Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 8
Contratti in generale Pag. 1 Contratti in generale Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 8.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Contratti in generale Pag. 6
1 su 8
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

OGGETTO- Requisiti

Art. 1346 c.c.: "L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile". Quindi l'oggetto non deve solo esistere, ma deve soddisfare questi requisiti.

Determinazione dell'oggetto: Art. 1349 c.c.: "Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice. La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo. Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento."

Possibilità sopravvenuta dell'oggetto: Art. 1347 c.c.: "Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine". FORMA Modo in cui la volontà si esprime. L'art. 1325 dice che i requisiti del contratto sono l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma "quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità": quest'ultima parte non vuol dire che la forma può non esserci, significa che non sempre è necessario che sia scritta (tranne nei casi citati dall'art. 1350 c.c.). Art. 1350 c.c.: atti che devono farsi per iscritto, altrimenti considerati nulli. Effetti Del Contratto 2 ipotesi: consenso delle parti è necessario e sufficiente. Contratti consensuali: il consenso delle parti è necessario ma NONsospendere o recedere dal contratto, essa può farlo liberamente, salvo il risarcimento dei danni”.recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il patto contrario". - Art. 52 c. cons.: diritto di recesso entro 14gg da quando ci viene dato il prodotto, non da quando viene stipulato il contratto (reso di un prodotto → diritto potestativo) Rappresentanza - Potere che viene conferito da un soggetto titolare di una situazione giuridica la quale conferisce ad un'altra persona questo potere. - Contratto concluso dal rappresentate: Art. 1388 c.c.: "Il contratto concluso dal rappresentante in nome e.nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato”. Se questi criteri non vengono rispettati si verificano diverse situazioni patologiche: Conflitto d’interessi: Art. 1394 c.c.: “Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”. Contratto con sé stesso: Art. 1395 c.c.: “È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi. L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato”. Rappresentanzasenza poteri:

Art. 1398 c.c.: “Colui che ha contrattato come• rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, èresponsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza suacolpa nella validità del contratto”.

Ratifica: Art. 1399 c.c.: “Nell’ipotesi prevista dall’art. 1398, il contratto può essere• ratificato dall’interessato, con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione diesso. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi, il terzo e colui che hacontrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima dellaratifica. Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunziarsi sulla ratificaassegnandogli un termine, scaduto il quale nel silenzio, la ratifica s’intende negata. Lafacoltà di ratifica si trasmette agli eredi”.

Il terzo contraente

può chiedere il risarcimento del danno al falso rappresentante.

Volontaria: la rappresentanza volontaria viene conferita mediante la procura, che può essere:

  • Generale: conferisce potere al rappresentante di compiere atti riguardanti l'intera sfera patrimoniale del rappresentato.
  • Speciale: conferisce potere al rappresentante di compiere singoli atti.

Forma della procura: Art. 1392 c.c.: "La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere".

Legale/necessaria: es. tutore di un inabilitato/interdetto, oppure il genitore di un minore.

Patologie Del Contratto

Patologie genetiche: riguardano la nascita del contratto:

  • Nullità.
  • Annullabilità.
  • Rescindibilità.

Patologie funzionali: riguardano la vita del contratto.

  • Inadempimento.
  • Impossibilità sopravvenuta.
  • Eccessiva onerosità sopravvenuta.

Genetiche Del Contratto

NULLITÀ DEL CONTRATTO - non produce nessun effetto.

Forma più grave di patologia contrattuale; il contratto nullo- Cause di nullità: Art. 1418 c.c.: “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative,salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di unodei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicatodall’art. 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346. Il contratto è altresìnullo negli altri casi stabiliti dalla legge”.

- La nullità può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice, al quale non viene chiesto di dichiararenullo il contratto (è già nullo), ma di “fotografare” la situazione.

- Imprescrittibilità dell’azione di nullità: Art. 1422 c.c.:

“L’azione per far dichiarare la nullità nonè soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni diripetizione”. Non si estingue mai il diritto di far dichiarare nullo un contratto.- La nullità può essere:

  • Parziale: alcune parti del contratto sono nulle.

Art. 1419 c.c.: “La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità (interpretazione deve essere fatta dal giudice). La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”.

Art. 1420 c.c.: “Nei contratti con più di 2 parti, in cui le prestazioni

In senso soggettivo:

ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”. Totale: tutte le parti del contratto sono nulle. - Inammissibilità della convalida: Art. 1423 c.c.: “Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente”. ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - Produce effetti che sono però precari. - Cause di annullabilità: Incapacità delle parti: Art. 1425 c.c.: “Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d’intendere o di volere”. Incapacità legale: incapacità di agire. Conduce SEMPRE

All'annullabilità del contratto.

  • Incapacità naturale: persona legalmente incapace di agire nel momento della stipulazione del contratto, però per ragioni di carattere transitorio. PUÒ CONDURRE all'annullabilità del contratto solo nei casi dall'art. 428 c.c., cioè solo se riesco a dimostrare che chi ha contrattato con me sapeva o avrebbe dovuto sapere usandol'ordinaria diligenza che io mi trovavo in quella situazione.
  • Vizi del consenso: Art. 1427 c.c.: "Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto".
  • Errore: Art. 1428 c.c.: "L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente".
  • Errore motivo: riguarda i motivi che hanno condotto alla stipulazione del contratto.
  • Art. 1430 c.c.:
azione, ma ad una nuova scoperta.”
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mancuu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof De Franceschi Alberto.