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Scheda riassuntiva di Diritto civile: l'illecito, prof. Piccinini Valentina, libro consigliato La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, Trimarchi e Le nuove frontiere della responsabilità civile, Annunziata, Milano, 2016 Pag. 1 Scheda riassuntiva di Diritto civile: l'illecito, prof. Piccinini Valentina, libro consigliato La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, Trimarchi e Le nuove frontiere della responsabilità civile, Annunziata, Milano, 2016 Pag. 2
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Garanzia del diritto personale di godimento ex. Art 1585 comma 2: il

conduttore di una cosa ha una propria azione di responsabilità civile nei

confronti dei terzi che lo molestino nell’uso o nel godimento della cosa stessa.

Atti di concorrenza sleale ex. Art 2598: atti di concorrenza sleale sono

quelli idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un

concorrente. In secondo luogo la denigrazione dei prodotti o dell’attività di un

concorrente e l’appropriazione di pregi dei prodotti o dell’impresa del

concorrente. Infine viene vietato l’uso, diretto o indiretto, di qualsiasi altro

mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a

danneggiare l’altrui azienda. L’ultima clausola consente di colpire

principalmente gli atti che tendono a disgregare, disorganizzare o menomare

l’impresa concorrente e gli atti che tendono ad alterare illegittimamente il

giudizio del pubblico in favore dei propri prodotti, senza essere rivolti contro

uno o più concorrenti determinati.

Danno ambientale: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile,

diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità da questa assicurata

Responsabilità dei padroni e dei committenti ex. Art 2049: i padroni e i

committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro

domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Danno cagionato da cosa in custodia ex. Art 2051: ciascuno è

responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi

il caso fortuito.

Danno cagionato da animali ex. Art 2052: il proprietario di un animale o

chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni

cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse

smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Rovina di edificio ex. Art 2053: il proprietario di un edificio o di altra

costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi

che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o vizio di costruzione.

Circolazione di veicoli ex. Art 2054: il conducente di un veicolo senza guida

di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla

circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare

il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che

ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito

dai singoli veicoli.

Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ex. Art 2050:

chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per

sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non

prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Prodotto difettoso ex. Art 117 codice del consumo: un prodotto è

difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

Causalità naturale: la condotta illecita è causa dell’evento dannoso se, in

mancanza della prima, il secondo non si sarebbe verificato.

Causalità addizionale: bisogna eliminare mentalmente le altre cause e

chiederci se la causa da noi presa in considerazione sarebbe stata da sola la

condizione sine qua non.

Causalità di fatto: l’atto illecito deve essere un substancial factor nella

causalità.

Causa alternativa: si ha un comportamento colpevole, che ha creato un

rischio, e si è verificato un danno del tipo di quelli che la condotta doverosa

intende evitare, ma è possibile che questo sia dovuto a un diverso

comportamento altrui.

Causalità adeguata: richiede che l’atto illecito non sia stato semplicemente

condizione dell’evento dannoso, ma apparisse ex ante come idoneo a produrlo,

nel senso che aumentasse in misura non irrilevante la probabilità del suo

verificarsi. Il giudizio di probabilità va dato oggettivamente (si tiene conto solo

degli elementi di fatto noti a priori da un ideale osservatore avveduto).

Causalità alternativa ipotetica: vi è responsabilità per il danno nelle ipotesi

in cui questo, anche in mancanza del fatto che è fonte di responsabilità, si

sarebbe ugualmente verificato per una causa alternativa che non ha concorso

con quella effettiva perché, o sarebbe intervenuta successivamente o avrebbe

operato anteriormente o contemporaneamente.

Responsabilità solidale ex. Art. 2055 comma 2: nei rapporti interni fra gli

obbligati il debito si ripartisce in ragione della gravità della colpa di ciascuno e

dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe

si presumono uguali.

Risarcimento del danno ex. Art 1223: il risarcimento del danno è limitato a

ciò che è conseguenza immediata e diretta dell’atto dannoso.

Rapporto di causalità ex art 40 cp: nessuno può essere punito per un fatto

preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui

dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od

omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire,

equivale a cagionarlo.

