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LA TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Ad oggi, possiamo parlare di rintracciabilità:
- da monte a valle;
- da valle a monte (percorso inverso).
Questo, perché negli ultimi decenni vi sono stati grandi cambiamenti che hanno
interessato il mercato alimentare e che hanno richiesto garanzie, soprattutto a livello
sanitario.
Il percorso di rintracciabilità, infatti, fornisce la possibilità di conoscere tutti i posti in
cui l’alimento è transitato, al fine di rintracciare ed evidenziare il ‘posto giusto’ in caso
di epidemie/contaminazioni/ecc.
Così vi può essere un rimedio del sistema, il quale deve risultare di ottima
conservazione.
Più nello specifico, il sistema di rintracciabilità degli alimenti serve per ricostruire
l’identità, la storia e l’origine degli alimenti, grazie ad una identificazione documentata
dei flussi materiali e di tutte le operazioni che concorrono alla formazione del prodotto
finito.
Dunque, vi è stata una rivoluzione dei sistemi di produzione, di distribuzione e di
commercializzazione dei prodotti alimentari (mentre prima, vi erano una stretta
relazione tra il luogo di produzione ed il luogo di vendita, e un rapporto diretto tra
produttore e consumatore).
Da consumatore, che informazioni si possono ottenere in ottica di rintracciabilità? Se
l’etichetta è strutturata correttamente, il consumatore può solo sapere chi ha prodotto
e confezionato l’alimento. Eventualmente, il consumatore dubbioso dell’integrità del
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lotto (anche a causa delle recenti emergenze sanitarie) può chiamare le aziende
coinvolte nei processi di produzione e di confezionamento: tuttavia, non per forza lo
stesso consumatore riceverà risposte esaustive. Quindi, il consumatore non può
risalire tutta la filiera e, con egli, parliamo di agricoltura anonima: per i motivi appena
elencati, le scelte di acquisto di un consumatore sono basate sulla naturalità dei
prodotti e sulla conoscenza degli stessi.
Vi è, alla base, l’esigenza di tornare a dare una completa visibilità alle filiere
produttive: nasce dunque l’esigenza di un sistema che permetta al consumatore di
conoscere nel più breve tempo e nel miglior modo possibile la provenienza, i metodi di
produzione, il trasferimento e la commercializzazione dei prodotti alimentari.
L’autorità competente, invece, può fare tutto il percorso al contrario e può ricevere
tutte le informazioni possibili e disponibili.
Dunque, l’autorità competente può risalire tutta la filiera: al fine di permettere questo,
ogni azienda ‘intromessa’ nel processo deve però rilasciare proprie informazioni.
Gli inglesi sono molto più chiari, utilizzando due termini soltanto apparentemente
simili:
- Tracking (ovvero, stabilire quali informazioni devono essere identificate, lasciare la
traccia) da monte a valle;
- Tracing (ovvero, stabilire lo strumento tecnico più idoneo per seguire le tracce) da
valle a monte
In italiano possiamo parlare, rispettivamente, di tracciabilità e rintracciabilità.
È evidente che non ci può essere rintracciabilità senza tracciabilità.
Con l’obbligo della rintracciabilità (come disciplinato dal Reg. UE 178/2002) vi è la
possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un
animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad
entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione.
[non fatto dal prof]
A causa delle recenti problematiche sanitarie a rilevante impatto sull’opinione e sulla
salute pubblica, nasce il Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare, emesso il
12/01/2000 dalla Commissione Europea. Si tratta di un documento quadro, in cui sono
formulate proposte di politica europea per la sicurezza alimentare e per la fiducia dei
consumatori.
L’obiettivo è quello di mantenere un elevato livello di sicurezza degli alimenti
all’interno della comunità, grazie ad 84 misure di intervento che disegnano un
programma ruotante intorno a due tematiche fondamentali, ovvero:
- la tematica della filiera;
- la tematica della rintracciabilità.
Dunque, la tracciabilità e la rintracciabilità rappresentano in quest’ottica una delle
questioni ritenute importanti e prioritarie per:
- poter intervenire in modo efficace nel controllo sanitario delle filiere alimentari
(=SICUREZZA);
- dare al consumatore quelle informazioni e quelle garanzie necessarie per
riacquistarne la fiducia (=TRASPARENZA).
A tal fine, è utile introdurre procedure adeguate ad agevolare il sistema di
rintracciabilità, ovvero bisogna: assicurare il ritiro dei mangimi o degli alimenti laddove
si presenti un rischio per la salute dei consumatori, utilizzare registri dei fornitori di
materie prime e di ingredienti in modo da consentire di identificare la fonte di un
problema, tener conto delle specificità di diversi settori e prodotti.
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Teoricamente il consumatore è sempre anonimo: tuttavia, la tessera fedeltà del
supermercato contiene le informazioni del consumatore e conosce la sua ‘storia
acquisti’.
Con il sistema della tracciabilità, è possibile rintracciare sul mercato eventuali lotti
alimentari contaminati/intossicati/ecc., al fine di poter ritirare gli stessi dal mercato.
