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Common law ed equity in Inghilterra

Il common law inglese è il sottoprodotto di un capolavoro di organizzazione amministrativa. La conquista normanna ha comportato due innovazioni:

  • Un sistema compiutamente feudale per:
    • Ricompensare i cavalieri
    • Provvedere al controllo militare ed al governo civile del Paese sottomesso
  • È come parziale correttivo del primo, oltre alle piccole contromisure adottate quali il non creare grandi signorie e creare un legame diretto tra i Valvassori ed il sovrano, un sistema di amministrazione centralizzato più moderno ed efficiente; che limita dunque le spinte centrifughe di un'aristocrazia guerriera fondata sul rapporto di vassallaggio.

La base materiale delle tecniche amministrative risiedeva nella possibilità del sovrano di reclutare i chierici. Costoro erano normalmente ecclesiastici che avevano ricevuto educazione scolastica e un'infarinatura di cultura ereditata dall'Impero Romano Cristiano, dunque avevano una capacità di tipo elitario. In linguaggio moderno diremmo che i chierici reclutati costituivano una tecnostruttura.

Nella mentalità medievale spetta al sovrano il compito di conservare pace e giustizia, in questa funzione il re non era lasciato solo ma era assistito da un consiglio, la Curia Regis. Inizialmente non c'era una chiara distinzione tra decisione giudiziale e decisione legislativa; distinzione che subentrerà con l'arrivo dei chierici. Costoro erano specialisti dell'amministrazione però non avevano alcun rango feudale, quindi non erano legittimati ad inserirsi nelle decisioni politiche.

Se la questione era di interesse generale se ne occupavano re e Curia Regis, nelle questioni di tipo corrente gli incaricati erano i chierici. Perciò si delineò una divisione del lavoro in seno alla Curia Regis: da una parte il Magnum Concilium che generò poi il Parlamento e dall'altra un'assemblea ristretta a cui partecipavano anche i chierici dalla quale presero avvio le corti di giustizia. Rimaneva compito del re giudicare due tipi di cause: il primo era l'investitura dei primi vassalli; il secondo nasceva dai litigi in cui era messa in forse la pace del regno.

Grandi epoche del diritto inglese

1. Periodo anglosassone (precedente 1066 battaglia di Hastings, Guglielmo il Conquistatore sconfigge nelle vie di Inghilterra Rob)

2. Da battaglia di Hastings alla dinastia dei Tudors (1066 → 1485)

3. Da Tudors alla riorganizzazione del diritto inglese (1485 → 1835-1875)

4. Diritto inglese moderno (1875 → giorni nostri)

Forte storicità del diritto inglese che unito alla continuità ci permette di capire come ancora oggi il diritto inglese riconosce il giudice.

Periodo anglosassone

Diritto consuetudinario. Giudizio delle Ordalie (legge di Dio).. camminare sui carboni ardenti per dimostrare di avere ragione.

Da battaglia di Hastings alla dinastia dei Tudors

La comparazione nell'anno 1000 ci fa capire come il diritto inglese, per quanto arretrato, era vigente in quanto aveva l'appoggio del re; mentre seppur raffinato, il corpo di regole giustinianeo è ancora insegnato unicamente nelle università (diritto dotto/colto). Lo schema processuale ove far valere il Corpus Iuris Civilis era il processo romano canonico. Il giudice inglese si preoccupa solo della giustizia nel caso concreto.

Guglielmo esporta il modello organizzativo e afferma che tutto il diritto vigente in Inghilterra verrà rispettato, prefiggendosi di creare il diritto inglese non più applicato per aree geografiche, ma è il diritto delle corti. Si trovò di fronte ad una molteplicità di micro-ordinamenti a base consuetudinaria. Con Guglielmo il Conquistatore si inizia ad edificare il common law. Tentava di accentrare, centralizzare, unificare i micro-ordinamenti, contro gli interessi dei grandi feudatari che non avevano intenzione di cedere la sovranità al potere centrale.

Nel 1258, momento di forza dei grandi feudatari, si verifica una brusca interruzione di questo procedimento → ottengono che la giustizia di Westminster si faccia da parte → Le corti baronali (locali) amministrano la giustizia.

