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Esistono due forme societarie:
• società di persone: godono di autonomia patrimoniale e si dividono in:
1) società semplici (SS) - società con cui non si può svolgere attività commerciale, può essere
usata, ad esempio, come attività agricola.
2) società in nome collettivo (SNC) - in cui tutti i soci sono illimitatamente responsabili e sono
tenuti a rispondere delle obbligazioni societarie con i loro
patrimonio personale.
3) società in accomandita semplice (SAS) - in cui vi sono sia soci accomandanti,
limitatamente responsabili, sia accomandatari,
illimitatamente responsabili e che sono spesso i
dirigenti della società che operano in nome e per
conto di essa.
• società di capitali: in esse è presente la personalità giuridica del legislatore, il quale
ha cercato di dividere il patrimonio sociale da quelle che sono vicende relative al patrimonio
dei soci, ma non viceversa. Il socio è quindi tenuto a rispondere della società, mentre la
società non risponde per il singolo. Le società di capitali devono essere costituite tramite atto
pubblico e esse si dividono in:
1) Società a responsabilità limitata (SRL) - quella più diffusa e più semplice, composta da un
numero limitato di soci coinvolti nella gestione o
comunque legati alla società in qualche modo
(clienti, fornitori, portatori di interesse), oppure
formata da un socio unico o a gestione familiare. La
SRL ha un capitale sociale (dotazione che i soci
decidono di dare alla società in fase di costituzione)
minimo di 10.000€.
2) Società per azioni (SPA) - quella che si trova nelle grandi aziende e nelle grandi società
composte da molti soci, persone e interessi economici. Nella SPA
il capitale sociale minimo è di 50.000€, ed il suo capitale è
rappresentato da titoli di credito (azioni), che sono
fondamentalmente dei documenti che certificano la partecipazione
al capitale della società e che possono essere oggetto di
trasferimento.
3) Società in accomandita per azioni (SAPA) - poco usata, derivante dall'SPA ma con una
particolarità nell'ambito della compagine sociale.
La SAPA presenta quindi le stesse
caratteristiche dell'SPA ma, per quanto riguarda i
soci, riprende le caratteristiche della SAS. Essa
è una forma societaria davvero poco usata,
anche perché il beneficio della società di capitali,
che è quello della responsabilità limitata dei soci,
qui si viene a perdere.
Elementi a tutela dei terzi:
1) capitale sociale minimo - il capitale sociale va dichiarato e versato (maggiore è il capitale,
maggiore è la garanzia che si dà ai terzi). Se si conferiscono beni, bisogna avere un perito che
confermi che quel dato bene non abbia un valore inferiore al capitale.
2) forma pubblicitaria - in Italia il bilancio deve essere depositato annualmente nel registro delle
imprese in modo chiaro e secondo i metodi stabiliti, in modo da favorirne l'analisi da parte di
terzi che necessitino di consultarlo per decidere se entrare in rapporto con una società.
3) organo di controllo interno - viene richiesto quando la società supera una certa dimensione
ed ha un controllo specifico su di essa, sui bilanci, sui membri, ecc. per controllare che tutto sia
a norma e nel rispetto della legge.
Organi societari relativi alle tre tipologie di società (lucrative, consortili, mutualistiche)
1) Organo deliberativo: è l'assemblea dei soci, della quale fanno parte tutti coloro che hanno
una partecipazione nel capitale della società. L'assemblea delibera a maggioranza di capitale,
con percentuali che vengono definite dallo statuto. Ci sono due tipologie di assemblee, quella
ordinaria e quella straordinaria (costituita tramite atto pubblico notarile) che si differenziano
nelle maggioranze richieste e negli argomenti che possono essere oggetto di delibera, ovvero
la maggioranza ordinaria può deliberare su determinati argomenti mentre quella straordinaria
può deliberare su altri argomenti. Gli argomenti posti all'o.d.g. dell'assemblea straordinaria
sono generalmente più delicati e più importanti poiché riguardano le modifiche allo statuto o la
messa in liquidazione; mentre quelli dell'assemblea ordinaria riguardano generalmente la
nomina degli altri due organi (esecutivo e di controllo), le decisioni riguardanti particolari
operazioni da svolgere, l'approvazione del bilancio, le deliberazioni in merito al risultato
d'esercizio.
2) Organo esecutivo: è un organo a sé stante che viene chiamato ad amministrare la società ed
opera in nome e per conto di essa, assumendone obbligazioni e rappresentandola di fronte ai
terzi. Abbiamo due tipi di organi amministrativi: da un lato un amministratore unico e dall'altro
un organo collegiale, il Consiglio di amministrazione, composto da più persone che deliberano
sempre a maggioranza; spesso all'interno del Consiglio di amministrazione avviene
un'attribuzione di poteri a determinate persone o, se la società è grossa, a un sottoinsieme di
del C.d.a. Oltre ad amministrare la società, l'organo esecutivo ha anche il compito di formare il
bilancio d'esercizio, che verrà poi sottoposto ai soci per l'approvazione e in seguito depositato
nel registro delle imprese e, quindi, diventerà pubblico. Il bilancio è sempre sottoposto a
stringenti normative che variano periodicamente.
