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NEGOZI GIURIDICI

● Fatto giuridico: ogni evento produttivo di effetti giuridici.

○ Fatto giuridico involontario: si intendono fatti naturali, eventi che si verificano

indipendentemente dalla volontà dell’uomo.

● Atto giuridico: evento dipendente dalla volontà umana fatto giuridico volontario.

​ ​ ​

● Atto giuridico lecito: NEGOZIO GIURIDICO = volontà volta alla nascita,

modificazione o estrazione di una posizione giuridica soggettiva.

● Atto illecito: la condotta dell’uomo è sì rappresentata, ma a questa volizione non

corrisponde una volizione degli effetti giuridici che ne discendono l’effetto giuridico

collegato l’applicazione di una sanzione a carico dell’autore.

● Ci sono una serie di istituti nei casi in cui ci sia un traffico giuridico anche unilaterale=

disciplina disomogenea.

● Si riscontra il criterio della tipicità​ , gli effetti giuridici si riconobbero, per diritto

romano, solo a determinati negozi giuridici, a determinati tipi negoziali, singolarmente

individuati e in numero definito, ognuno con struttura e regime propri.

Tipi di negozi

● Unilaterale,bilaterale,plurilaterale​ : si fa riferimento al numero di parti necessarie

per dare vita al negozio giuridico numero di parti che manifestano la volontà​ .

⇒​

Parte = unica entità, possono essere anche più soggetti.

● Inter vivos, mortis causa

: produce effetti mentre le parti che lo hanno disposto sono

in vita, produce effetti dopo la morte di colui che ha disposto il negozio.

● A titolo gratuito, a titolo oneroso​ : a fronte di una attribuzione patrimoniale non è

prevista la corrispondenza patrimoniale di una somma di denaro di un’altra attività

oppure è prevista.

● Atti di liberalità​ : effettuati con lo spirito di arricchire il destinatario dell’atto.

​ ​

● Negozi causali, negozi astratti: negozi nei quali emerge una funzione socio

economica tipica per quel determinato negozio (causa tipica) la causa determina

la struttura del negozio​ ; non emerge, ma necessita pur sempre di una causa

sottostante effetti si producono indipendentemente dalla causa​ .

​ ​

● Negozi a effetti reali, a effetti obbligatori​ : servivano per la costituzione od

estinzione di diritti reali limitati + trasferimento di proprietà; da qui nascono i diritti

obbligatori nascita o estinzione di obbligazioni.

● Negozi dispositivi​ : atti in forza dei quali taluno aliena, estingue o comprime un

proprio diritto.

● Negozi fiduciari​ : eccedono lo scopo che si vuole raggiungere, (eccedono la causa

negoziale) ma in cui al contempo le parti stabiliscono un’intesa che, una volta

attuata, consentirà di realizzare lo scopo.

Il negozio inefficace può essere valido, ma le parti hanno deciso di afferire in un

​ ​

secondo momento la produzione deglli effetti. Invalido​ : negozio che presenta un difetto

intrinseco in alcuno dei suoi elementi. Inefficace​ : il negozio che non produce effetti propri.

Annullabilità nelle fonti romane non è come nel nostro diritto privato, discende invece dalla

teorizzazione ed elaborazione concettuale di negozi iure civili validi, con effetti

neutralizzabili iure praetorio. Il negozio nullo è trattato​ ipso iure come se non esistesse.

Denegatio actionis, exceptio, in integrum restitutio, bonorum possessio modi per

neutralizzare negozi validi ed efficaci iure civili i negozi non venivano annullati o resi

inefficaci, semplicemente se ne impediva le realizzazione degli effetti​ .

​ ​

1. Leges perfectae

: di fronte alla non osservanza sanzione+invalidità iure civili dell’atto

negoziale ​

2. Leges minus quam perfectae

: prevedono di fronte alla non osservanza solo una

sanzione ​ ​

3. Leges imperfectae

: di fronte alla non osservanza nè sanzione nè invalidità.

Elementi costitutivi

Elementi essenziali ​

● Manifestazione di volontà​ : nel causale è assorbita nella funzione del negozio. Deve

fare capo a soggetti capaci nel contempo di agire e legittimati a porre in essere un

negozio.

○ Legittimazione negoziale​ : idoneità a porre in essere un negozio in relazione

agli effetti che esso in concreto è destinato a produrre.

● Forma​ : in una società poco evoluta è giuridicamente importante essenziale solo in

​ ​ ​

alcuni tipi di negozi negozi formali tipici dell’età arcaica formalismo del ius

⇒ ⇒ ⇒

civile effetti giuridici sono riconosciuti se la volontà è manifestata in forme

⇒ ​

determinate. Le formalità prescritte erano fondamentalmente orali, con l’uso di certa

​ ​

verba

. Le parti avrebbero dovuto includere solo i dati del negozio​ . Esprimevano in

modi stilizzati i contenuti dei negozi che con esse si realizzavano = formalismo

interno.

○ Mancipatio​ : ​

■ certamente fondamento degli antichi mores confermato dalla legge

delle XII Tavole.Era un negozio ex iure Quiritium ius civile

nell’accezione più rigorosa fruibile solo per cittadini romani.

