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DANNI ALL’AMBIENTE
Le regole tradizionali per i danni a cose o a persone non potrebbero
assicurare una tutela adeguata contro gli attentati all’ambiente. Questi
possono cagionare danni diretti e dimostrabili alla salute di persone
determinate, o a singoli beni di proprietà privata o pubblica, e in tal
caso i danneggiati possono esercitare un’azione di responsabilità civile
a tutela dei loro diritti.
Trattandosi di intessi diffusi, i mezzi principali di tutela sono offerti dal
diritto pubblico e lo strumento privatistico della responsabilità civile in
tanto può divenire operante, in quanto il diritto venga attribuito ad un
ente pubblico, che abbia la funzione di rappresentare e realizzare gli
interessi generali. Perciò la legge attribuisce allo stato il diritto al
risarcimento del danno illecitamente cagionato all’ambiente.
PREGIUDIZIO A POSIZIONI CONTRATTUALI
La lesione più ovvia del credito contrattuale proviene dal debitore,
quando non esegua la prestazione dovuta o adempia male o con
ritardo. Ma una posizione contrattuale può venire pregiudicata anche
da un terzo quando in qualche modo cooperi con il debitore
nell’inadempimento, e ci si domanda se in tal caso egli incorra in
responsabilità verso il creditore o se invece ne vada esente.
CONCORRENZA SLEALE E ILLECITI CONTRO L’IMPRESA
Commette concorrenza sleale l’imprenditore il quale compia atti idonei
a creare confusione della propria attività e dei propri prodotti con
attività e prodotti del concorrente, oppure diffonda notizie ed
apprezzamenti idonei a determinare il discredito dei prodotti e
dell’attività del concorrente, oppure di apporre di pregi dei prodotti o
dell’impresa del concorrente.
FALSA INFORMAZIONE
Fra le svariate possibili forme di attentato a interessi patrimoniali, merita
di essere menzionata la falsa informazione. Essa costituisce un illecito
civile anche quando sia solo colposa: ma ove si tratti di un’informazione
di cortesia la responsabilità è limitata ai casi di dolo o di colpa grave.
ILLECITI CONNESSI CON L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA:
La denuncia penale dell’innocente è colpita da sanzione solo se vi è
malafede del denunciante; questa limitazione della responsabilità ha lo
scopo di non scoraggiare la collaborazione dei cittadini per l’attuazione
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del diritto considerato d’altra parte che l’effettivo esercizio dell’azione
penale dipende dal Pubblico ministero, il quale può chiedere
l’archiviazione della denuncia se la ritiene infondata. L’agire o il
resistere in un giudizio civile avendo torto sono fonti di una piena
responsabilità per i danni solo se risulta che la parte soccombente era
in malafede o in colpa grave, La ragione di questa regola sta nella
considerazione che qualora la responsabilità venisse estesa alle ipotesi
di colpa lieve, ciò finirebbe per intimidire e trattenere anche i portatori
di pretese probabilmente fondate, impedendo così l’attuazione del
diritto. Più gravosa può essere l’esecuzione forzata di sequestri o altri
provvedimenti cautelari per l’attuazione o la tutela di diritti inesistenti:
perciò qui la reazione giuridica è più energica, e colpisce chiunque
abbia agito senza la normale prudenza. I danni cagionati dal giudice,
pongono un problema molto più delicato. Va detto che la tutela del
cittadino consiste nella possibilità di impugnare il provvedimento
ingiusto e di ottenere il riesame. Nessun ordinamento giuridico
sottopone il giudice all’ordinaria responsabilità per colpa. Il perché è
molto semplice in quanto il giudice non potrebbe svolgere serenamente
la sua attività con il peso di passare dal ruolo di giudice al ruolo di
parte, chiamato a rispondere delle conseguenze di errori giudiziari.
Perciò la legge limita la responsabilità del giudice alle ipotesi di dolo e
ad ipotesi particolari e ben definite di colpa grave.
RESPONSABILITA’ PER OMISSIONE
Nelle ipotesi in cui è vietato di cagionare un danno, il divieto si riferisce
ai soli comportamenti attivi e non viene esteso alle omissioni di atti
idonei ad impedire eventi dannosi: è vietato appiccare il fuoco alla casa
del vicino, ma non è vietato assistere a un incendio dovuto a cose
naturali, o al fatto di un terzo, senza adoperarsi per spegnerlo. Chi
manca di cooperare per salvare altri da un pericolo vien meno a un
dovere morale di solidarietà umana ma non incorre a una responsabilità
giuridica. L’omissione diventa però illecita quando costituisce
violazione di uno specifico dovere giuridico di agire: questo può
derivare dalla legge, da un contratto o da un precedente
comportamento attivo. Diverso è il discorso del dovere di soccorso
previsto dall’articolo 593 codice penale. Infatti chiunque deve prestare
soccorso all’altra persona che ne ha il bisogno e deve avvisare
l’autorità.
