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Il sistema delle turbative dell'adempimento

Le turbative dell'adempimento, in quanto riconducibili al debitore, possono dar luogo a un giudizio di responsabilità e obbligare il debitore al risarcimento. Si distinguono in:

  1. Impossibilità sopravvenuta della prestazione
  2. Mora del debitore
  3. Violazioni positive del contratto (che possono essere):
    • Adempimento inesatto
    • Inadempimento di doveri accessori

L'impossibilità viene generalmente intesa in senso oggettivo (ineseguibile da parte di qualsiasi soggetto). Può dipendere da cause fisiche o da cause legali. A questo tipo di impossibilità il BGB equipara quella soggettiva quando quel particolare debitore non è più in grado di effettuarla. L'impossibilità oggettiva e soggettiva hanno trattamento giuridico diverso se originarie, ossia nel caso della oggettiva rende nullo il contratto, mentre la soggettiva non libera il debitore.

Impossibilità per causa non imputabile...

AL DEBITORE

L'impossibilità SOPRAVVENUTA della prestazione oggettiva o soggettiva che sia

LIBERA IL DEBITORE

LA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE

Se la prestazione diventa impossibile PER UN FATTO DI CUI IL DEBITORE È TENUTO A RISPONDERE, il debitore è responsabile e deve risarcire il danno per inadempimento.

§ 276 e 278 stabiliscono i criteri di imputabilità dell'inadempimento.

§ 276 PER DOLO O COLPA

§ 278 IL DEBITORE RISPONDE IN OGNI CASO DEL FATTO DOLOSO O COLPOSO DEGLI AUSILIARI.

Responsabilità soggettiva ed oggettiva convivono.

LA RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Incombe sul CREDITORE che agisca per la condanna del debitore al risarcimento dei danni l'onere di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Incombe sul DEBITORE l'onere di provare la specifica causa a lui non imputabile, che ha reso impossibile la prestazione.

Il giudizio di responsabilità del debitore si articola

nell'accertamento di 2 presupposti: 1. ESISTENZA DI UNA TURBATIVA sotto forma di impossibilità della prestazione (oggettiva o soggettiva) 2. IMPUTABILITÀ AL DEBITORE DELLA CAUSA che ha determinato la turbativa. PRESUNZIONE DI IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE Il creditore può scegliere di agire per L'ADEMPIMENTO ART.283 BGB PASSARE DA ADEMPIMENTO A RISCARCIMENTO DEI DANNI SE IL DEBITORE NON ADEMPIE ENTRO IL TERMINE RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE IN COMMON LAW Quella che in Civil Law è definita responsabilità contrattuale (derivante dall'inadempimento di un'obbligazione) in Common Law si configura come CONTRACT LIABILITY (inadempimento di un contratto). Nasce da BREACH OF CONTRACT (inadempimento di un contratto ...in particolare di una promessa contrattuale) Ritenere un contraente in breach of contract significa sempre ritenerlo responsabile per i danni cagionati, ma significa sempre dare alla controparte la scelta tra mantenere laDISCHARGED; solo però se ricorre l’inadempimento di una CONDITION (quando viene toccata la radice stessa del contratto tramite l’adempimento). La contract liability NON e’ più ABSOLUTE. E’ stata creata una DOCTRINE DELLA IMPOSSIBILITY E DELLA FRUSTRATION che si basa sull’equilibrio economico dei contratti che consentono la liberazione del debitore solo in ipotesi di impossibilità oggettiva della prestazione. Sintetizzando: Contraente in breach of contract è sempre responsabile. L’altra parte può scegliere se: pretendere l’adempimento o se trattare il contratto come DISCHARGED solo se vi è la Condition. Contract Liability non absolute. Doctrine di impossibility e frustration (si basano sull’equilibrio economico dei contratti). E’ configurabile come responsabilità oggettiva: Il debitore risponde per il solo fato dell’inadempimento odell'inesatto adempimento, se non fornisce la prova liberatoria dell'impossibilità assoluta e oggettiva di adempiere o di impedimenti di tale intensità da essere assai vicini all'impossibilità. L'apprezzamento dell'intensità degli impedimenti viene costantemente rapportato all'equilibrio economico dei concreti rapporti contrattuali, ricostruita anche alla stregua di una valutazione di REASONABLENESS. L'impossibilità non deve dipendere da fault o default di una delle parti ed in particolare del debitore (che rende la frustrazione SELF INDUCTED). La prova della Fault cioè dell'imputabilità dell'impossibilità o impraticabilità del debitore grava sul creditore. Se restano ignote le cause che hanno reso impossibile la prestazione, sono a carico del creditore. FRUSTRATION OF ADVENTURE. La frustrazione porta allo scioglimento del contratto. La frustration of adventure è.

