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La regola generale è quella della limitazione degli effetti del contratto alle sole parti

La regola generale è quella della limitazione degli effetti del contratto alle sole parti, per cui il contratto non produce effetti rispetto al terzo. È questa la regola del contratto, che trova il suo fondamento nel principio di relatività degli effetti di libertà che vige in materia di autonomia patrimoniale ed impedisce di imporre limiti alla libertà di comportamento di un terzo rimasto assolutamente estraneo alla contrattazione, e nel divieto di ingerenza nell'altrui sfera giuridica.

Espressioni del principio di relatività degli effetti sono:

  • la promessa del fatto del terzo: se si promette l'obbligazione o il fatto del terzo, quest'ultimo non resta in alcun modo vincolato. È il promittente a restare obbligato e a dovere indennizzare l'altro contraente se il terzo non si obbliga o non compie il fatto.
  • il divieto contrattuale di alienazione: il patto col quale una parte si obbliga verso l'altra a non
alienare una data cosa per un certo tempo non ha effetto nei confronti dei terzi alla controparte ma la vendita è valida ed efficace. (Il contratto a favore del terzo) Il contratto a favore del terzo è un negozio in virtù del quale una parte designa un terzo quale avente diritto alle prestazioni dovute dalla controparte. Lo stipulante deve avere un interesse a che il terzo riceva un beneficio dal promittente. Quanto alla disciplina, principali regole sono:
  1. Il terzo acquista il diritto verso il promittente, di regola, sin dal momento della stipulazione del contratto
  2. Lo stipulante, tuttavia, può revocare o modificare la stipulazione fino a quando il terzo non abbia dichiarato di volerne approfittare
  3. Il promittente può opporre al terzo solo le eccezioni fondate sul contratto, ma non quelle fondate su altri eventuali rapporti tra lui e lo stipulante
  4. Nel caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di approfittarne, la prestazione rimane a

beneficio dello stipulante (Il contratto per persona da nominare)

Si ha contratto per persona da nominare quando una parte si riserva la facoltà di nominare la persona nella cui sfera giuridica il negozio deve produrre effetti. Tuttavia il contratto produce i suoi effetti nei confronti del terzo solo se:

  • la dichiarazione di nomina viene comunicata nel termine fissato dalle parti
  • la dichiarazione è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o dalla procura di questa
  • la dichiarazione è espressa nella stessa forma che le parti hanno usato per il contratto.

Mancando i requisiti suddetti, il contratto produce i suoi effetti nei confronti dello stipulante originario

(Conflitti fra aventi diritto sullo stesso oggetto)

Si parla di conflitto quando una persona cede un suo diritto a due soggetti: in tale ipotesi occorre accertare quale dei due debba essere considerato dalla legge il nuovo titolare del diritto.

Il principio logico generale è quello di preferire

colui al quale il diritto è stato attribuito per primo. Tuttavia le esigenze di protezione della buona fede e dell'affidamento, nonché quelle di favorire la circolazione dei beni, introducono notevoli eccezioni a quel principio, per cui: - nel caso di acquisto di beni mobili è preferito chi, per primo, ne ha acquistato il possesso in buona fede. - nel caso di diritti immobiliari è preferito chi, per primo, ha curato la trascrizione del titolo. - nel caso di diritti personali di godimento è preferito chi, per primo, ha conseguito il godimento della cosa. (La rescissione e la risoluzione del contratto) Il codice prevede, oltre i casi di nullità e di annullabilità, due modi di scioglimento del contratto: la rescissione e la risoluzione. Se la causa è la funzione economico-individuale del negozio, tale funzione dipende anche dal rapporto di proporzione che deve intercorrere fra le due prestazioni, sicché ogni difetto di detto

rapporto(sinallagma) si ripercuote sullacausa. In particolare si può avere:

  • un difetto genetico(originario) totale della causa
  • un difetto genetico parziale della causa, quando nei contratti a prestazionicorrispettive si riscontra uno squilibrio di proporzioni tra prestazione econtroprestazione
  • un difetto sopravvenuto o funzionale della causa, quando una delle dueprestazioni diviene sproporzionata rispetto all'altra

(La rescissione) L'azione di rescissione del contratto è concessa nel caso in cui lostesso è stato concluso in stato di pericolo e in caso di lesione. Come l'azione di annullamento, l'azione di rescissione lascia sussistere gli effettigiuridici del contratto "rescindibile" finché non si accertata la rescindibilità conuna pronuncia del giudice.

