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Documenti contabili di sintesi

Stato patrimoniale: conti relativi a VF e VE di capitale.

Conto economico: conti relativi a VE di reddito.

Il conto unico intestato all’utile o alla perdita d’esercizio si forma nel CE e viene trasposto nello SP.

Disposizioni comuni: si dispongono di riferimenti univoci che favoriscono un’agevole lettura, rendendo possibile la comparabilità sia per una medesima azienda che interaziendale.

È però possibile adottare diversi criteri di valutazione.

Classificazione alfanumerica gerarchicamente orientata:

  • Macroclassi: lettere maiuscole.
  • Classi: numeri romani.
  • Voci: numeri arabi.
  • Sottovoce: lettere minuscole.

SP: comprende tutti i livelli gerarchici, solo alcune macroclassi sono articolate in voci e sottovoci.

CE: mancano le classi e non tutte le voci sono articolate in sottovoci.

Vincoli di adattabilità (art. 2423-ter) - possibili solo per le voci precedute da numeri arabi:

  • Suddivisione più particolareggiata senza eliminare la voce.
  • Raggruppamento di voci - necessità di chiarezza.
  • Obbligatorietà aggiunta.
  • Obbligatorio adattamento delle voci se lo esige la natura dell’attività esercitata.

Lo stato patrimoniale - Art. 2424

Funzione informativa: illustrazione della composizione qualitativa e quantitativa degli elementi componenti il capitale di funzionamento al termine del periodo amministrativo.

**capitale di funzionamento = patrimonio (VE+/- di capitale), capitale netto/proprio (attivo - passivo)

Attivo = impieghi, conti, VF+

Passivo = passività di terzi nel breve o lungo periodo, finanziamenti da terzi (banca, mutui, VF-, debiti, TFR, fondi per rischi e oneri)

Lo SP può essere organizzato secondo una pluralità di criteri classificatori, ognuno dei quali enfatizza una specifica valenza informativa.

A fronte di una medesima situazione contabile di sintesi, ci sono diversi stati patrimoniali.

Nell’ambito dell’attuale impianto civilistico, la funzione attribuita è di rappresentare la situazione patrimoniale.

Attivo Passivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Credito della società nei confronti dei soci (azionisti c/ sottoscrizioni).

A) Patrimonio netto

Capitale di riferimento = patrimonio sociale che perduta per più tempo all’interno dell’azienda; restituito in particolari momenti o alla fine dell’attività.

VE+ quando si hanno riserve o utili d’esercizio.

Utile di esercizio: VE di reddito che però modifica anche il capitale.

B) Immobilizzazioni

I - immateriali (intangibile, marchi, brevetti, licenze)

II - materiali (sedie, computer, capannoni)

III - finanziarie (azioni/quote di partecip. in altre società)

Impieghi di uso durevole (investimenti in elementi che partecipano a più cicli produttivi)

B) Fondi per rischi ed oneri

Fondi che nascono a fine esercizio (scritture di integrazione), prevedendo uscite di cassa futura.

Sono finanziamenti da parte della stessa impresa.

C) Attivo circolante

Impieghi che ritornano in forma liquida nell’esercizio.

Rimanenze - elementi rinviati ad un futuro esercizio in cui generanno ricavi.

Crediti v/clienti - esigibili entro l’esercizio.

Cassa / Banca

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinatori

Accantonamento = debito nei confronti dei dipendenti.

Non si hanno uscite di cassa, perciò è una forma di finanziamento.

D) Ratei e risconti

Ratei attivi (manifestazione economica, non finanziaria)

Risconti attivi (manifestazione finanziaria, i costi non sono imputabili in tutto l’esercizio di riferimento)

D) Debiti

Nei confronti di terzi, a breve o lungo termine.

Se di breve sono restituiti nell’esercizio.

Se di lungo sono restituiti nell’esercizio successivo.

