Contabilità e bilancio avanzato – 21/09/2021
La valutazione
Vi è un sistema d’interpretazione dei fatti di gestione ed ogni volta che vi è un accadimento esterno, tramite la contabilità, registriamo questo accadimento e le sue modalità.
In questo corso ci focalizzeremo su quella che è la valutazione e cioè, posto che sappiamo redigere un bilancio d’esercizio alla fine del periodo, partiremo da questo stesso bilancio per poi tornare ai fatti di gestione e dunque cercheremo di comprendere l’impatto dei fatti di gestione attraverso l’interpretazione del bilancio d’esercizio.
La valutazione nasce nel momento in cui si considera la natura oggettiva e valori soggettiva dei in quanto non tutti i processi produttivi sono completati. Dunque vi sono valori soggettivi che implicano stime che possono essere verificate nel futuro oppure congetture che non possono essere verificate, come l’ammortamento.
A tal proposito per il criterio di valutazione è importante rispettare quei vincoli giuridici tecnici per l’iscrizione dei valori in bilancio per una questione di discrezionalità, con l’obiettivo di ottenere un’informazione quanto più naturale e fedele (affidabile) dei valori iscritti in bilancio evitando quelle che sono le politiche di bilancio, ovvero quel comportamento teso a favorire una determinata categoria di soggetti piuttosto che altri.
La valutazione della performance ci permette anche di esprimere un giudizio in merito a quello che è lo stato di salute dell’azienda. L’equilibrio generale dell’azienda declina in 3 aspetti:
- Equilibrio economico: attitudine della gestione a rimunerare con i ricavi tutti i fattori produttivi perché possa avere vita continua e conveniente sviluppo (conto economico);
- Equilibrio patrimoniale: è l’equilibrio della struttura finanziaria e fa riferimento alla capacità di provocare una opportuna correlazione tra il fabbisogno generato dagli investimenti e la copertura ottenibile con i finanziamenti (stato patrimoniale);
- Equilibrio monetario – finanziario: il rendiconto finanziario è il documento che ci permette di valutare questo equilibrio, considerando quella che è l’opportuna correlazione tra i flussi di denaro in entrata e quelli in uscita, in modo da evitare una soluzione di continuità nei pagamenti monetari richiesti dalla gestione (equilibrio monetario) e l’opportuna correlazione tra i valori numerari in entrata (denaro in entrata e incremento di crediti di funzionamento) e quelli in uscita (denaro in uscita e incremento di debiti di funzionamento) (equilibrio finanziario).
Bilancio di esercizio: concetti generali
Il bilancio è un documento (modello) informativo che, a partire dai dati rilevati dalla CO. GE., dà evidenza, con riferimento a un periodo amministrativo, del reddito conseguito (consistenza e composizione qualitativa) (nel conto economico) e del capitale disponibile alla fine del periodo (nello stato patrimoniale). È informativo in quanto fornisce dati sulle condizioni reddituali, patrimoniali e finanziarie dell’impresa rivolto a tutti gli stakeholders.
Contabilità e bilancio avanzato – 22/09/2021
Calcoliamo il reddito e il capitale di un periodo convenzionalmente fissato relativamente ad un periodo/esercizio. Nel momento in cui viene spezzato tra un esercizio e l’altro ci sono dei processi non conclusi che fanno nascere un problema di valutazione.
Difatti, nel momento in cui l’azienda utilizza un impianto, questo cederà la propria utilità su più periodi amministrativi e, quindi, dobbiamo valutare qual è la quota di ammortamento da assegnare ai vari esercizi e quindi la quota consumata dai periodi.
Tramite il bilancio di esercizio si vuole determinare, rappresentare e comunicare il reddito ed il capitale dell’impresa in funzionamento, cioè che sta svolgendo i propri cicli produttivi e continuerà a farlo nel tempo in una logica di continuità o, più in generale, lo stato di salute dell’azienda.
Nell’articolo 2423 il legislatore definisce la composizione del bilancio di esercizio dicendo che esso deve essere composto da: Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa. La Relazione sulla Gestione è un allegato obbligatorio al bilancio.
Contabilità e bilancio avanzato – 23/09/2021
Stato patrimoniale (art. 2424, 2424 bis)
Finalità: è il documento contabile deputato a rappresentare la composizione qualitativa e quantitativa del capitale di funzionamento alla data di riferimento del bilancio. Struttura: la configurazione scelta dal legislatore è a sezioni divise e contrapposte, sezione di sinistra attività, sezione di destra passività e netto e si articola su 4 livelli: macroclassi, classi, voci e sottovoci.
Conto economico (art. 2425, 2425 bis)
Finalità: è il documento contabile deputato ad evidenziare l'ammontare del reddito attribuibile al periodo amministrativo, ed il suo processo di formazione mediante il confronto tra costi e ricavi (componenti positive e negative di reddito). Struttura: lo schema obbligatorio di conto economico presenta la forma a scalare e si articola su tre livelli: macroclassi, voci e sottovoci.