⇒ ​

■ atto rientrante per i gestae per aes et libram = atto negoziale che

richiedeva l’uso di un metallo e di una bilancia​ , attività compiuta con

​ ​

un pesatore (libripens) e la presenza di 5 cittadini puberi​ . Mancipio

dans + mancipio accipiens = m

anifesta la volontà con parole (​ certa

verba

).Pesatura del metallo: prezzo che il mancipio accipiens pagava

al dans per quello di cui aveva manifestato la volontà.

■ La mancipatio comportava l’acquisto di un potere su persone o

cose in favore del mancipio accipiens e la perdita di un potere sulle

stesse del mancipio dans effetti reali.

■ All’inizio si acquistava sia proprietà sia possesso per i beni mobili.

Stessa cosa per i beni di fondo ci si recava sul terreno per fare la

mancipatio

. Dall’età classica il possesso avveniva con la consegna del

bene (​ mancipatio n

on era più obbligatoriamente nel terreno).

■ Una volta introdotta la moneta coniata alla consegna del metallo

pesato in favore del mancipio dans si sostituì la consegna del

raudusculum

, un pezzetto di metalle grezzo preso come sostituto della

moneta.

■ Con l’avvento del contratto consensuale di compravendita ad effetti

​ ​

soltanto obbligatori, diventa un’​ immaginaria venditio = simbolica il

negozio diventa astratto usato a prescindere dalla causa, anche

non solo per vendite.Contratto/atto di trasferimento della proprietà ⇒

mantiene sempre gli effetti reali.

■ Leges mancipi = clausole volte a limitare o comunque integrare gli

effetti tipici della mancipatio.La mancipatio sopravvisse e venne

applicata fino a tutta l’età classica.​ Scompare del tutto, anche

formalmente, con Giustiniano, che non pose più differenziazione tra

​ ​

res mancipi e res nec mancipi.

■ nuncupatio: d

ichiarazione solenne con la quale si precisavano gli

effetti che si volevano perseguire con un determinato negozio

giuridico.

Iure cessio​ :

○ a effetti reali,bilaterale.

■ Origine più recente della mancipatio ma comunque precedente alle XII

Tavole che la confermarono.​ Ius civile strettamente legato alla

fruibilità possibile solo ai cittadini romani. ​

■ la ritualità sta nella messa in scena di un finto processo di rivendica In

iure con un magistrato dotato di iuris dictio

, dal 367 solitamente

dinanzi al pretore.Le parti erano dette cedente e cessionario.

Ricalcava la prima parte del rito delle legis actio sacramenti in rem

.

Attore: vuole la cosa,convenuto

:

gliela vende. viene pronunciata alla

fine un addictio in favore del cessionario​ .Si ha il provvedimento di un

pretore=assegna la nascita del potere.

​ ​ ​ ​ ​

■ in iure cessio hereditàtis

; in iure cessio s

ervitùtis

; in iure cessio t

utèlæ

;

​ ​

in iure cessio u

susfrùctus

.

■ Negozio astratto​ come la mancipatio, scomparve in età post classica.

○ Cenni sulla stipulatio

: ​

■ negozio formale, bilaterale. Le parti erano lo stipulator e il promissor.

​ ​

​ ​

■ Interrogazione dello stipulator nei confronti del promissor

, che si

limitava a pronunziare in prima persona di tenere un determinato

comportamento obbligazione sanzionata iure civili e avente

oggetto il contenuto della promessa. (cautiones e stipulationes

pretoriae nei rimedi pretori) effetti obbligatori​ .

⇒​

○ Traditio

:

■ si compia essenzialmente con la consegna informale e informalmente

concordata della cosa da trasferire occorreva la consegna effetti

⇒ ⇒

reali. ​

■ Occorreva la forma scritta scriptura

⇒​

​ ​

● Causa​ : causa è elemento essenziale nei negozi causali.​ In relazione alle cause

tipiche dei negozi sono previste una serie di regole. es: mutuo= causa negoziale è il

prestito di un consumo.Ragion d’essere effettiva del negozio, l’ultima, la più

immediata relazione agli effetti dell’atto. I negozi causali non vengono giuridicamente

ad esistenza se manca la causa la causa determina la struttura del negozio.

○ Negozi astratti : manca una causa tipica, qualora vengano posti in essere

senza una causa annullano l’operazione conclusa. Non persegue una sola

causa socio economica: mancipatio iure cessio e adoptio mancipatio

. La

causa non compare sicchè gli stessi negozi possono essere compiuti per

cause diverse. Se la causa mancava o era illecita: negozi restavano iure civili

validi ed efficaci. Da età preclassica si ammise il ricorso alla condictio oppure

all’exceptio (neutralizzare gli effetti che derivavano iure civili dal negozio

astratto) ​

○ Condictio: la versione formulare della legis actio per condictionem

.

Finalizzata a perseguire crediti per cui l’attore pretendeva sussistere a carico

​ ​

dell’altra parte un obbligo di dare espresso col verbo

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaLovegood di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Sciandrello Enrico.