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Singole fonti di obbligazione - I contratti

Nozione e classificazione dei contratti

Il contratto viene definito dalla legge come "l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale". Dalla definizione si deduce che:

  • Il contratto ha sempre contenuto patrimoniale, escludendo, quindi, dal suo ambito, i rapporti familiari, che sono frutto di atti più esattamente qualificabili come convenzioni.
  • Il contratto è un negozio giuridico necessariamente bilaterale o plurilaterale.
  • Il contratto, nel moderno diritto, costituisce un paradigma generale ed astratto, in quanto ha la capacità di accogliere qualunque contenuto purché serio e lecito: è questa l'espressione dell'autonomia contrattuale prevista dalla legge.

La funzione del contratto può assumere tre aspetti: costituire (ossia dar vita ad un rapporto che prima non esisteva), regolare (ossia introdurre qualsiasi modificazione di un rapporto già esistente) ed estinguere (ossia porre fine ad un rapporto preesistente).

Il regime giuridico del contratto è dettato: dalla legge; dalla volontà delle parti, che può essere quando le norme di legge non siano cogenti (cioè con funzione coattiva, e quindi inderogabili) o imperative, o quando la legge nulla dispone al riguardo; dagli usi.

Il contratto è un negozio giuridico; L'Art. 1325 c.c. enuncia gli elementi essenziali del contratto:

  • L'accordo o il consenso delle parti.
  • La causa (che deve essere possibile lecito e determinato o determinabile).
  • L'oggetto.
  • La forma.

Capacità di contrattare

La "capacità di contrattare" è un aspetto della capacità di agire: la idoneità a compiere atti produttivi di effetti giuridici, che deve esistere al momento della dichiarazione. La capacità contrattuale è la regola, ma, in alcuni casi, la legge richiede una capacità più intensa, ossia che implica l'attitudine a porre incapacità di disporre, essere da sé, atti di alienazione, ossia di diminuzione del proprio patrimonio, contro corrispettivo o a titolo gratuito.

L'oggetto del contratto

L'oggetto del contratto è rappresentato dalla cosa o dal comportamento che è la materia dello scambio, della promessa o del conferimento. I requisiti dell'oggetto sono richiesti al momento dell'efficacia del negozio. Dall'oggetto occorre distinguere il contenuto del contratto (che è costituito dal complesso regolamento contrattuale) e la causa del contratto (cioè lo scopo concreto).

L'oggetto deve essere:

  • Se oggetto del contratto è una cosa fisica, questa deve esistere o poter esistere; se, invece, è un comportamento umano, questo deve essere compatibile con le capacità fisiche ed intellettuali dell'individuo.
  • Lecito (cioè non contrario alla legge).
  • Determinato o determinabile (cioè individuato o, quanto meno, individuabile nel momento dell'esecuzione).

Classificazioni dei contratti

A) Riguardo al perfezionamento del vincolo contrattuale, distinguiamo:

  • Contratti consensuali: che costituiscono la maggioranza e si perfezionano con il semplice consenso.
  • Contratti reali: i quali richiedono per il loro perfezionarsi, oltre al consenso delle parti, anche la consegna della cosa che, pertanto, non è un effetto obbligatorio del contratto, ma un elemento costitutivo dello stesso.

B) Riguardo al tempo dell'esecuzione, distinguiamo:

  • Contratti ad esecuzione istantanea: sono quelli che esauriscono i loro effetti in un solo istante o all'atto della conclusione del contratto o in un momento successivo.
  • Contratti di durata: sono quelli la cui esecuzione si protrae nel tempo o in modo continuo o ad intervalli.

Tra i contratti ad esecuzione continuata ricordiamo la locazione, nella quale la prestazione del locatore è unica ed ininterrotta nel tempo. Nei contratti di durata la risoluzione o il recesso non incidono sulle prestazioni già eseguite: ciò perché tali prestazioni non sono rese inutili dalla cessazione del rapporto, avendo già soddisfatto l'interesse delle parti per il tempo in cui sono state eseguite.

C) Riguardo agli effetti del contratto, distinguiamo:

  • Contratti ad effetti reali o traslativi: sono quelli che producono, come effetto, il trasferimento della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un bene determinato. L'efficacia può essere differita o eventuale quando il trasferimento della proprietà avviene in un momento successivo alla conclusione del contratto. I contratti "ad effetti reali" sono, di regola, consensuali; per il trasferimento o per la costituzione del diritto è, infatti, sufficiente il consenso delle parti legittimamente manifestato.
  • Contratti ad effetti obbligatori: sono quelli che danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio; non fanno sorgere diritti reali, ma solo diritti personali di credito o godimento.

