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I RAPPORTI GIURIDICI
Per cominciare, abbiamo certe affermazioni di base, categorie moderne che sono in parte applicabili ai romani. Ci occuperemo, in particolare, del DIRITTO PUBBLICO, cioè delle regole che riguardano l’assetto sociale.
In particolare, iniziamo con il specificare che il diritto si divide in OGGETTIVO e SOGGETTIVO. Il diritto OGGETTIVO rappresenta l’ordinamento giuridico, si è compreso delle norme giuridiche; il "DIRITTO SOGGETTIVO" rappresenta un rapporto intersoggettivo (cioè tra soggetti) su un qualche effetto "oggetto giuridico". Per questo motivo il termine "diritto soggettivo" può essere sostituito con "rapporto giuridico". Analizziamo meglio proprio quest’ultimo rapporto.
Esso può essere di due categorie: RAPPORTO GIURIDICO RELATIVO e RAPPORTO GIURIDICO ASSOLUTO.
Rapporto relativo → consiste in una relazione tra uno o più soggetti determinati e determinabili e uno o più soggetti determinati e determinabili. Innanzitutto specifichiamo cosa si intende per soggetti determinati e determinabili: i primi sono i soggetti stabiliti, coloro che devono compiere un atto e sono già scelti. Ad esempio, se si dice "se entro cinque minuti tu riesci a raggiungere la scrivania, avrai in cambio due mele", in questo caso i soggetti sono determinati: io e te.
Gli altri setting di individui sono i soggetti di cui non si conosce ancora l’identità, e almeno si deve sapere a chi accadrà e chi li potrà identificare. Ad esempio, se si dice "il primo che raggiungerà la scrivania avrà da me 5€", in questo caso, il primo dei due soggetti è sconosciuto e perciò ancora indeterminato, lo si conoscerà solo dopo l’ottenimento dell’azione.
Inoltre, in un rapporto giuridico, un soggetto non è mai uguale ad un altro, non sono cioè mai nella stessa posizione, ci sono infatti il SOGGETTO ATTIVO e il SOGGETTO PASSIVO.
Il primo è colui che è titolare del potere giuridico e che si aspetta una prestazione dell’altro soggetto, è dunque il soggetto di prominenza; il secondo è colui che ha il potere/dovere di fare qualcosa e quindi è colui che deve compiere la prestazione.
In particolare, in un rapporto relativo si parla di creditore e debitore, rispettivamente, chi ha il potere e aspetta una prestazione e chi invece deve effettuare la prestazione.
Negli esempi fatti, si è rappresentato entrambe i casi, è il soggetto (ossia il debitore) mentre "io" è il soggetto determinato corrispondente soggetti attivi (o creditori). Ci sono insomma, due tipi della situazione di potere del soggetto attivo nei confronti di quello passivo.
- PRETESA dell'attivo —> rappresenta l'obbligo del passivo;
- AZIONE da parte dell'attivo —> rappresenta la SOCCOMANZA del passivo. Questa seconda fase è una conseguenza della prima; nel momento in cui non viene rispettato l'obbligo giuridico entra il soggetto passivo e poiché deve subire, deve soccombere. In diritto attuale vi è una azione, invece, ero critica che si deve agire di fiducia, non è possibile farsi giustizia da soli. Per terminare attraverso l'ordinamento viene dato senso alla persona agire tramite un'azione SOSTANZIALE, cioè era possibile agire con la forza e nel caso era permesso in questo modo il soggetto passivo si sottometteva, era possibile ricorrere al processo (cioè uno strumento offerto e messo a disposizione dai privati). Ad esempio se uno schiavo appena venduto da un dominus ad un altro rubava un cavallo, il proprietario a quest'ultimo, contro chi doveva agire? Egli doveva agire contro l'unico titolare dei diritti: ossia il pater familias e quindi il dominus dello schiavo. In particolare, doveva agire contro l'INDULGE PROPRIETARIO dello schiavo, nonostante non sapesse di fatto, perché lo schiavo non era titolare di diritti e doveri. Altrimenti il dominus, nonostante fosse titolare di titoli e doveri, poteva essere il soggetto attivo ma anche il passivo dei rapporti. Infatti, egli poteva andare liberatorio delle responsabilità di rispondere in caso di illeciti commessi dai suoi schiavi; poteva decidere, infatti, di consegnarlo alla vittima; in questo modo egli non ne era più responsabile; poteva consegnarlo anche morto perché ciò che importava realmente erano i danni: quindi non si fa pagare la pena, ma si otteneva un risarcimento danni. Questa concessione chiamata DARE A NOSTRO uno schiavo, cioè « consegno io lo schiavo che ha commesso illecita».