Ma se parte del prodotto contaminato è stato già venduto a consumatori anonimi, si
utilizzano i media per il richiamo: in altre parole, i mass media (ovvero la stampa, i
telegiornali, le radio ed in alcuni casi indirizzi gli indirizzi di posta elettronica) avvisano
i consumatori e comunicano i punti vendita/i paesi che hanno venduto i lotti alterati.
Chi ha, invece, l’obbligo di tracciare l’alimento? Tutti gli operatori del settore
alimentare e del settore dei mangimi, ovvero gli allevatori, i contadini, il cacciatore,
ecc.: ciò, è emanato dal Reg. CE 178/2002, il quale ha come scopo principale la
definizione di principi atti a tutelare la salute pubblica relativamente agli alimenti. Per
permettere ciò, tuttavia, vi deve essere una libera circolazione degli alimenti, in totale
trasparenza e nel rispetto di regole comuni.
Quali sono i momenti da tracciare? Tutti i momenti dell’intera filiera alimentare, dalla
produzione primaria (dove vi dev’essere particolare attenzione), alla trasformazione e
alla commercializzazione nell’ultimo punto vendita.
Ancora, tutte le categorie di alimenti, tutte le sostanze destinate o atte ad entrare a
far parte di un alimento o di un mangime e tutti i mangimi vanno tracciati.
Gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti e con i mangimi, invece,
non sono destinati alla tracciabilità, poiché precedentemente è stato
garantito/dimostrato che questi non cedano inchiostri, non cedano sostanze tossiche e
così via.
Non sono tracciati neanche i prodotti fitosanitari (ad esempio, i pesticidi e i
fertilizzanti) e i medicinali destinati all’animale: in realtà, non è proprio così, poiché se
la filiera è ben strutturata, al momento della somministrazione del prodotto veniamo a
conoscenza di tutte le terapie a cui l’animale è stato sottoposto (così come, è possibile
sapere quali sono tutti i trattamenti effettuati sui vegetali).
Dunque, per i farmaci si ha la tracciabilità dei trattamenti attraverso l’utilizzo di un
registro farmaci, cosa che risulta anche migliore.
Il sistema di tracciabilità e di rintracciabilità prevede vari anelli, ciascuno dei quali:
- riceve informazioni dall’anello precedente (si individua il proprio fornitore);
- fornisce informazioni all’anello successivo (si individua il proprio cliente).
Dunque, ciascun anello individua il proprio fornitore e segna i propri prodotti a chi li
cede (concetto del ‘un passo indietro – un passo avanti’).
Ciò, abbiamo detto essere disciplinato dal Regolamento 178/2002, attraverso l’utilizzo
di un accurato sistema di controllo e mediante la raccolta e la trasmissione di
determinate informazioni.
L’obbligo della rintracciabilità non si estende al consumatore finale o meglio, l’ultimo
distributore non è tenuto ad individuare il consumatore finale.
L’autorità competente è l’unica che può sapere tutto, ovvero qualsiasi cosa del
percorso.
Questo, perché essa ha il diritto di avere tutte le informazioni utili, in quanto in questo
caso non si parla più del diritto di anonimato.
Dunque, le informazioni a disposizione della AC sono:
- natura del prodotto alimentare/mangime ricevuto/consegnato;
- quantitativo (peso o unità di volume);
16 - stato di presentazione;
- nominativo fornitore/cliente, sede sociale e di provenienza/destinazione
dell’alimento o mangime;
- numero di lotto del prodotto o altro sistema di identificazione;
- data di ricezione/spedizione;
- dati identificativi del trasportatore se diverso dal fornitore e mezzo di
spedizione/società che effettua il trasporto;
- altre informazioni previste da norme specifiche.
L’attuale sistema di tracciabilità e rintracciabilità è stato creato dalla Comunità
Europea nel 2002: si tratta di uno dei sistemi che maggiormente ha funzionato e
funziona. Difatti, il sistema è stato messo alla prova più e più volte con diverse
epidemie/diverse frodi/diverse contaminazioni, dando prova di essere affidabile.
Quindi, il sistema di tracciabilità rintracciabilità serve:
- per capire quali sono tutti gli alimenti presenti nel prodotto finale;
- per capire la provenienza di tutti gli alimenti presenti nel prodotto finale.
I NAS rappresentano una delle autorità competenti: in loro presenza, tutti i documenti
che devono risultare prontamente disponibili ed esponibili su richiesta sono: fatture,
documenti di accompagnamento, codici a barre o codici aziendali, sistemi a
microcircuito e radiofrequenze.
Il periodo minimo di conservazione dei registri è:
- di 5 anni, per i prodotti senza indicazione del termine di conservazione (TC);
- pari al termine di conservazione più sei mesi, per i prodotti con termini di
conservazione maggiore di 5 anni;
- di sei mesi, per i prodotti deperibili con termini di conservazione minore di 3
mesi o non specificato.
È fatto di legge dover certificare? È obbligatorio certificare?
In realtà, è una via di mezzo. Difatti, la produzione alimentare:
- possiede degli obblighi di certificazione imposti per legge;
- ha possibilità