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Estratto del documento

Esistono due forme societarie:

• società di persone: godono di autonomia patrimoniale e si dividono in:

1) società semplici (SS) - società con cui non si può svolgere attività commerciale, può essere

usata, ad esempio, come attività agricola.

2) società in nome collettivo (SNC) - in cui tutti i soci sono illimitatamente responsabili e sono

tenuti a rispondere delle obbligazioni societarie con i loro

patrimonio personale.

3) società in accomandita semplice (SAS) - in cui vi sono sia soci accomandanti,

limitatamente responsabili, sia accomandatari,

illimitatamente responsabili e che sono spesso i

dirigenti della società che operano in nome e per

conto di essa.

• società di capitali: in esse è presente la personalità giuridica del legislatore, il quale

ha cercato di dividere il patrimonio sociale da quelle che sono vicende relative al patrimonio

dei soci, ma non viceversa. Il socio è quindi tenuto a rispondere della società, mentre la

società non risponde per il singolo. Le società di capitali devono essere costituite tramite atto

pubblico e esse si dividono in:

1) Società a responsabilità limitata (SRL) - quella più diffusa e più semplice, composta da un

numero limitato di soci coinvolti nella gestione o

comunque legati alla società in qualche modo

(clienti, fornitori, portatori di interesse), oppure

formata da un socio unico o a gestione familiare. La

SRL ha un capitale sociale (dotazione che i soci

decidono di dare alla società in fase di costituzione)

minimo di 10.000€.

2) Società per azioni (SPA) - quella che si trova nelle grandi aziende e nelle grandi società

composte da molti soci, persone e interessi economici. Nella SPA

il capitale sociale minimo è di 50.000€, ed il suo capitale è

rappresentato da titoli di credito (azioni), che sono

fondamentalmente dei documenti che certificano la partecipazione

al capitale della società e che possono essere oggetto di

trasferimento.

3) Società in accomandita per azioni (SAPA) - poco usata, derivante dall'SPA ma con una

particolarità nell'ambito della compagine sociale.

La SAPA presenta quindi le stesse

caratteristiche dell'SPA ma, per quanto riguarda i

soci, riprende le caratteristiche della SAS. Essa

è una forma societaria davvero poco usata,

anche perché il beneficio della società di capitali,

che è quello della responsabilità limitata dei soci,

qui si viene a perdere.

Elementi a tutela dei terzi:

1) capitale sociale minimo - il capitale sociale va dichiarato e versato (maggiore è il capitale,

maggiore è la garanzia che si dà ai terzi). Se si conferiscono beni, bisogna avere un perito che

confermi che quel dato bene non abbia un valore inferiore al capitale.

2) forma pubblicitaria - in Italia il bilancio deve essere depositato annualmente nel registro delle

imprese in modo chiaro e secondo i metodi stabiliti, in modo da favorirne l'analisi da parte di

terzi che necessitino di consultarlo per decidere se entrare in rapporto con una società.

3) organo di controllo interno - viene richiesto quando la società supera una certa dimensione

ed ha un controllo specifico su di essa, sui bilanci, sui membri, ecc. per controllare che tutto sia

a norma e nel rispetto della legge.

Organi societari relativi alle tre tipologie di società (lucrative, consortili, mutualistiche)

1) Organo deliberativo: è l'assemblea dei soci, della quale fanno parte tutti coloro che hanno

una partecipazione nel capitale della società. L'assemblea delibera a maggioranza di capitale,

con percentuali che vengono definite dallo statuto. Ci sono due tipologie di assemblee, quella

ordinaria e quella straordinaria (costituita tramite atto pubblico notarile) che si differenziano

nelle maggioranze richieste e negli argomenti che possono essere oggetto di delibera, ovvero

la maggioranza ordinaria può deliberare su determinati argomenti mentre quella straordinaria

può deliberare su altri argomenti. Gli argomenti posti all'o.d.g. dell'assemblea straordinaria

sono generalmente più delicati e più importanti poiché riguardano le modifiche allo statuto o la

messa in liquidazione; mentre quelli dell'assemblea ordinaria riguardano generalmente la

nomina degli altri due organi (esecutivo e di controllo), le decisioni riguardanti particolari

operazioni da svolgere, l'approvazione del bilancio, le deliberazioni in merito al risultato

d'esercizio.

2) Organo esecutivo: è un organo a sé stante che viene chiamato ad amministrare la società ed

opera in nome e per conto di essa, assumendone obbligazioni e rappresentandola di fronte ai

terzi. Abbiamo due tipi di organi amministrativi: da un lato un amministratore unico e dall'altro

un organo collegiale, il Consiglio di amministrazione, composto da più persone che deliberano

sempre a maggioranza; spesso all'interno del Consiglio di amministrazione avviene

un'attribuzione di poteri a determinate persone o, se la società è grossa, a un sottoinsieme di

del C.d.a. Oltre ad amministrare la società, l'organo esecutivo ha anche il compito di formare il

bilancio d'esercizio, che verrà poi sottoposto ai soci per l'approvazione e in seguito depositato

nel registro delle imprese e, quindi, diventerà pubblico. Il bilancio è sempre sottoposto a

stringenti normative che variano periodicamente.

