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Operazioni straordinarie e bilanci straordinari

Introduzione alle operazioni straordinarie

Operazioni straordinarie: all'interno delle quali sono presenti i bilanci straordinari. Le operazioni straordinarie sono operazioni molto complesse, richiedono un approccio interdisciplinare, partendo dai profili giuridici, dovremo interrogarci sulle norme giuridiche. Poi analizzeremo i profili strategici, cioè a cosa serve ciascun’operazione straordinaria. Poi affronteremo le tematiche economico aziendale, di valore valutativo. Parleremo dei profili contabili di ciascun’operazione. Concludendo con la fiscalità dell’operazione straordinaria.

Definizione di operazioni straordinarie

Sono una categoria di operazioni che possiamo definire molto eterogenea, si tratta di una serie di operazioni straordinarie nel senso che non appartengono alla gestione ordinaria dell'impresa, che tuttavia sono caratterizzate da finalità e obiettivi tra loro a volte molto diversi. Sono accomunate dal fatto di essere straordinarie, ma molto diverse tra di loro. In generale sono processi di rideterminazione, rimutamento della struttura organizzativa dell'impresa, della forza giuridica dell'impresa o dell'assetto della stessa. Hanno un impatto significativo sulla struttura possono essere utilizzate per finalità molto diverse come il trasferimento, mutamento della forma giuridica, mutamento dell'assetto proprietario. L’aspetto fondamentale è la loro non ordinarietà. Possiamo chiamarle operazioni straordinarie, oppure operazioni di gestione straordinaria o anche operazioni di finanza straordinaria.

Alcune definizioni

Le operazioni straordinarie sono complesse operazioni finalizzate alla ricerca della più economica dimensione dell'impresa e della sua struttura economico-finanziaria (P. Onida, Le dimensioni del capitale di impresa, Giuffrè, 1951)

Le gestioni «comuni» o «straordinarie» si riferiscono a quelle operazioni di carattere del tutto eccezionale, sia per la loro frequenza che per la rilevanza del loro impatto sull'economia delle imprese coinvolte. (G. Savioli, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè, 2012)

Con il termine operazioni straordinarie si suole indicare un insieme eterogeneo di operazioni, dirette a modificare il modello societario e il tipo di struttura organizzativa adottati in precedenza per lo svolgimento dell'attività d'impresa; si definiscono «straordinarie» poiché rappresentano a tutti gli effetti eventi di una certa rilevanza per la vita della società. (L. Scipione, La nuova disciplina delle operazioni straordinarie, UTET, 2006)

Approccio giuridico

Le operazioni straordinarie costituiscono eventi di particolare rilievo nella vita delle imprese, perché conducono alla nascita, alla modificazione, alla concentrazione, alla riduzione, al trasferimento dei sistemi aziendali, ne ridisegnano i confini, ne ridefiniscono le linee strategiche, obiettivi, indirizzi, logiche organizzative e processi, ne modificano i modi di agire e le caratteristiche del rischio (L. Potito, Le operazioni straordinarie nell’economia delle imprese, Giappichelli, 2004). Definizione molto completa. Ogni autore porta enfasi in un punto differente della definizione.

  • Di questa categoria eterogenea fanno parte un numero importante di operazioni. Il primo criterio distintivo è quello basato sugli effetti dell’operazione:
    • Operazioni che comportano il trasferimento diretto della proprietà e/o della gestione del complesso aziendale:
      • Cessione d’azienda, trasferisce la proprietà e la gestione
      • Il conferimento d’azienda: trasferisce la proprietà e la gestione
      • L’affitto d’azienda (che non faremo) trasferisce solo la gestione
    • Il trasferimento indiretto della proprietà d’azienda. Indiretto perché cambia il soggetto economico, il contenuto dell’azienda:
      • Fusione
      • Scissione
      • Cessione di partecipazione di controllo, non in tutti i manuali sono considerate operazioni straordinarie
    • Operazioni che comportano il mutamento della veste giuridica della società. L’effetto dell’operazione è il cambio di tipo societario:
      • Trasferimento: un’operazione endosocietaria
    • Operazioni che comportano la cessazione assoluta dell’attività economica: fase terminale:
      • Liquidazione
  • Vediamo un altro criterio distintivo:
    • Operazioni sui soggetti (giuridici), operazioni in cui c’è una variazione giuridica, riguardano i soggetti di diritto:
      • Fusione
      • Scissione
      • Trasformazione
    • Operazioni sui beni: straordinarietà in senso economico, operazioni in cui viene trasferita direttamente o indirettamente l’azienda:
      • Conferimento di azienda
      • Cessione di azienda
      • Affitto di azienda
      • Cessione di partecipazioni di controllo