Rendiconto finanziario (art. 2425 ter)
Finalità: illustrare, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci. Struttura: nel Codice Civile non vengono trattati gli aspetti tecnici e pertanto, per quanto riguarda la predisposizione del rendiconto finanziario, si dovranno seguire le informazioni già presenti all'interno del nuovo OIC 10, emanato nell'agosto 2014 dall'Organismo Italiano di Contabilità. Il rendiconto finanziario è obbligatorio per tutte le società, ad eccezione delle sole società di persone, micro-imprese e imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata.
Nota integrativa (art. 2427, 2427 bis)
Funzione analitico-descrittiva: illustrazione dei dati sintetici contenuti nei documenti quantitativo-contabili per la comprensione del reale significato. Funzione informativa: si presentano dati aggiuntivi rispetto a quelli contabili. Funzione esplicativa: illustra i motivi dell'applicazione dei diversi criteri di valutazione ricollegandoli alle scelte gestionali dell’azienda.
Relazione sulla gestione (art. 2428)
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. La predisposizione della relazione sulla gestione è obbligatoria per le generalità delle società di capitali, con esclusione delle società di minori dimensioni che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis, comma 7) e delle micro-imprese (art. 2435-ter, comma 2).
Bilancio di esercizio come modello
Il bilancio di esercizio è anche un modello di rappresentazione parziale della realtà aziendale, in quanto tale è un’astrazione teorica; il bilancio non riesce a rappresentare tutta la realtà aziendale dato che l’azienda è un oggetto complesso e quindi si ha la necessità di ipotesi semplificatrici della realtà attraverso appunto un modello che ha una natura prettamente quantitativa, nonostante la presenza di nota integrativa.
Attraverso il bilancio di esercizio si dà una rappresentazione sintetica della realtà aziendale attraverso un metro monetario, ovvero l’insieme dei beni costituenti il patrimonio aziendale e delle operazioni effettuate viene tradotto in un numero limitato di cifre. Inoltre, esso è una rappresentazione convenzionale della realtà aziendale dato che il modello esprime i valori delle grandezze di reddito e capitale definibili corretti: non in base alla reale situazione aziendale ma in base al rispetto di regole convenzionalmente dettate per la costruzione del modello (verità convenzionale).
Reddito d’impresa
Il reddito d’impresa è la ricchezza che quest’ultima è riuscita a produrre e si determina in via sintetica come differenza tra capitale finale e capitale iniziale, mentre in via analitica come differenza tra componenti positive e componenti negative.
In merito a quella che è la determinazione del reddito di periodo, l’informazione del reddito è utile quando la riferisco a un dato periodo temporale ben preciso, per un problema valutativo e per un problema di competenza economica (è necessario considerare solo i costi e i ricavi che si riferiscono e hanno effetto in quel periodo di tempo, a prescindere dalle manifestazioni finanziarie già avvenute o che devono ancora avvenire).
Capitale d’impresa
Il capitale d’impresa è l’insieme dei beni, diritti ed utilità varie a disposizione dell’imprenditore in un dato momento per l’esercizio dell’attività d’impresa. L’aspetto qualitativo del capitale è la necessità di procedere alla sua traduzione in valori associando le quantità fisiche alle espressioni monetarie, con una configurazione quantitativa ovvero che il capitale è un fondo di valori.
Questo fondo di valori può esprimere un capitale economico, di liquidazione o di funzionamento:
- Il capitale economico, derivato dalla proiezione ed attualizzazione di tutto il flusso reddituale a venire, è determinato per orientare il prezzo di cessione/acquisizione di un’impresa;
- Il capitale di liquidazione rappresenta il valore del capitale aziendale nel caso di cessazione dell'attività (i beni non vengono più considerati per il loro contributo allo svolgimento del processo di creazione di valore, valore d’uso, ma in relazione alle disponibilità monetarie che è possibile ricavare attraverso la loro cessione sul mercato);
- Il capitale netto di funzionamento è determinato in funzione del reddito che si prospetta in forza dei soli investimenti già effettuati, è il risultato di un modello di determinazione ispirato al principio di prudenza.
Contabilità e bilancio avanzato – 28/09/2021
Le regole di redazione del bilancio
Nel nostro ordinamento vi sono delle regole di redazione del bilancio che devono essere rispettate, e sono: regole contabili nazionali e regole contabili internazionali. In sostanza sono due gli schemi giuridici di riferimento, ricavabili dalla nota integrativa: una prima è quella del rispetto delle norme del Codice civile e la prassi contabile documentata dall’OIC, ma vi è anche un minor numero d’imprese che adotta altre regole dettate dal D.Lgs. 38/2005 documentate dallo IAS/IFRS.
