Estratto del documento

Costituzione Stati Uniti

La Costituzione Americana è un modello estremamente complesso, la prima costituzione moderna di uno stato federale, un documento semplice solo in apparenza. Al suo interno si riflettono molteplici modelli costituzionali come atto politico di transizione rappresenta le esigenze passate e future dello stato raccogliendo ideologie federaliste, repubblicane, stataliste e federali.

Essa è il risultato di un compromesso, ratificata dalle 13 ex colonie da poco indipendenti dalla madrepatria e riflette le tensioni tra i federalisti che volevano uno stato unitario forte e dotto di ampi poteri e gli antifederalisti. Questo compromesso si riflette nell’articolo I dove non abbiamo solo una camera in cui gli stati sono rappresentati al Congresso per la loro grandezza, ma un’altra dove partecipano in condizioni paritarie. L’articolo III prevede che il potere giudiziario sia disciplinato da una Corte Suprema, lasciando al Congresso la possibilità di istituire altre corti che verranno formate nel 1789 con il Judiciary Act.

Gli articoli della costituzione erano inizialmente 7 ai quali si sono aggiunti nel tempo 27 emendamenti. Gli stati facenti parte degli USA non sono più quelle 13 colonie che avevano ottenuto l’indipendenza dall’Inghilterra ma sono ben 50 stati e gli USA sono oggi una potenza economica mondiale. I primi 10 emendamenti costituiscono il Bill of Rights ovvero la carta dei diritti fondamentali e sono stati adottati nel 1971, l’ultimo del 1992 concerne il trattamento economico dei senatori e dei rappresentanti.

Nel corso dell’evoluzione storica dello stato si sono adottati emendamenti come il XII volto ad abolire la schiavitù nel 1865 e quello volto ad estendere la tutela dei diritti fondamentali rispetto all’attività dei singoli stati ovvero il XIV del 1866. Gli articoli costituzionali assieme al Bill of Rights rappresentano il testo costituzionale più antico in vigore configurandosi come una costituzione rigida modificabile solo attraverso gli emendamenti e con la partecipazione degli stati membri.

Gli articoli originari pongono le basi per la forma di governo presidenziale e individuano la distribuzione dei poteri tra stati e federazione. L’impianto è basato sulla divisione dei poteri dagli articoli I al III che disciplinano rispettivamente il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. L’idea di separazione si affianca a quella del check and balances, la divisione dei poteri con ricchezza si freni e contrappesi realizzando una condizione di tendenziale equilibrio tra i tre poteri.

L’esecutivo non necessita della fiducia parlamentare tuttavia ciascun potere può controllare l’altro ed essere controllato. I giudici federali per esempio sono nominati dal presidente degli USA ma con il consenso dei senatori, l’iniziativa legislativa spetta al Congresso ma il presidente può bloccarla con potere di veto sulle leggi da questo approvata, i giudici federali hanno il potere di verificare la costituzionalità delle leggi ma la competenza e il numero dei giudici è nominato dal Congresso.

I tre punti di equilibrio della costituzione ruotano intorno alla separazione dei poteri, all’equilibrio tra governo statale e federale e tra potere maggioritario e diritti fondamentali limitando la legislazione in merito ai diritti civili sia a livello federale che statale e limitando alcuni aspetti sui quali lo stato non può legiferare come battere moneta. Le leggi sono approvate dalle camere del Congresso, sia il potere legislativo che quello esecutivo sono investiti dal popolo direttamente attraverso elezioni democratiche.

L’articolo I prevede un potere legislativo attribuito al Congresso comporto dal senato, una camera in cui ogni stato ha due rappresentanti e la Camera dei rappresentanti dove i membri sono eletti proporzionalmente alla grandezza dello stato, esse hanno competenza legislativa per le materie esplicitamente prescritte; inoltre il Congresso promulga le leggi necessarie e adatte all’esercizio di quanto gli è espressamente attribuito, la sua composizione riflette il compromesso tra i federalisti che volevano un potere legislativo centrale forte e gli antifederalisti che al contrario volevano limitarlo.

La necessary and proper clause e la interstate commerce clause tramite un’interpretazione estensiva dei giudici federali e della Corte Suprema hanno ampliato le materie di competenza. Queste sono clausole importantissime soprattutto la seconda che sancisce che ogni rapporto commerciale tra stati diversi è disciplinato dal diritto federale.

I settori di diritto privato sono disciplinati invece dalle corti locali e dalla competenza dei singoli stati. Se nel XIX secolo l’attività del Congresso era minima a partire dal XX secolo esso ha iniziato a legiferare con maggiore intensità soprattutto per quanto riguarda l’economia e la tutela ambientale. Creando agenzie indipendenti con poteri regolatori e commissioni indipendenti su determinate materie di sua competenza esso ha creato un ampio corpo amministrativo.

L’articolo II come ho detto tratta dell’attribuzione dell’esecutivo al Presidente degli Stati Uniti che è anche capo dello stato. Il Capo dello stato è investito in modo indiretto direttamente dai cittadini e non dal Congresso per questo si configura come un particolare potere politico: i grandi elettori a loro volta eletti dal popolo votano il presidente che resta in carica 4 anni ed è rieleggibile una seconda volta. Il presidente è inoltre esclusivo titolare delle forze armate nonostante la dichiarazione di guerra sia riconosciuta al solo Congresso.