Bilanci straordinari

Il bilancio può essere redatto con finalità diverse rispetto a quella di quelle ordinario. Come osserva la migliore dottrina aziendalistica, “L’oggetto di rilevazione del bilancio di esercizio è il reddito e il correlato capitale. In alcuni casi il bilancio viene redatto per finalità conoscitive particolari, e allora mira a determinare solo la dimensione del capitale alla luce di date ipotesi...”. La nozione di “bilancio” non è, dunque, unitaria, dovendosi ammettere l’esistenza di una varietà di bilanci o situazioni patrimoniali “speciali”, compilati in momenti diversi della vita dell’impresa e per finalità che sono le più varie, ma comunque diverse da quella della rilevazione periodica del reddito dell’esercizio.

Sono presenti 3 tipologie di bilanci:

  • Bilanci ordinari: Secondo la dottrina, il bilancio ordinario altro non è che il bilancio d’esercizio, finalizzato essenzialmente alla esposizione del reddito distribuibile e del connesso capitale di funzionamento, la cui disciplina è imperniata sui principi di verità, prudenza, competenza, comparabilità e chiarezza, tendendo a tutelare l’interesse dei creditori all’integrità del patrimonio sociale e, in via subordinata, l’interesse dei soci alla distribuzione degli utili.
  • Bilanci straordinari: Come detto, non si può ritenere, però, che il bilancio ordinario d’esercizio costituisca l’unico bilancio possibile, bensì solo una specie del genus bilancio. Infatti, possono ipotizzarsi bilanci che hanno finalità diverse da quella della rilevazione del reddito d’esercizio: “lo stesso Codice Civile offre tutta una varietà di esempi di bilanci o situazioni patrimoniali “speciali”, compilati in momenti diversi della vita dell’impresa, e per finalità che sono le più varie, ma comunque diverse da quella della rilevazione periodica del reddito d’esercizio. La nozione di “bilancio straordinario” può dunque essere utilmente costruita, finalità, ma essa diviene feconda concettualmente solo se contrapposta, in base alle diverse a quella di bilancio d’esercizio”. È difficile dare una definizione di bilanci straordinari, tutti quelli che non sono ordinari sono considerati straordinari, perché è difficile trovare aspetti comuni per dare una definizione.
  • Bilanci intermedi: Sono bilanci redatti non il 31/12, ma in un’altra data. Tra le due categorie di bilanci sopra descritte, si inseriscono, poi, i bilanci intermedi (anche denominati bilanci ordinari infrannuali o, più brevemente, anche soltanto infrannuali), previsti dalla legislazione sia civilistica che fiscale, nonché – per quanto riguarda la prassi contabile nazionale - dal principio contabile OIC 30, la cui compilazione si riferisce a una data diversa da quella della normale chiusura d’esercizio e aventi struttura, contenuto e criteri di valutazione analoghi a quelli del bilancio d’esercizio.