Da Tudors alla riorganizzazione del diritto inglese

Il cancelliere cessa di essere un ecclesiastico e sorge una vera e propria cancelleria. Giurisdizione concorrente che perde la caratteristica del 1° periodo ossia la “discrezionalità” → talvolta diventa arbitrarietà, nella misura in cui si concretizza uno scontro politico. La giurisprudenza (common law) si scontra, vuole assumere il dominio e quindi sottrae competenza → Lo scontro si fa sotto il profilo dei rimedi.

Diritto inglese moderno

Nel XIX secolo sono state abolite le forms of action. La normazione legislativa inglese non è suscettibile di interpretazione per analogia perché il parlamento legifera in maniera casistica. Quando gli inglesi parlano di LAW intendono sia regole a creazione giudiziaria sia quelle stabilite dal parlamento. La grande partizione è common law - equity. L’equity nasce per sopperire alle mancanze del common law, la linea di demarcazione tra discrezionalità e arbitrarietà.

Il meccanismo di attivazione della Giustizia Regia era il seguente: Chi avesse voluto rivolgersi al re per ottenere giustizia e riparazione di un torto subito, si rivolgeva all'ufficio della cancelleria ove i chierici adesso addetti provvedevano a emanare su sua richiesta e dietro pagamento delle somme necessarie un documento chiamato breve (writ).

A seconda dei casi potevano essere indirizzati allo sceriffo, nella sua qualità di procuratore locale del re, oppure indirizzata al Signore locale. In sostanza nel writ del primo tipo si ordinava allo sceriffo di procurare il necessario per lo svolgimento di un processo, quindi in primo luogo la presenza del presunto autore del torto. Questa forma era gradita agli attori per via della maggior neutralità rispetto ai condizionamenti locali ed era altresì un buon affare per i chierici della cancelleria che erano remunerati ed anche per il sovrano che in tal modo estendeva la sua influenza. Questo sistema era tipico, in quanto i writ venivano preparati nell’officina brevium della cancelleria.

L'attivismo dei chierici erose l'area assegnata alla giustizia baronale. Nel 1215 i baroni ottennero che il re si impegnasse a rispettare i loro diritti, i quali per buona misura vengono elencati nella Magna Carta e successivamente ottennero nel 1258 le Provision of Oxford in cui fu stabilito che i chierici della cancelleria potessero continuare ad emanare i soli i Writs che all'epoca si trovassero già nei loro registri (brevia de curso) ma non potessero crearne di nuovi.

Il rigore di questa norma fu attenuato dopo qualche anno con lo Statute of Westminster II del 1285, in cui si consentiva ai chierici di creare nuovi writs qualora riguardassero casi simili a quelli già previsti dai brevia de curso. Riconoscere un rimedio efficace a tutela di un interesse della vita è del tutto equivalente ad istituire un diritto sostanziale, dunque non c'era differenza tra il riconoscere di un nuovo writ ed istituire un nuovo diritto soggettivo: dunque i chierici avevano legiferato.

Il nuovo equilibrio costituzionale prevedeva dunque che il re mantenesse la sua giustizia sulla base dei writs creati fino al 1258 ed il resto rimanesse compito delle corti decentrate che applicano il diritto consuetudinario. Vedremo poi come questo localismo contrastava con la cultura medievale e con l'idea di legalità come ordine universale.

Nel 1178 Enrico II Plantageneto, al fine di rimediare ad alcuni inconvenienti manifestatisi in precedenza quando i giudici usavano spostarsi da un luogo all'altro, decise che cinque di essi dovessero rimanere permanentemente a Londra; essi fissarono la loro sede a Westminster Hall vicino la sede della cancelleria Exchequer. Da questi primi 5 giuristi derivano le corti:

  • Del King's Bench: giurisdizione per le cause, specie penali, in cui era particolarmente ingrosso la pace del regno ed alle quali il sovrano era intestato (Please of the crown)
  • Di common pleas: giurisdizione sulle cause comuni prive di rilevanza politica (common pleas)

La giustizia perciò fu amministrata nelle corti e non più coram rege (davanti al re), ciò facilitò la formazione del ceto forense. Inizialmente i justiciarii (giudici) si consideravano come dei pubblici funzionari, addetti ad una determinata branca dell’amministrazione. Per assicurare l’uniformità dei procedimenti amministrativi, due grandi trattati illust...

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Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Siyah09 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sistemi giuridici comparati e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Santaroni Massimo.
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