NEGOZI GIURIDICI
● Fatto giuridico: ogni evento produttivo di effetti giuridici.
○ Fatto giuridico involontario: si intendono fatti naturali, eventi che si verificano
indipendentemente dalla volontà dell’uomo.
● Atto giuridico: evento dipendente dalla volontà umana fatto giuridico volontario.
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● Atto giuridico lecito: NEGOZIO GIURIDICO = volontà volta alla nascita,
modificazione o estrazione di una posizione giuridica soggettiva.
● Atto illecito: la condotta dell’uomo è sì rappresentata, ma a questa volizione non
corrisponde una volizione degli effetti giuridici che ne discendono l’effetto giuridico
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collegato l’applicazione di una sanzione a carico dell’autore.
● Ci sono una serie di istituti nei casi in cui ci sia un traffico giuridico anche unilaterale=
disciplina disomogenea.
● Si riscontra il criterio della tipicità , gli effetti giuridici si riconobbero, per diritto
romano, solo a determinati negozi giuridici, a determinati tipi negoziali, singolarmente
individuati e in numero definito, ognuno con struttura e regime propri.
Tipi di negozi
● Unilaterale,bilaterale,plurilaterale : si fa riferimento al numero di parti necessarie
per dare vita al negozio giuridico numero di parti che manifestano la volontà .
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Parte = unica entità, possono essere anche più soggetti.
● Inter vivos, mortis causa
: produce effetti mentre le parti che lo hanno disposto sono
in vita, produce effetti dopo la morte di colui che ha disposto il negozio.
● A titolo gratuito, a titolo oneroso : a fronte di una attribuzione patrimoniale non è
prevista la corrispondenza patrimoniale di una somma di denaro di un’altra attività
oppure è prevista.
● Atti di liberalità : effettuati con lo spirito di arricchire il destinatario dell’atto.
● Negozi causali, negozi astratti: negozi nei quali emerge una funzione socio
economica tipica per quel determinato negozio (causa tipica) la causa determina
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la struttura del negozio ; non emerge, ma necessita pur sempre di una causa
sottostante effetti si producono indipendentemente dalla causa .
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● Negozi a effetti reali, a effetti obbligatori : servivano per la costituzione od
estinzione di diritti reali limitati + trasferimento di proprietà; da qui nascono i diritti
obbligatori nascita o estinzione di obbligazioni.
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● Negozi dispositivi : atti in forza dei quali taluno aliena, estingue o comprime un
proprio diritto.
● Negozi fiduciari : eccedono lo scopo che si vuole raggiungere, (eccedono la causa
negoziale) ma in cui al contempo le parti stabiliscono un’intesa che, una volta
attuata, consentirà di realizzare lo scopo.
Il negozio inefficace può essere valido, ma le parti hanno deciso di afferire in un
secondo momento la produzione deglli effetti. Invalido : negozio che presenta un difetto
intrinseco in alcuno dei suoi elementi. Inefficace : il negozio che non produce effetti propri.
Annullabilità nelle fonti romane non è come nel nostro diritto privato, discende invece dalla
teorizzazione ed elaborazione concettuale di negozi iure civili validi, con effetti
neutralizzabili iure praetorio. Il negozio nullo è trattato ipso iure come se non esistesse.
Denegatio actionis, exceptio, in integrum restitutio, bonorum possessio modi per
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neutralizzare negozi validi ed efficaci iure civili i negozi non venivano annullati o resi
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inefficaci, semplicemente se ne impediva le realizzazione degli effetti .
1. Leges perfectae
: di fronte alla non osservanza sanzione+invalidità iure civili dell’atto
negoziale
2. Leges minus quam perfectae
: prevedono di fronte alla non osservanza solo una
sanzione
3. Leges imperfectae
: di fronte alla non osservanza nè sanzione nè invalidità.
Elementi costitutivi
Elementi essenziali
● Manifestazione di volontà : nel causale è assorbita nella funzione del negozio. Deve
fare capo a soggetti capaci nel contempo di agire e legittimati a porre in essere un
negozio.
○ Legittimazione negoziale : idoneità a porre in essere un negozio in relazione
agli effetti che esso in concreto è destinato a produrre.
● Forma : in una società poco evoluta è giuridicamente importante essenziale solo in
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alcuni tipi di negozi negozi formali tipici dell’età arcaica formalismo del ius
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civile effetti giuridici sono riconosciuti se la volontà è manifestata in forme
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determinate. Le formalità prescritte erano fondamentalmente orali, con l’uso di certa
verba
. Le parti avrebbero dovuto includere solo i dati del negozio . Esprimevano in
modi stilizzati i contenuti dei negozi che con esse si realizzavano = formalismo
interno.
○ Mancipatio :
■ certamente fondamento degli antichi mores confermato dalla legge
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delle XII Tavole.Era un negozio ex iure Quiritium ius civile
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nell’accezione più rigorosa fruibile solo per cittadini romani.
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■ atto rientrante per i gestae per aes et libram = atto negoziale che
richiedeva l’uso di un metallo e di una bilancia , attività compiuta con
un pesatore (libripens) e la presenza di 5 cittadini puberi . Mancipio
dans + mancipio accipiens = m
anifesta la volontà con parole ( certa
verba
).Pesatura del metallo: prezzo che il mancipio accipiens pagava
al dans per quello di cui aveva manifestato la volontà.
■ La mancipatio comportava l’acquisto di un potere su persone o
cose in favore del mancipio accipiens e la perdita di un potere sulle
stesse del mancipio dans effetti reali.
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■ All’inizio si acquistava sia proprietà sia possesso per i beni mobili.
Stessa cosa per i beni di fondo ci si recava sul terreno per fare la
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mancipatio
. Dall’età classica il possesso avveniva con la consegna del
bene ( mancipatio n
on era più obbligatoriamente nel terreno).
■ Una volta introdotta la moneta coniata alla consegna del metallo
pesato in favore del mancipio dans si sostituì la consegna del
raudusculum
, un pezzetto di metalle grezzo preso come sostituto della
moneta.
■ Con l’avvento del contratto consensuale di compravendita ad effetti
soltanto obbligatori, diventa un’ immaginaria venditio = simbolica il
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negozio diventa astratto usato a prescindere dalla causa, anche
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non solo per vendite.Contratto/atto di trasferimento della proprietà ⇒
mantiene sempre gli effetti reali.
■ Leges mancipi = clausole volte a limitare o comunque integrare gli
effetti tipici della mancipatio.La mancipatio sopravvisse e venne
applicata fino a tutta l’età classica. Scompare del tutto, anche
formalmente, con Giustiniano, che non pose più differenziazione tra
res mancipi e res nec mancipi.
■ nuncupatio: d
ichiarazione solenne con la quale si