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IL TRASPORTO DEGLI ANIMALI

Ci interessiamo del benessere perché gli animali rappresentano una fonte di reddito.

Ricordiamo, inoltre, che il benessere animale consiste nello stato dell’individuo in rapporto ai suoi tentativi

di adattarsi al suo ambiente (Broom, 1996).

Il benessere, fondamentalmente, è una richiesta Normativa strutturata in tre step, ovvero:

- Protezione durante l’allevamento;

- Protezione durante il trasporto;

- Protezione durante nella macellazione.

Dunque, vi sono numerose Normative che stabiliscono i criteri di protezione degli animali durante le

diverse fasi della vita produttiva.

Il Regolamento che disciplina la tutela del benessere animale all’atto della macellazione, parla inoltre e

specificatamente della figura denominata ‘responsabile del benessere animale’, un dipendente del macello

(non medico veterinario) che si occupa, appunto, del benessere degli animali. Nello specifico, tale

dipendente va a valutare il mezzo di trasporto, l’avvenuto trasporto, la struttura esterna del macello, le

procedure di stordimento e la procedura di macellazione vera e propria.

Il Regolamento attuale che disciplina il trasporto degli animali vivi è il n.1/2005, il quale rappresenta un

buon Regolamento fino ad un certo punto, poiché si limita ai/al:

- Solipedi domestici e animali domestici della specie bovina, ovicaprina e suina;

- Pollame, volatili e conigli domestici;

- Cani e gatti domestici;

- Altri mammiferi e volatili;

- Altri animali vertebrati e animali a sangue freddo.

In realtà, gli ‘altri animali vertebrati e animali a sangue freddo’, nel concreto, sono compresi solamente fino

all’articolo 3. Quindi, per gli altri animali vertebrati e animali a sangue freddo, il Regolamento n.1/2005 non

vale assolutamente, ma valgono per essi solamente le condizioni generali.

Ad esempio, lo stesso trasporto dei pesci si limita alle sole condizioni generali.

Secondo le condizioni generali, nessuno deve trasportare o far trasportare animali in maniera tale da

sottoporre gli stessi a stress, ferite e inutili sofferenze. Colui che autorizza il trasporto in partenza è il

cosiddetto responsabile del carico, responsabile al trasporto e responsabile del benessere animale.

Chi trasporta, invece, è secondo l’attuale Regolamento il cosiddetto autista/trasportatore.

Il Regolamento n.1/2005 si applica, fondamentale, ai trasporti commerciali e a trasporti per distanze

superiori ai 50 km. Se il trasporto prevede dunque un atto commerciale, la Legge viene applicata.

Tuttavia, in realtà, possono esservi anche trasporti di mandrie, superiori ai 50 km e di natura non

commerciale: in questo caso, parliamo di transumanza, per la quale il Regolamento n.1/2005 non si applica,

ma si applicano le condizioni generali.

La Norma n.1/2005 non si applica ai:

- Trasporti di animali senza fini commerciali;

- Singoli animali trasportati con accompagnatore (ovvero, trasportati dal proprio proprietario);

- Animali trasportati per distanze inferiori a 50 km, pur essendovi fini commerciali; 6

Ancora, il Regolamento n.1/2005 non si applica (sempre rispettando le condizioni generali):

- Ai trasporti di animali effettuati dagli allevatori con mezzi di loro proprietà (in occasione della

transumanza);

- Ai trasporti dei propri animali effettuati dagli allevatori con mezzi di proprietà per distanze non

superiori ai 50 km dalla propria azienda (anche se c’è un fine commerciale);

Infine, il Regolamento n.1/2005 non si applica mai:

- Ai trasporti di singoli animali effettuati dal proprietario;

- Ai trasporti che non sono in relazione ad un’attività economica;

- Ai trasporti verso o provenienti da cliniche veterinarie: in realtà, se gli animali appaiono in gravi

condizioni, deve esservi l’autorizzazione al trasporto (anche solo verbale) da parte del medico

veterinario. D’altra parte, si può far riferimento all’ambulanza veterinaria.

Per il trasporto di animali su mezzi privati, invece, si deve far riferimento al Codice della Strada.

L’articolo 3 del Regolamento CE n.1/2005 ci dice che ‘nessuno è autorizzato a trasportare o far trasportare

animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili’.

Questo articolo, inoltre, rappresenta il mantra e vale per tutta la tutela del benessere animale.

Il Reg. n.1/2005 descrive:

- Le caratteristiche del mezzo di trasporto;

- La durata del trasporto;

- Le caratteristiche generali del trasporto.

Il mezzo di trasporto è un veicolo stradale, ferroviario, aereo appunto utilizzato per il trasporto degli

animali.

Il contenitore è una qualsiasi cassa, un qualsiasi box, un qualsiasi alloggiamento o qualsiasi altra struttura

rigida usato per il trasporto degli animali. Dunque, il contenitore contiene concretamente gli animali: in

quest’ottica, tutto il resto (ovvero motore, potenza, interasse, luci, ecc.) non è di competenza del

Regolamento n.1/2005 ma del Codice della Strada. Il contenitore, ancora, presenta una capienza massima

ma, ovviamente, ogni individuo deve possedere un proprio spazio.

Il trasporto consiste nel trasferimento degli animali, compreso il carico e lo scarico, effettuato con mezzi di

trasporto.

Il viaggio consiste nel trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione.

Il punto di sosta consiste nel luogo di riposo, alimentazione ed abbeveraggio durante il trasporto.

Il luogo di trasferimento consiste nel luogo dove è interrotto il viaggio, per trasferire gli animali da un

automezzo all’altro.

