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OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E AREA DI CONSOLIDAMENTO
1. INTRODUZIONE
Il bilancio consolidato è un documento contabile atto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese, costituito dalla controllante e dalle sue controllate.
Il bilancio consolidato, nel rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di un gruppo, prescinde dal frazionamento di soggetti giuridici che caratterizza il gruppo medesimo. Le singole imprese giuridicamente distinte, nel bilancio consolidato sono unitariamente considerate e sono così assimilate a divisioni/funzioni di un'unica grande impresa: il gruppo medesimo.
In primo luogo, il bilancio consolidato consente di apprezzare l'attività delle diverse società nell'ambito di un contesto di più ampio respiro, delineato dagli obiettivi perseguiti.
Dalla capogruppo attraverso l'esercizio dell'influenza dominante sulle controllate. I principi contabili internazionali distinguono:
- Bilancio consolidato (IFR 10, app. A)
- Bilancio separato (IAS 27, par. 4), che è il bilancio d'esercizio della capogruppo
- Bilancio individuale (IAS 7, par. 7), che è il bilancio d'esercizio delle controllate ovvero di ogni altra società non appartenente a gruppi
Ai fini della sua formazione occorre procedere per gradi:
- Obbligo di redazione del bilancio consolidato: individua i soggetti attivi obbligati a redigere il Bilancio Consolidato. Aspetto legato al concetto di 'controllo' adottato e al tema degli 'esoneri' previsti dalla normativa nazionale e internazionale.
- Area o perimetro di consolidamento del bilancio consolidato: individua i soggetti passivi che devono essere consolidati, aspetto legato al tema delle possibili 'esclusioni' definite dalla normativa nazionale e internazionale.
Nazionale condizione l'obbligo diredazione del bilancio consolidato alla forma giuridica della controllante. Sono obbligate a redigere il bilancio consolidato:
- Le società di capitali che controllano direttamente o indirettamente almeno un'impresa.
- Enti pubblici economici esercenti attività commerciale, società cooperative e mutue assicurazioni che controllino almeno una società di capitali. Se si verifica questa ipotesi il consolidamento poi andrà realizzato su tutte le società controllate a prescindere dalla loro forma giuridica (soc persone, consorzi, ecc.).
- Società di persone dove tutti i soci illimitatamente responsabili rivestano forma di società di capitali, laddove controllino almeno una società di capitali.
Vi sono alcuni casi di esoneri impliciti, quindi non definiti direttamente dal legislatore, ma ricavati dalla lettura della normativa:
- Enti pubblici non esercenti in maniera esclusiva o prevalente
attività commerciali (collegata a• precedente sub 2);
Enti pubblici e società cooperative e mutue assicuratrici che controllino soggetti diversi da società di capitali (collegata a precedente sub 2);
Società di persone i cui soci illimitatamente responsabili (accomandatari) siano diversi (in tutto o in• parte) da società di capitali (deriva a precedente sub 3);
Associazioni e fondazioni che svolgono attività economica d'impresa;•15 Imprese individuali;• Consorzi.
Sono previsti casi di esonero esplicito dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato. Tali esoneri non operano nel caso in cui la società abbia emesso titoli (azioni o obbligazioni) quotate in un mercato regolamentato. Si tratta di 'facoltà' di esonero di cui le imprese possono o meno avvalersi o meno. Se non si avvalgono di tali facoltà esse redigono il
bilancio consolidato in via volontaria, ad esempio per motivazioni interne o rendicontazione esterna. Se invece si avvalgono di tale facoltà, il ricorso all'esonero deve essere motivato nella loro Nota integrativa del Bilancio d'esercizio della controllante che decide di usufruirne (art. 27 - co. 5, D.Lgs. 127/91).- Per gruppi di modeste dimensioni.
- 20.000.000€ nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- 40.000.000€ nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
- Un ente di interesse pubblico (art. 16, D.Lgs. 39/2010);
- Un ente sottoposto a regime intermedio (ex art 19-ter, D.Lgs. 39/2010).
- Per
sub-holding. Non sono tenute alla redazione del Bilancio Consolidato quelle imprese che sono al contempo controllanti (di un sotto-gruppo) e controllate da un altro soggetto.
