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GRUPPI A C ASCATA

controlla una terza e così via;

2. : quando la capogruppo controlla direttamente

GRUPPI A LIVELLI SUCCESSIVI DI AGGRUPPAMENTO

alcune società intermedie le quali, a loro volta, ne controllano altre;

• : in tal caso, due o più imprese sono tra loro collegate da partecipazioni

GRUPPI CON STRUTTURA A CATENA

reciproche; in questi casi, la catena può essere diretta, se un'azienda vanta una partecipazione di controllo in un'altra, la

quale, a sua volta, possiede un pacchetto azionario nella prima, o indiretta (c.d gruppi circolar i).

IL BILAN CIO CONSOLIDATO – ASPETTI FONDAMENTALI

BILAN CIO DI GRUPPO E BILAN CIO CONSOLIDATO

In prima analisi possiamo affermare che il bilancio di gruppo , può essere definito come l'insieme dei bilanci delle singole imprese che

compongono il gruppo societario, il quale, tuttavia, non è in grado di fornire un'informazione complessiva sulla situazione patrimoniale,

economica e finanziaria del gruppo societario unitariamente considerato, ragion per cui, nasce la necessità di redigere il bilancio

consolidato, il quale, trascurando le caratteristiche giuridiche delle singole imprese, è in grado di rappresentare in modo completo la

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo aziendale.

In particolare, il bilancio consolidato consente di rappresentare:

• il : distinto in capitale netto del gruppo e capitale netto delle minoranze;

C APITALE DI GRUPPO

• il : ossia il risultato economico prodotto dalla gestione complessiva del gruppo, distinto, anch'esso, in

REDDITO DI GRUPPO

quote del gruppo e quote delle minoranze.

Tuttavia, bilancio consolidato presenta alcuni limiti, ossia:

1. rappresenta le sole relazione intercorse, durante l'esercizio amministrativo, tra il gruppo e le terze economie;

2. non rappresenta le relazione eventualmente intervenute, durante l'esercizio amministrativo, tra il gruppo e le sue parti;

3. non può in alcun modo sostituire i bilanci delle singole imprese, ma si limita ad integrare i dati da questi forniti.

Il bilancio consolidato è caratterizzato dai seguenti documenti:

• STATO PATRIMONIALE;

• CONTO ECONOMICO;

• NOTA INTEGRATIVA;

• PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO;

• , il quale esprime un giudizio sulle condizioni di equilibrio economico, finanziario e

RENDICONTO FINANZIARIO

patrimoniale in senso dinamico.

I principi di redazione del bilancio consolidato prevedono che:

1. esso sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il

risultato economico conseguito dal gruppo aziendale;

2. se specifiche disposizioni sono insufficiente a garantire un'informazione veritiera e corretta, è necessario esporre in bilancio

ulteriori informazioni;

3. se, in casi eccezionali, specifiche disposizioni sono incompatibili con il principio della rappresentazione veritiera e corretta, essa

deve essere disapplicata;

4. i criteri di redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, anche in riferimento alla loro struttura e contenuto,

nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salvo in casi eccezionali.

I destinatari del bilancio consolidato sono:

• gli azionisti della capogruppo e delle altre società del gruppo , al fine di ottenere informazioni sul ritorno

dell'investimento effettuato;

• il management della capogruppo e delle altre società del gruppo, al fine di ottenere informazioni sull'andamento

della gestione;

• i prestatori di lavoro , al fine di ottenere informazioni utili per la negoziazione sindacale;

• i terzi finanziatori , al fine di ottenere informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società affidata.

Sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato;

• SOCIETA' PER AZIONI;

• SOCIETA' IN A CCOMANDITA PER AZIONI;

• , che controllano un'altra impresa di qualsiasi forma giuridica.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Inoltre, l'obbligo di redigere il bilancio consolidato è esteso anche agli enti pubblici esercenti, in via esclusiva o principale, un'attività

commerciale (art.2201 cod. civ. ), quali:

• SOCIETA' COOPERATIVE;

• MUTUE ASSICURATRICI;

• , che controllano un'altra impresa di qualsiasi forma giuridica.

ENTI PUBBLICI

Inoltre, sono previsti due specifici casi di esonero dalla redazione del bilancio consolidato, quali:

1. RIDOTTE DIMENSIONI DEL GRUPPO

In tal caso, è necessario non aver superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

1. : Stato Patrimoniale, 35.000.000€

TOTALE ATTIVITA'

2. : vendite/prestazioni, 17.500.000€

TOTALE RICAVI

3. : 250.

DIPENDENTI IMPIEGATI IN MEDIA DURANTE L'ANNO

L'esonero non è applicato qualora una delle società (capogruppo o controllata) sia quotata e decade automaticamente

se ha superato, anche solo per un esercizio, due dei limiti previsti.

2. PRESENZA DI SUBHOLDING

In tal caso, la sottocapogruppo non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato in presenza di 4 condizioni:

1. LA CAPOGRUPPO E' SOGGETTA AL DIRITTO DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELLA CEE;

2. LA CAPOGRUPPO REDIGE IL BILANCIO CONSOLIDATO NEL RISPETTO DEL DIRITTO DI UN ALTRO STATO

MEMBRO DELLA CEE;

3. LA SOTTOCAPOGRUPPO NON E' QUOTATA;

4. LA REDAZIONE DEL SUBCONSOLIDATO NON E' RICHIESTA ALMENO 6 MESI PRIMA DELLA FINE

DELL'ESERCIZIO, DA TANTI SOCI DELLA SOTTOCAPOGRUPPO CHE RAPPRESENTINO IL 5% DEL CAPITALE

SOCIALE.

