Contratti In Generale
- Art. 1321 c.c.: “Il contratto è l’accordo di 2 o più parti per costituire, regolare o estinguere tra
loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
- Autonomia contrattuale: Art. 1322 c.c.: “Le parti possono liberamente determinare il
contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere
contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a
realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.
- Contratti imposti: Art. 2597 c.c.: “Chi esercita un’impresa in condizione di monopolio legale ha
l’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa,
osservando la parità di trattamento”.
Esecuzione forzata dell’obbligo di contrarre: Art. 2932 c.c.: “Se colui che è obbligato a
• concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte può ottenere una sentenza
che produca gli effetti del contratto non concluso”.
Accordo Delle Parti
- Conclusione del contratto: Art. 1326 c.c.: “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha
fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione deve giungere
al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la
natura dell’affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva,
purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte. Qualora il proponente richieda per
l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta”.
- Art. 1328 c.c.: “La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia,
se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il
proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione
del contratto. L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del
Proposta e accettazione sono sempre revocabili,
proponente prima dell’accettazione”. a
patto che non sia ancora stato concluso il contratto.
- Casi di irrevocabilità della proposta:
Proposta irrevocabile: Art. 1329 c.c.: “Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la
• proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto”.
Patto di opzione: Art. 1331 c.c.: “Quando le parti convengono che una di esse rimanga
• vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la
dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti
dall’art. 1329”. es. Juve prende in prestito giocatore del Milan: il Milan per agevolare il
trasferimento, insieme al prestito, formula una proposta di trasferimento definitivo. Le parti,
con il patto di opzione, si accordano affinché per un periodo di tempo il Milan non possa
revocare la sua proposta e la Juve possa avere la facoltà di esercitare l’opzione.
Contratti con obbligazioni a carico del solo proponente: Art. 1333 c.c.: “La proposta
• diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è
irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario
può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza
di tale rifiuto il contratto è concluso”.
- Offerta al pubblico: Art. 1336 c.c.: “L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali
del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente
dalle circostanze o dagli usi”.
- Criterio della convinzione e presunzione di conoscenza: Art. 1335 c.c.: “La proposta,
l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si
reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non
prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.
Contratto Preliminare
- Art. 1351 c.c.: “Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge
prescrive per il contratto definitivo”.
- Responsabilità precontrattuale:
Obbligo di buona fede nelle trattative precontrattuali: Art. 1337 c.c.: “Le parti, nello
• svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo
buona fede”. Buona fede in senso oggettivo (=riguarda la correttezza del comportamento).
Obbligo di portare alla conoscenza della controparte l’eventuale esistenza di cause di
• invalidità: Art. 1338 c.c.: “La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di
una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il
danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”.
Contratti Standard
- Condizioni generali di contratto: Art. 1341 c.c.: “Le condizioni generali di contratto
predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della
conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando
l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per
iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di
responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero
sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni,
restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del Non è
contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.
necessario che le condizioni generali siano contenute nei formulari contrattuali, ma è
sufficiente che la controparte dimostri che queste clausole erano conoscibili. Inoltre, dato
che queste clausole svantaggiano considerevolmente una delle 2 parti, devono essere
specificatamente approvate per iscritto. L’efficacia di questa previsione però è relativa perché
se l’altra parte ha la forza contrattuale di inserire queste clausole, ha la forza anche di farle
accettare per iscritto; quindi è una protezione di carattere formale, non sostanziale.
- Clausole vessatorie fino a prova contraria: Art. 33 c. cons: Protezione di carattere
sostanziale.
- Accertamento della vessatorietà delle clausole: Art. 34 c. cons:.
- Clausole vessatorie in ogni caso : Art. 36 c. cons.: “Le clausole considerate vessatorie ai
di
sensi degli art. 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”→nullità
protezione.
Elementi Essenziali Del Contratto
- Requisiti Contratto: Art. 1325 c.c.: “I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti; 2) la
causa; 3) l’oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”.
ACCORDO
- L’accordo è necessario che nasca fisiologicamente (=non frutto di inganni, errori, violenza…)
CAUSA
- funzione economico-sociale del contratto.
Definita come la
- Causa Illecita: Art. 1343 c.c.: “La causa è illecita quando è contraria a norme imperative,
all'ordine pubblico o al buon costume”. Se illecita il contratto è nullo.
- Contratto in frode alla legge: Art. 1344 c.c.: “Si reputa altresì illecita la causa quando il
contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa”. es. stipuliamo
un contratto di lavoro ma questo è utile a eludere l’applicazione di norme fiscali: il contratto in
sé è lecito, ma serve a eludere una norma fiscale, e quindi è nullo.
OGGETTO
- Requisiti: Art. 1346 c.c.: “L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o
determinabile”. Quindi oggetto non deve solo esistere, ma deve soddisfare questi requisiti.
- Determinazione dell’oggetto: Art. 1349 c.c.: “Se la determinazione della prestazione dedotta
in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il
terzo deve proceder