ART. 1 - Oggetto
ART. 2 - Definizioni
Ai sensi del...
: un documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato;
g)
: il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'operatore turistico;
h)
: la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell'ultimo volo; i voli alternativi in coincidenza disponibili non sono presi in considerazione se viene rispettato l'orario di arrivo originariamente previsto;
i)
: un soggetto la cui mobilità sia ridotta, nell'uso.del trasporto aereo, per via di una minorazione fisica (sensoriale o motoria, permanente o temporanea), di una insufficienza psichica, per ragioni di età o per via di qualunque altro fattore che generi una minorazione e la cui condizione richieda un'attenzione particolare e un adattamento alle sue esigenze del servizio offerto a tutti i passeggeri;
j) "negato imbarco": il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati;
k) "volontario": una persona che si è presentata all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e risponde affermativamente alla domanda del vettore aereo se vi siano passeggeri disposti a rinunciare alla propria.
prenotazione in cambio di benefici;l) "cancellazione del volo": la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto.
ART. 3 - Ambito di applicazione
- Il presente regolamento si applica:
- ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
- ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.
- Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri:
- dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5, si presentino
all'accettazione: secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l'ora, o - al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata; o ob) siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.
3. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.
4. Il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata.
Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2. Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero.
6. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito "tutto compreso" è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.
ART. 4 - Negato imbarco
1. Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di
un'assistenza a norma dell'articolo 8. Tale assistenza lascia impregiudicati i beneficidi cui al presente paragrafo.
2. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l'imbarco dei restantipasseggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo operativo può negare l'imbarco a passeggeri nonconsenzienti.
3. In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a normadell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.
ART. 5 - Cancellazione del volo
1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando
di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di una ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario di arrivo previsto.di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo
alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la
destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di
trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma
dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali
che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del
caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della
cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.
ART. 6 - Ritardo
1. Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza
previsto
a) di due opiù ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km;
di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:
- l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2;
- quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c);
- quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
2. In ogni caso l'assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente
Articolo in funzione di ogni fascia di distanza
Quando si tratta di valutare l'efficacia di un articolo, è importante considerare anche la fascia di distanza a cui è destinato. Infatti, un articolo può essere scritto in modo diverso a seconda del pubblico a cui è rivolto.
Per esempio, se l'articolo è destinato a un pubblico generale, potrebbe essere necessario utilizzare un linguaggio semplice e chiaro, evitando tecnicismi o termini troppo specialistici. In questo caso, l'obiettivo è quello di rendere l'articolo accessibile a tutti, anche a coloro che non hanno una conoscenza approfondita dell'argomento trattato.
D'altra parte, se l'articolo è destinato a un pubblico più esperto o specializzato, potrebbe essere necessario utilizzare un linguaggio più tecnico e approfondito. In questo caso, l'obiettivo è quello di fornire informazioni dettagliate e specifiche, che possano soddisfare le esigenze di un pubblico più preparato.
Inoltre, la lunghezza dell'articolo può variare a seconda della fascia di distanza. Ad esempio, se l'articolo è destinato a un pubblico generale, potrebbe essere preferibile mantenere una lunghezza contenuta, in modo da mantenere l'attenzione del lettore. Al contrario, se l'articolo è destinato a un pubblico più esperto, potrebbe essere possibile approfondire l'argomento e scrivere un articolo più lungo e dettagliato.
In conclusione, la scrittura di un articolo deve tener conto della fascia di distanza a cui è destinato. Utilizzare il linguaggio appropriato e adattare la lunghezza dell'articolo sono elementi fondamentali per garantire l'efficacia della comunicazione.