A)Rescissione del contratto concluso in stato di pericolo

Chi, per contratto, assume obbligazioni a condizioni inique, per la necessità disalvare sé o altri

dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può ottenere la rescissione del contratto. Presupposti dell'azione sono: - lo stato di pericolo - l'iniquità delle condizioni - la conoscenza dello stato di pericolo da parte di colui che ne ha tratto vantaggio B) L'azione generale di rescissione per lesione Se c'è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. Presupposti dell'azione sono: - la lesione ultra dimidium: ossia la sproporzione fra le due prestazioni superiore alla metà - lo stato di bisogno della parte danneggiata, che va interpretato, non nel senso di vera e propria indigenza, ma anche come difficoltà non economica - l'approfittamento dello stato di bisogno C) Disciplina della rescissione Legittimataall'azione di rescissione è la parte danneggiata; l'azione di rescissione si prescrive in un anno e non può essere più opposta come eccezione una volta che sia decorso l'anno e l'azione si sia prescritta. Si può evitare la rescissione del contratto quando il contraente che si è avvantaggiato della sproporzione fa un'offerta di modificazione del contratto sufficiente a ricondurlo ad equità. L'azione, infine, non è esperibile quando l'originario squilibrio non sussiste più al momento in cui è proposta la domanda. (La risoluzione) La legge prevede il rimedio della risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui si riscontrino anomalie nel funzionamento del sinallagma dopo la conclusione del contratto. Tre sono i casi di risoluzione disciplinati dal codice: per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità. La risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti.salva l'ipotesi del contratto ed esecuzione continuata o periodica per cui l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. (Casi di risoluzione: l'inadempimento) Se in un contratto a prestazioni corrispettive, una parte non adempie la prestazione cui è tenuta, la parte adempiente può chiedere giudizialmente l'adempimento o esercitare il diritto alla risoluzione, oltre a chiedere il risarcimento del danno; una volta chiesta la risoluzione, però, non può più chiedere l'adempimento. Per ottenere la risoluzione non sempre occorre il ricorso al giudice; in particolare la risoluzione può aversi: a) di diritto, per effetto cioè dell'adempimento, quando: - pur mancando detta clausola, la parte adempiente inoltri all'inadempiente una diffida ad adempiere, assegnandogli un congruo termine che non può essere inferiore ai 15 giorni; decorso inutilmente detto termine, il contratto siintenderisolto- è scaduto il termine essenziale: cioè, il termine essenziale senza che si sia avutala prestazione, il contratto si intende risoltob) per effetto di una sentenza costitutiva. Ambedue le forme di risoluzione sono esperibili quando ricorrono i seguentipresupposti: 1) che una parte sia adempiente, quanto, per colpa o dolo, non abbia eseguito laprestazione dovuta 2) che l'inadempiente non sia di scarsa importanza. La risoluzione ha efficacia retroattiva; tale retroattività riguarda le parti, ma nonpregiudica i terzi i quali abbiano acquistato prima che si sia verificata larisoluzione di diritto. (Due casi di autodifesa privata) Se una delle parti è inadempiente, l'altra parte,prima di chiedere eventualmente la risoluzione del contratto, può avvalersi deiseguenti mezzi di tutela preventiva: 1) nei contratti con prestazioni corrispettive ciascunEccezione di inadempimento:contraente può rifiutarsi di eseguire la propria prestazionese l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria obbligazione
  1. Sospensione della prestazione per le mutate condizioni patrimoniali dei contraenti: ciascuna delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive può sospendere la prestazione se le condizioni patrimoniali dell'altra sono divenute tali da mettere in pericolo evidente il conseguimento della controprestazione.
  2. (La clausola del "solve et repete") È una clausola con cui le parti stabiliscono che una di esse non può opporre eccezioni per evitare o ritardare la prestazione. Tale clausola deve essere specificatamente approvata per iscritto se è contenuta in un contratto predisposto unilateralmente.
  3. (Impossibilità sopravvenuta della prestazione) L'impossibilità sopravvenuta per una causa non imputabile estingue l'obbligazione con conseguente liberazione della parte che vi era tenuta. Pertanto, nei contratti corrispettivi, viene meno
ici o di contratti di durata indeterminata- che l'onerosità sia eccessiva, cioè che il costo dell'adempimento sia divenutoeccessivamente gravoso per una delle parti a causa di eventi imprevedibili estraordinari- che non sia possibile ottenere un accordo tra le parti per modificare il contratto inmodo da ridurre l'onerosità- che la parte che intende avvalersi dell'azione di risoluzione abbia notificato all'altraparte la propria intenzione di risolvere il contratto e abbia concesso un termine ragionevoleper adempiere- che la parte che intende avvalersi dell'azione di risoluzione abbia notificato all'altraparte la propria intenzione di risolvere il contratto e abbia concesso un termine ragionevoleper adempiere
Dettagli
A.A. 2012-2013
21 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher michelecarraturo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Conte Antonio.