vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
REGOLAMENTO EUROPEO PER LE TERAPIE AVANZATE
La produzione di materiali per terapia avanzata segue il decreto 1394 del 2007. Questo regolamento fissa i
principi normativi su misura per la valutazione e l’autorizzazione di tali prodotti. È costituito da 30
articoli e 4 allegati che tratta svariate tematiche, tra cui:
Oggetto e definizioni
Prescrizioni per l’autorizzazione all’immissione in commercio
Procedura di autorizzazione all’immissione in commercio
Riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichettatura e foglio illustrativo
Prescrizioni successive all’autorizzazione
Incentivi
Comitato per le terapie avanzate
Il regolamento 1394/2007 deve garantire:
Un elevato livello di protezione sanitaria per i pazienti europei trattati con prodotti per terapia avan-
zata
Migliorare il funzionamento del mercato interno
Stimolare la competitività delle imprese europee
Garantire la sicurezza giuridica generale
REGOLAMENTAZIONE DEI FARMACI
I prodotti di terapia genica sono stati classificati come farmaci nel 1994.
È da considerarsi farmaco una sostanza o combinazione di sostanze presentata come idonea per trattare
dell’essere umano
o prevenire malattie ed altresì ogni sostanza o combinazione di sostanze che possa essere
somministrata all’essere umano con l’intenzione di ripristinare, correggere o modificare delle funzioni
fisiologiche dell’essere umano patologicamente alterate.
Enti che regolano la produzione e l’uso dei prodotti medicinali per terapia
Gli enti che regolano la produzione di prodotti per terapia avanzata sono:
Il centro nazionale trapianti (che coordina e sorveglia la raccolta, distribuzione, conservazione e mi-
nima manipolazione di organi, cellule e tessuti)
Istituto Superiore di Sanità (un ente di diritto pubblico che, in qualità di organo tecnico-scientifico del
L’istituto è posto
Servizio Sanitario Nazionale Italiano, svolge funzioni in materia di salute pubblica.
sotto la sorveglianza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali).
o Autorizza le sperimentazioni di fase I dei prodotti medicinali innovativi
o Registra tutti i protocolli clinici di fase I e i pazienti/donatori coinvolti.
Pharmacopeia (Strasburg) che definisce metodi di analisi e produzione
Agenzia europea per i medicinali (EMEA) che registra tutti i tipi di sperimentazioni cliniche, regola-
menta da un punto di vista giuridico la produzione di questi prodotti
I prodotti per terapia avanzata essendo considerati farmaci sono sottoposti a tutte le regolamentazioni dei
farmaci.
Le peculiarità di un prodotto farmaceutico sono:
Il prodotto è destinato ad un consumatore che è anche paziente
può capirne l’efficacia e la
Il consumatore non è in grado di verificare il contenuto del prodotto e non
sua sicurezza, ciò comporta un rapporto di fiducia tra produttore e consumatore
Il controllo analitico finale non può garantire l’assoluta sicurezza ed efficacia del prodotto in commer-
cio
Le GMP sono le buone pratiche di fabbricazione e sono criteri internazionali standard per garantire la buona
qualità nella fabbricazione di un farmaco e sono necessarie per la sperimentazione clinica e per la commer-
cializzazione del farmaco.
Le GCP sono le buone pratiche cliniche e sono criteri internazionali standard per garantire la buona qualità
non entrano in merito all’adeguatezza
sperimentale ed etica di uno studio clinico, scientifica ma garantisce
standard di metodologia clinica approvati.
Le GLP sono le buone pratiche di laboratorio e sono criteri internazionali standard per i saggi preclinici in
vitro ed in vivo per verificare la sicurezza dei farmaci, garantiscono la qualità dei dati prodotti ma non
entrano in merito dell’adeguatezza scientifica.
I medicinali per la terapia genica sono vettori virali e non virali (destinati a pazienti affetti da una malattia
indicata) e cellule geneticamente modificate (allogeniche o xenogeniche destinate ai pazienti immunocom-
patibili, autologhe destinate al paziente che ha donato cellule).
MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il microrganismo è un’entità microbiologica cellulare o non cellulare (compresi i virus, i batteri, le cellule
animali o vegetali in coltura) capace di replicarsi o di trasferire materiale biologico. Ricadono quindi,
nell’ambito di questa definizione, oltre alle cellule eucariotiche e procariotiche, anche i vettori virali, pur se
difettivi per la replicazione compresi quelli proposti per la terapia genica.
MOGM è un microrganismo geneticamente modificato capace di replicarsi o di trasferire più geni. Per
MOGM si intende un microrganismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo che non avviene in
natura per incrocio e/o ricombinazione naturale.
Il decreto legislativo 626/94 divide i microrganismi in 4 classi di pericolosità (art. 75) con valori crescenti
la quarta rappresenta la più pericolosa per l’uomo
da 1 a 4 a seconda delle loro caratteristiche dove e ed è
riferita ai microrganismi che assommano la presenza di tutte e quattro le caratteristiche negative considerate.
Gruppo 1
Microrganismi appartenenti al gruppo 1 hanno nessuno o basso rischio di causare malattia.
Gruppo 2
Moderato rischio individuale, limitato rischio collettivo. Questo agente patogeno può causare malattie
negli uomini e negli animali ma è poco probabile che costituisca un serio pericolo per chi lavora in laboratorio,
per la comunità, per il bestiame e per l’ambiente. Appartengono a questa categoria il Clostridium tetani, sal-
monella, Herpes virus.
Gruppo 3
Elevato rischio individuale, basso rischio collettivo. Questo agente patogeno può causare malattie gravi
l’agente biologico può propagarsi nella
in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori;
comunità ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Appartengono a questa
categoria il Bacillus anthraci, AIDS.
Gruppo 4
Elevato rischio individuale e collettivo. Questo agente patogeno può causare malattie gravi in soggetti umani
e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comu-
nità; non sono disponibili norme efficaci, misure profilattiche o terapeutiche. Appartengono a questa categoria
il virus ebola.
SINTESI DIRETTIVE
sull’uso confinato dei MOGM
Direttiva 1998/81/CE
Direttiva 2001/81/CE sull’uso confinato dei OGM
I medicinali per terapia genica ricadono in entrambi i casi.
ITER DI NOTIFICA ED AUTORIZZAZIONE
Il decreto legislativo 206/01 prevede che un impianto che intende lavorare con MOGM presenti al Ministero
della Salute tutte le notifiche del microrganismo che si intende utilizzare, e presenti alla regione ed alla pro-
vincia le notifiche di impianto accompagnate da una tariffa di circa 2000 euro.
Notifica di impianto iniziare un’attività con l’utilizzo di un MOGM
Il titolare che intende è tenuto a dare preventiva notifica di
impianto al Ministero della Salute, alla regione ed alla provincia riportando informazioni come:
Nominativo e qualifica del titolare dell’impianto
Nominativo e qualifica del responsabile del servizio di protezione e prevenzione
Un impianto per MOMG di classe 1 è autorizzato trascorsi 45 giorni dal ricevimento della notifica da parte
del Ministero mentre per gli impianti di classe 2, 3, 4 il Ministero rilascia esplicita autorizzazione.
Notifica di impiego
Prima di fare la notifica di impiego bisogna fare quella di impianto. Non viene data autorizzazione a chi
non lavora già da 10 anni con quel microrganismo.