vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Legislazione italiana di diritto della navigazione e dei trasporti
Legge 1 marzo 2005, n. 32 "Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2005
ART. 1. (Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:
- a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
- b) liberalizzazione regolata secondo i princípi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;
- c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi.
- I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive.
- Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
- Entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo e dei princípi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.
ART. 2. (Princípi e criteri direttivi)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princípi e criteri direttivi generali:
- riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;
- salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;
- tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;
- introduzione di una normativa di coordinamento fra i princípi della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003.
funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
nell'attuazione dei princìpi e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2), garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti.
ART. 3. (Abrogazioni).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sono abrogate. È prevista la decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle azioni da esercitare. Per la composizione di tali
controversie è data facoltà alle parti di procedere, di comune accordo, in sedearbitrale. Il collegio si esprime entro novanta giorni dalla sua investitura.
Per le azioni legali già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà alle parti di ricorrere alla composizione in sede extragiudiziale.
ART. 4.(Disposizione finanziaria).