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Effetti dell'inadempimento

Nel debitore la mora consiste in un ritardo.

Nel creditore la mora consiste nel fatto che il soggetto non ha collaborato per rendere fattibile l'adempimento (si ha per mancanza di collaborazione).

Esempio: se ti devo pagare il canone di locazione e tu non ti fai trovare a casa e non riesco a pagarti questo canone, questo ritardo non può essermi imputato.

Le norme le troviamo dall'art.1206 in poi: se il creditore non collabora all'adempimento è come se impedisce al debitore di liberarsi da quell'obbligo. Questo fa riferimento alla cosiddetta mora del creditore: essa si verifica quando il creditore rifiuta, senza motivo legittimo, l'offerta formale della prestazione: OFFERTA FORMALE, comprende l'OFFERTA SOLENNE: mediante pubblico ufficiale oppure per intimazione e OFFERTA SECONDO GLI USI.

Quali sono gli effetti dell'offerta formale? Il trasferimento in capo al creditore del rischio dell'impossibilità.

La surrogazione legale è prevista dall'articolo 1203 del codice civile, che elenca alcune ipotesi nelle quali un terzo subentra nei diritti del creditore per volontà della legge:

  • Il caso di un soggetto, che essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche.
  • Il caso dell'acquirente di un immobile che, sino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato.
  • Il caso di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo (ad esempio il pagamento effettuato dal fideiussore).
  • Il caso dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con il suo patrimonio personale i creditori dell'eredità.

denaro i debitiereditari.Negli altri casi stabiliti dalla legge e precisamente:

  1. In favore del legatario che paghi i debiti ereditari (art. 756 c.c.).
  2. In favore del creditore di una prestazione divenuta impossibile, nei diritti spettanti aldebitore in dipendenza del fatto che ha dato luogo all'impossibilità (art. 1259 c.c.).
  3. In favore del mediatore che non abbia manifestato il nome del contraente e abbia eseguito la prestazione, verso il contraente occulto (art. 1762 c.c.).
  4. In favore del depositante, se l'erede del depositario abbia alienato in buona fede la cosa (art. 1776 c.c.).
  5. In favore del fideiussore nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.).
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Publisher
A.A. 2020-2021
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francesca_MT di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Cavallaro Michela.