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Biodiritto e bioetica

a.a. 2019/2020

1. INTRODUZIONE .................................................................................................................................................. 1

2. FONTI DEL DRITTO .............................................................................................................................................. 4

3. IL RAPPORTO TRA DIRITTO ED ETICA .................................................................................................................. 9

3.1. I ’ ......................................................................................... 11

POTESI DI RICONOSCIMENTO DELL OBIEZIONE DI COSCIENZA

4. PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA) ...........................................................................................13

5. DEFINIZIONE DI EMBRIONE E RICERCA SCIENTIFICA SULLE CELLULE STAMINALI EMBRIONALI ..........................20

Riassumendo… ......................................................................................................................................................... 25

5.1. U C S E (ESC) .............................................................................................. 25

TILIZZO DELLE ELLULE TAMINALI MBRIONALI

5.2. L .......................................................................................................................... 30

A LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

6. I CONFINI TRA DIRITTO E SCIENZA .....................................................................................................................31

6.1. C ...................................................................................... 33

ASE STUDIES DI CONFINI TRA SCIENZA E DIRITTO TRABALLANTI

6.2. L ............................................................................ 36

IBERTÀ DI CURA COME ESEMPIO DI RAPPORTO TRA DIRITTO E SCIENZA

Il parere del CNB....................................................................................................................................................... 41

6.3. L .............................................................................................................................................. 43

A LIBERTÀ DI CURA

7. BANCHE DEL SANGUE DA CORDONE OMBELICALE ............................................................................................46

8. IL CONSENSO INFORMATO ................................................................................................................................49

8.1. L’ ........................................................................... 53

ESTENSIONE DEL CONSENSO INFORMATO NELLO SPAZIO E NEL TEMPO

Dichiarazioni anticipate di trattamento ................................................................................................................... 55

8.2. I .................................................................................................................... 60

L CONSENSO NELLE SCELTE DI FINE VITA

Caso Welby ............................................................................................................................................................... 60

Caso Englaro ............................................................................................................................................................ 62

Caso Cappato ........................................................................................................................................................... 64

9. SPERIMENTAZIONE ANIMALE ............................................................................................................................68

10. IL PRINCIPIO DELLA DIGNITÀ UMANA ...........................................................................................................74

10.1. I ........................................................................................................................................ 80

L RISPETTO DEI DEFUNTI

11. RESEARCH INTEGRITY ....................................................................................................................................82

17/02/2020

1. Introduzione

Le visuali su ogni argomento devono comprendere l’etica, la scienza e il diritto.

Distinzione tra ambiti, tempo, territorialità del diritto e definizione degli ambiti sono problemi. Scienza, etica

e diritto spesso vengono sovrapposti nel dibattito pubblico, tipicamente nell’inizio e nella fine della vita.

Distinzione tra ambiti

Riguardo l’inizio vita, la scienza descrive lo sviluppo embrionale in modo preciso, e definisce che l’inizio

della vita in un certo modo, ma ognuno ha una diversa sensibilità e può accettare pillola del giorno dopo,

o l’aborto, o può non accettarli. La definizione di dove comincia la vita umana ha substrato scientifico ma

va presa dal punto di vista etico.

Per quanto concerne il fine vita, definito scientificamente con la fine dell’attività celebrale, è altrettanto

delicato. Quando finisce la vita? Ci sono casi in cui non c’è attività celebrale ma c’è battito cardiaco.

Definire il fine vita è importante per la donazione degli organi, ma anche per l’eredità e per altre questioni

spicciole (si ricordi che c’è anche la presunzione di morte). Ma il fine vita è un dibattito scientifico o etico?

Si innesta sulla scienza perché va verificato se il cervello è attivo o se il cuore batte, ma è diverso definire

per una persona quando la sua vita finisce. →

Legge del New Jersey (Declaration of Dead Act, 1991) frutto dell’attività di lobby delle comunità

religiose di ebrei ortodossi. Sancisce che la morte interviene quando viene meno il soffio vitale, qualunque

sia l’attività celebrale, ed è un criterio di carattere religioso: in assenza di attività celebrale ma presenza

di respiro la morte non può essere dichiarata. È possibile dichiarare la morte sulla base dei criteri

cardiorespiratori se il medico responsabile ritiene che questo rispetti il credo religioso dell’individuo. Lo

stato del New Jersey è separato da un ponte da quello di New York, e potrebbe accadere che la stessa

persona in condizioni critiche sia ritenuta viva o morta in dipendenza dal lato del ponte in cui si trova

(questo ponte è simbolo dell’intersezione tra etica, scienza e diritto). Questo argomento è fortemente

regolato dall’etica, nonostante la scienza dia delle direttive da interpretare a seconda delle scelte

individuali delle persone. Però anche se non lo prevede il credo religioso un individuo potrebbe voler

adottare questo principio, ma non rientra nel diritto, che fa, quindi, delle eccezioni: la dimensione etica

delle persone è più ampia di quella religiosa.