Concorso di cause ex art. 41 cp: il concorso di cause preesistenti o

simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione del colpevole,

non esclude il rapporto di causalità fra l’azione e l’evento. Le cause

sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole

sufficienti a determinare l’evento.

Caso fortuito o forza maggiore ex art- 45 cp: non è punibile chi ha

commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

Primo criterio limitativo: la responsabilità non può operare quando

condurrebbe a un arricchimento del danneggiato. Deve essere intesa sia nel

senso che la somma da attribuirsi al danneggiato a titolo di risarcimento non

deve superare l’ammontare del danno che ha subito ma anche nel senso che la

vittima dell’illecito non ha diritto di essere garantita contro i rischi ai quali

sostanzialmente sarebbe stata esposta anche se l’atto illecito non fosse stato

commesso

Secondo criterio limitativo: la responsabilità si estende solo alle

conseguenze dannose che sono realizzazione di quel rischio in considerazione

del quale la condotta è illecita. In altre parole, la risarcibilità del danno sarà da

escludersi quando, eliminando taluni elementi della condotta, è possibile

ottenere un atto lecito che avrebbe ugualmente cagionato l’evento dannoso.

Terzo criterio limitativo: la responsabilità non si estende agli eventi che si

siano verificati per il concorso o l’intervento di concause eccezionali, le quali

abbiano determinato una gravità del danno in enorme sproporzione con la

gravità dell’atto illecito. Si ha tale sproporzione quando il tipo di evento che si è

verificato è più grave degli eventi più gravi che un atto illecito del tipo

considerato possa cagionare senza il concorso di circostanze eccezionali.

Prevedibilità del danno contrattuale ex. Art 1225: la responsabilità per

inadempimento colposo non si estende ai danni imprevedibili (si collega con la

responsabilità del terzo verso il creditore).

Concorso del fatto colposo del creditore/danneggiato ex. Art 1227: se il

fatto colposo del creditore/danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il

risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle

conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che

il creditore/danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

Valutazione equitativa del danno ex. Art 1226 e art 2056 comma 2: se il

danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal

giudice con valutazione equitativa (applicabile anche quando ci sia enorme

sproporzione tra danno e gravità della condotta e nel calcolo dei danni non

patrimoniali)

Secondo criterio limitativo della responsabilità oggettiva: la

responsabilità oggettiva si estende di regola a tutti i danni (superiori alla

normale tollerabilità) che siano realizzazione del maggior rischio tipicamente

creato dall’attività in questione.

Risarcimento in forma specifica ex. Art 2058: il danneggiato può chiedere

la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile.

Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per

equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente

onerosa per il debitore.

Danni nelle obbligazioni pecuniarie ex. Art 1224: nelle obbligazioni che

hanno per oggetto somma di denaro sono dovuti dal giorno della mora gli

interessi legali anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno; se

poi il creditore dimostra di aver subito un danno maggiore, gli spetta l’ulteriore

risarcimento.

Danno biologico: lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica

della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica

un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-

relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali

ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Danno morale soggettivo: sofferenza e turbamento passeggero dello stato

d’animo della vittima

Danno esistenziale: limitazione delle proprie attività non produttive di

reddito, con alterazione delle proprie abitudini e deterioramento della qualità

della vita, o con sconvolgimento o limitazione di rapporti affettivi o relazioni

sociali, o perdita di possibilità ludiche. Oppure anche compromissione

permanente della sfera di affettività ed intimità dell’individuo e di tutti gli altri

aspetti spirituali ed intellettuali della sua vita meritevoli di tutela, che

subiscono un pregiudizio serio e grave anche in forma di alterazione delle

abitudini e degli assetti relazionali.

Responsabilità del debitore ex. Art 1218: il debitore che non esegue

esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno e non

prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da un’impossibilità

della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Teoria della regolarità causale: ciascuno è responsabile soltanto delle

conseguenze della sua condotta, che appaiono sufficientemente prevedibili nel

momento in cui ha agito, dovendo conseguentemente escludersi la

responsabilità per tutti i fatti assolutamente imprevedibili ex ante. La

valutazione della prevedibilità va operata in senso ogge

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A.A. 2017-2018
7 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fpigna94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Piccinini Valentina.