Il loro scopo è, quindi, quello di determinare il risultato economico di un periodo di ampiezza inferiore ai dodici mesi e la correlata situazione patrimoniale alla fine di quel periodo; o anche di rappresentare una determinata struttura del patrimonio di funzionamento dell’impresa, in un particolare momento della vita di essa; o, anche, entrambi gli scopi indicati. Essi, dunque, non presentano sostanziali tratti distintivi rispetto ai bilanci ordinari, distinguendosi da questi soltanto per il fatto di riferirsi non all’intero esercizio sociale ma ad una sua frazione. La funzione è la stessa di quelli ordinari, cambia solo il momento di redazione.

Principali differenze tra i bilanci

Riassumiamo, quindi, le principali differenze tra i bilanci ordinari e straordinari:

  • I bilanci straordinari si redigono in particolari momenti della vita dell’impresa, mentre il bilancio d’esercizio si compila annualmente, alla fine di ciascun esercizio nella parte di vita ordinaria dell’impresa. Differenza temporale.
  • I bilanci straordinari si compilano con criteri di iscrizione e valutazione che siano congrui rispetto agli scopi che con essi si vogliono raggiungere e alle finalità per le quali vengono predisposti (criteri non previsti, di solito, dalla legge), mentre il bilancio d’esercizio deve essere compilato - se si ha riguardo al nostro Paese - esclusivamente con i criteri previsti dagli artt. 2423 del Codice civile, integrati dai principi contabili nazionali pubblicati dall’OIC;
  • Lo scopo principale del bilancio ordinario è la determinazione prudenziale dell’utile conseguito in un determinato esercizio, che possa costituire la base per l’attribuzione dei dividendi ai soci, mentre lo scopo principale dei bilanci straordinari è la determinazione della struttura e composizione del patrimonio sociale in particolari momenti della vita dell’impresa e per fini diversi, di volta in volta previsti dalla legge (o concordati dalle parti di una pattuizione contrattuale) e non coincidenti con quelli propri del bilancio d’esercizio;
  • La struttura e la composizione dei bilanci straordinari sono talvolta diverse da quelle del bilancio ordinario;
  • I bilanci straordinari hanno talvolta una valenza soltanto “interna”, in quanto la loro redazione non è sempre imposta dalla legge e, conseguentemente, non sono soggetti ad approvazione assembleare e al regime di pubblicità obbligatoria tipico di quelli ordinari.

Cessione d’Azienda (Trasferimento d’Azienda)

Profili giuridici

È quell’operazione attraverso la quale si trasferisce la proprietà di quel particolare bene che è l’azienda. Trasferimento a titolo oneroso o gratuito del bene che è l’azienda. Titolo oneroso è la compravendita, la permuta (scambio) o il conferimento d’azienda. Titolo gratuito: donazione o la successione. La disciplina del trasferimento d’azienda è contenuta negli articoli 2555 e seguenti. “L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditori per l’esercizio dell’impresa”.

Concetto giuridico d’azienda

Se guardiamo l’enfasi è messo sull’elemento patrimoniale (complesso di beni), l’altro elemento è di tipo finalistico, (organizzato per l’esercizio d’impresa). Per i giuristi l’impresa è l’attività che svolge l’imprenditore, l’azienda è l’insieme dei beni che l’imprenditore usa.