Territorialità del diritto

Il diritto è territoriale, quindi le regole da un lato del ponte non valgono dall’altro lato ed è normalissimo, Commentato [NC1]: Tra l’altro l’Erasmus giuridico non

prevede di poter studiare diritto costituzionale all’estero e

come accade con i casi di chi va in svizzera per esercitare il fine vita. La scienza invece non è territoriale, applicarlo all’Italia

le riviste dove pubblicare sono internazionali (sono invece territoriali le norme che regolano cosa si può o

meno fare in un laboratorio). Le norme che si seguono sono quelle italiane qui e quelle estere all’estero,

ma è importante guardare oltre confine con la comparazione giuridica. Per esempio, l’abitazione serve a

ripararsi anche se con caratteristiche e materiali diversi, ma anche a svolgere attività in tranquillità, come

mangiare e dormire, è anche un luogo da cui si possono escludere gli altri. Quattro abitazioni possono

essere diverse (casa, grattacielo, tenda, igloo) ma questi oggetti hanno funzioni comuni, e trovare questo

accomunamento è comparazione. L’importante non è la definizione ma la funzione che svolgono (ad es.

definire l’indirizzo politico tra presidente degli stati uniti, cancelliera della Germania e presidente della

Francia, che hanno la stessa funzione ma nomi diversi).

Tempo

Altro problema sono i tempi, che per scienza e democrazia sono molto diversi: veloci per la prima,

lentissimi per la seconda. Il tempo lento della democrazia in Italia è dovuto al bicameralismo perfetto, ma

in generale anche dalla discussione con le minoranze, parte del dibattito parlamentare. Nella scienza

invece c’è la competenza e la scienza non è democratica (cfr. Burioni), mentre nella politica si risponde

1 all’elettorato. La realtà scientifica su cui si basa quella politica però può cambiare, quindi la realtà politica

deve essere aperta a cambiamenti.

La costituzione italiana è “responsiva” nel senso che risponde a un passato e da esso tende a distaccarsi

(1948). Il Codice civile contiene varie regole che riguardano la vita, responsabilità civile e regola i rapporti tra

privati (1942). È stato adottato quando non c’era la costituzione e c’era ancora Mussolini al governo. Il Codice

penale invece contiene norme che regolano questioni importanti come reati (furti, scippi, omicidi), fatti che

interagiscono con le altre persone in modo significativo che minano l’ordine pubblico (1930). È ovvio che poi

ci sono state delle riforme (che hanno sostituito la patria potestà con la potestà genitoriale e poi con la

responsabilità genitoriale; che hanno eliminato la scelta del domicilio da parte del marito) a causa di

mutamenti scientifici e sociali che mostrano come i tempi cambiano.

Fino al ’64 l’adulterio era punito dal Codice penale, ma ad oggi non è sanzionato anche se è moralmente Commentato [NC2]: →

Codice insieme di norme che

regolano un ambito

discutibile e può portare a conseguenze. Allo stesso modo l’omosessualità è stata sanzionata pesantemente

in alcuni ordinamenti perché si riteneva un disvalore della famiglia tradizionalmente accettata, ma ad oggi il

disvalore sociale è perfettamente assente. Anche l’aborto era un reato, ad oggi invece è presente una

procedura specifica che prevede la sua medicalizzazione, allo stesso modo dell’ingiuria (ad oggi punita come

illecito amministrativo). Da questi aspetti che entrano ed escono dal diritto si capisce molto della società.

L’adulterio del 1930 per la moglie prevedeva reclusione di un anno ma per il marito una pena compariva solo

se la concubina era portata in casa oppure notoriamente altrove (perché la legge tendeva a proteggere

l’onore della famiglia ed era ritenuto deplorevole che una donna commettesse adulterio mentre l’uomo, di

natura cacciatore, infangava l’onore della famiglia solo in casi estremi). L’Articolo 3 della costituzione però

parla di uguaglianza, quindi come è possibile che le due persone siano punite in modo diverso? La Corte

costituzionale nel ’62 ha sancito che è offesa maggiore che la moglie offra l’amplesso a un terzo piuttosto

che questo non sia compiuto dal marito, e questo è dovuto alla storia della società e le norme vengono

interpretate in base al contesto sociale. Allo stesso modo la Corte costituzionale americana ha spiegato che

era normale il concetto di equal but separated tra colored e white perché era palese che le razze esistessero.

Anche il diritto dei delitti d’onore rispecchia la società moderna. 20/02/2020

La scienza è rapida, e accelera sempre più. A questo si aggiunge che le norme giuridiche che accomunano

scienza, etica e realtà della comunità spesso sono inadeguate, a causa del mutamento del paradigma

biologico, che prevede che alla regolamentazione di un argomento corrisponda una realtà biologica che però

può cambiare. O cambia solo la visione di questa realtà?