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E) Ratei e risconti

Ratei passivi (manifestazione economica, non finanziaria)

Risconti passivi (manifestazione finanziaria, i costi sono imputabili anche negli esercizi successivi)

Criterio classificatorio dello stato patrimoniale

Il criterio classificatorio utilizzato non è il medesimo per l’attivo e per il passivo:

  • Per l’attivo un criterio misto, di tipo destinativo-finanziario, è evidente solo per le macroclassi B e C; si discosta quindi dal criterio finanziario che classifica gli investimenti in atto in funzione della loro attitudine a ritornare convenientemente in forma liquida.
  • Si discosta dal criterio di “pertinenza gestionale” che distingue gli elementi attivi in funzione della loro inerenza all’attività caratteristica piuttosto che accessoria.
  • Determinati elementi attivi (crediti e titoli) sono iscritti nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante in funzione delle previsioni di utilizzo più o meno durevole (distinzione ben definita tra crediti di breve e di lungo periodo, assente nel debiti del passivo).
  • In questa classificazione si innesta solo parzialmente quella finanziaria (richiesta di iscrivere quanto esigibile, rispettivamente entro o oltre l’esercizio successivo).

Alcune conseguenze:

  • Il criterio destinativo è in larga misura soggettivo, l’inserimento tra le immobilizzazione piuttosto che tra l’attivo circolante dipende dalla discrezionalità degli amministratori.
  • Questo implica effetti sostanziali che possono mutare i criteri valutativi da adottare.
  • Emerge l’importanza del principio di correttezza.
  • Il criterio finanziario non è esteso a tutte le macroclassi dell’attivo (es. ratei e risconti).

Per il passivo il criterio classificatorio prevalente pare essere quello soggettivo (provenienza dei finanziamenti), anche se il patrimonio netto non è stato distinto dal passivo.

Il sub-criterio finanziario emerge soltanto per la macroclasse relativa ai debiti.

Il documento pertanto non sembra essere pienamente idoneo ad assolvere la funzione attribuitagli, specie per quanto attiene la rappresentazione della situazione finanziaria.

—> è necessario procedere alla sua riclassificazione al fine di rendere leggibili le informazioni finanziarie in esso contenute.

** Fotocopia stato patrimoniale

** Fotocopia conto economico

Il bilancio di esercizio civilistico

Dalla contabilità generale al bilancio di esercizio

Periodicamente, i dati rilevati dalla Co.Ge. devono essere riassunti nel documento di bilancio.

Lo stesso mette in evidenza la consistenza e la composizione qualitativa del reddito conseguito in un dato periodo amministrativo di riferimento e del capitale disponibile al termine del periodo.

La costruzione del bilancio pone due fondamentali ordini di problemi:

  • Formali: i documenti che formano il bilancio, la loro struttura e il loro contenuto.
  • Sostanziali: misurazione e quantificazione dei valori da inserire nei documenti di bilancio.

Bilanci interni e bilancio pubblico: le regole che ne disciplinano la redazione

Ai fini interni si possono redigere diversi bilanci a seconda delle esigenze gestionali senza nessun tipo di vincolo, né formale, né sostanziale.

Quando, invece, il bilancio è rivolto all’esterno diviene pubblico e la sua redazione deve essere sottratta dalla discrezionalità, o peggio dall’arbitrio degli amministratori.

Gli Stakeholder hanno interesse alla redazione del bilancio, e possono essere: dirigenti, pubblici poteri, concorrenti, consumatori, creditori, soci, dipendenti, dirigenti.

Il bilancio pubblico

Il bilancio rivolto all’esterno è un documento ufficiale. Gli aspetti formali e postazioni di tale documento devono essere disciplinati da regole ben precise:

  • Regole contabili nazionali: Codice Civile, OIC.
  • Regole contabili internazionali: IAS/IFRS.

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Accanto alle regole contabili nazionali, ci sono le norme fiscali:

  • TUIR.
  • D.P.R 600/73.
  • D.Lgs. 446/97.

Le norme del Codice Civile

Le norme che si occupano degli aspetti formali e sostanziali del bilancio di esercizio sono contenute negli articoli da 2423 a 2435 ter. Tali norme non si applicano a tutte le imprese, vi sono dei limiti che riguardano:

  • 1. La forma giuridica dell’impresa - si applicano solo per società di capitali.
  • 2. Il tipo di attività esercitata - non si applicano per enti creditizi, finanziari e assicurazioni.

La prassi contabile

In tema di bilancio di esercizio la dimensione tecnica (schemi predefiniti e uguali per tutte le società) pervade profondamente la disciplina giuridica del fenomeno; per la terminologia, il significato economico-aziendale viene prima di quello giuridico.

