Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 3
Common law Pag. 1
1 su 3
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

URSU DENISA IONELA

904213

fondamentalmente la suddivisione del regno in circa 2000 feudi che vennero

attribuiti ai cavalieri, ma al di là di questa suddivisone fu fondamentale

l’introduzione delle tecniche amministrative.

Il nuovo ruolo del sovrano nell’ambito del diritto, e in generale dell’ordinamento,

in cui esercitava al meglio la sua azione era il processo, inteso in senso lato e il

fine era quello di chiarire controversie o di intervenire qualvolta ci fossero stati

degli abusi. Questo comportava che il sovrano si limitasse a mantenere il

riconoscimento del diritto acquisito e mantenesse anche, senza trasformare, le

istituzioni di amministrazione della giustizia. Il cambiamento arrivò attraverso

l’accentramento delle funzioni giurisdizionali a Londra, quindi il ruolo

fondamentale nello sviluppo è quello tutelato dalle Corti di common low.

Dopo la conquista normanna la situazione cominciò gradualmente a cambiare.

Accanto ai tribunali locali esistevano i cosiddetti tribunali speciali, che erano le

corti ecclesiastiche perché i sovrani inglesi (da Guglielmo in poi) avevano

mantenuto l’indipendenza della Chiesa e quindi la possibilità che queste

controversie che riguardavano quell’ambito fossero gestite dalla Chiesa

attraverso l’utilizzo del diritto canonico; le corti mercantili, che applicavano il

diritto comune; le corti marittime che applicavano lo ius Gentium nell’ambito

delle relazioni internazionali. I fattori che consentirono questa trasformazione, da

una giurisdizione locale ad una generale e accentrata nel potere regio, sono

sostanzialmente tre:

La Curia Regis: era sostanzialmente il consiglio del re composta dal re e

 dai vassalli. Esisteva anche la Curia Minor composta dai cancellieri e dai

clerici, gli unici in grado di leggere e scrivere. La Curia Regis aveva il

compito di amministrare le controversie;

L’istituzione dei giudici itineranti: doveva essere esercitata in ogni angolo

 del Regno e per poterlo fare non si decise di istituire delle corti nelle varie

parti del Regno, ma di inviare dei rappresentanti che potessero esercitare

la giustizia del re su tutto il territorio del Regno;

L’introduzione del sistema di writs: giuristi di professione che consentivano

 lo sviluppo e la sostituzione delle forme di processo con forme moderne e

innovative, ad esempio la presenza della giuria.

Tutti questi elementi contribuirono a far prevalere la giustizia regia a scapito di

quella locale. Il writ è lo strumento inscindibile per poter tutelare i diritti.

Attraverso la concessione del writ la cancelleria non faceva altro che tutelare un

diritto ed erano talmente fondamentali che hanno in qualche modo conformato

la mentalità giuridica. Nel momento in cui, col passare del tempo questo writ

veniva continuamente utilizzato diventava ordinario e poteva essere, una volta

iscritto nel registro, consultato da tutti i cittadini che ne avessero bisogno.

I giuristi inizialmente erano solo dei conoscitori del writ, poi sono dovuti

diventare capaci di individuare quello adeguato. Già nel XII secolo i cittadini

iniziarono a farsi assistere, anche se non professionalmente, nella scelta del

quest’ultimo; si necessitava quindi di una classe di giuristi che sapessero

maneggiarli. Nel 1350 iniziò a formarsi una discreta cerchia di persone, capaci di

raccontare i fatti giuridicamente rilevanti e che prendevano il nome di narratores,

importanti perché la giuria aveva il solo compito di decidere tra “sì e no” rispetto

ad un determinato rapporto conflittuale. I narratores raccontavano alla Corte i

fatti sui quali la giuria si doveva esprimere. Dai narratores inizia poi a 2

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ursu.denisa03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Parini Sara Veronica.