D) Riguardo al nesso tra le attribuzioni patrimoniali, abbiamo:

  • Contratti a prestazioni corrispettive: sono caratterizzati dal fatto che il contratto genera due attribuzioni patrimoniali contrapposte e ciascuna delle parti è tenuta ad una prestazione; inoltre, tra le due prestazioni si stabilisce uno speciale nesso di corrispettività che consiste nella interdipendenza fra esse.
  • Contratti con prestazione unica: sono quei contratti che, pur implicando l'esistenza di due parti e due distinte dichiarazioni di volontà, generano l'obbligo della prestazione per una sola parte, che si trova nella posizione esclusiva di debitore. Tali contratti sono detti anche unilaterali.

E) Riguardo al rapporto tra i corrispettivi; i contratti a prestazioni corrispettive si distinguono, a loro volta, in:

  • Contratti commutativi: in tali contratti, fin dal momento della conclusione, ciascuna delle parti conosce l'entità del vantaggio e del sacrificio che riceverà dal contratto.
  • Contratti aleatori: sono quelli in cui, all'atto della stipulazione, non è nota l'entità del sacrificio e l'entità del vantaggio a cui ciascuna parte si espone; si tratta, quindi, di contratti in cui il rischio contrattuale è più ampio ed assume rilevanza causale.

F) Riguardo alla sussistenza o meno di un reciproco sacrificio, possiamo distinguere:

  • Contratti a titolo oneroso: se alla prestazione di una parte corrisponde un sacrificio dell'altra.
  • Contratti a titolo gratuito: se la prestazione eseguita da una parte è fatta per spirito di liberalità, cioè a favore dell'altra senza che a questa sia imposto alcun sacrificio.

G) Riguardo alla causa, si parla di:

  • Contratti tipici (o contratto nominato): costituiscono un modello di operazione economica che si è tradotto in modello normativo, previsto e disciplinato dalla legge.
  • Contratti atipici o innominati: sono quelli che non rientrano in un dato tipo di contratto previsto dal legislatore. La libertà di stipulare tali tipi di contratti è sottoposta a quello demma meritevolezza dell'interesse; si ritiene meritevole di tutela ogni modello contrattuale che persegua interessi socialmente utili.
  • Contratti misti: trattasi di una categoria della quale si individuano due distinte ipotesi. La prima riguarda il contratto in cui concorrono gli elementi di più contratti tipici che si fondono in un'unica causa, concorrendo così a realizzare un interesse unitario sul piano pratico-economico. La seconda ipotesi, invece, riguarda il caso di una pluralità di cause tipiche concorrenti nella unicità del rapporto. In entrambe le ipotesi, il contratto misto è inteso come contratto unico.
  • Contratti collegati: tale figura è diversa dai contratti misti, perché trattasi di una pluralità di contratti tipici e/o atipici che, pur conservando la propria autonomia, sono interdipendenti, in quanto diretti a realizzare un fine pratico unitario.

Contenuto della libertà contrattuale

Aspetto essenziale dell'autonomia concessa ai privati è la libertà contrattuale, che si articola in una pluralità di contenuti: libertà sul se stipulare il contratto; libertà di scegliere la persona dell'altro contraente ed il tipo di contratto; libertà di fissare il contenuto del contratto; libertà di dar vita a contratti atipici. Tali scelte, che di regola sono pienamente libere, a causa di esigenze connesse ai moderni meccanismi commerciali, risultano in vario modo compresse. Si parla, infatti, di contratto imposto, per quei casi in cui la conclusione del contratto è imposta autoritativamente dalla legge. Così, ad esempio, per quanto riguarda la libertà di stipulare o meno il contratto, questa viene meno integralmente nelle ipotesi di contratti stipulati da imprese in regime di monopolio di servizi. Ed ancora, il contenuto può risultare imposto unilateralmente dal contraente più forte, per mezzo di condizioni generali di contratto.

Formazione del contratto e contratto preliminare

Il codice non detta norme specifiche per la formazione di atti negoziali in generale, ma si limita a disciplinare dettagliatamente solo la formazione del contratto che avviene con l'incontro delle volontà; questo incontro riguarda una volontà che propone (proposta) e una volontà che accetta (accettazione). Proposta e accettazione, in particolare, costituiscono le fasi attraverso cui, di regola, il contratto si perfeziona.

Se una gran quantità di contratti si conclude in modo rapido e senza negoziazioni, di norma, le parti pervengo all'accordo al termine di una fase più o meno lunga di trattative, che hanno carattere preparatorio e strumentale. Sul piano giuridico, l'Art. 1337 c.c. impone alle parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, il dovere di comportarsi secondo buona fede, cioè con correttezza e lealtà reciproca. La violazione del dovere di correttezza comporta una responsabilità che prende, di conseguenza, il nome di responsabilità precontrattuale. L'inosservanza del principio di correttezza durante la fase delle trattative lede solo l'interesse che la parte aveva a non iniziare le trattative stesse e a non sopportare delle spese. Il danno risarcibile comprende le spese e le perdite connesse strettamente con le trattative (danno emergente) e il vantaggio che la parte avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni (lucro cessante).

