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DANNI ALL’AMBIENTE

Le regole tradizionali per i danni a cose o a persone non potrebbero

assicurare una tutela adeguata contro gli attentati all’ambiente. Questi

possono cagionare danni diretti e dimostrabili alla salute di persone

determinate, o a singoli beni di proprietà privata o pubblica, e in tal

caso i danneggiati possono esercitare un’azione di responsabilità civile

a tutela dei loro diritti.

Trattandosi di intessi diffusi, i mezzi principali di tutela sono offerti dal

diritto pubblico e lo strumento privatistico della responsabilità civile in

tanto può divenire operante, in quanto il diritto venga attribuito ad un

ente pubblico, che abbia la funzione di rappresentare e realizzare gli

interessi generali. Perciò la legge attribuisce allo stato il diritto al

risarcimento del danno illecitamente cagionato all’ambiente.

PREGIUDIZIO A POSIZIONI CONTRATTUALI

La lesione più ovvia del credito contrattuale proviene dal debitore,

quando non esegua la prestazione dovuta o adempia male o con

ritardo. Ma una posizione contrattuale può venire pregiudicata anche

da un terzo quando in qualche modo cooperi con il debitore

nell’inadempimento, e ci si domanda se in tal caso egli incorra in

responsabilità verso il creditore o se invece ne vada esente.

CONCORRENZA SLEALE E ILLECITI CONTRO L’IMPRESA

Commette concorrenza sleale l’imprenditore il quale compia atti idonei

a creare confusione della propria attività e dei propri prodotti con

attività e prodotti del concorrente, oppure diffonda notizie ed

apprezzamenti idonei a determinare il discredito dei prodotti e

dell’attività del concorrente, oppure di apporre di pregi dei prodotti o

dell’impresa del concorrente.

FALSA INFORMAZIONE

Fra le svariate possibili forme di attentato a interessi patrimoniali, merita

di essere menzionata la falsa informazione. Essa costituisce un illecito

civile anche quando sia solo colposa: ma ove si tratti di un’informazione

di cortesia la responsabilità è limitata ai casi di dolo o di colpa grave.

ILLECITI CONNESSI CON L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA:

La denuncia penale dell’innocente è colpita da sanzione solo se vi è

malafede del denunciante; questa limitazione della responsabilità ha lo

scopo di non scoraggiare la collaborazione dei cittadini per l’attuazione

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del diritto considerato d’altra parte che l’effettivo esercizio dell’azione

penale dipende dal Pubblico ministero, il quale può chiedere

l’archiviazione della denuncia se la ritiene infondata. L’agire o il

resistere in un giudizio civile avendo torto sono fonti di una piena

responsabilità per i danni solo se risulta che la parte soccombente era

in malafede o in colpa grave, La ragione di questa regola sta nella

considerazione che qualora la responsabilità venisse estesa alle ipotesi

di colpa lieve, ciò finirebbe per intimidire e trattenere anche i portatori

di pretese probabilmente fondate, impedendo così l’attuazione del

diritto. Più gravosa può essere l’esecuzione forzata di sequestri o altri

provvedimenti cautelari per l’attuazione o la tutela di diritti inesistenti:

perciò qui la reazione giuridica è più energica, e colpisce chiunque

abbia agito senza la normale prudenza. I danni cagionati dal giudice,

pongono un problema molto più delicato. Va detto che la tutela del

cittadino consiste nella possibilità di impugnare il provvedimento

ingiusto e di ottenere il riesame. Nessun ordinamento giuridico

sottopone il giudice all’ordinaria responsabilità per colpa. Il perché è

molto semplice in quanto il giudice non potrebbe svolgere serenamente

la sua attività con il peso di passare dal ruolo di giudice al ruolo di

parte, chiamato a rispondere delle conseguenze di errori giudiziari.

Perciò la legge limita la responsabilità del giudice alle ipotesi di dolo e

ad ipotesi particolari e ben definite di colpa grave.

RESPONSABILITA’ PER OMISSIONE

Nelle ipotesi in cui è vietato di cagionare un danno, il divieto si riferisce

ai soli comportamenti attivi e non viene esteso alle omissioni di atti

idonei ad impedire eventi dannosi: è vietato appiccare il fuoco alla casa

del vicino, ma non è vietato assistere a un incendio dovuto a cose

naturali, o al fatto di un terzo, senza adoperarsi per spegnerlo. Chi

manca di cooperare per salvare altri da un pericolo vien meno a un

dovere morale di solidarietà umana ma non incorre a una responsabilità

giuridica. L’omissione diventa però illecita quando costituisce

violazione di uno specifico dovere giuridico di agire: questo può

derivare dalla legge, da un contratto o da un precedente

comportamento attivo. Diverso è il discorso del dovere di soccorso

previsto dall’articolo 593 codice penale. Infatti chiunque deve prestare

soccorso all’altra persona che ne ha il bisogno e deve avvisare

l’autorità.