Il luogo di partenza consiste nel luogo dove gli animali sono caricati per la prima volta su un mezzo di

trasporto, o nel luogo da dove partono gli animali dopo almeno 24 ore di stabulazione (prima erano 10 ore)

abbeverati e nutriti.

Il luogo di destinazione consiste nel luogo dove gli animali vengono scaricati definitivamente

dall’automezzo.

Il periodo di riposo consiste in una ‘sezione’ del viaggio durante la quale gli animali non vengono spostati

con mezzi di trasporto. 7

Il trasportatore è una persona fisica giuridica che a scopo di lucro trasporta animali, o una persona fisica

giuridica che mette a disposizione di terzi un mezzo di trasporto.

Il guardiano è una persona direttamente incaricata del benessere degli animali durante il viaggio.

Il trasportatore, per essere considerato tale, deve possedere determinati requisiti.

Innanzitutto, egli deve possedere la patente di guida.

Ancora, il trasportatore deve essere iscritto in un apposito registro ASL, di residenza o di sede legale:

questo, perché sia chi trasporta sia il mezzo di trasporto devono essere autorizzati.

Nel registro vengono annotati tutti gli elementi atti a consentire una rapida individuazione del

trasportatore da parte dell’autorità di controllo.

il trasportatore, infine, oltre alla patente deve possedere il cosiddetto patentino ottenuto dopo il

superamento di un esame, attraverso il quale si riconoscono lo stato di benessere animale, lo stato di

malessere animale legato o meno al trasporto, le basi di patologia.

Se il trasportatore maltratta gli animali, la prima volta viene multato e annotato, la seconda volta viene

ancora multato e annotato e alla terza volta gli viene ritirata l’autorizzazione al trasporto.

Quando si denuncia un trasporto inadeguato? Un trasporto inadeguato si denuncia e si ferma a specifici

posti di blocco, in quanto la polizia si avvale di medici veterinari e di tecnici per la valutazione del trasporto

stesso.

Inoltre, il controllo si effettua anche all’arrivo del mezzo al macello: in quest’ottica, se gli animali arrivano in

cattivo stato di benessere, il macello stesso ci rimette in termini di tempo e/o di resa e il responsabile del

macello si rivale allora su chi ha effettuato il trasportato. A questo punto, interviene il Veterinario Ufficiale,

il quale fa scattare la denuncia nei confronti di chi ha autorizzato il trasporto.

Appena un animale entra al macello, non può più uscirne vivo, anche in caso di scarse condizioni di

benessere.

Nel caso in cui vi è uno stato di sofferenza ma è possibile recuperare il prodotto carne, l’animale può essere

macellato velocemente e d’urgenza, al fine di evitare inutili sofferenze e un prolungamento dell’agonia. Se,

invece, l’animale necessita (prima della macellazione) di un periodo di riposo, l’animale stesso sarà

sottoposto ad un periodo di riposo minimo di 24 ore. Se, infine, l’animale è estremamente sofferente, viene

effettuata l’eutanasia.

Quali animali possono essere trasportati? Solo gli animali idonei ad affrontare un viaggio (quindi, idonei al

trasporto). Se, invece, vi è un animale ferito, va valutata la singola circostanza.

Se, ad esempio, vi è un animale ferito con un taglio alla spalla, il trasporto non provoca ulteriori sofferenze

e, dunque, esso si può effettuare normalmente.

D’altra parte, se l’animale risulta gravemente ferito, esso teoricamente non va trasportato: tuttavia, se

l’animale sosta sul posto, si hanno un’ulteriore agonia e un ulteriore dolore. Quindi, in realtà, anche

l’animale gravemente ferito si trasporta, ma con trasporto d’urgenza eccezionale.

In alcune circostanze, si può dapprima effettuare una stabilizzazione sul posto.

La macellazione d’emergenza al di fuori dal macello si effettua nel momento in cui l’animale non è in grado

di essere trasportato. Dunque, vi sono lo stordimento e l’abbattimento dell’animale sul posto.

Per la macellazione d’emergenza, deve essere presente il medico veterinario, il quale dapprima stordisce

l’animale, poi lo dissangua ed infine effettua un’eviscerazione parziale di stomaci ed intestino.

Successivamente, l’animale viene subito portato al macello ma, ovviamente, se la carcassa non è idonea al

consumo umano non la si utilizza per tale scopo. 8

Quali sono gli animali non idonei al trasporto? Gli animali gravidi che devono figliare durante il trasporto

(o, comunque, nelle ultime 48 ore), gli animali che hanno figliato 48 ore prima della partenza del trasporto,

gli animali appena nati con ombelico non ancora cicatrizzato.

Gli animali, all’interno del cassone, possono essere trasportati insieme o separatamente.

In ogni caso, ciascun animale deve avere a disposizione un certo metro cubo che permetta di rimanere in

piedi e all’occorrenza coricarsi.

I solipedi devono essere muniti di una cavezza e non devono essere trasportati in veicoli a più livelli.

Gli animali legati con lacci e corde devono avere la possibilità di spostarsi e coricarsi senza rischi di

strangolamento.

In generale, gli animali non devono essere legati per le corna o con un anello al naso.

Il contenitore trasportatore:

- deve essere costruito in modo da proteggere gli animali dalle intemperie;

- non deve possedere spigoli vivi, che facciano male all’animal

Dettagli
A.A. 2018-2019
20 pagine
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SSD Scienze agrarie e veterinarie VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ludotumminelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Certificazione e tranciabilità delle produzioni e dei prodotti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Pennisi Luca Maria.