Condizioni che si devono avverare per evocare tale esonero:
- La controllante della sub-holding deve essere assoggetta al diritto di uno stato membro dell'UE eredigere il Bilancio Consolidato e sottoporlo a controllo in base alle disposizioni nazionali o a quelle dello stato membro.
- Se la controllante della sub-holding è titolare (direttamente o indirettamente) di almeno il 95% del capitale dell'impresa eventualmente esonerata (sub-holding) ovvero, se la controllante è titolare di meno del 95% del capitale della sub-holding, ma la redazione del sub-consolidato non viene richiesta da parte di almeno il 5% del capitale sociale della sub-holding, almeno 6 mesi prima.
- La sub-holding non deve avere emesso titoli (azioni o obbligazioni) quotati in un mercato regolamentato.
Nel caso in cui
L'esonero riguarda una sub-holding che è esclusa dall'area di consolidamento della controllante per i casi di cui all'art 28 del D.Lgs. 127/91 (esclusione facoltativa per irrilevanza, restrizione del controllo, impossibilità di ottenere le informazioni, prossima alienazione):
La Nota Integrativa della sub-holding esonerata, oltre a contenere le motivazioni dell'esonero, deve:
- fornire le informazioni necessarie ad individuare il soggetto controllante in capo al quale è stato redatto il Bilancio consolidato più ampio (denominazione e sede);
Copia del bilancio consolidato e relazione dell'organo di controllo devono essere depositati presso l'ufficio delle imprese in cui ha sede la sub-holding esonerata.
3. Con l'approvazione della riforma del bilancio (D.Lgs. 39/2010) è inoltre stata inserita una nuova ipotesi di esonero: nel caso in cui la controllante detenga partecipazioni di controllo esclusivamente in
imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 127/1991, ovvero:
- La loro inclusione sarebbe irrilevante al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo;
- L'esercizio effettivo dei diritti della controllante è sottoposto a gravi e durature restrizioni;
- In casi eccezionali (parole aggiunte dall'articolo 7, secondo comma, D.Lgs. 139/2015), non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni alla redazione del bilancio consolidato;
- Le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
L'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato si verifica in capo a un soggetto quando sono verificate contemporaneamente due condizioni:
- Il rispetto della forma giuridica di società di capitali (per controllante o controllata secondo le tre ipotesi
Viste in precedenza);
L'esistenza di un rapporto di controllo che si esplica nei confronti di almeno un altro soggetto.
Sul piano operativo ciò comporta in teoria la necessità di redigere non solo un Bilancio Consolidato incapo alla casamadre, ma più Bilanci Consolidati, che oltre alla casamadre facciano riferimento anche alle eventuali sub-holding, le quali rispettino i requisiti di cui sopra (fatti salvi i casi di esonero esplicito di cui si è detto).
162.2 Principi contabili internazionali
Secondo i principi contabili internazionali, sono tenute a redigere e a presentare il bilancio consolidato, tutte le controllanti, ossia le imprese che controllano una o più entità.
Tale obbligo sussiste a prescindere dalla forma giuridica della controllante medesima.
Per i principi contabili internazionali non rileva ai fini dell'obbligo di razione del consolidato se un'impresa è costituita in forma societaria.
Sono previsti due casi di
dall'obbligo di redazione riguarda le società di piccole dimensioni. Una società è considerata di piccole dimensioni se soddisfa almeno due dei seguenti requisiti: a. Il totale dell'attivo dello stato patrimoniale non supera i 4 milioni di euro; b. Il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni non supera i 8 milioni di euro; c. Il numero medio dei dipendenti durante l'esercizio non supera le 50 unità. Inoltre, le società di piccole dimensioni possono beneficiare dell'esonero dalla redazione del bilancio consolidato se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a. Non sono controllate da una società che non è di piccole dimensioni; b. Non sono controllanti di altre società che non sono di piccole dimensioni; c. Non sono quotate in un mercato regolamentato. È importante sottolineare che l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio non esclude la necessità di tenere una contabilità ordinaria e di redigere il bilancio d'esercizio.Il testo formattato con i tag HTML sarebbe il seguente:dall’obbligo di redazione e presentazione del consolidato &egr