  • Definizione di qualche aziendalista:
    • Vincenzo Vianello definisce l’azienda come un'organizzazione di mezzi e di energie personali volta al raggiungimento di un dato fine.
    • Fabio Besta afferma che l'azienda è la somma dei fenomeni, o negozi, o rapporti da amministrare relativi ad un cumulo di capitali che formi un tutto a sé, o a una persona singola, o ad una famiglia o ad una unione qualsivoglia, o anche soltanto ad una classe distinta di quei fenomeni, negozi o rapporti.
    • Gino Zappa ha dato varie definizioni di azienda:
      • L'azienda è una coordinazione economica in atto, istituita e retta per il soddisfacimento dei bisogni umani;
      • L'azienda è una coordinazione di operazioni economiche, di cui l'uomo e la ricchezza sono elementi vitali;
      • L'azienda è un istituto economico destinato a perdurare che, per il soddisfacimento di bisogni umani, ordina e svolge in continua coordinazione, la produzione o il procacciamento e il consumo della ricchezza.
    • Pietro Onida afferma che l'azienda, contemplata sia nella gestione che nell'organizzazione, si presenta come un mobile complesso o sistema dinamico nel quale si realizzano in sintesi vitale l'unità nella molteplicità, la permanenza nella mutabilità.
    • Aldo Amaduzzi definisce l'azienda come un sistema di forze economiche che sviluppa, nell'ambiente di cui è parte complementare, un processo di produzione, o di consumo, o di produzione e di consumo insieme, a favore del soggetto economico, e altresì degli individui che vi cooperano.
    • Secondo Giovanni Ferrero l'azienda è lo strumento dell'umano operare in campo economico, in cui persone e mezzi si compongono in un coordinato e dinamico insieme che rende complementare la loro destinazione come elementi costitutivi dell'azienda medesima, tanto da ritenerla una mobile unità economica: unità che sussiste malgrado la pluralità e la variabilità dei componenti elementari aziendali e la mobilità del loro costituirsi in complesso.

Concetto di nozione di azienda

Presuppone un elemento oggettivo (complesso di beni) e un elemento finalistico (attività d’impresa). Senza non siamo in presenza di una azienda.

Teoria unitaria

L’azienda costituisce un bene unitario distinto dai singoli beni che la compongono (azienda considerata un universitas rerum). Possiamo immaginare un diritto di proprietà diverso per l’azienda e i singoli beni.

Teoria atomistica

L’azienda non è qualcosa di diversa dai singoli beni che la compongono, ma un complesso di beni caratterizzato da un coordinamento. La giurisprudenza tende sempre a far valere l’elemento organizzativo/di coordinamento. Se arriviamo alla conclusione che siamo in presenza di una azienda allora applichiamo determinate dottrine, altrimenti se siamo in presenza di un complesso di beni che non è un’azienda applichiamo altre dottrine.

Ramo d’azienda

Le disposizioni del Codice civile che si applicano al trasferimento d’azienda si applicano anche quando si è in presenza di un ramo d’azienda. Ovvero una porzione dell’azienda, che sia comunque un complesso di beni organizzato. Esempio: la nostra società effettua attività di tornitura e fresatura decide di dismettere le attività di fresatura, in questo caso non è un’azienda, ma se dismette anche i contratti dei clienti, fornitori e lavoratori, allora siamo in un complesso di beni organizzato e quindi una azienda. Allora si applicano le stesse norme che si applicherebbero in caso di trasferimento d’azienda.

Articolo 2112 comma 5, definizione di ramo d’azienda: “articolazione funzionalmente autonoma di una attività economica organizzata”.

Forma del contratto

Articolo 2556: forma di contratto del trasferimento d’azienda.

Comma 1: “I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda devono essere provati per scritto, salva l’osservanza della forma stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per particolare natura del contratto” in caso vado incontro a significative difficoltà alla prova dell’esistenza del contratto. Il trasferimento ha una forma derivata, prende la forma propria dei beni che compongono l’azienda o la forma della tipologia del contratto che sto usando per trasferire l’azienda.

Comma 2: “I contratti del comma1 in forma pubblica o in scrittura privata autenticata devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.” Con il secondo comma è stato abrogato il comma 1 secondo alcuni giuristi, questa teoria ebbe molto seguito agli inizi (1991), anche se adesso la teoria attuale il secondo comma ha soltanto previsto una forma particolare finalizzata agli adempimenti pubblicitari. È obbligatorio se vuoi trascriverlo nel registro delle imprese.

Quindi: la forma da utilizzare in caso di cessione d’azienda è una forma derivata, ma per pubblicità è necessaria la forma iscritta nel secondo comma.

Divieto di concorrenza

Articolo 2557: “Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.”

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcozanoni.00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Valutazione d'azienda e bilanci straordinari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Ricci Alessandro.
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