Fasi delle trattative

Le trattative iniziano con la proposta: essa deve essere completa, ossia deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto cui è diretta. La proposta non è un negozio giuridico unilaterale, bensì una dichiarazione unilaterale di volontà che diventa impegnativa soltanto nel momento in cui sia accettata dal destinatario. Si tratta, pertanto, di un atto prenegoziale privo di autonoma rilevanza e destinato a fondersi con la successiva accettazione.

In ogni caso:

  • Il proponente può revocare la proposta finché il contratto non sia concluso, cioè fino al momento in cui egli viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, perché è in questo momento che il contratto deve ritenersi concluso. Tuttavia, se l'accettante ha già intrapreso in buona fede l'esecuzione del contratto, prima di avere notizia della revoca, il proponente lo deve indennizzare delle spese e delle perdite subite per l'inizio dell'esecuzione.
  • Il proponente può rivolgere la stessa proposta a più persone.
  • La proposta perde efficacia e libera il proponente qualora l'accettazione non intervenga entro il termine stabilito dal proponente.
  • La proposta è caducata dalla morte o dalla sopravvenuta incapacità di contrattare del proponente.

La regola della revocabilità subisce due eccezioni in caso di proposta ferma (qualora il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo) e in caso di opzione. In altri termini, la irrevocabilità della proposta può derivare o da un impegno unilaterale oppure da un contratto di opzione preparatorio rispetto al contratto finale. Per quanto riguarda quest'ultimo, in particolare, va rilevato che essa vincola una parte a non ritirare la propria proposta fino ad un certo termine, rimettendo all'altra parte la decisione sulla conclusione del contratto. Dal contratto di opzione, inoltre, si distingue il patto di prelazione (che è un contratto con cui un soggetto si obbliga a dare ad un altro soggetto la preferenza rispetto ad altri, a parità di condizioni) e il contratto preliminare (che obbliga entrambe le parti a stipulare un futuro contratto).

L'offerta al pubblico

È un particolare tipo di proposta consistente in un'offerta diretta al pubblico, e fatta col sistema dei pubblici proclami affinché sia eventualmente accettata da persona con cui essa convenga. È necessario, a tal fine, che l'offerta contenga gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. In caso contrario, infatti, non è suscettibile di accettazione e vale come invito a trattare. Da un punto di vista pratico l'espressione per pubblici proclami va intesa come ogni forma che renda l'offerta facilmente conoscibile al pubblico. L'offerta al pubblico costituisce proposta revocabile. La revoca, però, deve essere effettuata nella stessa forma dell'offerta. Bisogna, però, sottolineare la differenza tra offerta e promessa al pubblico; l'offerta è un atto prenegoziale e costituisce il nucleo di un eventuale e futuro contratto che si perfezionerà soltanto con l'accettazione. La promessa, è, invece, vero e proprio negozio giuridico e vincola il promittente indipendentemente dall'accettazione, appena resa pubblica.

L'accettazione

È una dichiarazione recettizia di natura prenegoziale che diviene elemento perfezionativo del contratto quando è portata a conoscenza del proponente. Deve essere tempestiva e coincidente in pieno con tutte le clausole contenute nella proposta: se è anche parzialmente difforme, vale solo come controproposta. Deve avere la forma richiesta dal contratto che si vuole concludere. Deve essere fatta alla persona proponente o ad un suo rappresentante. Anche l'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga al proponente prima dell'accettazione stessa. Si ha accettazione tacita qualora l'esecuzione immediata del contratto sia richiesta dal proponente, o dalla natura dell'affare, o dagli usi. In questi casi il contratto si conclude nel tempo e nel luogo in cui ha inizio l'esecuzione, ed il proponente non potrà revocare la proposta dopo che l'altra parte abbia iniziato ad eseguire la prestazione richiesta. L'accettazione tacita, comunque, deve risultare da un comportamento manifesto ed inequivocabile e non da una mera dichiarazione. Il contratto è concluso quando l'accettazione sia giunta all'indirizzo del proponente, salvo che questi dimostri che egli non ne abbia avuto conoscenza.

Il contratto per adesione

I sistemi economici contemporanei tendono a realizzare particolari tecniche di contrattazione più spedite che saltano a piè pari le laboriose fasi precontrattuali costituite dalle trattative. Il contratto per adesione si caratterizza per il fatto che una parte, di solito il contraente più forte, predispone unilateralmente tutte le condizioni contrattuali, lasciando all'altra parte solo la possibilità di accettare o rifiutare in blocco l'accordo proposto.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher michelecarraturo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Conte Antonio.
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