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Atti processuali

Atti processuali: tutti quelli posti in essere dai soggetti del processo. Sono disciplinati dalle norme di diritto ed i loro effetti riguardano la costituzione, modificazione od estinzione di un rapporto processuale. In linea di principio, si distinguono in tre categorie:

  • Atti compiuti dalle parti.
  • Atti compiuti dagli organi giudiziari.
  • Atti compiuti dal Pubblico Ministero.

La disciplina degli atti processuali si rinviene nel titolo VI del libro I. Essa presenta una duplice caratteristica che ne segua il tratto distintivo rispetto alla disciplina dei negozi e degli atti di diritto sostanziale:

  • Le forme degli atti processuali sono disciplinate in maniera minuziosa e rigorosa rispetto a quelle degli atti sostanziali.
  • La legge processuale non si occupa né della formazione né della manifestazione di volontà, né consente di apporre ad essa elementi accidentali.

Domanda giudiziale

La domanda giudiziale è un contenuto che esige un contenitore, cioè un atto del processo dove è inserita e mediante il quale è proposta. Svariati atti del processo sono il potenziale contenitore di una domanda, ma uno solo deve per forza contenere una domanda: l’atto introduttivo, qualunque sia la forma, citazione o ricorso. Gli elementi propri della domanda sono sufficienti per individuare l’oggetto e quindi per stabilire se la decisione di merito è possibile, di solito sono però insufficienti per determinare il contenuto della decisione di merito.

Atto introduttivo

Quando l'atto introduttivo contiene sia la domanda sia gli elementi propri della trattazione, allora ha un doppio ruolo, cioè quello di atto contenente la domanda e di scrittura preparatoria alla trattazione della causa. Con riferimento alla trattazione, si deve distinguere il diverso ruolo della quaestio facti e della quaestio iuris, poiché i poteri del giudice e delle parti sono diversi nei due casi:

  • Quaestio facti: Spetta solo alle parti e si realizza con una specifica attività che è l’allegazione. L’allegazione è la dichiarazione (atto di volontà) con cui le parti introducono nel processo determinati fatti in modo da vincolare il giudice a prenderli in considerazione. Trattandosi di un diritto eteroindividuato, l’allegazione dei fatti è necessaria anche ai fini dell’individuazione dell’oggetto. Per i diritti autoindividuati l’allegazione rileva solo ai fini della trattazione. L’allegazione è sempre rilevante ai fini dell’accoglimento della domanda perché altrimenti il giudice non può accoglierla. Quindi l’allegazione ha una doppia funzione, cioè quella costante di essere il primo elemento dell’iter che può portare all’accoglimento della domanda e per i diritti eteroindividuati anche la funzione di individuare l’oggetto del processo. Il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti storici allegati ex art. 112 cpc che obbliga il giudice a pronunciarsi sulla domanda. Tale art. contiene due disposizioni, la prima che il giudice non può pronunciare su diritti diversi da quelli individuati dalle parti e su domande diverse da quelle proposte mentre la seconda il giudice deve esaminare tutti i fatti allegati anche per poi qualificarli magari irrilevanti. Non vuol dire che il giudice può porre fondamento della decisione solo i fatti allegati perché se un fatto emerge provato dagli atti di causa (cioè all’attività legalmente compiuta nel processo) il giudice può porlo a fondamento della decisione anche se non allegato dalla parte interessata. Questo secondo il principio di acquisizione, secondo il quale tutti gli elementi che emergono dalla trattazione della causa possono, salvo eccezioni, essere utilizzati per la decisione della causa stessa. Le parti infatti non hanno il monopolio dei fatti perché il potere dispositivo e il principio della domanda riguardano i diritti e non anche i fatti. Il giudice non può andare alla ricerca di fatti non allegati ma se gli risulta provato un fatto può porlo a fondamento della decisione. Tale principio però incontra due limiti:
  • Con riferimento ai diritti eteroindividuati, il giudice non può accogliere la domanda utilizzando un fatto provato ma non allegato dalla parte interessata che individua un diverso diritto altrimenti si violerebbe il principio della domanda.
  • Si fa riferimento alle eccezioni che possono essere fatte valere solo dalla parte. Il giudice infatti non può rigettare la domanda sulla base di un’eccezione riservata al convenuto e che quest’ultimo non ha fatto valere.
  • Quaestio iuris: Il giudice non è vincolato alle allegazioni delle parti in quanto essa spetta solo al giudice quindi le parti nemmeno se d’accordo lo possono vincolare per l’applicazione di una certa norma ma possono solo realizzare i presupposti di fatto per l’applicazione di quella norma. Gli artt. 113 e 114 cpc precisano quale deve essere il metro di giudizio che il giudice utilizza al momento della decisione di merito. Art. 113 metro di giudizio sono le norme di diritto che il giudice deve seguire quando si pronuncia sulla causa, o meglio si tratta di norme di diritto sostanziale che hanno una portata diversa all’interno del processo nel senso che in genere sono regole di condotta, cioè qualificano comportamenti stabilendo ciò che si può e si deve fare mentre quando le usa il giudice al momento della decisione sono metro di giudizio. Non sempre il giudice usa norme di diritto sostanziale in quanto a volte usa anche regole di giudizio diverse, cioè usa l’equità che nel nostro sistema ricade in due categorie diverse a seconda che sia:
    • Equità integrativa: È l’equità che integra una norma di diritto in quanto è tale norma che la richiama. Questa non è però una regola alternativa al giudizio di diritto ma una regola integrativa del giudizio di diritto. Qui l’equità è un elemento della fattispecie che il legislatore richiama. Le sentenze pronunciate secondo equità integrativa sono soggette ai normali mezzi di impugnazione.
    • Equità sostitutiva: È quella che è alternativa al giudizio di diritto. In materia di diritti disponibili se vi è richiesta congiunta delle parti il giudice usa come metro di giudizio l’equità invece delle norme sostanziali. Le sentenze pronunciate secondo equità sostitutiva non sono soggette ad appello ex art. 339 cpc ma solo al ricorso in Cassazione perché si considerano pronunciate in unico grado.
    • Equità necessaria: Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede 1100 euro mentre per le cause di valore superiore pronuncia secondo diritto. La ratio di questo consiste nel diminuire il costo complessivo del processo riducendo l’attività istruttoria quindi quando decide equitativamente non deve per forza istruire tutti i fatti controversi ma solo il fatto/fatti che ritiene più rilevanti. Il giudice deve comunque sempre rispettare le norme costituzionali e i principi informatori della materia ex Corte costituzionale 2004 in più deve applicare la normativa comunitaria. Le sentenze pronunciate secondo equità necessaria sono invece soggette a un appello limitato.

Giudizio secondo equità

Il giudizio secondo equità non esclude l’applicazione delle norme processuali e presuppone comunque l’accertamento dei fatti allegati. Nel giudizio equitativo l’attività delle parti e del giudice è sempre disciplinata dalle norme processuali e i fatti allegati devono essere provati secondo le regole delle norme processuali sulle prove. Il giudizio di equità ha un significato diverso a seconda che sia lo strumento per far applicare dal decidente le regole vigenti in un’organizzazione (sportiva) dove di solito le parti prevedono un arbitrato che ha il vantaggio di consentire alle parti di scegliere chi decide.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ronco Alberto.
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