La dimensione tecnica rappresenta un limite, non può essere affidata tutta alla legge in quanto si ha uno scarto interpretativo di bilancio: questo non è fatto solo di scritture oggettive, e, in particolare per le scritture di fine periodo, devono essere operate stime oggettive.

In questa prospettiva si collocano la prassi contabile e i principi contabili, rappresentati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Principi contabili

Vademecum, suggerimenti, regole tecniche parallele alla legge, emanate da tecnici dell’OIC per la redazione del bilancio e legare a determinate poste (come contabilizzare ricavi, rimanenze, immobilizzazioni, ecc..).

Si tratta di applicazioni tecniche che possono essere soggette a modifiche.

L’OIC nasce nel 2001, il suo ruolo e le sue funzioni sono riconosciuti dalla legge, che lo riconosce quale “istituto nazionale per i principi contabili”, attribuendogli le seguenti funzioni:

  • Emanazione dei principi contabili nazionali.
  • Supporto all’attività di Governo e Parlamento in materie contabili.
  • Partecipazione al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa.

Alla prassi contabile nazionale è assegnata una duplice funzione:

  • Funzione interpretativa in chiave tecnica delle norma di legge.
  • Funzione integrativa di tali norme, laddove queste ultime siano carenti.

Esempio: come contabilizzare le rimanenze (ciò che rimane di invenduto o di inutilizzato, per cui ho sostenuto dei costi).

Il mercato non ha prezzi costanti, perciò i metodi di valutazione indicano come contabilizzare le rimanenze a seconda dei prezzi di magazzino. È importante come viene valorizzato il magazzino:

LIFO - last in first out: l’ultimo prodotto entrato in magazzino è il primo ad uscire; tendenzialmente si assume che nel mercato i prezzi tendono ad aumentare, quindi con questo metodo il magazzino tenderà ad essere costituito da merci più remote, ed un aumento dei prezzi porterà il reddito a diminuire: ai ricavi correnti si contrappongono costi recenti, più alti di quelli passati.

FIFO - first in first out: il primo prodotto entrato in magazzino è il primo ad uscire; le merci entrano a prezzi inferiori rispetto a quelli di uscita.

Costo medio ponderato: media del costo pagato per la merce.

Sul piano internazionale la prassi contabile è rappresentata dall’International Accounting Standard Board (IASB), istituito nel 2001 e che definisce gli IFRS (International Financial Reporting Standards), costituenti un vero e proprio quadro normativo autonomo e sganciato dal Codice Civile.

In Italia si è stabilito che le società quotate, le banche e gli intermediari finanziari redigano il bilancio consolidato e il bilancio di esercizio seguendo i principi dello IASB.

È prevista, inoltre, la facoltà di far uso degli IFRS anche per le società non quotate.

Emerge quindi come in Italia coesistano due quadri normativi che disciplinano la redazione dei bilanci di esercizio; è evidente però che i due sistemi non possano presentare differenze rilevanti.

Di qui la necessità/volontà di armonizzare il contenuto della normativa civilistica.

Nel 2015, recependo la Direttiva UE, sono state apportate numerose modifiche.

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Le norme fiscali

Non riguardano specificatamente la redazione del bilancio di esercizio, bensì la determinazione del reddito imponibili da sottoporre a tassazione.

Le imposte dirette nel sistema italiano sono:

  • IRES (Imposta sui Redditi delle Società).
  • IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) - viene tassata la capacità di generare valore aggiunto.

Le norme fiscali non intervengono sulla redazione del conto economico; rilevano sistemi di costi non totalmente deducibili (concetto relativo al tema della sottrazione di un costo al relativo ricavo).

Il reddito imponibile (o fiscale) è diverso dal reddito civilistico.

Il reddito imponibile è aggiustato sulla base della deducibilità riconosciuta da parte della normativa fiscale.

Il rapporto tra norme fiscali e norme contabili è delicato e può essere improntato da due logiche:

  • Doppio binario: nessun rapporto di “dipendenza” tra imponibile fiscale e reddito civilistico.
  • Binario unico: esiste una “dipendenza” tra imponibile fiscale e reddito civilistico.

La situazione italiana è orientata alla logica del binario unico.

Art.83 c.1 TUIR (Testo Unico sull’Imposta sui Redditi): “il reddito complessivo è determinato apportando dall’utile o dalla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercito chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni..”