L'inattuabilità del programma economico perseguito dalle parti, conseguentemente in particolare al venir meno di circostanze presupposte come esistenti.

18 TIPICITÀ e ATIPICITÀ del FATTO ILLECITO

Con le codificazioni dell'800 si apre nei paesi europei una netta divaricazione tra il modello francese ed il modello tedesco del BGB. Il primo opta per l'atipicità dell'illecito, il secondo per la tipicità.

Articoli del Code Napoleon:

Art. 1382: QUALUNQUE FATTO DELL'UOMO, CHE ARRECA DANNO AD ALTRI, OBLIGA COLUI PER COLPA DEL QUALE È AVVENUTO A RISARCIRE IL DANNO CAGIONATO.

Art. 1383: CIASCUNO È TENUTO NON SOLO PER IL FATTO PROPRIO PER IL DANNO CHE HA CAGIONATO, MA ANCHE PER SUA IMPRUDENZA O NEGLIGENZA.

Art. 1384: CIASCUNO È TENUTO, NON SOLO PER IL DANNO CHE CAGIONA CON IL PROPRIO FATTO, MA ANCORA PER QUELLO CHE VIENE ARRECATO CON IL FATTO DELLE PERSONE DELLE QUALI DEVE RISPONDERE O CON LE COSE CHE ABBIA.

INCUSTODIA. L'ordinamento francese ha recepito gli insegnamenti del giusnaturalismo del NEMINEM LAEDERE. La norma dell'art 1382 è stata considerata per lungo periodo quale norma che sanciva la TIPICITA dell'illecito civile ciò perché alla norma si era sovrapposta l'equazione DANNO=LESIONE DI UN DIRITTO SOGGETTIVO.

Successivamente negli anni 30 del secolo scorso questa formula venne sostituita con quella per cui il danno coincide con la LESIONE CERTA DI UN INTERESSE LEGITTIMO GIURIDICAMENTE PROTETTO.

Oggi si annovera il sistema francese come un sistema imperniato sul sistema di illecito atipico perché si è estesa la tutela aquiliana anche all'INTERESSE SEMPLICE.

In FRANCIA e in tutti i paesi dell'Europa Continentale (ESCLUSO ITALIA E GERMANIA) vige la MASSIMA ATIPICITA' del fatto illecito. Obbliga al risarcimento qualsiasi danno cagionato con COLPA).

In ITALIA vige la ATIPICITA' DELIMITATA: è risarcibile

Ogni danno cagionato con colpa purché danno ingiusto ossia (2043 C.C.) che abbia leso un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

In GERMANIA vige la TIPICITÀ GENERICA: è risarcibile il danno cagionato con colpa che abbia leso un diritto assoluto (Diritto PERSONALITÀ o DIRITTO REALE) tra TIPICITÀ GENERICA e TIPICITÀ SPECIFICA: Il

In COMMON LAW il sistema è misto fatto illecito (TORT) è violazione del dovere di diligenza (DUTY OF CARE) che dà luogo alla colpa (NEGLIGENCE).