Il Codice civile è stato scritto in un tempo in cui la società era molto diversa da quella moderna. Le norme

possono cambiare perché la società cambia, come accaduto per l’Art. 143cc: Il marito è capo della famiglia,

la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque

egli crede opportuno di fissare la sua residenza. Questa non è una norma sociale ma viene definita dalla

legge. Se la legge impone un determinato comportamento, è difficile che la società cambi, ma il cambiamento

delle leggi da solo non corrisponde al cambiamento sociale. L’Art. 143cc è cambiato a causa di cambiamenti

sociali sentiti, come è accaduto per la legge sull’adulterio nel Codice penale.

Ci sono altre norme che cambiano perché la scienza scippa il paradigma biologico che è usato come

presupposto alla legge. Per esempio, nell’Art. 269 c. 3 è descritto il rapporto tra madre e figlio riguardo al Commentato [NC3]: La maternità è dimostrata provando

la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che

riconoscimento della genitorialità. fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

Il legame di figliazione è importante perché da esso derivano molti obblighi giuridici. La procedura di

utero in affitto = maternità surrogato vs. maternità sociale, pratica da qualche regolamentata e

medicalizzata in alcuni paesi del mondo, prevede che dopo il parto la madre rinunci alla maternità e venga

definita una madre giuridica. Ad oggi fino a 5 persone possono intervenire in una genitorialità: donatore

di ovulo, donatore di sperma, madre surrogato e genitori sociali. La realtà è molto diversa da quella del

1942, pertanto l’Art. 269 c.3, che dipinge una realtà molto semplice, non è più adeguato, per ragioni

scientifiche. 2

Sulla paternità la regolamentazione è ancora più complessa. Nel Codice civile del 1942 la convivenza non era Commentato [NC4]: Mater certa est

presente, quindi la donna che partorisce un figlio non concepito dal proprio marito ha compiuto adulterio in

modo automatico. Questo spingerebbe il padre a disconoscere la paternità, rinunciando alla patria potestà.

La realtà biologica sottoposta all’Art. 235cc dà la possibilità di avere un riconoscimento giuridico a un uomo Commentato [NC5]: L'azione per il disconoscimento di

paternità del figlio concepito durante il matrimonio è

la cui moglie partorisca un figlio non suo. consentita solo nei casi seguenti:

1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso

Nel 1998 però un marito agisce contro la propria moglie per il disconoscimento di un bambino che non è fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della

biologicamente suo, anche se la coppia si era rivolta alla procreazione assistita essendo il marito affetto nascita;

da impotenza generandi. Il bambino era quindi stato concepito con l’ovulo della madre e lo spermatozoo 2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da

impotenza, anche se soltanto di generare;

di un terzo, senza commettere adulterio perché in mancanza di un atto sessuale ma con la sola procedura 3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o

medica di inseminazione in provetta. Inoltre, i coniugi hanno utilizzato questa strategia di comune ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita

accordo, quindi fin dall’inizio della gravidanza era noto che il bambino non sarebbe stato biologicamente del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il

figlio del marito. Il padre agisce in giudizio contro la madre secondo l’Art. 235cc sfruttando l’Articolo figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo

sanguigno incompatibile con quello del presunto padre, o

concepito nel 1942, in cui non si espone una regolamentazione del caso in esame poiché la società di quel ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

tempo prevedeva che la nascita di un figlio non concepito col marito potesse corrispondere a null’altro La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

che a adulterio. Ovviamente, la situazione del 1998 era ben diversa. L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche

dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in

tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.

Applicando l’Articolo, la Corte costituzionale si è resa conto che la sentenza avrebbe negato alcune libertà

fondamentali dell’uomo perché verrebbe reso possibile disconoscere un figlio non biologico pur avendolo Commentato [NC6]: Istanza che giudica la correlazione

concepito in accordo. Si applica la norma oppure la si cambia? Se la realtà è cambiata la norma non è tra le norme e i diritti delle persone

applicabile, in quanto una norma è ancorata alla realtà scientifica in cui è stata concepita. Questo caso Commentato [NC7]: Importante perché la norma si fonda

viola sia l’Art. 3 che il 32 della costituzione, che si riferiscono all’uguaglianza e alla salute, oltre a violare i su un fato ma quando il fatto viene a mancare la norma è

diritti alla genitorialità del figlio. inadeguata

In alcuni casi la stessa norma in realtà può essere comunque applicata, solo in modo leggermente diverso.

Tuttavia, è bene tenere presente i diritti fondamentali delle parti in giudizio, anche quelle del bambino

che in questo caso si troverebbe senza un genitore. Discrezionalità indica margine di scelta ma

arbitrarietà non è mai ammessa.

Un altro caso di disconoscimento di paternità, nell’ambito della procreazione medicalmente assistita, per

capire come la scienza muti la realtà giuridica in modo troppo rapido per la società è il caso Pertini (2015),

ospedale romano in cui una coppia di genitori agisce nei confronti di una seconda coppia di genitori per dei

gemelli contesi nati da provette confuse. Le due coppie hanno cognome molto simile e nello stesso giorno si

recano all’ospedale per l’impianto. Una serie di errori commessi dai responsabili hanno permesso che gli

embrioni di una coppia venissero impiantati nella madre dell’altr

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher EricaPed di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di biodiritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Piciocchi Cinzia.
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