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Soggetto nel linguaggio giuridico

Nel linguaggio giuridico è soggetto chi può essere titolare di situazioni soggettive attive o passive. La qualità di soggetto di diritto spetta innanzitutto alle persone fisiche con capacità giuridica, cioè l'attitudine ad essere titolare di diritti e doveri fin dal momento della nascita (e si estingue con la morte). Per i cittadini italiani, il trattamento degli stranieri è disciplinato dall'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale: "Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere."

Il decreto legislativo del 25 luglio 1998 numero 286 stabilisce che "allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano. Allo straniero è riconosciuta infine parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi." Decreto legislativo concorde con l'articolo due della costituzione e con l'articolo 10.

Situazioni diverse rispetto allo straniero

  • Stranieri che sono cittadini dell'Unione Europea: Godono dei diritti civili secondo quanto previsto dalla costituzione europea, dai trattati istitutivi della comunità, dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di attuazione.
  • Stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato: Godono dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano.
  • Stranieri extracomunitari non regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato: Godono dei diritti civili attribuiti al cittadino in condizione di reciprocità. Sono cioè idonei ad essere titolari di diritti di cui possono essere titolari cittadini italiani dello Stato di appartenenza dello straniero.

Estinzione della capacità giuridica

Per quanto riguarda l'estinzione della capacità giuridica con la morte, possono verificarsi casi di incerta esistenza della persona:

  1. La scomparsa: Articolo 48 c.c. Si pone il problema della conservazione del patrimonio in attesa che la persona scomparsa ritorni, il tribunale può nominare un curatore che rappresenta la persona in giudizio.
  2. L'assenza: Può essere dichiarata dal tribunale trascorsi due anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia (articolo 49 c.c.). Il tribunale può ordinare l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, da cui consegue che:
    • Quelli che sarebbero stati eredi alla morte dell'assente possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni e, se la sente ritorna o ne è provata l'esistenza in vita, i possessori temporanei devono restituire i beni.
    • Coloro che per l'effetto della morte dell'assente sarebbero stati liberati da obbligazioni potrebbero essere temporaneamente esonerati dall'adempimento, salvo nel caso previsto dall'articolo 434.
    • Il coniuge dell'assente può ottenere dal tribunale un assegno alimentare; egli non può contrarre un nuovo matrimonio ma, se lo contrae, la nullità non può essere dichiarata fino a quando l'assente non torna (articolo 117, comma tre).
  3. La morte presunta: Articolo 58 c.c. Il tribunale la può dichiarare quando sono trascorsi 10 anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell’assente. Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, si producono i seguenti effetti:
    • Coloro che avevano il possesso temporaneo possono disporre liberamente dei beni e coloro che sono stati temporaneamente esonerati dall'inadempimento possono essere liberati dalle obbligazioni, liberazione definitiva.
    • La situazione è tendenzialmente corrispondente alla morte della persona, vedi articolo 66 c.c.
    • Il coniuge può contrarre nuovo matrimonio ma questo è nullo qualora il presunto morto ritorni o ne sia provata l'esistenza, vedi articolo 128 c.c. Gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.

La situazione di diritto e di fatto

  • È stabile: Non è stabile.
  • Non bisogna verificare caso per caso se e quale capacità aveva: Dipende dalle circostanze di fatto, dalle concrete capacità e caratteristiche delle cause dell'incapacità.
  • Anche se è possibile che chi compie 18 anni abbia un'infermità di mente, può avercela provvisoria o stabile. Un soggetto può essere incapace di agire di fatto e non esserlo ancora di diritto per un determinato periodo.

Capacità giuridica e capacità di agire

  • Capacità giuridica: Situazione di diritto.
  • Capacità di agire: Situazione di diritto.
  • Capacità naturale: Situazione di fatto.

Capacità giuridica - Idoneità ad essere titolare di situazioni giuridiche produttive di effetti nella propria sfera giuridica. Attiene alla titolarità di diritti e doveri e si acquisisce al momento della nascita.

Capacità di agire - Idoneità del soggetto a svolgere attività giuridica produttiva di effetti nella propria sfera giuridica. Attiene al compimento degli atti giuridici con i quali il soggetto esercita diritti ed assume obblighi. Si acquista al compimento di 18 anni (articolo 2 c.c.).

La capacità di agire e la capacità giuridica sono due situazioni di diritto (presuppongono l'accertamento da parte dell'ordinamento, e l'ordinamento stabilisce chi ce l'ha e quando ce la), dipendono cioè da una valutazione convenzionale dell’ordinamento.

La capacità giuridica

È l’idoneità ad essere titolari di posizioni giuridiche soggettive attive o passive. L'ordinamento attribuisce una capacità giuridica alle persone al momento della nascita e la attribuisce anche ad entità come associazioni e fondazioni. La capacità giuridica viene riconosciuta, anche se in modo limitato, anche a qualcosa che non esiste ancora: i nascituri non ancora concepiti, in questo caso la capacità è subordinata al momento della nascita.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Jo__vii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Ricci Giancarlo.
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