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RESPONSABILITÀ’ DEI GENITORI, DEI TUTORI DEI PRECETTORI E
DEI MAESTRI D’ARTE
Il padre e la madre sono responsabili del danno cagionato dal fatto
illecito dei figli minori non emancipati che abitino con essi. Il figlio
minore non può essere direttamente responsabile, se si tratta di un
bambino o se è malato di mente. In questi casi i genitori rispondono a
norma dell’articolo 2047 codice civile che secondo una ragionevole
interpretazione implica un più intenso dovere di sorveglianza. Se si
tratta di un giovane che abbia la capacità naturale di intendere e di
volere egli è personalmente responsabile, in solido con i genitori. Il
danneggiato agisce solo contro i genitori, perché non è frequente che
un minorenne disponga di mezzi propri e sufficienti a risarcire il danno.
La responsabilità dei genitori è fondata sulla presunzione di una colpa
nella sorveglianza: questa presunzione può venire eliminata con la
prova di non aver potuto impedire il fatto.
LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
Comportamenti che sono antigiuridici possono essere giustificati da
particolari circostanze. Il codice penale detta una disciplina applicabile
anche alla responsabilità civile menzionata, fra le altre cause di
giustificazione, l’esercizio di un diritto. Essa non è altro che una
clausola generale.
CAUSE TIPICHE DI GIUSTIFICAZIONE:
- Consenso dell’avente diritto: Non è responsabile chi lede un diritto
con il consenso della persona che può validamente disporne.
- Legittima difesa: qui c’è da dire che la difesa deve essere
proporzionale all’offesa
- Stato di necessità: chi compie un fatto dannoso costrettovi dalla
necessità di salvare se e gli altri dal pericolo attuale di un danno
grave alla persona.
IL DOLO - LA COLPA
Il dolo consiste nella coscienza e nella volontà di cagionare l’evento
dannoso.
Mentre l’illecito è colposo quando l’evento dannoso non è voluto
dall’agente e si verifica a causa di negligenza imprudenza o imperizia;
ovvero per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
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LA CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE
Il presupposto perché l’atto illecito possa venire imputato all’agente è
che questi abbia capacità di intendere e di volere al momento in cui
l’ha commesso. Ci si riferisce qui alla capacità naturale e non alla
capacità legale. La capacità naturale può essere esclusa da
insufficiente maturità, dovuta alla giovane età, da malattia mentale, da
altre minorazioni, da stati ipnotici, da ubriachezza o da intossicazione
per mezzo di stupefacenti. Naturalmente, se lo stato di incapacità
deriva da colpa dell’agente questi resta responsabile ( ad esempio nel
caso in cui l’agente si fosse ubriacato). In caso di danno cagionato da
persona non responsabile per incapacità il risarcimento è dovuto da chi
è tenuto alla sorveglianza dell’incapace salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.
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“LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA.”
Come abbiamo visto vi sono atti dannosi che sono leciti e non sono
fonte di responsabilità, e vi sono atti dannosi che possono venire
impediti preventivamente,se possibile, e danno luogo a responsabilità
per danni. Vi è una terza categoria di attività dannose intermedia fra
queste due: attività che sono consentite, ma obbligano al risarcimento
dei danni che ne derivano. Analogamente vi sono numerose attività che
sono rischiose anche quando vengono condotte con le ragionevoli
cautele, e tuttavia sono consentite per la loro utilità sociale: si pensi al
traffico aereo, automobilistico, all’uso di esplosivi nelle miniere. Si tratta
dunque di attività dannose o rischiose consentite, e che sono tuttavia
fonte di responsabilità (responsabilità oggettiva o responsabilità senza
colpa).
LE IPOTESI DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PER RISCHIO
La legge prevede in una serie di ipotesi una responsabilità senza
colpa. Viene in considerazione l’articolo 2049 codice civile a norma del
quale: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati
dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle
incombenze e cui sono adepti”. La legge non ammette che il datore di
lavoro si possa liberare provando di essere esente da colpa, avendo
usato la dovuta diligenza nella scelta e nella sorveglianza del
dipendente. Nè si può ritenere che nella maggior parte dei casi, il fatto
stesso che il dipendente abbia commesso un atto illecito dimostri la
colpa del suo datore di lavoro. Non dimostra una colpa nella vigilanza
perché una sorveglianza capillare, minuta e continua degli atti dei
propri dipendenti non può presentarsi nella moderna organizzazione
industriale. Può pretendersi che l’imprenditore dia o faccia dare buone
istruzioni ai propri dipendenti ed esegua controlli; ma se la prova di
avervi provveduto non lo esonera della responsabilità, allora è
necessario concludere che questa ha un fondamento diverso dalla
colpa nella direzione e nella sorveglianza. La responsabilità del datore
di lavoro è una responsabilità indipendente dalla colpa. Analogo
fondamento oggettivo lo troviamo ad esempio nella responsabilità del
proprietario di un veicolo per i danni cagionati dal conducente.
Vi sono una serie di norme che dispongono una responsabilità
oggettiva per i danni cagionati da cose. Sia nel caso della rovina di un
edific