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Garanzia del diritto personale di godimento ex. Art 1585 comma 2: il
conduttore di una cosa ha una propria azione di responsabilità civile nei
confronti dei terzi che lo molestino nell’uso o nel godimento della cosa stessa.
Atti di concorrenza sleale ex. Art 2598: atti di concorrenza sleale sono
quelli idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un
concorrente. In secondo luogo la denigrazione dei prodotti o dell’attività di un
concorrente e l’appropriazione di pregi dei prodotti o dell’impresa del
concorrente. Infine viene vietato l’uso, diretto o indiretto, di qualsiasi altro
mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a
danneggiare l’altrui azienda. L’ultima clausola consente di colpire
principalmente gli atti che tendono a disgregare, disorganizzare o menomare
l’impresa concorrente e gli atti che tendono ad alterare illegittimamente il
giudizio del pubblico in favore dei propri prodotti, senza essere rivolti contro
uno o più concorrenti determinati.
Danno ambientale: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile,
diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità da questa assicurata
Responsabilità dei padroni e dei committenti ex. Art 2049: i padroni e i
committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro
domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Danno cagionato da cosa in custodia ex. Art 2051: ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi
il caso fortuito.
Danno cagionato da animali ex. Art 2052: il proprietario di un animale o
chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni
cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse
smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Rovina di edificio ex. Art 2053: il proprietario di un edificio o di altra
costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi
che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o vizio di costruzione.
Circolazione di veicoli ex. Art 2054: il conducente di un veicolo senza guida
di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla
circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare
il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che
ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito
dai singoli veicoli.
Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ex. Art 2050:
chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per
sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non
prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Prodotto difettoso ex. Art 117 codice del consumo: un prodotto è
difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.
Causalità naturale: la condotta illecita è causa dell’evento dannoso se, in
mancanza della prima, il secondo non si sarebbe verificato.
Causalità addizionale: bisogna eliminare mentalmente le altre cause e
chiederci se la causa da noi presa in considerazione sarebbe stata da sola la
condizione sine qua non.
Causalità di fatto: l’atto illecito deve essere un substancial factor nella
causalità.
Causa alternativa: si ha un comportamento colpevole, che ha creato un
rischio, e si è verificato un danno del tipo di quelli che la condotta doverosa
intende evitare, ma è possibile che questo sia dovuto a un diverso
comportamento altrui.
Causalità adeguata: richiede che l’atto illecito non sia stato semplicemente
condizione dell’evento dannoso, ma apparisse ex ante come idoneo a produrlo,
nel senso che aumentasse in misura non irrilevante la probabilità del suo
verificarsi. Il giudizio di probabilità va dato oggettivamente (si tiene conto solo
degli elementi di fatto noti a priori da un ideale osservatore avveduto).
Causalità alternativa ipotetica: vi è responsabilità per il danno nelle ipotesi
in cui questo, anche in mancanza del fatto che è fonte di responsabilità, si
sarebbe ugualmente verificato per una causa alternativa che non ha concorso
con quella effettiva perché, o sarebbe intervenuta successivamente o avrebbe
operato anteriormente o contemporaneamente.
Responsabilità solidale ex. Art. 2055 comma 2: nei rapporti interni fra gli
obbligati il debito si ripartisce in ragione della gravità della colpa di ciascuno e
dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe
si presumono uguali.
Risarcimento del danno ex. Art 1223: il risarcimento del danno è limitato a
ciò che è conseguenza immediata e diretta dell’atto dannoso.
Rapporto di causalità ex art 40 cp: nessuno può essere punito per un fatto
preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui
dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od
omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo.
Concorso di cause ex art. 41 cp: il concorso di cause preesistenti o
simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione del colpevole,
non esclude il rapporto di causalità fra l’azione e l’evento. Le cause
sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole
sufficienti a determinare l’evento.
Caso fortuito o forza maggiore ex art- 45 cp: non è punibile chi ha
commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
Primo criterio limitativo: la responsabilità non può operare quando
condurrebbe a un arricchimento del danneggiato. Deve essere intesa sia nel
senso che la somma da attribuirsi al danneggiato a titolo di risarcimento non
deve superare l’ammontare del danno che ha subito ma anche nel senso che la
vittima dell’illecito non ha diritto di essere garantita contro i rischi ai quali
sostanzialmente sarebbe stata esposta anche se l’atto illecito non fosse stato
commesso
Secondo criterio limitativo: la responsabilità si estende solo alle
conseguenze dannose che sono realizzazione di quel rischio in considerazione
del quale la condotta è illecita. In altre parole, la risarcibilità del danno sarà da
escludersi quando, eliminando taluni elementi della condotta, è possibile
ottenere un atto lecito che avrebbe ugualmente cagionato l’evento dannoso.
Terzo criterio limitativo: la responsabilità non si estende agli eventi che si
siano verificati per il concorso o l’intervento di concause eccezionali, le quali
abbiano determinato una gravità del danno in enorme sproporzione con la
gravità dell’atto illecito. Si ha tale sproporzione quando il tipo di evento che si è
verificato è più grave degli eventi più gravi che un atto illecito del tipo
considerato possa cagionare senza il concorso di circostanze eccezionali.
Prevedibilità del danno contrattuale ex. Art 1225: la responsabilità per
inadempimento colposo non si estende ai danni imprevedibili (si collega con la
responsabilità del terzo verso il creditore).
Concorso del fatto colposo del creditore/danneggiato ex. Art 1227: se il
fatto colposo del creditore/danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il
risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle
conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che
il creditore/danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Valutazione equitativa del danno ex. Art 1226 e art 2056 comma 2: se il
danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal
giudice con valutazione equitativa (applicabile anche quando ci sia enorme
sproporzione tra danno e gravità della condotta e nel calcolo dei danni non
patrimoniali)
Secondo criterio limitativo della responsabilità oggettiva: la
responsabilità oggettiva si estende di regola a tutti i danni (superiori alla
normale tollerabilità) che siano realizzazione del maggior rischio tipicamente
creato dall’attività in questione.
Risarcimento in forma specifica ex. Art 2058: il danneggiato può chiedere
la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per
equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente
onerosa per il debitore.
Danni nelle obbligazioni pecuniarie ex. Art 1224: nelle obbligazioni che
hanno per oggetto somma di denaro sono dovuti dal giorno della mora gli
interessi legali anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno; se
poi il creditore dimostra di aver subito un danno maggiore, gli spetta l’ulteriore
risarcimento.
Danno biologico: lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica
della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica
un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali
ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Danno morale soggettivo: sofferenza e turbamento passeggero dello stato
d’animo della vittima
Danno esistenziale: limitazione delle proprie attività non produttive di
reddito, con alterazione delle proprie abitudini e deterioramento della qualità
della vita, o con sconvolgimento o limitazione di rapporti affettivi o relazioni
sociali, o perdita di possibilità ludiche. Oppure anche compromissione
permanente della sfera di affettività ed intimità dell’individuo e di tutti gli altri
aspetti spirituali ed intellettuali della sua vita meritevoli di tutela, che
subiscono un pregiudizio serio e grave anche in forma di alterazione delle
abitudini e degli assetti relazionali.
Responsabilità del debitore ex. Art 1218: il debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno e non
prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da un’impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Teoria della regolarità causale: ciascuno è responsabile soltanto delle
conseguenze della sua condotta, che appaiono sufficientemente prevedibili nel
momento in cui ha agito, dovendo conseguentemente escludersi la
responsabilità per tutti i fatti assolutamente imprevedibili ex ante. La
valutazione della prevedibilità va operata in senso ogge