Sono, invece, escluse dalla redazione del bilancio consolidato le imprese individuali e le società di persone, i cui bilanci non sono

soggetti ad obblighi di pubblicità.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

L'individuazione dell'area di consolidamento si pone come obiettivo quello di individuare l'insieme delle unità produttive, i cui

singoli bilanci devono essere tra loro aggregati ai fini della redazione del bilancio consolidato. A tal proposito, è necessario definire i

concetti di :

• : ai sensi dell'art.2359 cod. civ sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita

COLLEGAMENTO

un influenza dominante , la quale si presume nel momento in cui è possibile esercitare 1/5 dei voti in assemblea ordinaria,

ovvero 1/10 se la società possiede azioni quotate in mercati di Borsa;

• : distinto a sua volta in:

CONTROLLO

• : maggioranza dei voti in assemblea ordinaria (art.2359, punto 1, cod. civ. );

CONTROLLO DI DIRITTO

• : distinto a sua volta in:

CONTROLLO DI FATTO

• : voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante (art.2359, punto 2, cod. civ. );

CONTROLLO INTERNO

• : la società è soggetta ad un influenza dominante in considerazione di vincoli contrattuali

CONTROLLO ESTERNO

(art.2359, punto 3, cod. civ. ).

Tuttavia, l'art.28 D.lgs. 127/1991 prevede quattro casi di esclusione dal consolidamento per le imprese controllate, di carattere

facoltativo e non obbligatorio, ossia:

1. : possono essere esclusione dal consolidamento le imprese controllate, per le quali

IRRILEVANZA DELL'IN CLUSIONE

l'inclusione è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e

finanziaria del gruppo aziendale, purché tale esclusione non sia contrastante con il principio della rappresentazione veritiera e

corretta;

2. : possono essere esclusione dal consolidamento le imprese controllate,

RESTRIZIONE ALL'ESER CIZIO DEI DIRITTI

quando l'esercizio dei diritti della controllante è soggetto a gravi restrizioni;

3. : possono essere escluse dal

ECCESSIVI COSTI E TEMPI PER L'OTTENIMENTO DELLE INFORMAZIONI

consolidamento le imprese controllate, quando non è possibile ottenere tempestivamente, e senza dover sostenere costi eccessivi,

le dovute informazioni;

4. : possono essere escluse dal

POSSESSO DI AZIONI O QUOTE PER IL SOLO SCOPO DELLA VENDITA

consolidamento, le imprese controllate le cui azioni o quote sono detenute per il solo scopo della loro alienazione.

OPERAZIONI DI PRE­CONSOLIDAMENTO

Le operazioni di pre – consolidamento consistono in un insieme di procedure operative diretta all'omogeneizzazione dei bilanci

delle singole imprese incluse nel consolidamento.

Tale attività può essere esercitata:

• in capo alla controllante, la quale interviene sui bilanci delle singole controllate qualora vi siano discordanze;

• in capo alle singole società controllate, le quali redigono un bilancio finalizzato al consolidamento.

E' possibile distinguere differenti operazioni di pre ­ consolidamento:

1. UNIFORMITA' DELLA DATA DI REDAZIONE DEL BILAN CIO CONSOLIDATO

A tal proposito, la normativa nazionale (art.30, comma 1, D.lgs. 127/1991 ), prevede che il bilancio consolidato deve essere redatto

alla stessa data di chiusura del bilancio d'esercizio della controllante, ovvero il II comma del medesimo articolo, dispone che è possibile

far riferimento alla data di chiusura del bilancio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento, ovvero di quelle che

esercitano un ruolo dominante.

D'altro canto, i principi contabili internazionali (IAS 27, paragrafo 22 ) prevedono che il bilancio consolidato deve essere redatto alla

data di chiusura del bilancio d'esercizio della controllante, qualora questo non si verificasse, è necessario che la differenza tra le date di

chiusura dei diversi bilanci non sia superiore ai 3 mesi ed, inoltre, gli amministratori sono tenuti ad integrare il consolidato con

accadimenti intervenuti durante lo sfasamento temporale. Infine, solo se lo sfasamento temporale ha superato i 3 mesi, è necessario

redigere un bilancio intermedio.

2. UNIFORMITA' DELLA FORMA E CONTENUTO DEGLI SCHEMI DI BILAN CIO

L'omogeneità degli schemi di bilancio è disciplinata dall'art.32, I comma, D.lgs. 127/1991 , il quale stabilisce che salvo gli

adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, sono quelli prescritti per i bilanci di

esercizio delle imprese incluse nel consolidamento.

Se le azione del gruppo usano schemi di bilanci tra loro differenti, poiché soggetti a discipline giuridiche diverse, deve essere adottata la

struttura di bilancio più idonea a fornire la dovute informazioni.

Inoltre, in caso di assenza di un piano dei conti unifor me , è necessario ricorrere ad uno schema unitario, in riferimento a quello

dettato dal Codice Civile, integrato con le dovute informazioni diretta a garantire la dovuta chiarezza.

L'uniformità in esame può essere realizzata attraverso due modalità

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
7 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gigi906 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ragioneria Applicata e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Muserra Anna Lucia.