Con l’advice and consent del senato, il presidente può stipulare accordi internazionali e nominare ambasciatori, consoli, diplomatici ma soprattutto giudici della Corte Suprema e tutti gli altri pubblici ufficiali degli Stati Uniti. Il presidente può apporre il veto sulle leggi approvate dal Congresso e in quel caso servirà la maggioranza di 2/3 per l’approvazione, può essere rimosso dal suo incarico solo tramite l’impeachment che prevede la messa d’accusa da parte della Corte Suprema presieduta dal Chief Justice della stessa.

Nell’articolo III si prevede la giurisdizione federale attribuendola a una corte suprema e lasciando al Congresso la possibilità di creare corti federali inferiori con Judiciary Act del 1789. Si prevede anche la garanzia di indipendenza tra i giudici. Esso applica una distinzione tra i giudici originari e i giudici d’appello delle corti federali e delle corti supreme statali. I giudici della corte suprema sono nominati dal presidente, quelli delle altre corti tramite il consenso del senato (Attorney General), restano in carica a vita e provengono spesso da ceti sociali diversi e godono di grande autonomia.

Nei primi 3 articoli vengono elencati anche diritti come il divieto ex post facto law, il divieto di impairment of contracts e la garanzia trial by jury e il diritto del giudice naturale. Gli articoli dal IV al VII riguardano discipline eterogenee poste a tutela di alcuni diritti individuali o solo per l’organizzazione dello stato come il contenuto di demarcazione tra stato e federazione, il principio che la costituzione e le leggi federali sono la supreme law of the land.

Bill of Rights americano

La costituzione americana è composta da 7 articoli più 27 emendamenti aggiuntisi nel tempo, i primi 10 di questi rappresentano il Bill of Rights discusso ma non approvato nella Convention di Philadelphia. Questo documento ha svolto un ruolo importante nella federalizzazione soprattutto per l’interpretazione che ne è stata fatta dalla Corte Suprema. Esso racchiude la tradizione di common law più i contenuti della corrente illuminista e quelli originali e peculiari che hanno a che vedere con la storia degli Stati Uniti.

Il Bill of Rights come d’altronde anche la Costituzione è frutto di un compromesso che cerca di placare le tensioni e i timori degli antifederalisti. I primi 10 sono proposti subito dopo la costituzione per limitare il potere i poteri trasferiti al governo e sono stati approvati nel 1791, limitando apertamente il potere del governo federale. Il primo emendamento ribadisce che il Congresso in alcun modo una legge che limiti la libertà di culto.

Il XIV emendamento, varato solo nel 1868 (inizia il processo di incorporation) estende la tutela dei diritti e limita anche il potere dei singoli stati. Le disposizioni degli emendamenti sono in fondo espressione del patrimonio della common law come nella clausola 39 della Magna Charta che ribadisce il principio del due process rappresentato nel V e nel XIV, oltre al diritto alla giuria.

Ciò che colpisce del Bill of Rights è la sua completezza e la sua rigidità, questo lo rende molto innovativo come d’altronde anche la difficoltà per emendare la costituzione che sancisce una tutela ai diritti da essa riconosciuti tramite il controllo di costituzionalità delle leggi affermatosi nel 1803 nel caso Marbury vs Madison.

La maggior parte del contenuto del Bill attiene alla modalità che le procedure per la giustizia federale e penale devono rispettare: pur essendo limitato l’ambito di applicazione della legge del Congresso, si teme che possa emanare leggi lesive della libertà fondamentale. Tuttavia alcune sono estranee all’aspetto processuale come il I che tutela la libertà di parola e di stampa.

Il IV emendamento protegge la persona da perquisizioni illegittime compresa l’abitazione, il domicilio e la corrispondenza (due process takings, just compensation in contrasto con eminent domain).

Il V stabilisce che si può essere rinviati a giudizio solo per la volontà della giuria e tutela il diritto di non testimoniare contro se stessi, il divieto di bis in idem (il giudice non può esprimersi due volte sulla medesima questione) e la libertà della proprietà vietando l’espropriazione senza indennizzo.

La tutela della property è stata inserita personalmente da Madison nel BoR.

Il VI emendamento riconosce all’imputato il diritto al giudice naturale e alla giuria, il diritto di presentare testimoni e prove a favore e ad essere assistito e difeso. Il VII prevede il diritto alla giuria anche per cause civili e non solo penale, VIII è molto discusso poiché vieta le pene crudeli e inusuali e riconosce il diritto di essere rilasciati in libertà prima del processo su pagamento di una cauzione solitamente eccessivamente alta.

Il IX non nega l’esistenza di altri diritti mantenuti dalla gente e riconoscimento del BoR come elenco non tassativo. Infine il XIV estende la tutela dei diritti a tutti gli stati e ribadisce il principio di uguaglianza.

La due process clausole

È tra le clausole più discusse dai costituzionalisti americani, principale parametro costituzionale per la tutela di nuovi dir

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Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

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