vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
GRUPPI A C ASCATA
controlla una terza e così via;
2. : quando la capogruppo controlla direttamente
GRUPPI A LIVELLI SUCCESSIVI DI AGGRUPPAMENTO
alcune società intermedie le quali, a loro volta, ne controllano altre;
• : in tal caso, due o più imprese sono tra loro collegate da partecipazioni
GRUPPI CON STRUTTURA A CATENA
reciproche; in questi casi, la catena può essere diretta, se un'azienda vanta una partecipazione di controllo in un'altra, la
quale, a sua volta, possiede un pacchetto azionario nella prima, o indiretta (c.d gruppi circolar i).
IL BILAN CIO CONSOLIDATO – ASPETTI FONDAMENTALI
BILAN CIO DI GRUPPO E BILAN CIO CONSOLIDATO
In prima analisi possiamo affermare che il bilancio di gruppo , può essere definito come l'insieme dei bilanci delle singole imprese che
compongono il gruppo societario, il quale, tuttavia, non è in grado di fornire un'informazione complessiva sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria del gruppo societario unitariamente considerato, ragion per cui, nasce la necessità di redigere il bilancio
consolidato, il quale, trascurando le caratteristiche giuridiche delle singole imprese, è in grado di rappresentare in modo completo la
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo aziendale.
In particolare, il bilancio consolidato consente di rappresentare:
• il : distinto in capitale netto del gruppo e capitale netto delle minoranze;
C APITALE DI GRUPPO
• il : ossia il risultato economico prodotto dalla gestione complessiva del gruppo, distinto, anch'esso, in
REDDITO DI GRUPPO
quote del gruppo e quote delle minoranze.
Tuttavia, bilancio consolidato presenta alcuni limiti, ossia:
1. rappresenta le sole relazione intercorse, durante l'esercizio amministrativo, tra il gruppo e le terze economie;
2. non rappresenta le relazione eventualmente intervenute, durante l'esercizio amministrativo, tra il gruppo e le sue parti;
3. non può in alcun modo sostituire i bilanci delle singole imprese, ma si limita ad integrare i dati da questi forniti.
Il bilancio consolidato è caratterizzato dai seguenti documenti:
• STATO PATRIMONIALE;
• CONTO ECONOMICO;
• NOTA INTEGRATIVA;
• PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO;
• , il quale esprime un giudizio sulle condizioni di equilibrio economico, finanziario e
RENDICONTO FINANZIARIO
patrimoniale in senso dinamico.
I principi di redazione del bilancio consolidato prevedono che:
1. esso sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il
risultato economico conseguito dal gruppo aziendale;
2. se specifiche disposizioni sono insufficiente a garantire un'informazione veritiera e corretta, è necessario esporre in bilancio
ulteriori informazioni;
3. se, in casi eccezionali, specifiche disposizioni sono incompatibili con il principio della rappresentazione veritiera e corretta, essa
deve essere disapplicata;
4. i criteri di redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, anche in riferimento alla loro struttura e contenuto,
nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salvo in casi eccezionali.
I destinatari del bilancio consolidato sono:
• gli azionisti della capogruppo e delle altre società del gruppo , al fine di ottenere informazioni sul ritorno
dell'investimento effettuato;
• il management della capogruppo e delle altre società del gruppo, al fine di ottenere informazioni sull'andamento
della gestione;
• i prestatori di lavoro , al fine di ottenere informazioni utili per la negoziazione sindacale;
• i terzi finanziatori , al fine di ottenere informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società affidata.
Sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato;
• SOCIETA' PER AZIONI;
• SOCIETA' IN A CCOMANDITA PER AZIONI;
• , che controllano un'altra impresa di qualsiasi forma giuridica.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Inoltre, l'obbligo di redigere il bilancio consolidato è esteso anche agli enti pubblici esercenti, in via esclusiva o principale, un'attività
commerciale (art.2201 cod. civ. ), quali:
• SOCIETA' COOPERATIVE;
• MUTUE ASSICURATRICI;
• , che controllano un'altra impresa di qualsiasi forma giuridica.
ENTI PUBBLICI
Inoltre, sono previsti due specifici casi di esonero dalla redazione del bilancio consolidato, quali:
1. RIDOTTE DIMENSIONI DEL GRUPPO
In tal caso, è necessario non aver superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
1. : Stato Patrimoniale, 35.000.000€
TOTALE ATTIVITA'
2. : vendite/prestazioni, 17.500.000€
TOTALE RICAVI
3. : 250.
DIPENDENTI IMPIEGATI IN MEDIA DURANTE L'ANNO
L'esonero non è applicato qualora una delle società (capogruppo o controllata) sia quotata e decade automaticamente
se ha superato, anche solo per un esercizio, due dei limiti previsti.
2. PRESENZA DI SUBHOLDING
In tal caso, la sottocapogruppo non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato in presenza di 4 condizioni:
1. LA CAPOGRUPPO E' SOGGETTA AL DIRITTO DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELLA CEE;
2. LA CAPOGRUPPO REDIGE IL BILANCIO CONSOLIDATO NEL RISPETTO DEL DIRITTO DI UN ALTRO STATO
MEMBRO DELLA CEE;
3. LA SOTTOCAPOGRUPPO NON E' QUOTATA;
4. LA REDAZIONE DEL SUBCONSOLIDATO NON E' RICHIESTA ALMENO 6 MESI PRIMA DELLA FINE
DELL'ESERCIZIO, DA TANTI SOCI DELLA SOTTOCAPOGRUPPO CHE RAPPRESENTINO IL 5% DEL CAPITALE
SOCIALE.
