Promesse unilaterali
La legge prevede atti o fatti idonei a produrre degli effetti, ovvero delle obbligazioni nascenti dalla legge e la cui fonte sono le promesse unilaterali che producono effetti solo nei casi previsti dalla legge. La promessa può essere considerata una dichiarazione unilaterale di volontà con la quale un soggetto si obbliga a un determinato comportamento o prestazione e che si perfeziona con la volontà di una sola parte. Tale promessa non può essere inserita in atti negoziali unilaterali, in quanto da un lato vi è l’esigenza di distinguerla dagli altri atti unilaterali che non siano fonte di obbligazione in quanto non rientrano tra le promesse unilaterali, tutti gli atti che riconducibili a diritti reali, e dall’altro di individuare un criterio di circoscrizione dei casi di incidenza basato sul principio di tipicità, secondo cui gli effetti obbligatori fuori dai casi ammessi dalla legge non si producono. Questi casi sono:
Promessa di pagamento e cognizione di debito
Con la quale vi è da una parte una promessa di pagamento mentre dall’altra il riconoscimento di un debito, il quale non esiste ma solo si suppone l’esistenza ed il relativo obbligo di adempimento, infatti si parla di negozi astratti. La cui causa omessa formalmente, e disciplinata dal Codice civile, non pregiudica l’invalidità dell’atto. In particolare, si parla di astrazione processuale, attraverso cui vi è un’inversione dell’onere probatorio che non grava sull’attore ma sul convenuto del rapporto;
Promessa al pubblico
Si tratta di una dichiarazione negoziale unilaterale di volontà rivolta a una pluralità indistinta di potenziali destinatari, il cui invito a proporre non è considerato proposta. Dato il carattere indistinto e indeterminato dei destinatari comporta il problema dell’esatta individuazione del momento in cui nasca effettivamente il rapporto obbligatorio. Ha efficacia dal momento in cui è resa pubblica, producendo l’effetto negoziale fondamentale, ed è valida entro un determinato termine, oltre il quale il promittente è liberato dal vincolo. Tale promessa può essere revocata per giusta causa e resa pubblica nelle modalità e forme equivalenti alla promessa. Inoltre, la promessa può essere gratuita o onerosa, nel caso in cui implichi o meno vantaggi per il promittente e/o un sacrificio economico per il destinatario della promessa;
Titolo di credito
Quale documento formale in cui è incorporato un credito e che comporta a carico di chi lo ha emesso, emittente, l’obbligo di adempiere alla prestazione, obbligazione cartolare, in esso indicata a favore di colui che ne sia possessore legittimato di pretenderla. La funzione è quella di consentire la circolazione di crediti attraverso un meccanismo più rapido e sicuro rispetto alla normale cessazione dei crediti sia perché non è richiesta la notifica al debitore ceduto, sia perché il documento incorpora il credito. Le caratteristiche principali sono:
- Incorporazione, in quanto il titolo emesso incorpora il credito vantato da un soggetto nei confronti di un altro soggetto e per cui è richiesto un possesso qualificato, ovvero conforme alle norme di circolazione proprie della specifica tipologia di titoli di credito;
- Letteralità, ovvero il principio secondo cui il contenuto, le modalità di attuazione e i limiti del diritto di credito sono esclusivamente quelli risultanti dal documento;
- Autonomia, quale caratteristica che, insieme alla letteralità, tende a soddisfare l’esigenza di sicurezza di circolazione del credito tutelando l’affidamento del terzo estraneo al rapporto fondamentale. Il termine autonomia sta a indicare che il terzo acquirente crea un rapporto nuovo e indipendente dal suo dante causa e che lo tutela da una parte da vizi dei trasferimenti precedenti mentre dall’altro viene tutelato da eventuali eccezioni opponibili ai terzi dal debitore solo ai precedenti acquirenti del titolo;
- Rapporto titolarità-legittimazione e possesso qualificato del titolo di credito, con cui per titolarità si intende la situazione giuridica di un soggetto proprietario del documento in cui è incorporato il diritto di credito e da cui dipende l’efficacia e la validità del trasferimento o acquisto del titolo. Mentre, per legittimazione si intende la situazione di fatto di colui che si trovi nelle condizioni stabilite dalla legge per poter esercitare il diritto di credito incorporato nel titolo e per cui si richiede il possesso. Tra le due figure vi può essere una dissociazione, ovvero il titolare può non essere il legittimato, così il legislatore richiede per il legittimato il possesso qualificato del titolo e che, in caso di titolarità, non è tenuto a dimostrare di essere il titolare del documento. Inoltre, il legislatore disciplina che, nel caso in cui il debitore abbia adempiuto all’obbligazione a favore del possessore qualificato è liberato dall’obbligazione e non è tenuto a pagare nuovamente al vero creditore, se non coincide con il possessore, il credito incorporato dal titolo, salvo casi di dolo o colpa grave.
Obbligazioni nascenti dalla legge
Le obbligazioni nascenti dalla legge sono delle obbligazioni che nascono ex lege, come tutti gli altri rapporti obbligatori ma hanno un modello astratto tipico e dunque definito dal legislatore ma un contenuto atipico. Tali situazioni disciplinate dal Codice civile sono:
Gestione degli affari altrui
Si ha quando un soggetto, gestore, senza esservi obbligato né averne ricevuto l’incarico, assume scientemente lo svolgimento di una determinata attività nell’interesse di un altro soggetto, gestito, che non è in grado di provvedervi solo. Si tratta di affari attinenti a atti negoziali, materiali o giuridici ma che è diretto a tutelare e gestire la sfera giuridica di un altro soggetto che non può provvedervi. Per cui, al gestore è richiesta la capacità legale di agire, per il ruolo che ricopre. I presupposti affinché si possa parlare di gestione degli affari altrui sono:
- Spontaneità nell’iniziativa del gestore;
- Consapevolezza da parte del gestore di svolgere un’attività negli interessi altrui;
- Impedimento alla gestione da parte dell’interessato in quanto incapace di provvedersi da sé;
- Capacità di agire del gestore per l’assunzione dell’obbligazione;
- Iniziale utilità della gestione, ovvero che apporti un vantaggio al gestito;
- Non contrarietà della gestione ad un divieto dell’interessato, quale divieto che potrebbe escludere obblighi a carico dell’interessato.
Sia il gestore che il gestito devono assolvere a delle obbligazioni fondamentali, quali:
- Il gestore è tenuto a continuarla a termine finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da solo;
- Il gestito ha l’obbligo di adempiere alle obbligazioni che il gestore ha assunto in suo nome, a tenere indenne il gestore dalle obbligazioni da lui assunte a suo nome e a risarcire il gestore di eventuali spese sostenute dal gestore;
- In caso di ratifica da parte dell’interessato si produrranno gli effetti in caso di mandato.
Pagamento dell'indebito
Il quale costituisce una fattispecie di arricchimento senza causa, ovvero senza motivo, causa giuridica che giustifichi lo spostamento patrimoniale dalla sfera di un soggetto a quella di un altro.
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