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Codice del Pari Opportunità ampliando la nozione di
discriminazione diretta e indiretta e al contempo,
riscrivendo il requisito dimensionale delle aziende cui
si applica l'obbligo di redazione del rapporto sulla
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situazione del personale.
Con questi due strumenti, da un lato il Rapporto sulla
situazione del personale e dall’altro la Certificazione
della parità di genere, il legislatore è intervenuto per
rendere operativo il principio di trasparenza delle
condizioni contrattuali, dei trattamenti retributivi e di
progressione nella carriera, come vettore per
l’effettività del principio paritario, pur se assumendo i
due strumenti un peso diverso; il rapporto sulla
situazione del personale da un lato, svolge infatti la
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funzione di «fotografare l’esistente» fornendo quindi
un mero quadro descrittivo della realtà organizzativa,
la Certificazione della parità di genere dall’altro si
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pone da un punto di vista «dinamico» poiché
documentando le iniziative aziendali per il
conseguimento della medesima guarda ai processi
finalizzati alla creazione di condizioni paritarie e
quindi non solo alla condizione di fatto come per la
1 L. Zappalà, La parità di genere al tempo del PNRR: tra trasparenza, certificazione e misure premiali, in Lavoro
Diritti Europa, n.3/2022, pag.6.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
precedente, avanzando peraltro la pretesa di
modificare tali iniziative in funzione del suo
ottenimento e conservazione nel tempo.
Il sistema di certificazione della parità di genere,
istituito a decorrere dal 1° gennaio 2022, a norma del
nuovo art. 46-bis del Codice delle pari opportunità è
una certificazione volontaria che persegue l’obiettivo
di «attestare le politiche e le misure concrete adottate
dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in
relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla
parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di
gestione delle differenze di genere e alla tutela della
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maternità» . Tramite essa sarà quindi possibile
costruire la prova dell’adesione dell’organizzazione ai
principi di parità per il suo ottenimento e per un
miglioramento continuo. A tal fine, con il decreto 29
Aprile del 2022 di attuazione dell’art 46 bis, adottato
dalla Ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti,
in sinergia con il Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro dello Sviluppo economico e su
proposta del Ministro delegato per le pari opportunità,
sono stati definiti gli aspetti attuatori dell'Istituto,
ovvero i parametri minimi per il conseguimento della
certificazione, e quindi i KPI (Key Performance
Indicators) e gli altri requisiti indicati nella Prassi di
riferimento UNI/PdR 125:2022 (art.1), gli organismi
che provvedono al rilascio della certificazione, che
sono gli organismi di certificazione accreditati ai
4 D.Lgs. 198/2006 art 46 bis.
sensi del regolamento (CE) n.765/2008 (art.2), e le
modalità di coinvolgimento delle rappresentanze
sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri di
parità nel controllo e verifica dei parametri minimi,
tramite l’obbligo per l’azienda di fornire annualmente
un’informativa sulla parità di genere che rifletta il
livello di adeguamento alla Prassi UNI/PdR 125:2022
(art 3). Ai fini di una maggiore chiarezza sugli aspetti
attuatori il decreto contiene pertanto un esplicito
richiamo alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022
contenente «linee guida sul sistema di gestione per la
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parità di genere» , riflesso del confronto tenutosi nel
Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di
genere delle imprese previsto dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, e che al fine di attribuire
maggiore concretezza al sistema di certificazione
svolge funzione di monitoraggio delle attività,
elaborazione di proposte anche attraverso un
confronto con le iniziative degli altri paesi, supporto
al dipartimento per le pari opportunità nella fase di
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valutazione del sistema . La Prassi è considerabile un
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vero e proprio “manuale guida” per la misurazione,
rendicontazione e valutazione dei dati relativi al
genere nelle organizzazioni, e tramite cui guidare le
organizzazioni verso il raggiungimento degli obiettivi
5 Cfr. https://www.consiglieradiparita.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/cc524fb5-064e-4561-ba76-
d17d3ed07b83/PdR125.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-cc524fb5-064e-4561-ba76-
d17d3ed07b83-oa3cAmj
6 Cfr. https://www.pariopportunita.gov.it/it/news-e-media/news/archivio/istituito-il-tavolo-di-lavoro-permanente-
sulla-certificazione-di-genere-alle-imprese/
7 L. Zappalà, La parità di genere al tempo del PNRR: tra trasparenza, certificazione e misure premiali, in Lavoro
Diritti Europa, n.3/2022, pag.10.
di contrasto alle disparità in tutte le aree
maggiormente critiche e verso l’inglobamento nel
DNA delle imprese, quindi nella cultura organizzativa,
dei principi di gender equality. Il sistema nasce quindi
per integrarli negli obiettivi aziendali, renderli
operativi in ogni singola tappa del percorso
professionale delle lavoratrici e dei lavoratori dal
momento delle recruiting fino al pensionamento,
incentivando la cultura dell’importanza della tutela
delle diversità e delle pari opportunità nel particolare
ambito lavorativo così come nella vita in generale, e
nel fare ciò la Prassi guida quindi l’organizzazione
lungo il cammino. A tal fine sono stati individuati
nella Prassi una serie di indicatori prestazionali(KPI)
per ognuno dei quali è previsto un percorso costituito
da procedure e dalla formazione di documenti idoneo
a renderne verificabile la sussistenza, e quindi che
quanto previsto da ognuno di esso sia realizzato
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nell’azienda, e l’effettività dei medesimi , oltre cui è
necessario verificare la conformità di quanto
dichiarato dall’organizzazione per mezzo di un
monitoraggio annuale e di una verifica ogni due anni.
Per il raggiungimento di questi scopi l’impresa dovrà
adottare un sistema di gestione così come definito
dalla Prassi, che gli consentirà anche di misurare da sé
gli avanzamenti in tema di pari opportunità, che
l’attuazione della politica di parità e con essa il piano
strategico hanno consentito, e dunque effettuare un
8 Ibidem pag.11.