Rapporto assoluto —> configura come il rapporto tra uno o più soggetti e tutti fini altri conosciuti. Il diritto assoluto per antonomasia è quello di PROPRIETÀ ovvero il diritto di proprietà di una cosa implica che vi è una relazione tra il proprietario e tutti gli effetti, chiunque altro. Da com'è possibile che chiunque sia ti deve essere un uomo che neanche conosce? Com'è possibile che sia rispetto a chiunque, anche chi non lo sa? Questo diritto nasce a Roma per cui inizialmente i cittadini erano pochi e ancora meno erano i proprietari di diritti e doveri (solo i pochi patres familias che c'erano): dunque si conoscevano tutti e quello della tutela contro tutti era un ragionamento fattibile per 2000 persone. Oltre come ora è diventato molto più improbabile che tutti si conoscono, però è rimasto consistono fallo Tale tipo di tutela prende il nome di TUTELA ERGA OMNES, cioè contro tutti, e propri
facoltà mi soddisfa autonomamente senza la necessita dell’intervento di qualcuno oltre. Lasomma di tutte le facoltà non fa il diritto: mi posso infatti spogliare di tutte le facoltàscelte e rimanere proprietario (nudo proprietario).Parliamo anche ora della definizione di ONERE: esso non è un obbligo ma è un sacrificioche si richiede di un soggetto per avere un vantaggio o per evitare uno svantaggio.Facciamo specificazione così: es INFAMIA: essa ricade sul morto che in vita ero stato unfallito, come conseguenza di non aver rispettato i suoi obblighi e doveri. Se, infatti, mentresei in vita non paghi i debiti contratti, perdi tutti i tuoi beni e ricade l’infamia sudi te viva che persisterà anche quando morirai. Un infamia ha delle conseguenzeinteresi, non solo quelle giuridico (infatti l’infame non poteva testimoniare, non potevaagire in giudizio per quelle azioni riconosciute a tutto il popolo, per cui tutti potevano agireprotezione di infami), ma soprattutto quelle politico (infatti l’infame non poteva fare carriera politica) e sociale (infatti essere infami era un qualcosa di riprovevole, lo era ancheperlercico) e la conseguenza è ciò ricadeva anche sulle famiglie. Difatti, l’infamiadel morto significava infangare il nome della persona e della famiglia (ed era moltograve perché di vivi facciamo cose per cui essere ricordati da morti dai posteri).
matrimonio giusto oppure no figlio era un cittadino romano? Anche in questo caso c’era una
presunzione: si presumeva che il padre fosse l’uomo appena sposato della donna solo
se erano trascorsi 6 mesi (180 giorni) tra il matrimonio e la nascita del bambino.
In questo caso, dando per scontato che l’uomo fosse un cittadino romano, il bambino
era anch’egli un cittadino romano.
Nell’Antica Roma la cittadinanza poteva essere concessa attraverso vari modi:
- nel 212 d.C. la Costituzione Antoniniana concesse la cittadinanza a tutti gli abitanti
- Roma, anche gli abitanti delle province;
- quando i soci italici fecero guerra a Roma, per ottenere la cittadinanza, fu loro
- concessa;
- attraverso la manumissio, quindi uno schiavo liberato acquisiva allo stesso tempo la
- cittadinanza, coi diritti e doveri.
In un periodo in cui si cercava di mantenere elitaria la cittadinanza visto che gli
schiavi venivano liberati spesso (anche perché ce ne erano moltissimi) e si temeva di
sminuirla se la riconosceva a tante persone (come aveva fatto la Costitutio
Antoniniana), il governo romano decise al primo momento di stabilire nuove
severissime norme alle manumissiones. In particolare, ora anche se poteva esserci uno
schiavo, ma dopo la manumissio egli non acquisiva la libertà, ma non la cittadinanza
romana, acquisitiva la latinita, cioè diventava Latino. La latinita era una gran
concessione ed era quasi equiparata alla romanità. I Latini, infatti, potevano perdere i
nomi e i diritti romani dello jus Commarcium ossia il commercio con i romani, potevano
sposarsi con romani, ma avevano una grande limitazione perché non potevano né votare
né essere votati. Altrimenti questi Latini non erano i Latini antichi definiti Latini Prisci,
né gli abitanti del Lazio, ma dei Latini artificiali. C’erano diverse categorie di Latini
artificiali: c’erano i Latini Aeliani per cui fu emanata una nuova legge nel 44 c.C.
chiamata Lex Aelia Sentia che stabilì una limitazione nei loro confronti non si
poteva liberare uno schiavo se il quale aveva meno di 30 anni e non si poteva liberare uno
schiavo e dominus avesse meno di 20 anni. E, inoltre, non potevano poi testimoni
e cosi tutti a Roma hanno accumulato non possedevano la derivanza leoni ex-dominus
che l’aveva liberato perciò si diceva che viveva di finita e manumissa da schiavi. Trettanto