Dunque vi è un duplice sistema di regole contabili: in particolare, in merito ai principi contabili nazionali, vengono redatti ed emanati dall’OIC, utili per migliorare la prassi operativa. Forniscono supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri (nei casi previsti). Partecipano al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa.
Il rapporto tra i principi contabili nazionali e le norme del Codice civile è che quest’ultime sono norme a carattere generale mentre i principi contabili nazionali servono a integrare o interpretare le norme del Codice civile. Mentre riguardo il rapporto tra i principi contabili internazionali e le norme del Codice civile è più complesso in quanto i principi contabili internazionali vanno a prevalere sulle norme del Codice civile e costituiscono un sistema normativo autonomo ed il legame si ha nel momento in cui mancano indicazioni per la situazione specifica e quindi se ne fa ricorso; dunque solo in alcuni casi trovano applicazione diretta nel Codice civile.
Ambito di applicazione del bilancio civilistico
La disciplina civilistica (da art. 2423 a 2435 ter) si applica a: società di capitali, imprese, cooperative, mutue assicuratrici, consorzi e società consortili. La disciplina civilistica (ex art. 2214 e ss) si applica ad aziende individuali e società di persone. Normative specifiche si applicano a enti creditizi e finanziari, enti e imprese di assicurazione.
La redazione dell’inventario (art. 2217) deve avvenire all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.
Tornando alle regole, in generale la logica è che alcune categorie di società italiane devono redigere il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato seguendo i principi dello IASB mentre tutte le altre società, ad eccezione di quelle tenute alla redazione del bilancio in forma abbreviata, hanno facoltà di redigere il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato seguendo i principi dello IASB, come mostrato in tabella:
Un ulteriore aspetto, oltre le regole di redazione del bilancio, è che anche nel nostro ordinamento giuridico una parte di questa è costituito da norme fiscali ed dunque è importante la relazione tra le norme fiscali ed il bilancio d’esercizio. Attualmente vi è il cosiddetto sistema del binario unico ovvero che il reddito di bilancio, determinato secondo le norme del Codice civile e dei principi contabili nazionali, costituiscono la base dalla quale viene a “dipendere” la determinazione del reddito imponibile.
Questo sistema infatti considera le norme fiscali ai fini della determinazione del reddito partendo da quello che è il reddito civilistico, apportandone delle modifiche su cui calcolarne le imposte.
Di seguito sono indicati i principi del Codice civile applicati dalle società. Hanno la caratteristica di avere una sorta di gerarchia piramidale e dunque è come se andassimo a considerare delle linee guida di attuazione.
Principi generali
In merito alle regole di redazione del bilancio, i principi generali postulati sono quelli alla punta della piramide e hanno una duplice funzione: scopo informativo sulla redazione del bilancio ma includono anche altri principi rilevanti, ovvero i principi di redazione. Difatti le norme successive ci indicano come fornire concretezza ai principi di redazione, in prudenza e competenza economica. Dunque per poter redigere un bilancio d’esercizio che sia uno strumento di informazione neutrale (non deve agevolare nessuno) ed universale (rivolto all’esterno) per gli stakeholders, dobbiamo considerare: postulati, struttura e contenuto, criteri specifici con la finalità (obiettivi assegnati al bilancio) su quelle che sono le condizioni reddituali, patrimoniali e finanziarie dell’impresa.
Se si rispettano queste condizioni, allora si realizza un bilancio attendibile. Questi tre insieme permettono di realizzare quella che è la finalità del nostro bilancio d’esercizio, nonché l’obiettivo di informare sullo stato di salute dell’azienda. Postulati sono in posizione di supremazia e sono regole di carattere generali che hanno bisogno di regole più specifiche che consentono di attuarle, mentre la struttura e contenuto e criteri specifici possiamo considerarli più come un insieme di regole operative a carattere particolare. Se la norma non è in grado di esprimere compiutamente la regola generale, i principi contabili costituiscono il punto di riferimento.
Chiarezza e veridicità
Riguardo i postulati abbiamo che alcuni sono ad un livello gerarchico superiore (clausole generali), che esplicitano come il bilancio dev’essere redatto con chiarezza, veridicità e correttezza, ed altri sono ad un livello gerarchico successivo (principi di redazione) per dare concretezza alla clausola generale. La chiarezza fa riferimento alla struttura e contenuto del bilancio e si realizza nel momento in cui le norme sono ben precise e previste dal legislatore. Dunque il bilancio dev’essere chiaro nel senso che ci consente di risalire e comprendere quella che è stata la gestione aziendale. Per far sì che un bilancio sia veritiero deve rispettare la realtà dei fatti in riferimento a quelli che sono i criteri razionali di redazione ed inoltre i valori soggettivi (stime e congetture) devono essere razionali e credibili.
Per far sì che sia corretto va rispettata la competenza economica dei fatti della gestione.
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