3) Organo di controllo: è rappresentato dal Collegio sindacale, organo tenuto al controllo, che è

composto da soggetti abilitati che possono essere chiamati a comporre tale organo

(commercialisti, ecc.) e ha fondamentalmente due funzioni, quella di vigilanza e quella di

revisione. La funzione di vigilanza è la funzione di controllo che viene effettuata dal collegio

sindacale e ha come obiettivo il controllo degli amministratori, delle loro scelte e strategie, la

verifica dell'equilibrio finanziario, dell'organizzazione della società, della correttezza delle

scelte. La funzione di revisione contabile riguarda la verifica della correttezza nell'ambito della

tenuta della contabilità, la verifica del bilancio, affinché sia redatto a norma di legge, e

l'espressione di un parere riguardo al bilancio. Il Collegio sindacale può partecipare alle riunioni

degli organi esecutivi e deliberativi, seppur senza titolo di voto, in cui può esprimere opinioni o

esporre le proprie perplessità e proposte. In funzione della società, l'organo di controllo

differente: esso è obbligatorio solo nelle SPA, mentre nelle SRL è obbligatorio quando si

superano certi parametri, legati ai ricavi (>8 milioni e 800), all'importo dell'attivo (>4 milioni e

400) e al numero dei dipendenti (>250). Nelle società quotate, oltre all'organo di controllo

abbiamo anche società di revisione esterne, le società di controllo chiamate a certificare

comunque il bilancio.

BILANCIO

Il bilancio è composto da vari documenti:

1) Bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale e conto economico. Esso è redatto per

l'esercizio che è appena terminato ma deve riportare nell'esposizione anche il bilancio

dell'esercizio precedente, poiché così risulta più facile valutare l'evoluzione che si è verificata.

2) Nota integrativa, è un documento integrativo del bilancio in quanto questo è composto solo da

numeri, ma non presenta spiegazioni o illustrazioni riguardo i criteri adottati o le variazioni

intervenute; il compito di illustrare i criteri e i principi alla base del bilancio viene, quindi,

attribuito alla nota integrativa.

3) Relazione sulla gestione è un documento che illustra l'andamento della gestione, i principali

fatti avvenuti, sia positivi che negativi, le strategie adottate.

4) Relazione del collegio sindacale è la relazione dell'organo di controllo che accompagna il

bilancio e che esprime il proprio parere sulla formazione del bilancio.

La cessazione

Una società può cessare di esistere per scioglimento volontario, ovvero quando i soci decidono di

non investire più nella società, oppure perché interviene una procedura concorsuale attraverso cui

si avvia un processo che porta allo scioglimento della società.

La prima ipotesi di cessazione richiede una fase di liquidazione della società, ovvero la messa in

liquidazione in cui la società decide di percorrere una strada diversa da quella precedente, che

riguarda la liquidazione societaria; essa è un cambiamento radicale perché da quel momento la

società viene chiamata solo a terminare le attività in corso e a non iniziarne di nuove. Con la

messa in liquidazione avremo la nomina di un nuovo organo esecutivo, che può essere un

liquidatore (può anche essere lo stesso amministratore che cambia funzione) o un collegio dei

liquidatori, che persegue l'obiettivo di realizzare tutto l'attivo per poi soddisfare il passivo, ovvero

l'insieme di beni di cui dispone la società devono essere realizzati, cioè trasformati in mezzi

monetari, successivamente la società deve incassare tutti i crediti e poi soddisfare il passivo, cioè

pagare innanzitutto i creditori della società e, successivamente, i soci.

Il vantaggio che si ricava dalla procedura concorsuale è notevole, innanzitutto perché è

direttamente gestita dal tribunale e quindi controllata, in quanto esso verifica le responsabilità degli

organi della società e verifica il credito di ciascun creditore sulla base di documenti di contabilità e

altri elementi successivamente appurati dal curatore, poi perché il legislatore pone delle classi di

privilegio, ovvero identifica dei soggetti che vanno soddisfatti prima di altri (quindi non tutti i

creditori sono uguali di fronte alla legge).

La società può avere un credito o un debito nei confronti dei soci, può avere una serie di soggetti

con i quali entra in contatto e che verranno rappresentati nel conto economico come soggetti terzi

con cui è, appunto, entrata in contatto.

Tutti i costi - in dare

Tutti i ricavi - in avere

Per redigere un bilancio è necessario definire la data e il periodo di riferimento, poiché nonostante

esso sia annuale alcune società possono chiuderlo anche in un periodo sfalsato.

Il principio contabile della competenza economica, che spiega le scritture di rettifica o

integrazione che servono per poter costruire un bilancio, dice "ad un esercizio vanno attribuiti tutti

e solo quei componenti di reddito riferibili all'esercizio e che risultano tra loro correlati".

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
6 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiarabarb di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Bilancio d'esercizio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Luerti Giorgio Edoardo.