Laboratorio contratti
Il rapporto contrattuale
Il rapporto contrattuale è suscettibile di cambiamenti che possono richiedere adattamenti rispetto alle mutate circostanze e ai nuovi interessi. Questo vale per i contratti periodici e continuativi (contratti di durata) e quelli ad esecuzione differita. Questi mutamenti comportano problemi riguardo l'allocazione del rischio.
Rimedi previsti dal legislatore
- Revisione del contratto: previsto solo per determinati rapporti contrattuali e non con carattere generale (contratto di appalto, contratto di affitto).
- Rinegoziazione: equa modificazione delle condizioni del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, su domanda della parte contro cui è chiesta la risoluzione del contratto.
Il giudice non ha la facoltà di intervenire e ripartire i rischi, lui valuta unicamente l'adeguatezza dell'offerta al fine del riequilibrio delle prestazioni.
- Revisione del contratto in forza della clausola generale di buona fede e in caso di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità.
Meccanismi di gestione convenzionale
- Scelta del tipo contrattuale: quale indice di ripartizione dei rischi deciso dalle parti. Scegliere un contratto rigido (es. somministrazione con quantità definite) o contratto flessibile (somministrazione con quantità secondo le esigenze).
- Clausole di adeguamento (specifica): con cui la prestazione dovuta viene ricalcolata nel suo quantum nel momento in cui viene adempiuta o con una determinata periodicità al fine di tener conto di variazione dei prezzi o del valore del denaro, oppure in caso di circostanze sopravvenute che sconvolgono l'equilibrio delle prestazioni. Clausola revisione dei prezzi (appalto) per la variazione dei costi NON prevedibili.
- Clausola di indicizzazione (canone locazione) secondo indici ISTAT relativo andamento prezzi.
- Clausola di rinegoziazione (generale): si prevede la ri-determinazione del contratto ad opera delle parti o di un terzo al verificarsi di certe circostanze che mutino sensibilmente l'equilibrio delle prestazioni.
- Generica: le parti si impegnano a rinegoziare in buona fede eventuali modifiche al contratto qualora entrambi concordino circa la rilevanza di intervenute modifiche ai presupposti alla base del contratto.
- Dettagliata: in caso di modifiche la parte dovrà darne immediata comunicazione all'altra invitandola alla trattativa. Entro 30 giorni dalla comunicazione la parte dovrà formulare una proposta di adeguamento della propria prestazione.
Responsabilità contrattuale nel caso di NON rispetto della clausola di rinegoziazione.
- Clausola di forza maggiore: riguarda eventi imprevedibili ed eccezionali, che impediscono l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.