Dapprima viene rilevato il reddito civilistico (ricavi - costi), poi si applica la normativa fiscale, per cui si avranno: variazioni in aumento (maggior reddito, minori costi) o variazioni in diminuzione (minori ricavi, maggiori costi) e alla fine si otterrà il reddito imponibile.

Le norme del Codice Civile

Si sviluppano su due livelli:

  • 1. Postulati - regole di carattere generale, costituiscono la cornice dei criteri specifici (principi di prudenza e competenza).
  • 2. Criteri specifici - regole a carattere particolare che forniscono precise indicazioni (valutazione delle immobilizzazioni).

A partire dagli anni ’70 il bilancio ufficiale è l’unico strumento obbligatorio di comunicazione verso l’esterno e deve assumere come oggetto di rappresentazione:

  • Il patrimonio aziendale di funzionamento.
  • Il reddito prodotto dalla gestione nel periodo amministrativo.

L’Art. 2423 C.C. c.2 indica lo scopo: “Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.

Questa clausola generale indica il “come” - con chiarezza, in modo veritiero e corretto - e il “cosa” - la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell’esercizio -.

L’Art.2424 C.C. c.1 prevede la redazione di 3+1 documenti:

I primi 3 sono documenti quantitativi (numeri)

  • 1. Stato patrimoniale - che rappresenta la situazione patrimoniale.
  • 2. Conto economico - che rappresenta la situazione economica.
  • 3. Rendiconto finanziario - che rappresenta la situazione finanziaria.

e, come quarto, la nota integrativa, un documento qualitativo.

Postulati e principi specifici

Le norme civilistiche sono riconducibili ai seguenti tre “livelli gerarchici”

  • 1. Clausola generale: rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
  • 2. Principi di redazione.
  • 3. Altre norme.

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Primo livello

Chiarezza

Si riferisce al fatto che il bilancio deve essere redatto in modo tale che il lettore possa capire, senza ambiguità, la natura e il contenuto delle varie poste nonché i criteri seguiti per determinare il valore.

In altre parole, si fa riferimento alla trasparenza, per cui il bilancio deve essere intellegibile, tanto nella sostanza quanto nella forma.

Questo modo di intendere la chiarezza viene codificato nella prassi contabile nel principio di “verificabilità dell’informazione”, secondo cui l’informazione patrimoniale, economica e finanziaria fornita dal bilancio di esercizio deve essere verificabile attraverso un’indipendente ricostruzione del procedimento contabile, tenendo conto anche degli elementi soggettivi.

Altri due principi si inseriscono nel perseguimento della chiarezza:

  • Significatività e rilevanza: secondo la significatività si devono esporre in bilancio solo quelle informazioni che possono influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori; perciò assume importanza anche la rilevanza, da intendersi come la soglia dimensionale minima al di sotto della quale un’informazione difficilmente può dirsi significativa.

Art. 2423 c.4: “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevanza, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservazione abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.

  • Topica legale dell’informazione: principio giuridico che riaffiora in quanto il bilancio è costituito da vari documenti e la normativa indica con precisione il “luogo” in cui devono essere fornite determinate notizie.

Per garantire la chiarezza si hanno:

  • Schemi di bilancio predefiniti e non modificabili.
  • Obbligo di dettagliate informazioni aggiuntive.

La chiarezza concerne la comprensibilità (intelligibilità) delle informazioni contenute nel bilancio.

Essa riguarda le modalità di rappresentazione delle informazioni e:

  • Può essere riferita ai singoli documenti contabili componenti il bilancio di esercizio.
  • Deve essere garantita dall’insieme dei documenti componenti il bilancio di esercizio.

Veridicità

Si sviluppa su due punti di vista:

  • 1. In senso oggettivo: il bilancio deve rispettare la realtà dei fatti.
  • 2. In senso soggettivo: stime e congetture devono essere razionali e credibili.

In ogni caso le stime e le congetture non devono essere il frutto dell’arbitrio dei redattori del bilancio.

Non devono esprimere una soggettività assoluta e, come tale, incomprensibile e insindacabile.

Devono esprimere una soggettività razionale, ossia devono essere il risultato di un ordinato e rigoroso processo “logico-applicativo”.

Tale processo presuppone:

  • La definizione di premesse congrue, ipotesi fattibile e obiettivi conoscitiva ben precisi;
  • La consape
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Federica1542 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Bilanci aziendali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Lo Piccolo Filippo.
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