3) Organo di controllo: è rappresentato dal Collegio sindacale, organo tenuto al controllo, che è
composto da soggetti abilitati che possono essere chiamati a comporre tale organo
(commercialisti, ecc.) e ha fondamentalmente due funzioni, quella di vigilanza e quella di
revisione. La funzione di vigilanza è la funzione di controllo che viene effettuata dal collegio
sindacale e ha come obiettivo il controllo degli amministratori, delle loro scelte e strategie, la
verifica dell'equilibrio finanziario, dell'organizzazione della società, della correttezza delle
scelte. La funzione di revisione contabile riguarda la verifica della correttezza nell'ambito della
tenuta della contabilità, la verifica del bilancio, affinché sia redatto a norma di legge, e
l'espressione di un parere riguardo al bilancio. Il Collegio sindacale può partecipare alle riunioni
degli organi esecutivi e deliberativi, seppur senza titolo di voto, in cui può esprimere opinioni o
esporre le proprie perplessità e proposte. In funzione della società, l'organo di controllo
differente: esso è obbligatorio solo nelle SPA, mentre nelle SRL è obbligatorio quando si
superano certi parametri, legati ai ricavi (>8 milioni e 800), all'importo dell'attivo (>4 milioni e
400) e al numero dei dipendenti (>250). Nelle società quotate, oltre all'organo di controllo
abbiamo anche società di revisione esterne, le società di controllo chiamate a certificare
comunque il bilancio.
BILANCIO
Il bilancio è composto da vari documenti:
1) Bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale e conto economico. Esso è redatto per
l'esercizio che è appena terminato ma deve riportare nell'esposizione anche il bilancio
dell'esercizio precedente, poiché così risulta più facile valutare l'evoluzione che si è verificata.
2) Nota integrativa, è un documento integrativo del bilancio in quanto questo è composto solo da
numeri, ma non presenta spiegazioni o illustrazioni riguardo i criteri adottati o le variazioni
intervenute; il compito di illustrare i criteri e i principi alla base del bilancio viene, quindi,
attribuito alla nota integrativa.
3) Relazione sulla gestione è un documento che illustra l'andamento della gestione, i principali
fatti avvenuti, sia positivi che negativi, le strategie adottate.
4) Relazione del collegio sindacale è la relazione dell'organo di controllo che accompagna il
bilancio e che esprime il proprio parere sulla formazione del bilancio.
La cessazione
Una società può cessare di esistere per scioglimento volontario, ovvero quando i soci decidono di
non investire più nella società, oppure perché interviene una procedura concorsuale attraverso cui
si avvia un processo che porta allo scioglimento della società.
La prima ipotesi di cessazione richiede una fase di liquidazione della società, ovvero la messa in
liquidazione in cui la società decide di percorrere una strada diversa da quella precedente, che
riguarda la liquidazione societaria; essa è un cambiamento radicale perché da quel momento la
società viene chiamata solo a terminare le attività in corso e a non iniziarne di nuove. Con la
messa in liquidazione avremo la nomina di un nuovo organo esecutivo, che può essere un
liquidatore (può anche essere lo stesso amministratore che cambia funzione) o un collegio dei
liquidatori, che persegue l'obiettivo di realizzare tutto l'attivo per poi soddisfare il passivo, ovvero
l'insieme di beni di cui dispone la società devono essere realizzati, cioè trasformati in mezzi
monetari, successivamente la società deve incassare tutti i crediti e poi soddisfare il passivo, cioè
pagare innanzitutto i creditori della società e, successivamente, i soci.
Il vantaggio che si ricava dalla procedura concorsuale è notevole, innanzitutto perché è
direttamente gestita dal tribunale e quindi controllata, in quanto esso verifica le responsabilità degli
organi della società e verifica il credito di ciascun creditore sulla base di documenti di contabilità e
altri elementi successivamente appurati dal curatore, poi perché il legislatore pone delle classi di
privilegio, ovvero identifica dei soggetti che vanno soddisfatti prima di altri (quindi non tutti i
creditori sono uguali di fronte alla legge).
La società può avere un credito o un debito nei confronti dei soci, può avere una serie di soggetti
con i quali entra in contatto e che verranno rappresentati nel conto economico come soggetti terzi
con cui è, appunto, entrata in contatto.
Tutti i costi - in dare
Tutti i ricavi - in avere
Per redigere un bilancio è necessario definire la data e il periodo di riferimento, poiché nonostante
esso sia annuale alcune società possono chiuderlo anche in un periodo sfalsato.
Il principio contabile della competenza economica, che spiega le scritture di rettifica o
integrazione che servono per poter costruire un bilancio, dice "ad un esercizio vanno attribuiti tutti
e solo quei componenti di reddito riferibili all'esercizio e che risultano tra loro correlati".