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RESPONSABILITÀ’ DEI GENITORI, DEI TUTORI DEI PRECETTORI E

DEI MAESTRI D’ARTE

Il padre e la madre sono responsabili del danno cagionato dal fatto

illecito dei figli minori non emancipati che abitino con essi. Il figlio

minore non può essere direttamente responsabile, se si tratta di un

bambino o se è malato di mente. In questi casi i genitori rispondono a

norma dell’articolo 2047 codice civile che secondo una ragionevole

interpretazione implica un più intenso dovere di sorveglianza. Se si

tratta di un giovane che abbia la capacità naturale di intendere e di

volere egli è personalmente responsabile, in solido con i genitori. Il

danneggiato agisce solo contro i genitori, perché non è frequente che

un minorenne disponga di mezzi propri e sufficienti a risarcire il danno.

La responsabilità dei genitori è fondata sulla presunzione di una colpa

nella sorveglianza: questa presunzione può venire eliminata con la

prova di non aver potuto impedire il fatto.

LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Comportamenti che sono antigiuridici possono essere giustificati da

particolari circostanze. Il codice penale detta una disciplina applicabile

anche alla responsabilità civile menzionata, fra le altre cause di

giustificazione, l’esercizio di un diritto. Essa non è altro che una

clausola generale.

CAUSE TIPICHE DI GIUSTIFICAZIONE:

- Consenso dell’avente diritto: Non è responsabile chi lede un diritto

con il consenso della persona che può validamente disporne.

- Legittima difesa: qui c’è da dire che la difesa deve essere

proporzionale all’offesa

- Stato di necessità: chi compie un fatto dannoso costrettovi dalla

necessità di salvare se e gli altri dal pericolo attuale di un danno

grave alla persona.

IL DOLO - LA COLPA

Il dolo consiste nella coscienza e nella volontà di cagionare l’evento

dannoso.

Mentre l’illecito è colposo quando l’evento dannoso non è voluto

dall’agente e si verifica a causa di negligenza imprudenza o imperizia;

ovvero per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

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LA CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE

Il presupposto perché l’atto illecito possa venire imputato all’agente è

che questi abbia capacità di intendere e di volere al momento in cui

l’ha commesso. Ci si riferisce qui alla capacità naturale e non alla

capacità legale. La capacità naturale può essere esclusa da

insufficiente maturità, dovuta alla giovane età, da malattia mentale, da

altre minorazioni, da stati ipnotici, da ubriachezza o da intossicazione

per mezzo di stupefacenti. Naturalmente, se lo stato di incapacità

deriva da colpa dell’agente questi resta responsabile ( ad esempio nel

caso in cui l’agente si fosse ubriacato). In caso di danno cagionato da

persona non responsabile per incapacità il risarcimento è dovuto da chi

è tenuto alla sorveglianza dell’incapace salvo che provi di non aver

potuto impedire il fatto.

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“LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA.”

Come abbiamo visto vi sono atti dannosi che sono leciti e non sono

fonte di responsabilità, e vi sono atti dannosi che possono venire

impediti preventivamente,se possibile, e danno luogo a responsabilità

per danni. Vi è una terza categoria di attività dannose intermedia fra

queste due: attività che sono consentite, ma obbligano al risarcimento

dei danni che ne derivano. Analogamente vi sono numerose attività che

sono rischiose anche quando vengono condotte con le ragionevoli

cautele, e tuttavia sono consentite per la loro utilità sociale: si pensi al

traffico aereo, automobilistico, all’uso di esplosivi nelle miniere. Si tratta

dunque di attività dannose o rischiose consentite, e che sono tuttavia

fonte di responsabilità (responsabilità oggettiva o responsabilità senza

colpa).

LE IPOTESI DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PER RISCHIO

La legge prevede in una serie di ipotesi una responsabilità senza

colpa. Viene in considerazione l’articolo 2049 codice civile a norma del

quale: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati

dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle

incombenze e cui sono adepti”. La legge non ammette che il datore di

lavoro si possa liberare provando di essere esente da colpa, avendo

usato la dovuta diligenza nella scelta e nella sorveglianza del

dipendente. Nè si può ritenere che nella maggior parte dei casi, il fatto

stesso che il dipendente abbia commesso un atto illecito dimostri la

colpa del suo datore di lavoro. Non dimostra una colpa nella vigilanza

perché una sorveglianza capillare, minuta e continua degli atti dei

propri dipendenti non può presentarsi nella moderna organizzazione

industriale. Può pretendersi che l’imprenditore dia o faccia dare buone

istruzioni ai propri dipendenti ed esegua controlli; ma se la prova di

avervi provveduto non lo esonera della responsabilità, allora è

necessario concludere che questa ha un fondamento diverso dalla

colpa nella direzione e nella sorveglianza. La responsabilità del datore

di lavoro è una responsabilità indipendente dalla colpa. Analogo

fondamento oggettivo lo troviamo ad esempio nella responsabilità del

proprietario di un veicolo per i danni cagionati dal conducente.

Vi sono una serie di norme che dispongono una responsabilità

oggettiva per i danni cagionati da cose. Sia nel caso della rovina di un

edific

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher r.d.1994 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof La Rocca Delia.