La responsabilità per negligence si è generalizzata solo per danni in cui vi siano lesioni di diritti personali o reali.

La responsabilità specifica è possibile in casi specifici in cui il giudice rinvenga un precedente o ritenga sia meritevole di tutela risarcitoria.

§823 BGB I° comma "CHI CON DOLO O COLPA LEDE ANTIGIURIDICAMENTE LA VITA, IL CORPO, LA SALUTE, LA LIBERTÀ, LA PROPRIETÀ O"

UN ALTRO DIRITTO ALTRUI, E' OBBLIGATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIO' DERIVANTE.

ELEMENTI:

  • DOLO
  • COLPA
  • FATTO UMANO
  • NESSO DI CAUSALITA' FRA QUESTI
  • ANTIGIURIDICITA' DELL'AZIONE (O OMISSIONE)
  • ESISTENZA DI UN DETERMINATO EVENTO (LESIONE DELLA VITA, SALUTE, INTEGRITA' FISICA, LIBERTA', PROPRIETA' O ALTRO DIRITTO)

DOLO (WISSEN UND WOLLEND DER TAT)

COLPA (TRASCURANZA DILIGENZA RICHIESTA NEL TRAFFICO GIURIDICO)

OMISSIONE (QUANDO COSTITUISCE LA VIOLAZIONE DI UNO SPECIFICO DOVERE GIURIDICO DI AGIRE DERIVANTE SIA DALLA LEGGE O DA CONTRATTO)

RAPPORTO DI CAUSALITA' (CRITERIO DELLA REGOLARITA' STATISTICA, GIUDIZIO DI PROBABILITA' EX ANTE)

ANTIGIURIDICITA' (2 TEORIE):

  1. rientra automaticamente nel danno (ogni danno è antigiuridico)
  2. ogni danno causato con dolo è antigiuridico, per evento colposo è da valutare in base alle circostanze.

VITA (violazione che consiste...

Nell'uccisione che può far sorgere diritti nei confronti di terzi. NON sono previsti diritti per convivenza more uxorio, Eutanasia attiva (punibile l'uccisore a richiesta) SI Eutanasia passiva e complicità suicidio.

SALUTE (Si considera lesione della salute ogni perturbamento di funzioni interne sia che si tratti di funzioni psicologiche sia fisiologiche).

INTEGRITÀ FISICA: rappresentata dal corpo (esempio di lesioni sui minori, lesioni derivanti da attività sportiva).

LIBERTÀ: intesa come libertà di movimento (ne risponde anche chi ha agito con colpa).

PROPRIETÀ: diritto che permette di disporre del bene, di escludere altri dal godimento e dalla possibilità di disporre dello stesso bene a condizione che a tale facoltà non ostino né la legge né i diritti.

ALTRO DIRITTO: quei diritti assoluti tra cui tutti i diritti reali, i cosiddetti DIRITTO DI AUTORE E BREVETTO, ma anche diritto al IMMATRIALGÜTERRECHTE nome.

alla propria immagine.§823 BGB II° comma

COLUI CHE VIOLA UNA LEGGE CHE MIRI A TUTELARE UN ALTRO SOGGETTO RISPONDE DEL DANNO COSI’ CAGIONATO

Da la possibilità al danneggiato di chiedere il risarcimento anche senza colpa o dolo, ma per una norma che vieta un comportamento solo per aver posto in essere il comportamento vietato.§826 BGB

CHI CAGIONA AD ALTRI INTENZIONALMENTE UN DANNO VIOLANDO L’ORDINE PUBBLICO E’ OBBLIGATO A RISARCIRE ALL’ALTRO IL DANNO.

Sebbene il § 826 non aggettivi il danno esso svolge la funzione di integrare la tutela degli interessi meritevoli di tutela, laddove questi non si basano su un diritto.

20 TIPICITA’ E ATIPICITA’ DELL’ILLECITO IN

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A.A. 2008-2009
32 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maozinha di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto privato comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Timoteo Marina.