Sono, invece, escluse dalla redazione del bilancio consolidato le imprese individuali e le società di persone, i cui bilanci non sono
soggetti ad obblighi di pubblicità.
AREA DI CONSOLIDAMENTO
L'individuazione dell'area di consolidamento si pone come obiettivo quello di individuare l'insieme delle unità produttive, i cui
singoli bilanci devono essere tra loro aggregati ai fini della redazione del bilancio consolidato. A tal proposito, è necessario definire i
concetti di :
• : ai sensi dell'art.2359 cod. civ sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita
COLLEGAMENTO
un influenza dominante , la quale si presume nel momento in cui è possibile esercitare 1/5 dei voti in assemblea ordinaria,
ovvero 1/10 se la società possiede azioni quotate in mercati di Borsa;
• : distinto a sua volta in:
CONTROLLO
• : maggioranza dei voti in assemblea ordinaria (art.2359, punto 1, cod. civ. );
CONTROLLO DI DIRITTO
• : distinto a sua volta in:
CONTROLLO DI FATTO
• : voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante (art.2359, punto 2, cod. civ. );
CONTROLLO INTERNO
• : la società è soggetta ad un influenza dominante in considerazione di vincoli contrattuali
CONTROLLO ESTERNO
(art.2359, punto 3, cod. civ. ).
Tuttavia, l'art.28 D.lgs. 127/1991 prevede quattro casi di esclusione dal consolidamento per le imprese controllate, di carattere
facoltativo e non obbligatorio, ossia:
1. : possono essere esclusione dal consolidamento le imprese controllate, per le quali
IRRILEVANZA DELL'IN CLUSIONE
l'inclusione è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e
finanziaria del gruppo aziendale, purché tale esclusione non sia contrastante con il principio della rappresentazione veritiera e
corretta;
2. : possono essere esclusione dal consolidamento le imprese controllate,
RESTRIZIONE ALL'ESER CIZIO DEI DIRITTI
quando l'esercizio dei diritti della controllante è soggetto a gravi restrizioni;
3. : possono essere escluse dal
ECCESSIVI COSTI E TEMPI PER L'OTTENIMENTO DELLE INFORMAZIONI
consolidamento le imprese controllate, quando non è possibile ottenere tempestivamente, e senza dover sostenere costi eccessivi,
le dovute informazioni;
4. : possono essere escluse dal
POSSESSO DI AZIONI O QUOTE PER IL SOLO SCOPO DELLA VENDITA
consolidamento, le imprese controllate le cui azioni o quote sono detenute per il solo scopo della loro alienazione.
OPERAZIONI DI PRECONSOLIDAMENTO
Le operazioni di pre – consolidamento consistono in un insieme di procedure operative diretta all'omogeneizzazione dei bilanci
delle singole imprese incluse nel consolidamento.
Tale attività può essere esercitata:
• in capo alla controllante, la quale interviene sui bilanci delle singole controllate qualora vi siano discordanze;
• in capo alle singole società controllate, le quali redigono un bilancio finalizzato al consolidamento.
E' possibile distinguere differenti operazioni di pre consolidamento:
1. UNIFORMITA' DELLA DATA DI REDAZIONE DEL BILAN CIO CONSOLIDATO
A tal proposito, la normativa nazionale (art.30, comma 1, D.lgs. 127/1991 ), prevede che il bilancio consolidato deve essere redatto
alla stessa data di chiusura del bilancio d'esercizio della controllante, ovvero il II comma del medesimo articolo, dispone che è possibile
far riferimento alla data di chiusura del bilancio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento, ovvero di quelle che
esercitano un ruolo dominante.
D'altro canto, i principi contabili internazionali (IAS 27, paragrafo 22 ) prevedono che il bilancio consolidato deve essere redatto alla
data di chiusura del bilancio d'esercizio della controllante, qualora questo non si verificasse, è necessario che la differenza tra le date di
chiusura dei diversi bilanci non sia superiore ai 3 mesi ed, inoltre, gli amministratori sono tenuti ad integrare il consolidato con
accadimenti intervenuti durante lo sfasamento temporale. Infine, solo se lo sfasamento temporale ha superato i 3 mesi, è necessario
redigere un bilancio intermedio.
2. UNIFORMITA' DELLA FORMA E CONTENUTO DEGLI SCHEMI DI BILAN CIO
L'omogeneità degli schemi di bilancio è disciplinata dall'art.32, I comma, D.lgs. 127/1991 , il quale stabilisce che salvo gli
adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, sono quelli prescritti per i bilanci di
esercizio delle imprese incluse nel consolidamento.
Se le azione del gruppo usano schemi di bilanci tra loro differenti, poiché soggetti a discipline giuridiche diverse, deve essere adottata la
struttura di bilancio più idonea a fornire la dovute informazioni.
Inoltre, in caso di assenza di un piano dei conti unifor me , è necessario ricorrere ad uno schema unitario, in riferimento a quello
dettato dal Codice Civile, integrato con le dovute informazioni diretta a garantire la dovuta chiarezza.
L'uniformità in esame può essere realizzata attraverso due modalità