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ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2003/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 LUGLIO 2003, SULLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E FORMAZIONE PERIODICA DEI CONDUCENTI DI TALUNI VEICOLI STRADALI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI O DI PASSEGGERI

Art. 13. Finalità

1. Il presente Capo ha per oggetto il recepimento della direttiva n. 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Art. 14. Qualificazione e formazione

1. L'attività dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

2. Il comma 15

dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni, è sostituito dal seguente: «15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoliessendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o dellacarta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva,rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibileprovvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazioneo alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una sommada euro 143 a euro 573.». Art. 15.Campo di applicazione1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 è rilasciata:a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose;b) ai conducenti cittadini di Stati

non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.

Art. 16. Deroghe

  1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti:
    1. dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
    2. dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
    3. dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
    4. dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
    5. dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione.

    professionale;

    f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

    g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio dellapropria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale delconducente.

    Art. 17.Esenzioni

    1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:

    a) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, delcertificato di abilitazione professionale di tipo KD;

    b) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dellapatente di guida della categoria C ovvero C+E;

    c) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeodipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente diguida equivalente alle

    categorie C, C+E, D e D+E, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; 2. I conducenti di cui al comma 1 richiedono, comunque, per le finalità di cui all'articolo 23, il rilascio della carta di qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Art. 18. Qualificazione iniziale 1. I conducenti, muniti della carta di qualificazione del conducente, devono aver compiuto: a) 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; b) 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di

    1. I passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E;

    2. La carta di qualificazione del conducente sostituisce il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD di cui all'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

    3. I conducenti già titolari della carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di merci, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione. Art. 19.

    Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale

    1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un esame di idoneità, secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e 4.

    2. Il corso verte sulle materie indicate

    all'allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base delle disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il corso di cui al comma 1 è organizzato: a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida; b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 2. 4. L'esame di cui al comma 1 è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 2. 5. I conducenti candidati al

    conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito l'attestato di idoneità professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.

    Art. 20. Formazione periodica

    1. Tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sono tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione, secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4.

    2. La formazione periodica di cui al comma 1 consiste nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di carburante.

    3. I

    I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui all'articolo 19, comma 2.4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione.

    I conducenti che devono seguire un corso di formazione periodica per il trasporto di merci che, in precedenza, avevano già seguito un corso di formazione periodica per il trasporto di persone, e viceversa, sono esentati dall'obbligo di frequenza delle parti comuni.

    Il comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573."

    Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente";
    2. al comma 1, dopo le parole: "ovvero della patente di guida", sono inserite le seguenti: "o della carta di qualificazione del conducente".

    Art. 21. Luogo di svolgimento della formazione

    1. Possono seguire in Italia i corsi di formazione iniziale i conducenti ivi residenti, nonché conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti di un'impresa di

    autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.

    2. Possono seguire in Italia i corsi di formazione periodica i conducenti di cui al comma 1, nonche' i conducenti residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.

    Art. 22. Codice comunitario

    1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e' conforme al modello previsto dall'allegato II.

    2. In corrispondenza della categoria di patente di guida "C", ovvero "C+E" se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza di validita' della carta.

    3. In corrispondenza della categoria di patente di guida "D", ovvero

    «D+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario arm

Dettagli
Publisher
A.A. 2005-2006
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vipviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei Trasporti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Antonini Alfredo.