito
o quelli che concernono obbligazioni di una sola parte.
Art 1346
Criteri :
- possibile -> la possibilità può essere valutata sia sotto il possibile materiale
( materialmente possibile ) o sotto il profilo di possibilità giuridica ( non è giuridicamente
possibile ) , quest’ultimo è molto simile al criterio liceità
- Lecito -> tutto quello che può essere fatto giuridicamente è lecito invece.
- Determinato o determinabile -> determinato : le parti hanno già provveduto a
determinare l’oggetto del contratto . La determinazione dell’oggetto è un aspetto
essenziale del contratto ma le parti potrebbero anche definire rimettere la determinazione
di quest’oggetto a un momento successivo . La determinabilità può anche avvenire con
modalità diversa. È possibile determinare l’oggetto anche se individuato da un terzo
estraneo ai contraenti, detto arbitratore: egli decide secondo il suo equo apprezzamento
ovvero secondo il suo mero arbitrio . Questo fenomeno è chiamato arbitraggio . È
possibile che il compito dell’arbitratore sia anche solo di decidere una sola parte del
contratto 9
 F ORMA
La forma è sempre un elemento essenziale del contratto , nessuno contratto può essere
stipulato senza forma . Rappresenta il modo in cui viene raggiunto l’accordo . Normalmente
per la legge la forma utilizzata è libera ( principio di libertà delle forme ) , esempio per il
legislatore è indifferente la forma utilizzata per l’acquisto di un prodotto .
L’eccezione è per alcuni contratti i legislatori prescrive una forma apposita , perchè è
necessario documentare a fini di garanzia e certezza del suo contenuto .
I contratti che richiedono forma particolari sono i contratti immobiliari che trasferiscono la
proprietà o altri diritti reali su beni immobili .
Inoltre le parti possono stabilire le forme convenzionali , cioè possono stabilire a priori che
determinati accordi tra di loro devono essere presi in una determinata forma .
In assenza di una previsione si possono creare problemi di comunicazione tra le due parti .
Se l’accordo non viene e raggiunto in quella determinata forma è come se non fosse
avvenuto . Questa è una forma di garanzia per fare ordine per rapporti futuri
Altro vincolo alla forma è il principio alla simmetria , alcuni atti sono atti accessori agli atti
principali . Esempio il contratto preliminare deve avere ora stessa forma del contratto
finale . Lo stress problema lo ha la procura .
Gerarchia delle forme
• la forma più basica è la forma tacita , un comportamento delle parti che neanche si parlano
per concludere
• forma scritta ->
1. forma scritta privata -> necessita una sottoscrizione di un soggetto , il quale può
disconoscere la sua firma .
2. Forma scritta privata autenticata -> in questo caso avviene il procedimento in cui
il notaio ha compito di certificare la firma . Il notaio si limita solo alla
certificazione della firma non al resto del testo
3. Atto pubblico -> intervento del notaio non si limita alla sola certificazione della
firma ma sospinge anche alla verbalizzazione dell’intero documento . Abbiamo
un pubblico ufficiale che dichiara cosa le parti si sono dette
4. Atto solenne -> oltre al notaio , si necessita la presenza di due testimoni
La trascrizione, un’ulteriore formalità che permette al contratto, di per sé già pienamente
valido, di essere opponibile ai terzi , necessita almeno una forma scritta privata autenticata .
10
 E
LEMENTI ACCIDENTALI
Non sono elementi necessari ma sono eventualità ; in realtà questi elementi sono molto
diffusi all'interno del contratto, è raro trovare un contratto che si componga solo di elementi
essenziali, due di questi sono disciplinati in modo accurato perché servono per
regolamentare l'efficacia del contratto.
Sono di due istituti :
- Termine -> può essere di due tipi : iniziale e finale . Quello iniziale fa si che gli effetti
del contratti non si producano fino alla data di inizio del contratto . Al contrario quello
finale .
- Condizione -> la condizione è qualcosa che è incerta nel suo verificarsi . Anche il
termine può essere incerto relativamente a quando si verifica mia è certo sul fatto che si
verifichi . Mentre la condizioni non si sa se si verificherà . Le condizioni possono essere
di vario tipo :
Sospensiva -> tiene sospesi effetti contratto finche non si verifica l’effetto
• dedotto in condizioni .
Risolutiva -> fa cessare effetti contratti quando si dovesse verificare certo
• evento .
Il verificarsi di un evento potrebbe dipendere dalla volta delle due parti , si chiama
condizione potestativa , la quale dipende solo dalla voltò delle due parti .
Nella condizione sono in fase di trattativa di contratto , è dopo che si conclude il contratto
che è difficile liberarsi dal caso , per questo la legge non ammette la posizioni di
condizionate meramente potestativa .
Per quanto riguarda le condizioni c'è ancora il requisito della liceità quindi la condizione
illecita, essa è quella condizione nella quale viene dedotto un evento che è illecito.
La liceità è un requisito che sussiste in un contesto più ampio, si ritiene che la condizione
sia illecita tutte le volte in cui che ponga in essere un meccanismo tale per cui si fa a
limitare la volontà di una persona.
Tutte le volte in cui la condizione è rappresentata dal comportamento di una delle due parti
bisogna capire se è una condizione lecita o illecita nella misura in cui va a condizionare il
comportamento se costringe a cambiare o porta a prendere una specifica decisione diventa
illecita